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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/11/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 511/2025
(C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. , (C.F. ΤΡΝΝΝA62C64L407A), Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), (C.F. , Parte_7 C.F._6 Parte_8 C.F._7
(C.F. ), (C.F. ), tutti Parte_9 C.F._8 Parte_10 C.F._9
rappresentati e difesi dall'Avv. Innocenzo D'Angelo (C.F. ), come da C.F._10
procura in atti;
- RICORRENTI -
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai Dott. Avv. Stefano Rozza e Dott.
[...]
Avv. Raffaele Cortese;
- RESISTENTE -
OGGETTO: Riconoscimento anno 2013 ai fini giuridici ed economici – Ricostruzione carriera e differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: Tribunale di Treviso
“1- in via principale, dichiarare il diritto dei ricorrenti: , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, al riconoscimento a fini giuridici dell'anno di servizio 2013 e Parte_9 Parte_10
condannare il ad effettuare un nuovo calcolo della carriera, Controparte_1
con il riconoscimento anche di tale anno.
2- Sempre in via principale, condannare il
[...]
al pagamento di eventuali differenze stipendiali derivanti dal ricalcolo Controparte_1
della carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, condanna al pagamento delle
somme arretrate, al lordo delle ritenute previdenziali di spettanza del dipendente ai sensi dell'art.
19 L. 4 aprile 1952, n. 218, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata nei limiti della
prescrizione a far data 1- dal 06/05/2019 per 2- dal 06/06/2019 per Parte_1 [...]
3- dal 20/05/2019 per dal 09/05/2019 per 5- dal Parte_2 Parte_11 Parte_4
16/05/2019 per 6- dal 03/07/2019 per 7-dal 01/10/2019 per Parte_5 Parte_6 Parte_7
8- dal 01/10/2019 per 9- dal 22/05/2019 per 10 dal
[...] Parte_8 Parte_9
06/11/2019 per e quindi condannare l'amministrazione stessa al pagamento anche Parte_10
dei contributi previdenziali a carico della ricorrente.
3- In ogni caso vittoria di spese e competenze
a favore del procuratore antistatario.”
Per parte resistente:
“Nel merito: rigettare le domande di parte ricorrente, in quanto infondate per tutti i motivi esposti;
dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente, nei limiti
prescrizionali quinquennali e/o decennali eccepiti nella presente memoria difensiva;
Nel merito in
via subordinata:
nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica con ordine
all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle relative differenze retributive con
indicazione della decorrenza del calcolo delle stesse;
In ogni caso: con vittoria di spese del
- 2 - Tribunale di Treviso
presente giudizio, da liquidarsi ex art. 152 bis, disp. att. c.p.c., o, in subordine, con compensazione
delle stesse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/04/2025, i ricorrenti in epigrafe, tutti docenti a tempo indeterminato alle dipendenze del , chiedevano l'accertamento Controparte_1
nei confronti dell'amministrazione resistente dell'inclusione dell'anno di servizio 2013 nella valutazione complessiva della propria anzianità, lamentando l'illegittimità della sua esclusione ai fini stipendiali e nel computo degli scatti della progressione economica
A fondamento della domanda, i ricorrenti richiamavano quanto statuito nell'ordinanza della
Suprema Corte n. 16333 del 2024 in ordine alla necessità di circoscrivere gli effetti del blocco al solo anno interessato dall'intervento normativo teso al contenimento della spesa pubblica,
escludendone quindi ulteriori effetti pregiudizievoli nell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
Chiedevano pertanto l'accertamento del loro diritto al riconoscimento giuridico ed economico
Cont dell'anno 2013, domandando altresì la ricostruzione della carriera e la condanna del al pagamento delle differenze retributive maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalle date delle singole diffide inviate nel 2024.
Si costituiva in giudizio il , depositando memoria difensiva Controparte_1
con la quale contestava integralmente le domande avversarie e ne chiedeva il rigetto.
In via preliminare, il eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi vantati CP_1
ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c. Nel merito, l'amministrazione resistente deduceva l'infondatezza della pretesa, sostenendo una diversa interpretazione della normativa di blocco. In particolare,
eccepiva che nel settore scolastico la progressione giuridica e quella economica fossero strettamente ed ineludibilmente avvinte e che fosse impossibile, sia concettualmente che concretamente scindere i due piani.
- 3 - Tribunale di Treviso
A sostegno della propria tesi, il richiamava il più recente orientamento espresso nelle CP_1
sentenze Corte di Cassazione, nn. 13618 e 13619 del 2025, le quali, superando il precedente orientamento, hanno stabilito che l'annualità 2013 non possa essere considerata ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali.
La causa, istruita documentalmente, veniva quindi trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e decisa nei termini che seguono.
In particolare, la difesa dei ricorrenti, con nota del 08/10/2025, prendeva atto delle due sentenze della Suprema Corte nn. 13618 e 13619 del 2025, prodotte dal , evidenziando come le CP_1
stesse avessero comunque mantenuto ferma la distinzione tra effetti economici ed effetti giuridici e chiarendo che la “non utilità” dell'anno di servizio 2013 era limitata ai soli effetti economici e non si estendeva a quelli giuridici (quali “la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico”).
Di conseguenza, la difesa dei ricorrenti modificava le proprie conclusioni, prendendo atto della nuova posizione della Cassazione sugli effetti economici, ma insistendo per il riconoscimento dei soli effetti giuridici agli altri fini indicati nelle sentenze succitate.
La difesa del resistente, con proprie note, si riportava integralmente ai propri scritti CP_1
difensivi, ribadendo la legittimità del proprio operato e insistendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso degli attori, alla luce della precisazione della domanda svolta dagli stessi nella nota di trattazione scritta depositata in data 08/10/2025, è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
La materia oggetto del contendere trova la propria regolamentazione normativa nell'art. 9, comma
23, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, a mente del quale “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
- 4 - Tribunale di Treviso
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle
posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali
vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”.
L'art. 8, comma 14, del medesimo decreto ha stabilito che “fermo quanto previsto dall'art. 9, le
risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità
di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. Alle stesse finalità
possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale
concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza
pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di
natura non regolamentare del di concerto con il Ministro Controparte_4
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
L'art. 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha sul punto previsto che “una quota parte delle economie di spesa di
cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali
stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera
del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per
ciascun anno scolastico […]”.
In seguito, il sopracitato art. 1, comma 1, lett. b), del menzionato d.P.R. n. 122/2013 ha esteso tale disciplina anche all'anno 2013.
La fattispecie oggetto del presente contenzioso riguarda, in particolare, l'interpretazione del comma
23 dell'art. 9, del decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 n. 122 che, secondo la ricorrente, inciderebbe solo sul
- 5 - Tribunale di Treviso
trattamento economico relativo all'anno 2013, senza alcun pregiudizio sulla progressione stipendiale successiva.
La questione dell'interpretazione di tale normativa è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale,
risolto solo di recente dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze nn. 13618 e 13619 del
21.5.2025.
Tali pronunce, superando l'orientamento giurisprudenziale in precedenza prevalente, hanno affermato il principio secondo il quale la “sterilizzazione” dell'anzianità prevista dalla legge di blocco opera non solo nell'annualità interessata (il 2013), ma si proietta anche nel tempo successivo,
determinando un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore.
Il recupero di tale annualità ai fini della progressione economica è stato subordinato a un intervento della contrattazione collettiva, ad oggi mai avvenuto per l'anno 2013.
Alla luce di tale consolidato e recente principio di diritto, le domande originarie dei ricorrenti, volte a ottenere la progressione stipendiale e il pagamento delle conseguenti differenze retributive,
devono essere rigettate in quanto infondate.
Tuttavia, le medesime sentenze della Suprema Corte (sentenze nn. 13618 e 13619 del 21.5.2025)
hanno al contempo rimarcato la distinzione tra gli effetti economici e gli effetti giuridici dell'anzianità di servizio, affermando in particolare che:
“2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e,
quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli
giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si
possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente
scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera
l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca
- 6 - Tribunale di Treviso
antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini
dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il
docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in
discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del
docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle
fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente
previsto dalla contrattazione collettiva.”
Parte ricorrente, nelle note autorizzate del 08/10/2025, ha preso atto di tale mutato scenario giurisprudenziale, modificando la propria domanda e insistendo per il solo riconoscimento ai fini giuridici dell'annualità 2013.
Tale domanda, così come precisata, è fondata.
Sussiste l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in quanto il personale dipendente ha un interesse concreto ed attuale ad ottenere un corretto e completo accertamento della propria anzianità
di servizio nei registri dell'amministrazione, a prescindere dall'immediata spendibilità di tale anzianità in una specifica procedura concorsuale o di mobilità. L'inesatta ricostruzione dell'anzianità di servizio determina infatti una situazione d'incertezza di per sé lesiva per i diritti interessati, i quali, pertanto, devono ritenersi pienamente legittimati ad agire in giudizio al fine di ottenere una pronuncia quantomeno di accertamento della computabilità dell'anno in contestazione nella propria anzianità di servizio.
Nel merito, la domanda di accertamento giuridico è pienamente conforme all'interpretazione fornita dalle citate sentenze della Suprema Corte.
L'anno 2013, benché neutralizzato dai succitati interventi normativi ai fini della progressione stipendiale, deve essere riconosciuto e computato nella carriera del docente a tutti gli altri fini giuridicamente rilevanti.
- 7 - Tribunale di Treviso
Ne consegue che, in parziale accoglimento del ricorso e in conformità alla domanda come modificata dagli attori nelle proprie note autorizzate, va dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anno 2013 ai soli fini giuridici.
Conseguentemente, è possibile soprassedere dall'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente in quanto superata dalla rinuncia degli attori all'originaria domanda di CP_1
condanna al pagamento di differenze retributive.
Tale esito del giudizio, alla luce anche del mutamento dello scenario giurisprudenziale avvenuto in corso di causa, giustifica pienamente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti sig.ri Pt_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , e al riconoscimento dell'anno di servizio
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
2013 ai soli fini giuridici, con la conseguente inclusione dello stesso nella determinazione della complessiva anzianità di servizio valevole per tutti gli istituti giuridici non connessi alla progressione stipendiale automatica;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Treviso, 14/11/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 8 -
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 511/2025
(C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. , (C.F. ΤΡΝΝΝA62C64L407A), Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), (C.F. , Parte_7 C.F._6 Parte_8 C.F._7
(C.F. ), (C.F. ), tutti Parte_9 C.F._8 Parte_10 C.F._9
rappresentati e difesi dall'Avv. Innocenzo D'Angelo (C.F. ), come da C.F._10
procura in atti;
- RICORRENTI -
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai Dott. Avv. Stefano Rozza e Dott.
[...]
Avv. Raffaele Cortese;
- RESISTENTE -
OGGETTO: Riconoscimento anno 2013 ai fini giuridici ed economici – Ricostruzione carriera e differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: Tribunale di Treviso
“1- in via principale, dichiarare il diritto dei ricorrenti: , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, al riconoscimento a fini giuridici dell'anno di servizio 2013 e Parte_9 Parte_10
condannare il ad effettuare un nuovo calcolo della carriera, Controparte_1
con il riconoscimento anche di tale anno.
2- Sempre in via principale, condannare il
[...]
al pagamento di eventuali differenze stipendiali derivanti dal ricalcolo Controparte_1
della carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, condanna al pagamento delle
somme arretrate, al lordo delle ritenute previdenziali di spettanza del dipendente ai sensi dell'art.
19 L. 4 aprile 1952, n. 218, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata nei limiti della
prescrizione a far data 1- dal 06/05/2019 per 2- dal 06/06/2019 per Parte_1 [...]
3- dal 20/05/2019 per dal 09/05/2019 per 5- dal Parte_2 Parte_11 Parte_4
16/05/2019 per 6- dal 03/07/2019 per 7-dal 01/10/2019 per Parte_5 Parte_6 Parte_7
8- dal 01/10/2019 per 9- dal 22/05/2019 per 10 dal
[...] Parte_8 Parte_9
06/11/2019 per e quindi condannare l'amministrazione stessa al pagamento anche Parte_10
dei contributi previdenziali a carico della ricorrente.
3- In ogni caso vittoria di spese e competenze
a favore del procuratore antistatario.”
Per parte resistente:
“Nel merito: rigettare le domande di parte ricorrente, in quanto infondate per tutti i motivi esposti;
dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente, nei limiti
prescrizionali quinquennali e/o decennali eccepiti nella presente memoria difensiva;
Nel merito in
via subordinata:
nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica con ordine
all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle relative differenze retributive con
indicazione della decorrenza del calcolo delle stesse;
In ogni caso: con vittoria di spese del
- 2 - Tribunale di Treviso
presente giudizio, da liquidarsi ex art. 152 bis, disp. att. c.p.c., o, in subordine, con compensazione
delle stesse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/04/2025, i ricorrenti in epigrafe, tutti docenti a tempo indeterminato alle dipendenze del , chiedevano l'accertamento Controparte_1
nei confronti dell'amministrazione resistente dell'inclusione dell'anno di servizio 2013 nella valutazione complessiva della propria anzianità, lamentando l'illegittimità della sua esclusione ai fini stipendiali e nel computo degli scatti della progressione economica
A fondamento della domanda, i ricorrenti richiamavano quanto statuito nell'ordinanza della
Suprema Corte n. 16333 del 2024 in ordine alla necessità di circoscrivere gli effetti del blocco al solo anno interessato dall'intervento normativo teso al contenimento della spesa pubblica,
escludendone quindi ulteriori effetti pregiudizievoli nell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
Chiedevano pertanto l'accertamento del loro diritto al riconoscimento giuridico ed economico
Cont dell'anno 2013, domandando altresì la ricostruzione della carriera e la condanna del al pagamento delle differenze retributive maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalle date delle singole diffide inviate nel 2024.
Si costituiva in giudizio il , depositando memoria difensiva Controparte_1
con la quale contestava integralmente le domande avversarie e ne chiedeva il rigetto.
In via preliminare, il eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi vantati CP_1
ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c. Nel merito, l'amministrazione resistente deduceva l'infondatezza della pretesa, sostenendo una diversa interpretazione della normativa di blocco. In particolare,
eccepiva che nel settore scolastico la progressione giuridica e quella economica fossero strettamente ed ineludibilmente avvinte e che fosse impossibile, sia concettualmente che concretamente scindere i due piani.
- 3 - Tribunale di Treviso
A sostegno della propria tesi, il richiamava il più recente orientamento espresso nelle CP_1
sentenze Corte di Cassazione, nn. 13618 e 13619 del 2025, le quali, superando il precedente orientamento, hanno stabilito che l'annualità 2013 non possa essere considerata ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali.
La causa, istruita documentalmente, veniva quindi trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e decisa nei termini che seguono.
In particolare, la difesa dei ricorrenti, con nota del 08/10/2025, prendeva atto delle due sentenze della Suprema Corte nn. 13618 e 13619 del 2025, prodotte dal , evidenziando come le CP_1
stesse avessero comunque mantenuto ferma la distinzione tra effetti economici ed effetti giuridici e chiarendo che la “non utilità” dell'anno di servizio 2013 era limitata ai soli effetti economici e non si estendeva a quelli giuridici (quali “la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico”).
Di conseguenza, la difesa dei ricorrenti modificava le proprie conclusioni, prendendo atto della nuova posizione della Cassazione sugli effetti economici, ma insistendo per il riconoscimento dei soli effetti giuridici agli altri fini indicati nelle sentenze succitate.
La difesa del resistente, con proprie note, si riportava integralmente ai propri scritti CP_1
difensivi, ribadendo la legittimità del proprio operato e insistendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso degli attori, alla luce della precisazione della domanda svolta dagli stessi nella nota di trattazione scritta depositata in data 08/10/2025, è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
La materia oggetto del contendere trova la propria regolamentazione normativa nell'art. 9, comma
23, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, a mente del quale “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
- 4 - Tribunale di Treviso
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle
posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali
vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”.
L'art. 8, comma 14, del medesimo decreto ha stabilito che “fermo quanto previsto dall'art. 9, le
risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità
di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. Alle stesse finalità
possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale
concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza
pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di
natura non regolamentare del di concerto con il Ministro Controparte_4
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
L'art. 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha sul punto previsto che “una quota parte delle economie di spesa di
cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali
stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera
del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per
ciascun anno scolastico […]”.
In seguito, il sopracitato art. 1, comma 1, lett. b), del menzionato d.P.R. n. 122/2013 ha esteso tale disciplina anche all'anno 2013.
La fattispecie oggetto del presente contenzioso riguarda, in particolare, l'interpretazione del comma
23 dell'art. 9, del decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 n. 122 che, secondo la ricorrente, inciderebbe solo sul
- 5 - Tribunale di Treviso
trattamento economico relativo all'anno 2013, senza alcun pregiudizio sulla progressione stipendiale successiva.
La questione dell'interpretazione di tale normativa è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale,
risolto solo di recente dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze nn. 13618 e 13619 del
21.5.2025.
Tali pronunce, superando l'orientamento giurisprudenziale in precedenza prevalente, hanno affermato il principio secondo il quale la “sterilizzazione” dell'anzianità prevista dalla legge di blocco opera non solo nell'annualità interessata (il 2013), ma si proietta anche nel tempo successivo,
determinando un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore.
Il recupero di tale annualità ai fini della progressione economica è stato subordinato a un intervento della contrattazione collettiva, ad oggi mai avvenuto per l'anno 2013.
Alla luce di tale consolidato e recente principio di diritto, le domande originarie dei ricorrenti, volte a ottenere la progressione stipendiale e il pagamento delle conseguenti differenze retributive,
devono essere rigettate in quanto infondate.
Tuttavia, le medesime sentenze della Suprema Corte (sentenze nn. 13618 e 13619 del 21.5.2025)
hanno al contempo rimarcato la distinzione tra gli effetti economici e gli effetti giuridici dell'anzianità di servizio, affermando in particolare che:
“2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e,
quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli
giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si
possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente
scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera
l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca
- 6 - Tribunale di Treviso
antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini
dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il
docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in
discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del
docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle
fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente
previsto dalla contrattazione collettiva.”
Parte ricorrente, nelle note autorizzate del 08/10/2025, ha preso atto di tale mutato scenario giurisprudenziale, modificando la propria domanda e insistendo per il solo riconoscimento ai fini giuridici dell'annualità 2013.
Tale domanda, così come precisata, è fondata.
Sussiste l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in quanto il personale dipendente ha un interesse concreto ed attuale ad ottenere un corretto e completo accertamento della propria anzianità
di servizio nei registri dell'amministrazione, a prescindere dall'immediata spendibilità di tale anzianità in una specifica procedura concorsuale o di mobilità. L'inesatta ricostruzione dell'anzianità di servizio determina infatti una situazione d'incertezza di per sé lesiva per i diritti interessati, i quali, pertanto, devono ritenersi pienamente legittimati ad agire in giudizio al fine di ottenere una pronuncia quantomeno di accertamento della computabilità dell'anno in contestazione nella propria anzianità di servizio.
Nel merito, la domanda di accertamento giuridico è pienamente conforme all'interpretazione fornita dalle citate sentenze della Suprema Corte.
L'anno 2013, benché neutralizzato dai succitati interventi normativi ai fini della progressione stipendiale, deve essere riconosciuto e computato nella carriera del docente a tutti gli altri fini giuridicamente rilevanti.
- 7 - Tribunale di Treviso
Ne consegue che, in parziale accoglimento del ricorso e in conformità alla domanda come modificata dagli attori nelle proprie note autorizzate, va dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anno 2013 ai soli fini giuridici.
Conseguentemente, è possibile soprassedere dall'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente in quanto superata dalla rinuncia degli attori all'originaria domanda di CP_1
condanna al pagamento di differenze retributive.
Tale esito del giudizio, alla luce anche del mutamento dello scenario giurisprudenziale avvenuto in corso di causa, giustifica pienamente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti sig.ri Pt_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , e al riconoscimento dell'anno di servizio
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
2013 ai soli fini giuridici, con la conseguente inclusione dello stesso nella determinazione della complessiva anzianità di servizio valevole per tutti gli istituti giuridici non connessi alla progressione stipendiale automatica;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Treviso, 14/11/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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