CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
AL AL, LA
SGAMBATI GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 360/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 05620249002214444000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620031000691951000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620050005350016000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620050016382341000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620060015297456000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620070001792425000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620080000023077000 IRAP 2004 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620090001597992000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620100000148892000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620100003909332000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620100007280174000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620110002235315000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620110004509363000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620110005211315000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620120000755277000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620120003165601000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620120003576922000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620130000015510000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620130002282985000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620130007156488000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620130008361145000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620140001212054000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620140003306574000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620140003685450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620140005412927000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620150000312967000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620160001776585000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620160001776686000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620160002583362000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620160003858270000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620170004086208000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620180004171002000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620180004273807000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620190002178353000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620210001334039000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620220001054113501 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620220003448455000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 05620249002214444000 per l'importo di euro 2.004.705,18 e le cartelle ivi contenute di competenza di questo Giudice adito.
Deduce motivi in fatto e diritto a sostegno del ricorso, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse da parte del contribuente, il quale neanche ha menzionato di avere proposto, in ordine alle cartelle prodromiche all'atto impugnato, istanza di adesione alla cd. rottamazione quater di cui alla L. n. 197/22, conclusasi con la comunicazione delle somme dovute.
Va qui ribadito il principio, enunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 8555/2019, secondo cui la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile.
In questa sede, pertanto, non vi è spazio per un nuovo sindacato sugli atti impositivi oggetto di ricorso.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Ufficio resistente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'ufficio, liquidandole in € 1.500,00 onnicomprensive. La Spezia, li 9.2.2026.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
AL AL, LA
SGAMBATI GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 360/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 05620249002214444000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620031000691951000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620050005350016000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620050016382341000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620060015297456000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620070001792425000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620080000023077000 IRAP 2004 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620090001597992000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620100000148892000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620100003909332000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620100007280174000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620110002235315000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620110004509363000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620110005211315000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620120000755277000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620120003165601000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620120003576922000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620130000015510000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620130002282985000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620130007156488000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620130008361145000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620140001212054000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620140003306574000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620140003685450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620140005412927000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620150000312967000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620160001776585000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620160001776686000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620160002583362000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620160003858270000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620170004086208000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620180004171002000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620180004273807000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620190002178353000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620210001334039000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620220001054113501 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620220003448455000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 05620249002214444000 per l'importo di euro 2.004.705,18 e le cartelle ivi contenute di competenza di questo Giudice adito.
Deduce motivi in fatto e diritto a sostegno del ricorso, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse da parte del contribuente, il quale neanche ha menzionato di avere proposto, in ordine alle cartelle prodromiche all'atto impugnato, istanza di adesione alla cd. rottamazione quater di cui alla L. n. 197/22, conclusasi con la comunicazione delle somme dovute.
Va qui ribadito il principio, enunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 8555/2019, secondo cui la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile.
In questa sede, pertanto, non vi è spazio per un nuovo sindacato sugli atti impositivi oggetto di ricorso.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Ufficio resistente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'ufficio, liquidandole in € 1.500,00 onnicomprensive. La Spezia, li 9.2.2026.