TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/12/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1475/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1475/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti DANIELA MARCUCCI PILLI e MARIA
TA VA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in
Firenze, Via del Corso, n. 2
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti CARLO POLI e FRANCESCA CAPPELLINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, Viale G. Matteotti, n. 60
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “all'Ill.mo Tribunale di Arezzo affinché, in modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 566 del 21.2.2013, voglia: - revocare l'obbligo previsto a carico del sig. di versare mensilmente alla sig.ra la somma complessiva di € Parte_1 CP_1
680,00 a titolo di mantenimento dei figli , e;
- confermare la Per_1 Per_2 _3 ripartizione tra i genitori – in ragione del 50 % ciascuno - delle spese straordinarie che saranno necessarie per che ancora non lavora. Con ogni più ampia riserva Per_2 istruttoria. Fin d'ora però si chiede che venga ordinato alla Sig.ra di CP_1
e/o e di produrre i contratti di lavoro in corso e CP_1 Per_1 Controparte_2 le relative buste paga. Con vittoria di spese ed onorari.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia Ecc.mo Tribunale di Arezzo adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta e disattesa, respingere il ricorso, poiché infondato in fatto ed in diritto, ed improbato e, quindi, confermare integralmente il provvedimento del Tribunale di Arezzo del 30.03.2023. Con vittoria di compensi e spese del giudizio, e distrazione dei suddetti importi in favore dei procuratori costituiti, che si dichiarano antistatari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 07.07.2025, il ricorrente
[...]
ha chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui al Parte_1 decreto n. 1918/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento v.g. n.
2012/2022, nei confronti dei figli , nato il [...], , nato il Per_1 Persona_4
08.03.2002, e , nato il [...], dal matrimonio tra il ricorrente e la resistente _3 [...]
. Controparte_1
2 In particolare, il ricorrente ha chiesto che venisse disposta la revoca del contributo al mantenimento posto a suo carico per i figli , e pari alla Per_1 Per_2 _3 complessiva somma di euro 680,00 mensili.
Ha altresì chiesto la conferma della ripartizione, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie per il figlio . Per_2
A sostegno delle sue istanze, ha rappresentato che, rispetto al tempo del divorzio, sarebbero sopraggiunte nuove e diverse circostanze tali da giustificare una modifica delle condizioni previste in sede di divorzio.
Ha specificato che, per queste ragioni, in data 21.10.2021 avrebbe informato la resistente circa la sua volontà di modificare le condizioni di divorzio, esprimendo ampia disponibilità ad addivenire ad una soluzione consensuale.
Nonostante i ripetuti solleciti, non ricevendo alcun riscontro dalla resistente, depositava già in data 04.07.2022 un ricorso volto alla modifica, che però veniva rigettato.
Ha aggiunto che la Corte d'Appello di Firenze riteneva fondate le motivazioni addotte dal
Giudice di primo grado e respingeva il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di lite.
Ha altresì rappresentato che le ragioni di questo rinnovato ricorso risiederebbero nella indipendenza economica raggiunta da , 27 anni, e dal cessato percorso di studi di Per_1
, 22 anni. _3
Al riguardo ha evidenziato che non studierebbe più da circa due anni e che _3
, che già nel 2022 percepiva uno stipendio compreso tra i 700,00 e 1.500,00 euro Per_1 mensili, avrebbe consolidato o avrebbe dovuto consolidare la sua attività.
Ha inoltre dedotto che il proprio stipendio, da operatore sociosanitario, ammonterebbe a circa
1.200,00/1.300,00 euro mensili, di cui circa 300,00 euro verrebbero trattenuti dall'
[...]
e corrisposti alla controparte a causa del provvedimento di assegnazione del credito Parte_2
emesso dal Tribunale di Firenze.
Pertanto, il ricorrente sarebbe costretto a vivere e a provvedere alle sue esigenze quotidiane con 500/600 euro mensili.
Riguardo la situazione economica della resistente, ha rilevato che la stessa non avrebbe mai lavorato e che oltre a ricevere i contributi al mantenimento per i figli, avrebbe la disponibilità di circa 310.000,00 euro derivante dalla vendita di alcuni terreni e percepirebbe circa 1.700 euro mensili per la locazione di un fondo posto in Firenze di cui è proprietaria.
3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.09.2025, la resistente
[...]
, contestando tutto quanto dedotto da controparte, ha chiesto il Controparte_1 rigetto integrale del ricorso e la conferma del provvedimento emesso dal Tribunale di Arezzo il 30.03.2023.
Al fine di avvalorare le sue istanze, ripercorrendo tutte le vicende processuali instaurate tra le parti, ha rappresentato che il ricorrente, al contrario di quanto afferma, non avrebbe versato il mantenimento ordinario dei figli negli anni 2017 – 2022, rendendosi debitore della somma di euro 31.200,00 e costringendo la resistente ad intraprendere nel 2022 un procedimento di pignoramento presso terzi.
In ordine all'attuale domiciliazione dei figli, ha eccepito che i tre figli , e Per_1 Per_2
risiederebbero e sarebbero domiciliati in Arezzo presso la madre, con cui _3 trascorrerebbero la maggior parte del proprio tempo.
Riguardo al figlio , di anni 23, ha rappresentato che lo stesso sarebbe uno studente Per_2 universitario a tempo pieno e sarebbe prossimo a conseguire il diploma di laurea e non sarebbe ancora economicamente autosufficiente, circostanza confermata anche da controparte.
Sul punto, ha contestato quanto asserito dal ricorrente secondo cui la avrebbe CP_1 negato al figlio di usufruire della somma che il padre era stato condannato a pagare per lui durante il periodo di permanenza di in Spagna per il Programma Erasmus (gennaio – Per_2 giugno 2025).
Sempre al riguardo ha rappresentato che dagli estratti conto del primo semestre 2025 emergerebbero i numerosi bonifici effettuati dalla ricorrente al figlio al fine di Per_2 consentirgli il suo mantenimento, di cui ognuno pari ad euro 250,00 mensili, cifra ben superiore rispetto al mantenimento versato dall Pt_1
Per quanto concerne i figli e , ha contestato integralmente la ricostruzione Per_1 _3
operata dal ricorrente circa le attività lavorative svolte dai medesimi.
In particolare, il figlio ad oggi sarebbe assunto a tempo determinato presso la ditta Per_1
LI RT e la società Il Cipresso Azienda Agricola S.r.l., con contratto in scadenza il
31.12.2025 e con mansioni di addetto agriturismo e pulizie varie agriturismo, e sarebbe stato iscritto alla Facoltà di Economia a Firenze.
In ordine alle entrate di , ha eccepito che lo stesso nel 2023 avrebbe percepito euro Per_1
1.500,00 mensili, mentre nel 2024 avrebbe guadagnato euro 1.600,00 mensili.
4 Anche , che nel 2022 si era iscritto alla facoltà di Ingegneria a Firenze, ad oggi _3
sarebbe assunto a tempo determinato, con contratto in scadenza il 31.12.2025, presso la ditta
LI RT e la società Il Cipresso Azienda Agricola S.r.l., con mansioni di “addetto agriturismo”.
Ha specificato che le entrate di nel 2023 sarebbero state pari ad euro 390,00 mensili, _3
mentre nel 2024 sarebbero state pari ad euro 1.700,00 mensili.
Pertanto, secondo la resistente, i figli e non avrebbero raggiunto la piena Per_1 _3
e completa indipendenza economica, essendo attualmente assunti con contratti di lavoro a tempo determinato i quali non garantirebbero loro alcuna stabilità.
In ordine alla propria situazione economico – patrimoniale, ha eccepito che non avrebbe mai potuto svolgere alcuna attività lavorativa e che, per mantenere adeguatamente i figli e per farli studiare, avrebbe venduto nel tempo tutte le proprietà ereditate dal padre.
Ad oggi il suo patrimonio sarebbe costituito soltanto da un fondo sito in Firenze, attualmente locato a terzi per euro 1.700,00 mensili, dall'abitazione in cui risiede con i quattro figli oltre che da un complesso rurale in stato di evidente rovina, il quale costituirebbe solo un costo e risulterebbe del tutto invendibile.
Ha specificato che gli introiti della vendita effettuata in data 20.07.2016 sarebbero stati utilizzati quasi interamente per pagare gli ingenti debiti contratti con Equitalia – Agenzia delle
Entrate nonché il debito bancario contratto per ristrutturare la casa dove risiede la resistente, con il pagamento a saldo e stralcio della somma pari ad euro 210.000,00.
Per quanto attiene, invece, la situazione economico – patrimoniale del ricorrente, ha asserito che il medesimo sarebbe proprietario di cospicui cespiti patrimoniali ed in particolare, sarebbe proprietario per la quota di ½ di un immobile di sette vani posto in Firenze oltre che di un altro immobile di cinque vani sito nel centro storico di Firenze.
Inoltre, la casa, in cui risiede con la nuova moglie, si troverebbe nella zona residenziale delle
Cure ed è posta in una palazzina di prestigio, di recente ristrutturazione.
Ed ancora, ha aggiunto che il ricorrente sarebbe comproprietario, per la quota di ½, di numerosi terreni agricoli siti in provincia di Taranto e avrebbe venduto, nel corso degli anni, molti terreni e immobili di sua proprietà, nello specifico due garage posti in Firenze e la quota di 4/5 di un appartamento posto in centro storico a Roma.
Sempre al riguardo, ha evidenziato che il ricorrente, negli ultimi tre anni, avrebbe percepito
5 uno stipendio pari ad euro 1.700 mensili e che, in realtà, la quota dello stipendio attualmente sottoposta a pignoramento sarebbe pari ad euro 200/250,00 mensili e non pari ad euro
500/600,00 come affermato da controparte.
Ha infine aggiunto che il ricorrente, avendo contratto un nuovo matrimonio, beneficerebbe del reddito congiunto del nuovo nucleo familiare.
All'udienza del 28.10.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale, previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Quanto alla domanda di revoca del contributo al mantenimento per il figlio , Persona_5 come avanzata dal ricorrente, questa può essere accolta.
Si ritiene innanzitutto necessario premettere che la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione dell'obbligo in esame va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ., sez. VI, 5088/2018 cit.; Cass. civ., sez. I, 12952/2016 cit.).
Inoltre, va precisato che costituisce un elemento rilevante il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è concluso, posto che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o, come già osservato dovute ad un ciclo formativo da concludere se intrapreso e proseguito concretamente) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole (Cass. civ., sez. VI,
5088/2018 cit.).
Nel caso in esame, si rinviene che , di anni 27, ha raggiunto la maggiore età già da Per_1 tempo e ha già avuto modo di entrare nel mondo del lavoro, tanto da abbandonare il percorso universitario intrapreso, ripreso solo ultimamente.
Nonostante questo Collegio abbia considerato la ripresa del percorso di studi di Per_1 oltre che l'interruzione delle mansioni lavorative svolte dallo stesso a causa della loro
6 stagionalità, come indicato nell'allegata lettera dell'amministratore dell'azienda agricola presso cui ha prestato servizio, e la scadenza del contratto a tempo determinato di quest'ultimo, si rileva che, nonostante non sia ben chiaro il futuro lavorativo di questo ragazzo oltre che lo stipendio effettivamente percepito dal medesimo, l'età è da considerare un fattore dirimente per l'accoglimento di quanto richiesto dal ricorrente.
Infatti, nella normalità dei casi, all'età di 27 anni il percorso formativo dovrebbe essersi concluso e, sebbene la ripresa degli studi sia una decisione positiva per il futuro di , Per_1 si ritiene che lo stesso allo stato attuale debba ricercare un'occupazione lavorativa stabile anche al fine di non adagiarsi sull'aiuto economico dei genitori e, pertanto, per le sue esposte ragioni, si dispone la revoca del contributo al mantenimento per . Persona_5
Per quanto concerne, invece, la domanda di revoca del contributo al mantenimento per i figli e , come formulata dal ricorrente, questa è da ritenersi Controparte_2 Controparte_3
respinta.
Nello specifico, si rileva che il figlio , benché abbia avuto modo di entrare in contatto _3 con il mondo del lavoro e abbia interrotto il percorso universitario, ha ancora 22 anni e, anche in ragione dell'apparente precarietà del lavoro finora svolto oltre che del possibile mancato rinnovo del contratto stesso, si ritiene necessario confermare il contributo al mantenimento ordinario e straordinario per . _3
Per quanto attiene al figlio , di anni 23, è pacifico che lo stesso non sia ancora Per_2
economicamente autosufficiente e che non abbia ancora concluso il suo percorso formativo, come desunto dagli atti di parte nonché dalle allegazioni, quest'ultimo attualmente è uno studente a tempo pieno e sta concludendo i suoi studi presso la facoltà di Architettura a
Firenze.
Pertanto per quanto premesso, considerato anche che e ancora risultino _3 Per_2
abitare presso l'abitazione materna, la quale sembra essere un importante punto di riferimento,
e considerate le dichiarazioni dei redditi di entrambe le parti oltre che gli estratti conto depositati, si ritiene opportuno confermare quanto precedentemente statuito e si dispone l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla resistente la complessiva somma di euro
450,00 mensili (di cui 225,00 euro per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento per i figli e , entro il 10 di ogni mese, oltre a 50% delle spese straordinarie _3 Per_2 come da Protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale.
7 Infine, per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura della causa e dell'esito della stessa, che non consente di esprimersi in termini di soccombenza totale di una delle parti, ritiene il Collegio opportuno disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il contributo al mantenimento ordinario e straordinario per;
Persona_5
2) conferma il contributo al mantenimento ordinario per e Controparte_2 CP_3
, a carico del ricorrente, pari alla complessiva somma di euro 450,00 mensili,
[...]
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla resistente entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1475/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti DANIELA MARCUCCI PILLI e MARIA
TA VA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in
Firenze, Via del Corso, n. 2
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti CARLO POLI e FRANCESCA CAPPELLINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, Viale G. Matteotti, n. 60
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “all'Ill.mo Tribunale di Arezzo affinché, in modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 566 del 21.2.2013, voglia: - revocare l'obbligo previsto a carico del sig. di versare mensilmente alla sig.ra la somma complessiva di € Parte_1 CP_1
680,00 a titolo di mantenimento dei figli , e;
- confermare la Per_1 Per_2 _3 ripartizione tra i genitori – in ragione del 50 % ciascuno - delle spese straordinarie che saranno necessarie per che ancora non lavora. Con ogni più ampia riserva Per_2 istruttoria. Fin d'ora però si chiede che venga ordinato alla Sig.ra di CP_1
e/o e di produrre i contratti di lavoro in corso e CP_1 Per_1 Controparte_2 le relative buste paga. Con vittoria di spese ed onorari.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia Ecc.mo Tribunale di Arezzo adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta e disattesa, respingere il ricorso, poiché infondato in fatto ed in diritto, ed improbato e, quindi, confermare integralmente il provvedimento del Tribunale di Arezzo del 30.03.2023. Con vittoria di compensi e spese del giudizio, e distrazione dei suddetti importi in favore dei procuratori costituiti, che si dichiarano antistatari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 07.07.2025, il ricorrente
[...]
ha chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui al Parte_1 decreto n. 1918/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento v.g. n.
2012/2022, nei confronti dei figli , nato il [...], , nato il Per_1 Persona_4
08.03.2002, e , nato il [...], dal matrimonio tra il ricorrente e la resistente _3 [...]
. Controparte_1
2 In particolare, il ricorrente ha chiesto che venisse disposta la revoca del contributo al mantenimento posto a suo carico per i figli , e pari alla Per_1 Per_2 _3 complessiva somma di euro 680,00 mensili.
Ha altresì chiesto la conferma della ripartizione, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie per il figlio . Per_2
A sostegno delle sue istanze, ha rappresentato che, rispetto al tempo del divorzio, sarebbero sopraggiunte nuove e diverse circostanze tali da giustificare una modifica delle condizioni previste in sede di divorzio.
Ha specificato che, per queste ragioni, in data 21.10.2021 avrebbe informato la resistente circa la sua volontà di modificare le condizioni di divorzio, esprimendo ampia disponibilità ad addivenire ad una soluzione consensuale.
Nonostante i ripetuti solleciti, non ricevendo alcun riscontro dalla resistente, depositava già in data 04.07.2022 un ricorso volto alla modifica, che però veniva rigettato.
Ha aggiunto che la Corte d'Appello di Firenze riteneva fondate le motivazioni addotte dal
Giudice di primo grado e respingeva il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di lite.
Ha altresì rappresentato che le ragioni di questo rinnovato ricorso risiederebbero nella indipendenza economica raggiunta da , 27 anni, e dal cessato percorso di studi di Per_1
, 22 anni. _3
Al riguardo ha evidenziato che non studierebbe più da circa due anni e che _3
, che già nel 2022 percepiva uno stipendio compreso tra i 700,00 e 1.500,00 euro Per_1 mensili, avrebbe consolidato o avrebbe dovuto consolidare la sua attività.
Ha inoltre dedotto che il proprio stipendio, da operatore sociosanitario, ammonterebbe a circa
1.200,00/1.300,00 euro mensili, di cui circa 300,00 euro verrebbero trattenuti dall'
[...]
e corrisposti alla controparte a causa del provvedimento di assegnazione del credito Parte_2
emesso dal Tribunale di Firenze.
Pertanto, il ricorrente sarebbe costretto a vivere e a provvedere alle sue esigenze quotidiane con 500/600 euro mensili.
Riguardo la situazione economica della resistente, ha rilevato che la stessa non avrebbe mai lavorato e che oltre a ricevere i contributi al mantenimento per i figli, avrebbe la disponibilità di circa 310.000,00 euro derivante dalla vendita di alcuni terreni e percepirebbe circa 1.700 euro mensili per la locazione di un fondo posto in Firenze di cui è proprietaria.
3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.09.2025, la resistente
[...]
, contestando tutto quanto dedotto da controparte, ha chiesto il Controparte_1 rigetto integrale del ricorso e la conferma del provvedimento emesso dal Tribunale di Arezzo il 30.03.2023.
Al fine di avvalorare le sue istanze, ripercorrendo tutte le vicende processuali instaurate tra le parti, ha rappresentato che il ricorrente, al contrario di quanto afferma, non avrebbe versato il mantenimento ordinario dei figli negli anni 2017 – 2022, rendendosi debitore della somma di euro 31.200,00 e costringendo la resistente ad intraprendere nel 2022 un procedimento di pignoramento presso terzi.
In ordine all'attuale domiciliazione dei figli, ha eccepito che i tre figli , e Per_1 Per_2
risiederebbero e sarebbero domiciliati in Arezzo presso la madre, con cui _3 trascorrerebbero la maggior parte del proprio tempo.
Riguardo al figlio , di anni 23, ha rappresentato che lo stesso sarebbe uno studente Per_2 universitario a tempo pieno e sarebbe prossimo a conseguire il diploma di laurea e non sarebbe ancora economicamente autosufficiente, circostanza confermata anche da controparte.
Sul punto, ha contestato quanto asserito dal ricorrente secondo cui la avrebbe CP_1 negato al figlio di usufruire della somma che il padre era stato condannato a pagare per lui durante il periodo di permanenza di in Spagna per il Programma Erasmus (gennaio – Per_2 giugno 2025).
Sempre al riguardo ha rappresentato che dagli estratti conto del primo semestre 2025 emergerebbero i numerosi bonifici effettuati dalla ricorrente al figlio al fine di Per_2 consentirgli il suo mantenimento, di cui ognuno pari ad euro 250,00 mensili, cifra ben superiore rispetto al mantenimento versato dall Pt_1
Per quanto concerne i figli e , ha contestato integralmente la ricostruzione Per_1 _3
operata dal ricorrente circa le attività lavorative svolte dai medesimi.
In particolare, il figlio ad oggi sarebbe assunto a tempo determinato presso la ditta Per_1
LI RT e la società Il Cipresso Azienda Agricola S.r.l., con contratto in scadenza il
31.12.2025 e con mansioni di addetto agriturismo e pulizie varie agriturismo, e sarebbe stato iscritto alla Facoltà di Economia a Firenze.
In ordine alle entrate di , ha eccepito che lo stesso nel 2023 avrebbe percepito euro Per_1
1.500,00 mensili, mentre nel 2024 avrebbe guadagnato euro 1.600,00 mensili.
4 Anche , che nel 2022 si era iscritto alla facoltà di Ingegneria a Firenze, ad oggi _3
sarebbe assunto a tempo determinato, con contratto in scadenza il 31.12.2025, presso la ditta
LI RT e la società Il Cipresso Azienda Agricola S.r.l., con mansioni di “addetto agriturismo”.
Ha specificato che le entrate di nel 2023 sarebbero state pari ad euro 390,00 mensili, _3
mentre nel 2024 sarebbero state pari ad euro 1.700,00 mensili.
Pertanto, secondo la resistente, i figli e non avrebbero raggiunto la piena Per_1 _3
e completa indipendenza economica, essendo attualmente assunti con contratti di lavoro a tempo determinato i quali non garantirebbero loro alcuna stabilità.
In ordine alla propria situazione economico – patrimoniale, ha eccepito che non avrebbe mai potuto svolgere alcuna attività lavorativa e che, per mantenere adeguatamente i figli e per farli studiare, avrebbe venduto nel tempo tutte le proprietà ereditate dal padre.
Ad oggi il suo patrimonio sarebbe costituito soltanto da un fondo sito in Firenze, attualmente locato a terzi per euro 1.700,00 mensili, dall'abitazione in cui risiede con i quattro figli oltre che da un complesso rurale in stato di evidente rovina, il quale costituirebbe solo un costo e risulterebbe del tutto invendibile.
Ha specificato che gli introiti della vendita effettuata in data 20.07.2016 sarebbero stati utilizzati quasi interamente per pagare gli ingenti debiti contratti con Equitalia – Agenzia delle
Entrate nonché il debito bancario contratto per ristrutturare la casa dove risiede la resistente, con il pagamento a saldo e stralcio della somma pari ad euro 210.000,00.
Per quanto attiene, invece, la situazione economico – patrimoniale del ricorrente, ha asserito che il medesimo sarebbe proprietario di cospicui cespiti patrimoniali ed in particolare, sarebbe proprietario per la quota di ½ di un immobile di sette vani posto in Firenze oltre che di un altro immobile di cinque vani sito nel centro storico di Firenze.
Inoltre, la casa, in cui risiede con la nuova moglie, si troverebbe nella zona residenziale delle
Cure ed è posta in una palazzina di prestigio, di recente ristrutturazione.
Ed ancora, ha aggiunto che il ricorrente sarebbe comproprietario, per la quota di ½, di numerosi terreni agricoli siti in provincia di Taranto e avrebbe venduto, nel corso degli anni, molti terreni e immobili di sua proprietà, nello specifico due garage posti in Firenze e la quota di 4/5 di un appartamento posto in centro storico a Roma.
Sempre al riguardo, ha evidenziato che il ricorrente, negli ultimi tre anni, avrebbe percepito
5 uno stipendio pari ad euro 1.700 mensili e che, in realtà, la quota dello stipendio attualmente sottoposta a pignoramento sarebbe pari ad euro 200/250,00 mensili e non pari ad euro
500/600,00 come affermato da controparte.
Ha infine aggiunto che il ricorrente, avendo contratto un nuovo matrimonio, beneficerebbe del reddito congiunto del nuovo nucleo familiare.
All'udienza del 28.10.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale, previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Quanto alla domanda di revoca del contributo al mantenimento per il figlio , Persona_5 come avanzata dal ricorrente, questa può essere accolta.
Si ritiene innanzitutto necessario premettere che la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione dell'obbligo in esame va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ., sez. VI, 5088/2018 cit.; Cass. civ., sez. I, 12952/2016 cit.).
Inoltre, va precisato che costituisce un elemento rilevante il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è concluso, posto che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o, come già osservato dovute ad un ciclo formativo da concludere se intrapreso e proseguito concretamente) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole (Cass. civ., sez. VI,
5088/2018 cit.).
Nel caso in esame, si rinviene che , di anni 27, ha raggiunto la maggiore età già da Per_1 tempo e ha già avuto modo di entrare nel mondo del lavoro, tanto da abbandonare il percorso universitario intrapreso, ripreso solo ultimamente.
Nonostante questo Collegio abbia considerato la ripresa del percorso di studi di Per_1 oltre che l'interruzione delle mansioni lavorative svolte dallo stesso a causa della loro
6 stagionalità, come indicato nell'allegata lettera dell'amministratore dell'azienda agricola presso cui ha prestato servizio, e la scadenza del contratto a tempo determinato di quest'ultimo, si rileva che, nonostante non sia ben chiaro il futuro lavorativo di questo ragazzo oltre che lo stipendio effettivamente percepito dal medesimo, l'età è da considerare un fattore dirimente per l'accoglimento di quanto richiesto dal ricorrente.
Infatti, nella normalità dei casi, all'età di 27 anni il percorso formativo dovrebbe essersi concluso e, sebbene la ripresa degli studi sia una decisione positiva per il futuro di , Per_1 si ritiene che lo stesso allo stato attuale debba ricercare un'occupazione lavorativa stabile anche al fine di non adagiarsi sull'aiuto economico dei genitori e, pertanto, per le sue esposte ragioni, si dispone la revoca del contributo al mantenimento per . Persona_5
Per quanto concerne, invece, la domanda di revoca del contributo al mantenimento per i figli e , come formulata dal ricorrente, questa è da ritenersi Controparte_2 Controparte_3
respinta.
Nello specifico, si rileva che il figlio , benché abbia avuto modo di entrare in contatto _3 con il mondo del lavoro e abbia interrotto il percorso universitario, ha ancora 22 anni e, anche in ragione dell'apparente precarietà del lavoro finora svolto oltre che del possibile mancato rinnovo del contratto stesso, si ritiene necessario confermare il contributo al mantenimento ordinario e straordinario per . _3
Per quanto attiene al figlio , di anni 23, è pacifico che lo stesso non sia ancora Per_2
economicamente autosufficiente e che non abbia ancora concluso il suo percorso formativo, come desunto dagli atti di parte nonché dalle allegazioni, quest'ultimo attualmente è uno studente a tempo pieno e sta concludendo i suoi studi presso la facoltà di Architettura a
Firenze.
Pertanto per quanto premesso, considerato anche che e ancora risultino _3 Per_2
abitare presso l'abitazione materna, la quale sembra essere un importante punto di riferimento,
e considerate le dichiarazioni dei redditi di entrambe le parti oltre che gli estratti conto depositati, si ritiene opportuno confermare quanto precedentemente statuito e si dispone l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla resistente la complessiva somma di euro
450,00 mensili (di cui 225,00 euro per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento per i figli e , entro il 10 di ogni mese, oltre a 50% delle spese straordinarie _3 Per_2 come da Protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale.
7 Infine, per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura della causa e dell'esito della stessa, che non consente di esprimersi in termini di soccombenza totale di una delle parti, ritiene il Collegio opportuno disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il contributo al mantenimento ordinario e straordinario per;
Persona_5
2) conferma il contributo al mantenimento ordinario per e Controparte_2 CP_3
, a carico del ricorrente, pari alla complessiva somma di euro 450,00 mensili,
[...]
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla resistente entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
8