Articolo 9 della Legge 30 aprile 1982, n. 220
Articolo 8Articolo 10
Versione
23 maggio 1982
Art. 9.


In fase di primo inquadramento, al personale gia' utilizzato dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato come incaricato ai sensi dell' articolo 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 , e come incaricato utilizzato per le sostituzioni a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947 , e' attribuita la classe di stipendio della categoria nella quale viene inquadrato, di importo pari o immediatamente inferiore al maturato economico, dato dalla somma della retribuzione base annua spettante al 1 luglio 1973, dell'elemento distinto della retribuzione di L. 540.000 annue, concesso in estensione del trattamento corrisposto al personale ferroviario in base alla legge 28 aprile 1976, n. 155 , al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 270 , alla legge 14 aprile 1977, n. 112 , e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116 , in godimento alla data del conferimento della nomina in prova, al quale debbono aggiungersi L. 120.000 annue pro capite e l'importo annuo di L. 800 per ogni mese, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, di prestazioni rese nelle suddette utilizzazioni, nonche' in quelle disciplinate dai decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893 , e 24 ottobre 1962, n. 1432 .
L'attribuzione dell'importo di L. 800 annue per le prestazioni rese in qualita' di incaricato utilizzato per le sostituzioni o disciplinate dai citati decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893 , e 24 ottobre 1962, n. 1432 , e' subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti dell'Azienda. La domanda e' accoglibile purche' sia intercorsa convenzione repertoriata fra gli incaricati o gli incaricati utilizzati per le sostituzioni e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, o stipulata in base ai ripetuti decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893 , e 24 ottobre 1962, n. 1432 .
In fase di primo inquadramento, al personale gia' utilizzato dagli incaricati come coadiutore familiare ai sensi dell' articolo 4, primo e terzo comma, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947 , e' attribuita la classe di stipendio della categoria nella quale viene inquadrato, di importo pari o immediatamente inferiore al maturato economico, dato dalla somma della paga base annua spettante al 1 luglio 1973, dell'elemento distinto della retribuzione di L. 486.000 annue, concesso in estensione del trattamento corrisposto al personale ferroviario in base alla legge 28 aprile 1976, n. 155 , al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 270 , alla legge 14 aprile 1977, n. 112 , ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116 , in godimento alla data del conferimento della nomina in prova, al quale debbono aggiungersi L. 120.000 annue pro-capite e l'importo annuo di lire 800 per ogni mese, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, di prestazioni rese nella suddetta utilizzazione o come coadiutore a termini dei decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893 , e 24 ottobre 1962, n. 1432 .
L'attribuzione dell'importo di L. 800 annue per le prestazioni rese in qualita' di coadiutore familiare alle dipendenze dell'incaricato o come coadiutore a termini dei citati decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893 , e 24 ottobre 1962, n. 1432 , e' subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti dell'Azienda. La domanda e' accoglibile purche' la designazione come coadiutore sia stata espressamente accettata dall'Azienda stessa.
Ai provenienti dalla posizione di incaricato, di incaricato utilizzato per le sostituzioni, di coadiutore familiare e di coadiutore, l'eventuale differenza tra il maturato economico integrato come sopra detto e lo stipendio e' corrisposta sotto forma di assegno personale, utile ai fini della tredicesima mensilita', della pensione e della buonuscita ed e' riassorbibile soltanto in caso di passaggio di categoria.
In nessun caso puo' essere attribuito uno stipendio di importo inferiore a quello iniziale previsto per la categoria di inquadramento.
Agli effetti dell'attribuzione delle successive classi, gli stipendi corrisposti in fase di prima applicazione della presente legge hanno decorrenza dalla data del 1 luglio 1979.
Restano acquisiti i miglioramenti economici concessi con decreto ministeriale dalla data del 1 ottobre 1978 a quella di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 23 maggio 1982