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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/08/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. ssa Patrizia Visaggi CONSIGLIERE Rel.
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 169 /2025 R.G.L. promossa da:
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 31, presso lo
Studio dell'Avv. Isabella Cuzzilla e dell'Avv. Alessandra Gaido, unitamente e disgiuntamente tra loro, che lo rappresentano e difendono per procura alle liti in data 22 gennaio 2025 in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(P.IVA ), con
[...] P.IVA_1
sede in Torino, C.so Bramante 88, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dalle Avv.te Giovanna Manzoli e Claudia Loiacono, con elezione di domicilio presso le stesse, in Torino, Corso Bramante
n. 88, giusta procura in atti
1 APPELLATA
Oggetto: buoni pasto
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Come da ricorso depositato il 28.3.2025
Per l'appellata:
Come da memoria depositata il 6.6.2025
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.3177/2024, pubblicata il 3.12.2024, il Tribunale di
Torino ha respinto il ricorso proposto da - Parte_1
dipendente della Controparte_1
, con mansioni di infermiere e
[...] rientrante nel personale turnista - volto ad ottenere l'accertamento del diritto a usufruire (dal settembre 2019) del servizio mensa, nella modalità alternativa del buono pasto, anche in occasione dello svolgimento del turno di lavoro dalle ore 21.00 alle ore 7.00, per complessivi euro 1.451,40 (poi ridotti ad euro 1.224,36) o, in subordine, con pagamento del medesimo importo a titolo risarcitorio.
Il Tribunale ha fondato la decisione sulle previsioni degli artt.18 e 19 del contratto aziendale del 19.1.2015, posto che secondo l'art. 19 co.3 “La pausa mensa di 20 minuti viene addebitata d'ufficio a tutti i dipendenti che prestino un orario giornaliero superiore alle sei ore, indipendentemente dalla fruizione del servizio mensa ovvero – nei soli casi indicati al comma 2 – alle cinque ore. Fanno eccezione:
• i dipendenti che, sulla base di turni prestabiliti, prestano servizio in fasce orarie notturne;
[…]”; e che secondo l'art.18 - riposi compensativi per turni di lavoro di 8 ore (tra questi vi è, appunto, il turno notturno, almeno presso il presidio ospedaliero nel quale presta attività il ricorrente) - “[…] al personale che opera nei servizi attivati sulle dodici o ventiquattro ore, con turnazione su 2/3 turni, laddove
2 fissato in turni di otto ore (inclusa la pausa mensa), a compensazione della differenza tra orario settimanale di 36 ore [orario ordinario previsto dai contratti individuali di lavoro] ed orario di 40 ore [orario teorico per i turni di 8 ore], competono rispettivamente, 28 minuti di riposo compensativo per il turno di giorno e 48 minuti di riposo compensativo per il turno notturno […]”.
Ne deriva che lo svolgimento del turno di almeno 8 ore, rispetto al turno teoricamente spettante in considerazione dell'orario contrattuale (7,12 ore, considerando un orario settimanale di 36 ore), genera una differenza oraria “a credito” per il lavoratore, recuperabile come riposo compensativo, di 28 minuti per il turno diurno, considerando 20 minuti di pausa dedicata al pasto (riconosciuta dal successivo art. 19, pausa come tale non retribuita, in quanto collocata al di fuori dell'orario di lavoro, in coerenza con l'art 29 del
CCNL applicato), la differenza oraria recuperabile è invece di 48 minuti nel turno notturno, proprio perché i 20 minuti (posti al di fuori dell'orario di lavoro retribuito) da dedicare alla pausa prevista per la fruizione del pasto, non vi sono in tale turno, in quanto collocati all'interno dell'orario retribuito.
ha proposto appello cui ha resistito l'appellata. Parte_1
All'udienza di discussione del 18.6.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
2. Con un unico articolato motivo l'appellante si duole dell'interpretazione operata dal primo Giudice del contratto integrativo aziendale assumendo che le norme in esame non affermano affatto che i lavoratori adibiti al turno notturno non abbiano diritto alla pausa dedicata al pranzo, il fatto che per tali lavoratori sia escluso l'addebito d'ufficio della pausa di 20 minuti, non
è incompatibile con la possibilità degli stessi di fruire del pasto prima o dopo l'attività lavorativa e, quindi, comunque con diritto ai buoni
3 pasto stante l'inoperatività del servizio mensa in orario notturno.
2.1 L'appello non è accoglibile per le condivisibili argomentazioni già espresse dal primo Giudice.
Ancora da ultimo la S.C. ha ribadito l'orientamento di legittimità secondo il quale «In tema di pubblico impiego privatizzato,
l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato» (Cass.24.267/2024).
2.2 L'art. 29 CCNL Sanità Pubblica 2001 (v. doc. 8 appellante) dispone:
“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in
4 ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il Decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, articolo 33 e Decreto del Presidente della Repubblica n.
384 del 1990, articolo 68, comma 2”.
Tale disposizione è stata poi modificata, con riferimento ai commi 1 e
4, dall'art. 4 CCNL 2009 come segue:
“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. […]
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto sociosanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione nel quadro delle risorse disponibili dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
L'art. 27 co 4 CCNL 2018 e l'art. 43 co 4 CCNL 2022 (v. doc.10 appellante e doc. 2 appellata) hanno confermato e richiamato le disposizioni contrattuali sopra citate e, pertanto, secondo il contratto collettivo nazionale la pausa pranzo si colloca al di fuori dell'orario di lavoro e, quindi, non è retribuita.
5 2.3 E' pacifico che il servizio mensa non è operativo in orario notturno presso l'appellata ed, altresì, che il ha beneficiato Pt_1
del riposo compensativo di cui al cit.art.18, accordo aziendale del
2015, previsto per il turno notturno e che le pause di cui ha potuto comunque usufruire nell'arco delle 8 ore sono state retribuite, collocandosi non al di fuori ma all'interno dell'orario di lavoro.
Tale distinzione sulla collocazione della pausa è chiaramente prevista dal contratto integrativo aziendale.
Come sopra riportato, l'art. 19 co.
3 - Pausa mensa/Pausa per il recupero psicofisico - dispone chiaramente che la pausa mensa di
20 minuti è addebitata d'ufficio ove l'orario giornaliero sia superiore alle sei ore, indipendentemente dalla fruizione del servizio mensa …
[e che] fanno eccezione i dipendenti che, sulla base di turni prestabiliti, prestano servizio in fasce orarie notturne. Il che è coerente con quando disposto dal precedente art.18 - Riposo compensativo per turni di otto ore - secondo il quale il credito orario del dipendente con turno di almeno 8 ore è calcolato in 28 minuti per il turno diurno e in 48 minuti per quello notturno.
E' infatti evidente, e non posto in discussione, che rispetto all'orario ordinario di 36 ore settimanali e 7,12 ore giornaliere, l'elemento distintivo tra i due differenziali dei riposi compensativi pattuiti, è dato unicamente dall'addebito dei 20 minuti della pausa pranzo non retribuita, il che sta ad indicare che le parti collettive hanno chiaramente inteso escludere per il dipendente in servizio nel turno notturno il diritto al buono pasto.
Appare questa l'unica interpretazione coerente delle norme ben potendo le parti collettive, in caso contrario, agevolmente manifestare la volontà di mantenere fermo, per la fascia notturna, il diritto del dipendente a usufruire dei buoni pasto, quale modalità sostitutiva al servizio mensa, a prescindere dal fatto che in concreto
6 detto servizio fosse non operativo in orario notturno.
La diversa tesi dell'appellante si risolve in argomentazioni meramente assertive, che non offrono una possibilità di lettura diversa di tali disposizioni, né pongono in discussione il fatto che la pratica attuazione delle stesse sia stata quella sostenuta dall'
[...]
e, quindi, desumibilmente senza incontrare CP_1
contestazione alcuna da parte sindacale.
In altre parole, appare corretto concludere che con l'accordo aziendale (per il quale, pacificamente, non sussiste alcun rapporto di gerarchia rispetto al CCNL, Cass.9668/2023) le parti sociali hanno inteso indicare le fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa attraverso la distinzione operata dalla regolamentazione pattizia delle pause dedicate esclusivamente al recupero delle energie psico- fisiche e quelle che a tale recupero associano l'eventuale consumazione del pasto.
2.4 Tale distinzione non si pone in contrasto con l'art. 8 dlvo 66/2003 che, al comma 1, dispone: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.”, mentre la pausa volta al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, contemplata nell'art. 5 r.d.
1955/2023 e richiamata al comma 3 dell'art. 8 cit., prevede: “[…] saranno considerate nel computo del lavoro effettivo quelle soste, anche se di durata superiore ai 15 minuti, che sono concesse all'operaio nei lavori molto faticosi allo scopo di rimetterlo in condizioni fisiche di riprendere il lavoro”. Come si è visto la pausa per la consumazione del pasto è garantita nei turni diurni, mentre quella per il recupero delle energie lavorative è garantita nei turni
7 notturni.
Deve infatti osservarsi che la disciplina del dlvo 66/2003 costituisce attuazione della Direttiva 93/104/CE del Consiglio Europeo, del 23 novembre 1993, modificata dalla Direttiva 2000/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000. L'art. 4 della
Direttiva, rubricato “Pausa”, prevede: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale”. L'art. 17, par. 3, della Direttiva prevede inoltre: “Si può derogare agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16 mediante contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali a livello nazionale o regionale o, conformemente alle regole fissate da dette parti sociali, mediante contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali ad un livello inferiore”.
2.5 In conclusione deve ritersi che il diritto al servizio mensa
(pacificamente non operativo in orario notturno presso l'azienda appellata) o al buono pasto, sostitutivo del primo, è strettamente conseguente alla fruizione di pausa dedicata alla consumazione del pasto, pausa che deve essere posta al di fuori dell'orario lavorativo, come previsto espressamente dalla CCNL-Sanità, ribadito dal contratto collettivo aziendale del 2015, salvo che per i lavoratori addetti al turno notturno i quali dispongono bensì di pause ma poste all'interno dell'orario lavorativo, quindi retribuite e connotate solo dalla finalità di recupero delle energie psico-fisiche.
3. Discende dalle ragioni esposte il rigetto dell'appello.
Le spese del grado sono regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Alla decisione consegue, ex lege (art. 1, commi
17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto
8 all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro 1923,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 18.6.2025
CONSIGLIERE Est. PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Visaggi Dott. Piero Rocchetti
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