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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/11/2025, n. 4021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4021 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2913/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2913 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “indebito soggettivo – indebito oggettivo”, vertente tra
(P.IVA ), con sede legale in Via Principe Parte_1 P.IVA_1 di Piemonte 63 - 80028 RU NO (NA), in persona del legale rappresentate p.t., ed elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Maielli n. 1, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Ferrante (C.F. ) del Foro di S. Maria C.V che la rappresenta e difende come C.F._1 da procura in atti
- attore e con sede in Assago Via del Bosco Rinnovato 8 (C.F. e P. Iva Controparte_1
) in persona del legale rappresentante Avv. Fabrizio Manzi (C.F. P.IVA_2
) quale procuratore speciale giusta procura a rogito notaio C.F._2 Persona_1 di Milano del 17 dicembre 2020 elett. dom. in Napoli Via Giordano Bruno 169 con l'Avv. Antonio
TO ZO (C.F. ) dal quale è rappresentata e difesa come da CodiceFiscale_3 procura in atti
- convenuta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata la conveniva in giudizio la soc. Parte_1 per sentir accertare che tra le parti non era intercorso alcun contratto di Controparte_1 prestazione di servizi e per sentirla condannare alla restituzione di quanto versato dall'attrice in forza del predetto contratto.
1 Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che tra le parti in causa non è intercorso e/o è stato concluso alcun contratto di fornitura di servizi;
2) per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma indebitamente percepita di € 7.563,32 oltre interessi moratori e/o legali decorrenti dai rispettivi pagamenti o, in subordine, dal giorno della domanda;
3) condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, ex art 93 c.p.c.”
Costituitasi la convenuta contestava l'assunto attoreo deducendone Controparte_1
l'infondatezza.
Affermava la comparente che nel corso del 2021 l'agente della , sig. , si CP_1 Persona_2 recava presso il punto vendita della società attrice sito in Sant'Arpino per pubblicizzare e promuovere i servizi offerti dalla società e in tale occasione incontrò l'amministratrice della società odierna attrice, la sig.ra ed il sig. , indicato dalla sig.ra Parte_2 CP_2 Pt_2 quale responsabile commerciale dell'azienda Parte_1
Dopo svariati incontri, avvenuti sempre nel punto vendita di Sant'Arpino, deduceva la convenuta, venne fissato al sig. un incontro presso la sede dell'azienda in RU NO per il 24 Per_2 giugno 2022. In tale occasione la soc. decise di sottoscrivere un contratto per la Parte_1 pubblicità online dei propri prodotti tramite la piattaforma di Google con e per il CP_1 servizio InRete Essenziale: a tal fine venne fornito al sig. rappresentante della Persona_2 convenuta, il documento di identità dell'amministratrice unica sig.ra il suo Parte_2 numero di telefono cellulare, il codice univoco per la fatturazione elettronica, il codice fiscale del legale rappresentante della società e l'iban della società sul quale addebitare le rate del contratto.
Prima di procedere alla firma del contratto, che sarebbe avvenuta in forma digitale, fu inviata via mail alla la proposta di contratto allegata (Cfr. doc. 4). Successivamente a tale invio, Parte_1 la Sig.a sottoscrisse il contratto tramite lo strumento digitale denominato OTP, cioè Pt_2 attraverso una password usa e getta (da qui l'acronimo OTP One Time Password) da usare una sola volta composta da un codice alfanumerico generato in automatico, che fu inviato alla sig.ra tramite SMS;
la sig.ra comunicò il codice ricevuto firmando così il Parte_2 Pt_2 contratto. La presenza delle coccardine a pagg 9,10 e 12 del doc. 3 costituiva la prova di tale assunto. Comunque, affermava la convenuta, anche dopo la firma del contratto veniva inviata in data 24 giugno 2022, tramite mail, la copia firmata del contratto alla società attrice (All. n. 5 produzione convenuta) ed in data 29 giugno 2002 la comunicazione tramite mail di attivazione del servizio InRete Essenziale come da doc. 6 allegato.
2 Ai detti invii, proseguiva la convenuta società, alcunché veniva eccepito dalla società attrice, anzi, il sig. , responsabile media della zona per , contattava più volte la Controparte_3 Controparte_1 soc. nei mesi di luglio e settembre 2022, sia recandosi personalmente che tramite Parte_1 mail, per sollecitare l'invio del materiale da inserire nell'annuncio pubblicitario, ma senza esito alcuno.
Infine, sosteneva la convenuta che i dati indicati nel contratto non potevano che essere stati forniti dalla codice iban, codice destinatario per la fatturazione elettronica, Parte_1 numero di telefono mobile della sig.ra codice fiscale di quest'ultima. Pertanto, Parte_2 alcuna azione fraudolenta era stata posta in essere ai danni della società attrice, la quale solo in occasione dell'invio della fattura contestava la sottoscrizione del contratto. Difatti, la società attrice aveva prodotto una missiva con la quale chiedeva la disdetta del contratto stipulato in data
24.06.2022, disdetta che però non poteva essere effettuata ai sensi dell'art. 5 delle condizioni contrattuali.
Tanto premesso la società rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“In via Principale
Rigettare le domande tutte svolte dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni nel termine ex art. 183 c.p.c. del quale si fa richiesta sin d'ora.
Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”.
All'udienza di comparizione delle parti concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.01.2025, rimessa sul ruolo e poi riservata in decisione senza termini.
Sul merito
Ai fini della soluzione della questione sottoposta all'esame del Tribunale occorre valutare preliminarmente la validità della sottoscrizione del contratto che secondo parte convenuta sarebbe avvenuta con firma digitale, circostanza disconosciuta dalla società attrice, che ha assunto di non avere mai sottoscritto il contratto per l'acquisto di pubblicità online, ma che erano in corso solo trattative ai fini di una eventuale futura stipula.
La società convenuta ha dedotto, invece, che il contratto era stato concluso tramite la sottoscrizione telematica da parte del legale rappresentante ed ha allegato nel fascicolo telematico copia del contratto fondante il pagamento del corrispettivo.
Sul punto si deve premettere che: - l'art. 2 comma 6 del D.Lgs. n. 82/2005 (“codice dell'amministrazione digitale”, di seguito breviter “C.A.D.”), prevede che le sue disposizioni “…
3 si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico”; -
l'art. 1 comma 1 lett. s) definisce “firma digitale” un “particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici” (la lett. q-bis, soppressa dal
D.Lgs. n. 179/2016 a decorrere dal 14.9.2016, definiva la ”firma elettronica avanzata” come
“insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”); - l'art. 20 comma 1 bis del C.A.D. stabilisce che “1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo
2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”; l'art. 23-bis del C.A.D. stabilisce che “1. i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle linee guida;
2.
Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta”; l'art. 1 lett. i-quinquies) e lett.
i-quater del C.A.D. definiscono il “duplicato informatico” e la “copia informatica di documento informatico”, rispettivamente, come il “documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario” e “il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori
4 binari”.
Ciò posto, lo strumento per valutare se un documento inserito nel fascicolo telematico, che si assume dotato di firma ex art. 20 comma 1 bis C.A.D. (di seguito, per semplicità, “firma elettronica”), sia un originale o “duplicato informatico” è l'utilizzo dei programmi messi a disposizione dagli stessi enti che gestiscono il relativo servizio, dei quali i giudici civili si avvalgono quotidianamente.
Infatti, se il “file” era dotato di tale firma, il duplicato informatico la conserverà.
Tale verifica è stata compiuta ed ha prodotto, con riferimento al programma in uso alla consolle magistrato, il seguente risultato: non è stata rilevata la presenza di firme elettroniche, e che non si tratti di un duplicato informatico è reso evidente dalla presenza della cd. “coccardina” a lato del documento stesso (come rilevabile dalla produzione n. 3 di parte convenuta): questa è caratteristica tipica della “copia informatica”, che, come tale, non presenta i requisiti di “sicurezza, integrità e immodificabilità” previsti dal C.A.D.
Chiarito, quindi, che il documento presente nel fascicolo telematico non risulta essere un originale od un duplicato, neppure può ad esso essere attribuito il medesimo valore.
Come detto, l'art. 23-bis del C.A.D. stabilisce che “le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta”.
Tale norma riprende il disposto dell'art. 2719 c.c., secondo cui “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta” e, in effetti, è posta a presidio delle medesime esigenze.
La cd. “copia informatica” - proprio in quanto, al pari di quella “fotografica”, non offre garanzie di immodificabilità (ancor meno di questa, potendo essere agevolmente riprodotto od alterato il contenuto di un “file” che non presenta segni grafici personalizzati quali una firma analogica) - non ha valore equiparabile all'originale se la relativa conformità non è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (ciò che, nella specie, non è avvenuto) o non è espressamente disconosciuta.
Tale disconoscimento è stato effettuato dalla società attrice esplicitamente nella prima memoria ex art. 183 co 6 c.p.c., con l'affermazione di non avere sottoscritto digitalmente il documento di cui trattasi, pertanto, in assenza della produzione dell'originale o del duplicato informatico, nemmeno potrebbe svolgersi un accertamento tecnico in merito alla presenza di una firma elettronica,
5 accertamento che è preliminare all'ulteriore verifica se tale firma possa essere riferibile al legale rappresentante della società attrice.
In definitiva, il contratto non risulta depositato in alcuna forma o modalità che consenta il rilevamento della firma elettronica attraverso strumentazione tecnica ovvero, in alternativa, di ritenere comunque l'esistenza di una tale firma, ciò che avrebbe richiesto l'attestazione di conformità della “copia informatica” all'originale ex art. 23- bis del C.A.D. da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Si tratta, quindi, di valutare quali conseguenze ciò comporti sul piano processuale.
Nella specie, non è stato prodotto il contratto dichiaratamente contenente la firma elettronica che sarebbe stata apposta dal legale rappresentante della società attrice (che, peraltro, contesta il relativo fatto).
In particolare, mentre per gli atti del processo (quelli degli avvocati e del giudice) il sistema del p.c.t. non consente l'inserimento di atti non firmati digitalmente ed alla copia informatica generata automaticamente dal sistema è attribuito valore di conformità all'originale, altrettanto non può dirsi per le produzioni documentali di originali o duplicati informatici da allegare al fascicolo telematico: il semplice “salvataggio con nome” del file digitalmente sottoscritto ed il suo inserimento nel fascicolo telematico - tale potrebbe essere, in ipotesi, l'operazione effettuata dalla convenuta - genera all'apertura del file una copia informatica che non consente di verificare la corrispondenza di ogni singolo “bit” al documento originale digitalmente firmato (ossia, la cd.
“impronta”), il che rende indispensabile procedere con la certificazione di conformità ex art. 23 bis
C.A.D. da parte di un pubblico ufficiale: l'opposta non risulta avere effettuato tale incombente, pur a fronte delle tempestive contestazioni dell'attrice. Inoltre, l'incombente stesso non è replicabile in questa sede o surrogabile attraverso C.T.U. tecnica, stante il principio dell'onere della prova ex art. 2967 c.c. A fronte di una siffatta situazione, non è neppure materialmente possibile disporre
C.T.U. limitata a valutare la riferibilità della firma all'opponente, posto che, come rilevato ciò che risulta incluso nel fascicolo telematico non è un originale o un duplicato informatico bensì un
“pdf”, come affermato dalla convenuta.
Alla mancanza di idonea prova del contratto scritto, che parte attrice contesta di avere stipulato, non soccorre la prova testimoniale assunta per dare fondamento alla pretesa della convenuta.
Difatti, i testi escussi di parte convenuta hanno reso le dichiarazioni seguenti.
Il Sig. agente di commercio della dal 2014, escusso in data Persona_2 CP_4
21.03.2024 ha dichiarato: “sono agente monomandatario della e ricevo le provvigioni CP_4 per i contratti conclusi, quando il cliente paga altrimenti no;
per il contratto concluso con la Pt_1 non ho ricevuto la provvigione perché stornata”. “Ricordo che io ho avuto i primi contatti
[...]
6 con nel negozio, era un dipendente della Rammento che io mi sono CP_2 CP_2 Parte_1 presentato al negozio per offrire pubblicità online, dopo vari incontri nel tempo, circa anno, nel quale io ho parlato sempre con , sono andato ad un appuntamento in fabbrica in RU CP_2
NO, io nell'occasione ho parlato con , e credo . Io ero in compagnia di CP_2 Per_3 Per_4 un responsabile, . Io e abbiamo fatto un progetto sulla base delle Controparte_5 CP_5 informazioni raccolte con e lo abbiamo stampato nella sede ed io mi sono relazionato CP_2 sempre con , e , i quali erano sempre presenti”. “Il contratto fu compilato e Per_3 CP_2 Per_4 ci venne consegnato il documento del firmatario, Sig.ra che era non era in sede. Io non ho Pt_2 parlato con la signora ma la stessa venne contattata per gli adempimenti da eseguire. Nel Pt_2 contratto che io sottoposi ai presenti c'era scritto sia l'importo che le varie scadenze concordate.
La pubblicità era solo online”; “I dati mi vennero forniti dalle tre persone che ho citato”; “La firma digitale venne effettuata dalla non in mia presenza, ma dal luogo in cui la stessa si trovava Pt_2 effettuando tutti i passaggi richiesti dalla procedura per la firma digitale”. “La non Parte_1 fornì il materiale per la pubblicità dei prodotti, mentre per la pubblicità dell'azienda fu effettuata dopo ¾ giorni, una settimana ci furono le pubblicazioni online”. “Se non ricordo male la Pt_2 mi telefonò verso ottobre novembre, per rinviare il momento dell'invio del materiale perché si doveva operare. Ricordo che la società aveva difficoltà ad individuare i 5 prodotti da pubblicizzare”. A.D. Sul capo 8) “Vero che in occasione dei solleciti eseguiti nei mesi di luglio e agosto 2022 mai alcuno della soc. negò la sottoscrizione del contratto, anzi Parte_1 promisero l'invio del materiale richiesto”. “R.: Nulla so”; “Preciso che il cellulare per la firma digitale era della credo fosse il numero aziendale e comunque lo stesso è riportato nel Pt_2 contratto”.
Il teste , dipendente della dal 2013 con le mansioni di consulente Controparte_3 CP_4 digitale, ha dichiarato: “L'agente dopo la sottoscrizione del contratto ha fissato un Persona_2 ulteriore appuntamento successivo per raccogliere il materiale da pubblicizzare, io mi sono recato in RU NO nella fabbrica una volta sola. Io ho parlato con un collaboratore, ricordo che erano presenti anche due fratelli, ciò è avvenuto circa quindici giorni dopo la sottoscrizione del contratto. Questa persona mi disse che avevano bisogno di un po' di tempo per recuperare il materiale. Dopo di che io sono andato via e ricordo di aver inviato due o tre mail di sollecito perché non arrivava il materiale perché, dopo ha preso in carico il contratto per le CP_4 decisioni conseguenti. Ho provato a telefonare anche sul cellulare che mi era stato dato dal collaboratore della ma ho ricevuto risposta solo una volta da una donna che mi Parte_1 chiedeva di attendere. In seguito, non mi hanno più risposto”; “Non mi risulta che ci siano state contestazioni sul contratto, quando sono andato in sede dalla nulla mi è stato riferito Parte_1
7 in tal senso, ricordo che dovevano sponsorizzare dei prodotti su e-commerce e la società doveva dirci quali e quanti prodotti pubblicizzare;
all'epoca dei fatti io mi recavo presso l'azienda per la raccolta del materiale dopo la sottoscrizione del contratto ed è il caso della soc. in Parte_1 altri casi svolgevo l'attività di consulenza prima della sottoscrizione del contratto affiancando l'agente che aveva necessità di chiarimenti tecnici”.
Orbene, tale materiale probatorio non conferma l'assunto della convenuta circa la stipula del contratto da parte della società.
Difatti, il teste riferisce di un progetto pubblicitario che sarebbe stato da lui redatto Per_2 unitamente al responsabile sulla base delle esigenze della e stampato CP_5 Parte_1 nella sede di quest'ultima, che non risulta allegato;
la sig.ra sarebbe stata contattata solo Pt_2 per gli adempimenti e non per la valutazione delle condizioni contrattuali;
inoltre, non risultano CP_ allegate le mail che sarebbero state inviate nei mesi di luglio ed agosto dal per sollecitare l'invio del materiale da pubblicizzare, segno che la società istante non aveva avuto intenzione di sottoscrivere alcun contratto e la circostanza che la amministratrice non era in sede, né era stata consultata al momento della pretesa stipula, conferma tale conclusione.
Deve osservarsi in merito alla testimonianza del , che la stessa appare inattendibile, in Per_2 quanto il teste aveva sicuramente interesse ad un determinato esito della lite. Difatti, la provvigione che aveva maturato per il contratto concluso con la società attrice, non gli è stata corrisposta causa storno del contratto da parte della Controparte_6
Sul punto va ricordato quanto statuito dalla Suprema Corte: “la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua dì elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), il venir meno anche di uno solo degli elementi di carattere oggettivo e/o soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cfr.: Cassazione civile sez. VI,
13/03/2019 n.7222; Cass. 18/04/2016, n. 7623).
Secondo quanto dichiarato dai testi di parte attrice e segnatamente dal teste Testimone_1
l'incontro, doveva essere era solo informativo, ma che il propose di fare un'iscrizione Persona_5 gratuita al sito.
Il teste escusso all'udienza del 24.10.2024 ha dichiarato: “Ricordo che quando ci Testimone_2 sono stato alla fine di giugno del 2022 la signora MA non c'era. Ricordo che
[...]
era impegnato con altri clienti”. “Mentre io stavo controllando la mazzetta di colori ed Persona_6
8 i cataloghi in attesa di nella stanzetta di cui ho parlato, ho visto due persone che bussavano Per_7 per entrare ed io chiamai , il quale giunse, aprì loro la porta e li fece accomodare. Io non ho Per_3 parlato con tali persone, ho solo ascoltato quello che dicevano;
delle due persone una portava gli occhiali ed una no. La persona senza occhiali chiese a di parlare con perché Per_3 Per_4 avevano un appuntamento e disse che era presente anche il suo responsabile, il signore con gli occhiali. Io ho sentito dire ai signori che avrebbero parlato nel frattempo con , Per_4 Per_3 perché era impegnato e che comunque al momento non doveva prendere alcuna decisione. Il signore senza occhiali disse che in verità loro erano presenti per contrattualizzare quanto già detto in precedenza. Ricordo che si accomodarono i tre ad una scrivania ed io li vidi parlare. Il signore senza occhiali chiese di MA e gli rispose che la stessa era ammalata ed assente da qualche Per_3 giorno, allora il detto signore senza occhiali propose di fare una iscrizione sul portale di per verificare la fattibilità di una dilazione nei pagamenti nel caso di stipula del CP_1 contratto. andò da che lo autorizzò a tal fine. Quindi, il signore senza occhiali, Per_3 Per_4 tale se non ricordo male, disse come collegarsi al sito per effettuare l'iscrizione. Per_2 Per_3 disse al tale di sedersi lui al computer per velocizzare l'operazione e nel frattempo su Per_2 richiesta del gli diede i dati societari necessari per l'iscrizione ed il telefono aziendale”. Per_2
“Ho visto e sentito ad un certo punto dire al ecco il telefono aziendale che stava Per_3 Per_2 sulla scrivania. Il cominciò ad operare per l'iscrizione. Il computer sulla scrivania era Per_2 già acceso. Il lavorava tra il pc sulla scrivania, il suo tablet ed il telefono aziendale…”. Per_2
“Ricordo che prese il timbro della società con tutti i dati e timbrò un foglio di carta e lo Per_3 mise a disposizione del ”. “… ricordo che diede anche l'Iban della società ed il Per_2 Per_3 nome della banca, ”. “Il teste dichiara che l'iban veniva richiesto dal ai fini CP_7 Per_2 valutativi di una eventuale dilazione, ciò a seguito di richiesta di sul perché servisse l'Iban”. Per_3
… nell'occasione di cui ho detto non veniva mai alla scrivania, ma si trovava da Per_4 un'altra parte del palazzo. Io non lo vedevo. Ad un certo punto ho sentito il Sig. dire a Per_2
che aveva fatto tutto e che voleva sapere di un prossimo appuntamento. Ma disse che Per_3 Per_3
l'avrebbe fatto chiamare da per prendere un appuntamento. Fin quando io sono stato Per_4 presente dal cellulare aziendale non è stata effettuata alcuna chiamata, né mi risulta che abbiano chiamato l'amministratrice. Io sono rimasto nel locale fino a quando i signori della CP_1 non sono andati via”. “I signori della sono stati sempre presenti entrambi nella stanza CP_1 fino a quando sono andati via.”
Della attendibilità del teste, indifferente alle parti, chiare esaustive, logicamente coerenti e prive di contraddizioni, il Tribunale non ha motivo di dubitare.
In definitiva dall'istruzione probatoria svolta emerge la fondatezza della domanda di parte attrice
9 che va accolta e la convenuta va condannata alla restituzione dell'importo Controparte_6 indebitamente ricevuto di € 5.672,49.
Difatti, è documentalmente provato che parte attrice ha versato l'importo di € 5.672,49 come chiarito nella memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. n. 1, e confermato dalla medesima convenuta. Va, poi, evidenziato che la società attrice ha contestato nella memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. n. 1 che la convenuta abbia principiato a dare esecuzione al contratto.
Parte convenuta ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, “il contratto ha avuto piena esecuzione. Il contratto, difatti, prevedeva la fornitura di due tipi di servizi online: uno, denominato “inrete essenziale”, relativo alla pubblicità sul sito Paginegialle e sul sito
Paginebianche;
l'altro denominato “servizio pubblicità online” che prevede la pubblicità online di prodotti specificamente indicati dal cliente, il quale deve naturalmente, inviare a le schede-file CP_1 relative affinché siano pubblicizzati. Cosa che nella fattispecie non è avvenuta, la soc.
benché ripetutamente sollecitata non li ha mai inviati. Parte_3
Al contrario la parte denominata “inrete essenziale” è stata regolarmente eseguita come dimostrato dai file estratti dai siti di Pagine gialle e Pagine bianche, dove la presenza è avvenuta sotto il marchio “Eurovendite”: si tratta comunque della stessa società attrice che evidentemente pubblicizza un diverso marchio, come si evince sia dai numeri di partita IVA e di telefono pubblicizzati, sia dal sito di Eurovendite dove appare la stessa partita Iva della società attrice ( la
n. 09088981213) mentre nella scheda contatti la stessa mail della società ed il numero di telefono proprio della sig.ra ( 3512802442) riportati entrambi sulla già citata lettera di disdetta Pt_2 prodotta in atti ( doc. 12)”.
Sul punto è stato escusso il teste di parte convenuta Sig. all'udienza del Controparte_3
21.03.2024, dalle cui dichiarazioni emerge, come sopra evidenziato, che il materiale da pubblicizzare non era mai stato consegnato e di conseguenza il sito non era stato realizzato nonostante i solleciti via mail, ma come già rilevato, non vi è prova di mail di sollecito inviate alla CP_ società attrice dal Sig. . Quanto poi alle pubblicazioni sui siti di Pagine Gialle e Pagine
Bianche, in disparte va osservato che appare quanto meno insolito che sulla pubblicità sia stato indicato il recapito telefonico dell'amministratrice, non è possibile apprendere dal materiale probatorio acquisito per quanto tempo sia stato presente sui relativi siti il nome della società attrice, né appare quantificabile il costo del servizio. Difatti, non sono stati indicati dalla società convenuta i costi dei singoli servizi offerti.
Le superiori considerazioni determinano l'accoglimento della domanda attorea non essendo intervenuto tra le parti alcun contratto, con obbligo della di restituire l'importo CP_1
10 ricevuto per € 5.672,49 a titolo di indebito, oltre interessi legali dalla domanda.
Difatti, “qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto versato è quella di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; quindi, la pronuncia dichiarativa del giudice, priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa” (Cassazione civile, sez. II, 06/06/2017, n. 14013).
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza della società convenuta e sono liquidate come da parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord II Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna la a restituire alla Controparte_6 società attrice, l'importo di € 5.672,49 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al soddisfo;
2) Condanna la convenuta, alla refusione, in favore di Controparte_6 Parte_1
delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, che liquida in € 264,00 per esborsi ed €
[...]
2.540,00 per compensi, oltre accessori come prescritti e dovuti per legge con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 15/11/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2913 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “indebito soggettivo – indebito oggettivo”, vertente tra
(P.IVA ), con sede legale in Via Principe Parte_1 P.IVA_1 di Piemonte 63 - 80028 RU NO (NA), in persona del legale rappresentate p.t., ed elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Maielli n. 1, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Ferrante (C.F. ) del Foro di S. Maria C.V che la rappresenta e difende come C.F._1 da procura in atti
- attore e con sede in Assago Via del Bosco Rinnovato 8 (C.F. e P. Iva Controparte_1
) in persona del legale rappresentante Avv. Fabrizio Manzi (C.F. P.IVA_2
) quale procuratore speciale giusta procura a rogito notaio C.F._2 Persona_1 di Milano del 17 dicembre 2020 elett. dom. in Napoli Via Giordano Bruno 169 con l'Avv. Antonio
TO ZO (C.F. ) dal quale è rappresentata e difesa come da CodiceFiscale_3 procura in atti
- convenuta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata la conveniva in giudizio la soc. Parte_1 per sentir accertare che tra le parti non era intercorso alcun contratto di Controparte_1 prestazione di servizi e per sentirla condannare alla restituzione di quanto versato dall'attrice in forza del predetto contratto.
1 Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che tra le parti in causa non è intercorso e/o è stato concluso alcun contratto di fornitura di servizi;
2) per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma indebitamente percepita di € 7.563,32 oltre interessi moratori e/o legali decorrenti dai rispettivi pagamenti o, in subordine, dal giorno della domanda;
3) condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, ex art 93 c.p.c.”
Costituitasi la convenuta contestava l'assunto attoreo deducendone Controparte_1
l'infondatezza.
Affermava la comparente che nel corso del 2021 l'agente della , sig. , si CP_1 Persona_2 recava presso il punto vendita della società attrice sito in Sant'Arpino per pubblicizzare e promuovere i servizi offerti dalla società e in tale occasione incontrò l'amministratrice della società odierna attrice, la sig.ra ed il sig. , indicato dalla sig.ra Parte_2 CP_2 Pt_2 quale responsabile commerciale dell'azienda Parte_1
Dopo svariati incontri, avvenuti sempre nel punto vendita di Sant'Arpino, deduceva la convenuta, venne fissato al sig. un incontro presso la sede dell'azienda in RU NO per il 24 Per_2 giugno 2022. In tale occasione la soc. decise di sottoscrivere un contratto per la Parte_1 pubblicità online dei propri prodotti tramite la piattaforma di Google con e per il CP_1 servizio InRete Essenziale: a tal fine venne fornito al sig. rappresentante della Persona_2 convenuta, il documento di identità dell'amministratrice unica sig.ra il suo Parte_2 numero di telefono cellulare, il codice univoco per la fatturazione elettronica, il codice fiscale del legale rappresentante della società e l'iban della società sul quale addebitare le rate del contratto.
Prima di procedere alla firma del contratto, che sarebbe avvenuta in forma digitale, fu inviata via mail alla la proposta di contratto allegata (Cfr. doc. 4). Successivamente a tale invio, Parte_1 la Sig.a sottoscrisse il contratto tramite lo strumento digitale denominato OTP, cioè Pt_2 attraverso una password usa e getta (da qui l'acronimo OTP One Time Password) da usare una sola volta composta da un codice alfanumerico generato in automatico, che fu inviato alla sig.ra tramite SMS;
la sig.ra comunicò il codice ricevuto firmando così il Parte_2 Pt_2 contratto. La presenza delle coccardine a pagg 9,10 e 12 del doc. 3 costituiva la prova di tale assunto. Comunque, affermava la convenuta, anche dopo la firma del contratto veniva inviata in data 24 giugno 2022, tramite mail, la copia firmata del contratto alla società attrice (All. n. 5 produzione convenuta) ed in data 29 giugno 2002 la comunicazione tramite mail di attivazione del servizio InRete Essenziale come da doc. 6 allegato.
2 Ai detti invii, proseguiva la convenuta società, alcunché veniva eccepito dalla società attrice, anzi, il sig. , responsabile media della zona per , contattava più volte la Controparte_3 Controparte_1 soc. nei mesi di luglio e settembre 2022, sia recandosi personalmente che tramite Parte_1 mail, per sollecitare l'invio del materiale da inserire nell'annuncio pubblicitario, ma senza esito alcuno.
Infine, sosteneva la convenuta che i dati indicati nel contratto non potevano che essere stati forniti dalla codice iban, codice destinatario per la fatturazione elettronica, Parte_1 numero di telefono mobile della sig.ra codice fiscale di quest'ultima. Pertanto, Parte_2 alcuna azione fraudolenta era stata posta in essere ai danni della società attrice, la quale solo in occasione dell'invio della fattura contestava la sottoscrizione del contratto. Difatti, la società attrice aveva prodotto una missiva con la quale chiedeva la disdetta del contratto stipulato in data
24.06.2022, disdetta che però non poteva essere effettuata ai sensi dell'art. 5 delle condizioni contrattuali.
Tanto premesso la società rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“In via Principale
Rigettare le domande tutte svolte dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni nel termine ex art. 183 c.p.c. del quale si fa richiesta sin d'ora.
Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”.
All'udienza di comparizione delle parti concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.01.2025, rimessa sul ruolo e poi riservata in decisione senza termini.
Sul merito
Ai fini della soluzione della questione sottoposta all'esame del Tribunale occorre valutare preliminarmente la validità della sottoscrizione del contratto che secondo parte convenuta sarebbe avvenuta con firma digitale, circostanza disconosciuta dalla società attrice, che ha assunto di non avere mai sottoscritto il contratto per l'acquisto di pubblicità online, ma che erano in corso solo trattative ai fini di una eventuale futura stipula.
La società convenuta ha dedotto, invece, che il contratto era stato concluso tramite la sottoscrizione telematica da parte del legale rappresentante ed ha allegato nel fascicolo telematico copia del contratto fondante il pagamento del corrispettivo.
Sul punto si deve premettere che: - l'art. 2 comma 6 del D.Lgs. n. 82/2005 (“codice dell'amministrazione digitale”, di seguito breviter “C.A.D.”), prevede che le sue disposizioni “…
3 si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico”; -
l'art. 1 comma 1 lett. s) definisce “firma digitale” un “particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici” (la lett. q-bis, soppressa dal
D.Lgs. n. 179/2016 a decorrere dal 14.9.2016, definiva la ”firma elettronica avanzata” come
“insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”); - l'art. 20 comma 1 bis del C.A.D. stabilisce che “1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo
2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”; l'art. 23-bis del C.A.D. stabilisce che “1. i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle linee guida;
2.
Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta”; l'art. 1 lett. i-quinquies) e lett.
i-quater del C.A.D. definiscono il “duplicato informatico” e la “copia informatica di documento informatico”, rispettivamente, come il “documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario” e “il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori
4 binari”.
Ciò posto, lo strumento per valutare se un documento inserito nel fascicolo telematico, che si assume dotato di firma ex art. 20 comma 1 bis C.A.D. (di seguito, per semplicità, “firma elettronica”), sia un originale o “duplicato informatico” è l'utilizzo dei programmi messi a disposizione dagli stessi enti che gestiscono il relativo servizio, dei quali i giudici civili si avvalgono quotidianamente.
Infatti, se il “file” era dotato di tale firma, il duplicato informatico la conserverà.
Tale verifica è stata compiuta ed ha prodotto, con riferimento al programma in uso alla consolle magistrato, il seguente risultato: non è stata rilevata la presenza di firme elettroniche, e che non si tratti di un duplicato informatico è reso evidente dalla presenza della cd. “coccardina” a lato del documento stesso (come rilevabile dalla produzione n. 3 di parte convenuta): questa è caratteristica tipica della “copia informatica”, che, come tale, non presenta i requisiti di “sicurezza, integrità e immodificabilità” previsti dal C.A.D.
Chiarito, quindi, che il documento presente nel fascicolo telematico non risulta essere un originale od un duplicato, neppure può ad esso essere attribuito il medesimo valore.
Come detto, l'art. 23-bis del C.A.D. stabilisce che “le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta”.
Tale norma riprende il disposto dell'art. 2719 c.c., secondo cui “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta” e, in effetti, è posta a presidio delle medesime esigenze.
La cd. “copia informatica” - proprio in quanto, al pari di quella “fotografica”, non offre garanzie di immodificabilità (ancor meno di questa, potendo essere agevolmente riprodotto od alterato il contenuto di un “file” che non presenta segni grafici personalizzati quali una firma analogica) - non ha valore equiparabile all'originale se la relativa conformità non è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (ciò che, nella specie, non è avvenuto) o non è espressamente disconosciuta.
Tale disconoscimento è stato effettuato dalla società attrice esplicitamente nella prima memoria ex art. 183 co 6 c.p.c., con l'affermazione di non avere sottoscritto digitalmente il documento di cui trattasi, pertanto, in assenza della produzione dell'originale o del duplicato informatico, nemmeno potrebbe svolgersi un accertamento tecnico in merito alla presenza di una firma elettronica,
5 accertamento che è preliminare all'ulteriore verifica se tale firma possa essere riferibile al legale rappresentante della società attrice.
In definitiva, il contratto non risulta depositato in alcuna forma o modalità che consenta il rilevamento della firma elettronica attraverso strumentazione tecnica ovvero, in alternativa, di ritenere comunque l'esistenza di una tale firma, ciò che avrebbe richiesto l'attestazione di conformità della “copia informatica” all'originale ex art. 23- bis del C.A.D. da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Si tratta, quindi, di valutare quali conseguenze ciò comporti sul piano processuale.
Nella specie, non è stato prodotto il contratto dichiaratamente contenente la firma elettronica che sarebbe stata apposta dal legale rappresentante della società attrice (che, peraltro, contesta il relativo fatto).
In particolare, mentre per gli atti del processo (quelli degli avvocati e del giudice) il sistema del p.c.t. non consente l'inserimento di atti non firmati digitalmente ed alla copia informatica generata automaticamente dal sistema è attribuito valore di conformità all'originale, altrettanto non può dirsi per le produzioni documentali di originali o duplicati informatici da allegare al fascicolo telematico: il semplice “salvataggio con nome” del file digitalmente sottoscritto ed il suo inserimento nel fascicolo telematico - tale potrebbe essere, in ipotesi, l'operazione effettuata dalla convenuta - genera all'apertura del file una copia informatica che non consente di verificare la corrispondenza di ogni singolo “bit” al documento originale digitalmente firmato (ossia, la cd.
“impronta”), il che rende indispensabile procedere con la certificazione di conformità ex art. 23 bis
C.A.D. da parte di un pubblico ufficiale: l'opposta non risulta avere effettuato tale incombente, pur a fronte delle tempestive contestazioni dell'attrice. Inoltre, l'incombente stesso non è replicabile in questa sede o surrogabile attraverso C.T.U. tecnica, stante il principio dell'onere della prova ex art. 2967 c.c. A fronte di una siffatta situazione, non è neppure materialmente possibile disporre
C.T.U. limitata a valutare la riferibilità della firma all'opponente, posto che, come rilevato ciò che risulta incluso nel fascicolo telematico non è un originale o un duplicato informatico bensì un
“pdf”, come affermato dalla convenuta.
Alla mancanza di idonea prova del contratto scritto, che parte attrice contesta di avere stipulato, non soccorre la prova testimoniale assunta per dare fondamento alla pretesa della convenuta.
Difatti, i testi escussi di parte convenuta hanno reso le dichiarazioni seguenti.
Il Sig. agente di commercio della dal 2014, escusso in data Persona_2 CP_4
21.03.2024 ha dichiarato: “sono agente monomandatario della e ricevo le provvigioni CP_4 per i contratti conclusi, quando il cliente paga altrimenti no;
per il contratto concluso con la Pt_1 non ho ricevuto la provvigione perché stornata”. “Ricordo che io ho avuto i primi contatti
[...]
6 con nel negozio, era un dipendente della Rammento che io mi sono CP_2 CP_2 Parte_1 presentato al negozio per offrire pubblicità online, dopo vari incontri nel tempo, circa anno, nel quale io ho parlato sempre con , sono andato ad un appuntamento in fabbrica in RU CP_2
NO, io nell'occasione ho parlato con , e credo . Io ero in compagnia di CP_2 Per_3 Per_4 un responsabile, . Io e abbiamo fatto un progetto sulla base delle Controparte_5 CP_5 informazioni raccolte con e lo abbiamo stampato nella sede ed io mi sono relazionato CP_2 sempre con , e , i quali erano sempre presenti”. “Il contratto fu compilato e Per_3 CP_2 Per_4 ci venne consegnato il documento del firmatario, Sig.ra che era non era in sede. Io non ho Pt_2 parlato con la signora ma la stessa venne contattata per gli adempimenti da eseguire. Nel Pt_2 contratto che io sottoposi ai presenti c'era scritto sia l'importo che le varie scadenze concordate.
La pubblicità era solo online”; “I dati mi vennero forniti dalle tre persone che ho citato”; “La firma digitale venne effettuata dalla non in mia presenza, ma dal luogo in cui la stessa si trovava Pt_2 effettuando tutti i passaggi richiesti dalla procedura per la firma digitale”. “La non Parte_1 fornì il materiale per la pubblicità dei prodotti, mentre per la pubblicità dell'azienda fu effettuata dopo ¾ giorni, una settimana ci furono le pubblicazioni online”. “Se non ricordo male la Pt_2 mi telefonò verso ottobre novembre, per rinviare il momento dell'invio del materiale perché si doveva operare. Ricordo che la società aveva difficoltà ad individuare i 5 prodotti da pubblicizzare”. A.D. Sul capo 8) “Vero che in occasione dei solleciti eseguiti nei mesi di luglio e agosto 2022 mai alcuno della soc. negò la sottoscrizione del contratto, anzi Parte_1 promisero l'invio del materiale richiesto”. “R.: Nulla so”; “Preciso che il cellulare per la firma digitale era della credo fosse il numero aziendale e comunque lo stesso è riportato nel Pt_2 contratto”.
Il teste , dipendente della dal 2013 con le mansioni di consulente Controparte_3 CP_4 digitale, ha dichiarato: “L'agente dopo la sottoscrizione del contratto ha fissato un Persona_2 ulteriore appuntamento successivo per raccogliere il materiale da pubblicizzare, io mi sono recato in RU NO nella fabbrica una volta sola. Io ho parlato con un collaboratore, ricordo che erano presenti anche due fratelli, ciò è avvenuto circa quindici giorni dopo la sottoscrizione del contratto. Questa persona mi disse che avevano bisogno di un po' di tempo per recuperare il materiale. Dopo di che io sono andato via e ricordo di aver inviato due o tre mail di sollecito perché non arrivava il materiale perché, dopo ha preso in carico il contratto per le CP_4 decisioni conseguenti. Ho provato a telefonare anche sul cellulare che mi era stato dato dal collaboratore della ma ho ricevuto risposta solo una volta da una donna che mi Parte_1 chiedeva di attendere. In seguito, non mi hanno più risposto”; “Non mi risulta che ci siano state contestazioni sul contratto, quando sono andato in sede dalla nulla mi è stato riferito Parte_1
7 in tal senso, ricordo che dovevano sponsorizzare dei prodotti su e-commerce e la società doveva dirci quali e quanti prodotti pubblicizzare;
all'epoca dei fatti io mi recavo presso l'azienda per la raccolta del materiale dopo la sottoscrizione del contratto ed è il caso della soc. in Parte_1 altri casi svolgevo l'attività di consulenza prima della sottoscrizione del contratto affiancando l'agente che aveva necessità di chiarimenti tecnici”.
Orbene, tale materiale probatorio non conferma l'assunto della convenuta circa la stipula del contratto da parte della società.
Difatti, il teste riferisce di un progetto pubblicitario che sarebbe stato da lui redatto Per_2 unitamente al responsabile sulla base delle esigenze della e stampato CP_5 Parte_1 nella sede di quest'ultima, che non risulta allegato;
la sig.ra sarebbe stata contattata solo Pt_2 per gli adempimenti e non per la valutazione delle condizioni contrattuali;
inoltre, non risultano CP_ allegate le mail che sarebbero state inviate nei mesi di luglio ed agosto dal per sollecitare l'invio del materiale da pubblicizzare, segno che la società istante non aveva avuto intenzione di sottoscrivere alcun contratto e la circostanza che la amministratrice non era in sede, né era stata consultata al momento della pretesa stipula, conferma tale conclusione.
Deve osservarsi in merito alla testimonianza del , che la stessa appare inattendibile, in Per_2 quanto il teste aveva sicuramente interesse ad un determinato esito della lite. Difatti, la provvigione che aveva maturato per il contratto concluso con la società attrice, non gli è stata corrisposta causa storno del contratto da parte della Controparte_6
Sul punto va ricordato quanto statuito dalla Suprema Corte: “la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua dì elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), il venir meno anche di uno solo degli elementi di carattere oggettivo e/o soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cfr.: Cassazione civile sez. VI,
13/03/2019 n.7222; Cass. 18/04/2016, n. 7623).
Secondo quanto dichiarato dai testi di parte attrice e segnatamente dal teste Testimone_1
l'incontro, doveva essere era solo informativo, ma che il propose di fare un'iscrizione Persona_5 gratuita al sito.
Il teste escusso all'udienza del 24.10.2024 ha dichiarato: “Ricordo che quando ci Testimone_2 sono stato alla fine di giugno del 2022 la signora MA non c'era. Ricordo che
[...]
era impegnato con altri clienti”. “Mentre io stavo controllando la mazzetta di colori ed Persona_6
8 i cataloghi in attesa di nella stanzetta di cui ho parlato, ho visto due persone che bussavano Per_7 per entrare ed io chiamai , il quale giunse, aprì loro la porta e li fece accomodare. Io non ho Per_3 parlato con tali persone, ho solo ascoltato quello che dicevano;
delle due persone una portava gli occhiali ed una no. La persona senza occhiali chiese a di parlare con perché Per_3 Per_4 avevano un appuntamento e disse che era presente anche il suo responsabile, il signore con gli occhiali. Io ho sentito dire ai signori che avrebbero parlato nel frattempo con , Per_4 Per_3 perché era impegnato e che comunque al momento non doveva prendere alcuna decisione. Il signore senza occhiali disse che in verità loro erano presenti per contrattualizzare quanto già detto in precedenza. Ricordo che si accomodarono i tre ad una scrivania ed io li vidi parlare. Il signore senza occhiali chiese di MA e gli rispose che la stessa era ammalata ed assente da qualche Per_3 giorno, allora il detto signore senza occhiali propose di fare una iscrizione sul portale di per verificare la fattibilità di una dilazione nei pagamenti nel caso di stipula del CP_1 contratto. andò da che lo autorizzò a tal fine. Quindi, il signore senza occhiali, Per_3 Per_4 tale se non ricordo male, disse come collegarsi al sito per effettuare l'iscrizione. Per_2 Per_3 disse al tale di sedersi lui al computer per velocizzare l'operazione e nel frattempo su Per_2 richiesta del gli diede i dati societari necessari per l'iscrizione ed il telefono aziendale”. Per_2
“Ho visto e sentito ad un certo punto dire al ecco il telefono aziendale che stava Per_3 Per_2 sulla scrivania. Il cominciò ad operare per l'iscrizione. Il computer sulla scrivania era Per_2 già acceso. Il lavorava tra il pc sulla scrivania, il suo tablet ed il telefono aziendale…”. Per_2
“Ricordo che prese il timbro della società con tutti i dati e timbrò un foglio di carta e lo Per_3 mise a disposizione del ”. “… ricordo che diede anche l'Iban della società ed il Per_2 Per_3 nome della banca, ”. “Il teste dichiara che l'iban veniva richiesto dal ai fini CP_7 Per_2 valutativi di una eventuale dilazione, ciò a seguito di richiesta di sul perché servisse l'Iban”. Per_3
… nell'occasione di cui ho detto non veniva mai alla scrivania, ma si trovava da Per_4 un'altra parte del palazzo. Io non lo vedevo. Ad un certo punto ho sentito il Sig. dire a Per_2
che aveva fatto tutto e che voleva sapere di un prossimo appuntamento. Ma disse che Per_3 Per_3
l'avrebbe fatto chiamare da per prendere un appuntamento. Fin quando io sono stato Per_4 presente dal cellulare aziendale non è stata effettuata alcuna chiamata, né mi risulta che abbiano chiamato l'amministratrice. Io sono rimasto nel locale fino a quando i signori della CP_1 non sono andati via”. “I signori della sono stati sempre presenti entrambi nella stanza CP_1 fino a quando sono andati via.”
Della attendibilità del teste, indifferente alle parti, chiare esaustive, logicamente coerenti e prive di contraddizioni, il Tribunale non ha motivo di dubitare.
In definitiva dall'istruzione probatoria svolta emerge la fondatezza della domanda di parte attrice
9 che va accolta e la convenuta va condannata alla restituzione dell'importo Controparte_6 indebitamente ricevuto di € 5.672,49.
Difatti, è documentalmente provato che parte attrice ha versato l'importo di € 5.672,49 come chiarito nella memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. n. 1, e confermato dalla medesima convenuta. Va, poi, evidenziato che la società attrice ha contestato nella memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. n. 1 che la convenuta abbia principiato a dare esecuzione al contratto.
Parte convenuta ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, “il contratto ha avuto piena esecuzione. Il contratto, difatti, prevedeva la fornitura di due tipi di servizi online: uno, denominato “inrete essenziale”, relativo alla pubblicità sul sito Paginegialle e sul sito
Paginebianche;
l'altro denominato “servizio pubblicità online” che prevede la pubblicità online di prodotti specificamente indicati dal cliente, il quale deve naturalmente, inviare a le schede-file CP_1 relative affinché siano pubblicizzati. Cosa che nella fattispecie non è avvenuta, la soc.
benché ripetutamente sollecitata non li ha mai inviati. Parte_3
Al contrario la parte denominata “inrete essenziale” è stata regolarmente eseguita come dimostrato dai file estratti dai siti di Pagine gialle e Pagine bianche, dove la presenza è avvenuta sotto il marchio “Eurovendite”: si tratta comunque della stessa società attrice che evidentemente pubblicizza un diverso marchio, come si evince sia dai numeri di partita IVA e di telefono pubblicizzati, sia dal sito di Eurovendite dove appare la stessa partita Iva della società attrice ( la
n. 09088981213) mentre nella scheda contatti la stessa mail della società ed il numero di telefono proprio della sig.ra ( 3512802442) riportati entrambi sulla già citata lettera di disdetta Pt_2 prodotta in atti ( doc. 12)”.
Sul punto è stato escusso il teste di parte convenuta Sig. all'udienza del Controparte_3
21.03.2024, dalle cui dichiarazioni emerge, come sopra evidenziato, che il materiale da pubblicizzare non era mai stato consegnato e di conseguenza il sito non era stato realizzato nonostante i solleciti via mail, ma come già rilevato, non vi è prova di mail di sollecito inviate alla CP_ società attrice dal Sig. . Quanto poi alle pubblicazioni sui siti di Pagine Gialle e Pagine
Bianche, in disparte va osservato che appare quanto meno insolito che sulla pubblicità sia stato indicato il recapito telefonico dell'amministratrice, non è possibile apprendere dal materiale probatorio acquisito per quanto tempo sia stato presente sui relativi siti il nome della società attrice, né appare quantificabile il costo del servizio. Difatti, non sono stati indicati dalla società convenuta i costi dei singoli servizi offerti.
Le superiori considerazioni determinano l'accoglimento della domanda attorea non essendo intervenuto tra le parti alcun contratto, con obbligo della di restituire l'importo CP_1
10 ricevuto per € 5.672,49 a titolo di indebito, oltre interessi legali dalla domanda.
Difatti, “qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto versato è quella di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; quindi, la pronuncia dichiarativa del giudice, priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa” (Cassazione civile, sez. II, 06/06/2017, n. 14013).
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza della società convenuta e sono liquidate come da parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord II Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna la a restituire alla Controparte_6 società attrice, l'importo di € 5.672,49 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al soddisfo;
2) Condanna la convenuta, alla refusione, in favore di Controparte_6 Parte_1
delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, che liquida in € 264,00 per esborsi ed €
[...]
2.540,00 per compensi, oltre accessori come prescritti e dovuti per legge con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 15/11/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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