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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/07/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2818/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta n. 2818/2024 R.G., avente ad oggetto: attribuzione quota di indennità di fine rapporto di lavoro promossa da
(codice fiscale ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
16.01.1967, ivi residente, via Dei Gladioli n. 14, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Antonino Campisi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
22.05.1960, ivi residente, via Dei Gladioli n. 14, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Pietro Paolo Amara, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 03.02.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 12-bis Legge n. 898/1970 depositato in data 08.08.2024 , Parte_1
pagina 1 di 3 premettendo di essere stata coniugata con e che con sentenza n. 63/2024 del Controparte_1
15.01.2024 il Tribunale di Siracusa pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, domandava l'attribuzione del 40% del TFS corrisposto in favore dell'ex coniuge, ricorrendone i presupposti di legge.
A sostengo della propria domanda la ricorrente allegava di essere titolare dell'assegno divorzile di cui all'art. 5 Legge n. 898/1970 e di non avere contratto nuove nozze.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 23.12.2024, si costituiva in giudizio
, il quale si opponeva alla domanda avanzata della ricorrente evidenziando, Controparte_1 in particolare, che la aveva già fatto valere il diritto all'attribuzione della quota di Pt_1
TFS nell'ambito del giudizio di divorzio, che si era concluso con un accordo transattivo a tacitazione di ogni richiesta avanzata dalle parti.
Inoltre, evidenziava che, successivamente alla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la ex moglie aveva trovato impiego presso la società cooperativa onlus “L'Albero” di Priolo Gargallo e, pertanto, in via riconvenzionale, domandava la revoca dell'obbligo in suo capo di versare l'assegno divorzile.
All'udienza del 10.06.2025 i difensori delle parti rappresentavano che i rispettivi assistiti avevano raggiunto un accordo e, con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza dell'08.07.2025, concordemente chiedevano di definire il giudizio alle seguenti condizioni:
“1) Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , entro e non oltre Controparte_1 Parte_1 giorni 3 dall'omologa di codesto accordo, la somma forfettaria di € 10.000,00
(DIECIMILA/00) portata dall'assegno circolare n. 902 6082966858-07 del 30.06.2025 alla stessa intestato, custodito dall'Avv. Pietro Antonio Amara presso il di lui studio, a saldo e tacitazione di ogni pretesa della SI.ra sulla quota del TFS del SI. Parte_1 [...]
restando esclusa ogni futura altra richiesta in merito a tale TFS;
CP_1
2) La SI.ra , di contro, rinuncia a percepire, da parte del SI. Parte_1 [...]
, l'assegno di mantenimento mensile pari ad € 150,00 così come stabilito nella CP_1 sentenza di divorzio n. 63/2024 emessa dal Tribunale di Siracusa;
3) Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che il mancato e/o regolare pagamento della somma di € 10.000,00, entro il termine sopra concordato di giorni 3, determinerà l'automatica decadenza del presente accordo legittimando, quindi, la SI.ra
a proseguire nel Giudizio”. Parte_1
pagina 2 di 3 Tanto esposto, il Collegio ritiene di potere prendere atto delle condizioni concordate dalle parti, le quali non appaiono in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2818/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: dà atto delle condizioni pattuite dalle parti e riportate in parte motiva, qui da intendersi trascritte;
compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, il 17.07.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta n. 2818/2024 R.G., avente ad oggetto: attribuzione quota di indennità di fine rapporto di lavoro promossa da
(codice fiscale ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
16.01.1967, ivi residente, via Dei Gladioli n. 14, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Antonino Campisi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
22.05.1960, ivi residente, via Dei Gladioli n. 14, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Pietro Paolo Amara, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 03.02.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 12-bis Legge n. 898/1970 depositato in data 08.08.2024 , Parte_1
pagina 1 di 3 premettendo di essere stata coniugata con e che con sentenza n. 63/2024 del Controparte_1
15.01.2024 il Tribunale di Siracusa pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, domandava l'attribuzione del 40% del TFS corrisposto in favore dell'ex coniuge, ricorrendone i presupposti di legge.
A sostengo della propria domanda la ricorrente allegava di essere titolare dell'assegno divorzile di cui all'art. 5 Legge n. 898/1970 e di non avere contratto nuove nozze.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 23.12.2024, si costituiva in giudizio
, il quale si opponeva alla domanda avanzata della ricorrente evidenziando, Controparte_1 in particolare, che la aveva già fatto valere il diritto all'attribuzione della quota di Pt_1
TFS nell'ambito del giudizio di divorzio, che si era concluso con un accordo transattivo a tacitazione di ogni richiesta avanzata dalle parti.
Inoltre, evidenziava che, successivamente alla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la ex moglie aveva trovato impiego presso la società cooperativa onlus “L'Albero” di Priolo Gargallo e, pertanto, in via riconvenzionale, domandava la revoca dell'obbligo in suo capo di versare l'assegno divorzile.
All'udienza del 10.06.2025 i difensori delle parti rappresentavano che i rispettivi assistiti avevano raggiunto un accordo e, con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza dell'08.07.2025, concordemente chiedevano di definire il giudizio alle seguenti condizioni:
“1) Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , entro e non oltre Controparte_1 Parte_1 giorni 3 dall'omologa di codesto accordo, la somma forfettaria di € 10.000,00
(DIECIMILA/00) portata dall'assegno circolare n. 902 6082966858-07 del 30.06.2025 alla stessa intestato, custodito dall'Avv. Pietro Antonio Amara presso il di lui studio, a saldo e tacitazione di ogni pretesa della SI.ra sulla quota del TFS del SI. Parte_1 [...]
restando esclusa ogni futura altra richiesta in merito a tale TFS;
CP_1
2) La SI.ra , di contro, rinuncia a percepire, da parte del SI. Parte_1 [...]
, l'assegno di mantenimento mensile pari ad € 150,00 così come stabilito nella CP_1 sentenza di divorzio n. 63/2024 emessa dal Tribunale di Siracusa;
3) Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che il mancato e/o regolare pagamento della somma di € 10.000,00, entro il termine sopra concordato di giorni 3, determinerà l'automatica decadenza del presente accordo legittimando, quindi, la SI.ra
a proseguire nel Giudizio”. Parte_1
pagina 2 di 3 Tanto esposto, il Collegio ritiene di potere prendere atto delle condizioni concordate dalle parti, le quali non appaiono in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2818/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: dà atto delle condizioni pattuite dalle parti e riportate in parte motiva, qui da intendersi trascritte;
compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, il 17.07.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3