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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4163 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 220 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022, vertente
TRA
(già Parte_1 Parte_2
),
[...] Parte_3
,
[...] [...]
rappresentati e difesi ex lege Parte_4 dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12
Appellante
E
Controparte_1
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 996/2021 pubblicata il 14/12/2021
Conclusioni dell'appellante come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha sostenuto di aver lavorato come Controparte_1 assistente amministrativo (con mansioni di addetto al protocollo informatico, alla trasmissione della corrispondenza alle comunicazioni ai docenti al personale, all'archiviazione dei documenti e alla gestione posta elettronica) presso l' Istituto
Tecnico Commerciale per Geometri “Medaglia D'oro – Citta' Di Cassino” in virtù di una successione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati annualmente e generalmente per la durata di un intero anno solare, a partire dal
1.7.2001 e fino al 27.6.2017, quando gli è stata comunicata, da parte del Dirigente scolastico dell'istituto, la risoluzione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere a quella data, stipulato il 31.8.2016.
Ha allegato di aver svolto, durante tale periodo ininterrotto per circa sedici anni, la propria prestazione secondo lo schema tipico del rapporto di lavoro subordinato, pur se formalmente inquadrato come collaboratore coordinato e continuativo, in quanto era privo di qualsiasi autonomia decisionale e organizzativa e tenuto al rispetto delle direttive impartite dal Dirigente scolastico, nonché obbligato al rispetto di un orario fisso, a richiedere permessi e ferie secondo procedure ben delineate, a comunicare le assenze per malattia;
di essere titolare un proprio account di accesso alla segreteria digitale e di aver seguito corsi specifici organizzati dall'Istituto e presso di esso.
In diritto ha prospettato la riconducibilità dei rapporti di lavoro allo schema del rapporto di lavoro subordinato, e, sulla base di tale diversa qualificazione, ha in primo luogo chiesto il risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, e dall'altro ha impugnato il recesso intimato dal
Dirigente scolastico, in quanto adottato in assenza delle prescritte garanzie procedimentali, non essendo stato attivato alcun procedimento disciplinare come invece imposto dall'art. 93 del CCNL di comparto, in quanto il provvedimento è stato adottato dal Dirigente scolastico e non dal Direttore generale regionale, come previsto dall'art. 94 del medesimo CCNL, e comunque infondato, in quanto avente ad oggetto addebiti non veritieri e non imputabili al ricorrente, e in ogni caso non proporzionati rispetto alla sanzione espulsiva.
Ha concluso chiedendo, anche previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione
2 Europea della questione pregiudiziale inerente le conseguenze risarcitorie dell'illegittima successione di contratti a termine nel pubblico impiego, di dichiarare “che la sequenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsa tra le parti costituisce violazione delle norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle PPAA”, di “dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 30.06.2001” di “accertare e dichiarare, per i fatti e per le motivazioni avanti esposte, la nullità/illegittimità/inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro e comunque anche del contratto di collaborazione coordinata e continuativa da ultimo sottoscritto fra le parti”.
Per l'effetto di tale accertamento, ha chiesto dunque di condannare l'amministrazione al pagamento del compenso spettante in costanza di rapporto, dalla data del recesso e fino al 31.8.2017, di riassumere il ricorrente con nuovo contratto di collaborazione con le medesime modalità e compensi del precedente, al pagamento del risarcimento del danno parametrato alla retribuzione che avrebbe percepito fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici, al risarcimento del danno per l'illegittimo risarcimento nella misura di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, ovvero ai sensi dell'art. 32 della l. 183/2010, e infine, accertata e dichiarata la sussistenza del maggior danno patito, condannare l'amministrazione al risarcimento dello stesso nella misura indicata. Si è costituita tempestivamente in giudizio la parte resistente, con memoria depositata in cancelleria in data 11.5.2017, con cui l' a firma del Dirigente Scolastico, Controparte_2 in qualità di funzionario delegato, che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, considerando la condotta effettivamente tenuta da e in ogni caso CP_1
l'inapplicabilità della disciplina del lavoro subordinato ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e ha evidenziato l'effettivo svolgimento in via autonoma della prestazione da parte del ricorrente, sottoposto esclusivamente al coordinamento dell'Istituto scolastico.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, dapprima con l'
[...]
e poi con l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_3 Controparte_4
Con la sentenza gravata, il Tribunale ha accertato la natura subordinata dell'attività lavorativa prestata dal ricorrente e condannato il resistente Parte_1 al pagamento, in favore di della somma di € 15.095,38 a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno liquidato in via presuntiva secondo i criteri di cui alla l.
3 183/2010, art. 32. In particolare, il Giudice, richiamata la sentenza n. 22552 del
2016 della Corte di Cassazione, ha affermato che, in caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nei termini descritti, costituisce misura proporzionata, effettiva ed idonea a prevenire e sanzionare l'abuso sia per il personale docente e ATA non stabilizzato (o senza certezza di stabilizzazione) il risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza delle SS.UU. n. 5072/2016.
Il Giudice di primo grado ha poi dichiarato l'illegittimità della risoluzione del contratto del ricorrente, annullando il licenziamento intimato al ricorrente;
per l'effetto, ha condannato il al pagamento, in favore del Parte_1 ricorrente, della somma di € 3.270,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge.
Al caso di specie si applicherebbe la disciplina propria del contratto di lavoro subordinato;
pertanto, il licenziamento sarebbe illegittimo, in quanto intimato in difetto di preventiva contestazione;
in ogni caso, l'Amministrazione non avrebbe provato gli addebiti contestati con la lettera di recesso;
né gli stessi sarebbero idonei ad integrare una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.
Con il gravame depositato il 27.1.2022 il in epigrafe indicato ha proposto Parte_1 appello avverso la decisione di primo grado nella parte in cui ha ravvisato nella fattispecie gli indici rivelatori della subordinazione dei rapporti e ha conseguentemente qualificato le prestazioni rese dal ricorrente come prestazione di lavoro subordinato in via di fatto;
laddove ha condannato il al Parte_1 risarcimento del danno in favore del ricorrente, liquidandolo, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 183 del 2010, in un'indennità pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
quando ha dichiarato l'illegittimità della risoluzione del contratto del ricorrente, annullando il licenziamento intimato al ricorrente, e per l'effetto ha condannato il al pagamento, Parte_1 in favore del ricorrente, della somma di € 3.270,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge.
Con il primo motivo ha censurato la decisione per violazione dell'art. 14 comma
2 della L. n. 451/94, degli artt. 2, comma 1, e 4 D.lgs. 81/2000.; con gli ulteriori per violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 e dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal
CEEP e dalla CES allegato alla citata direttiva 1999/70/CE: clausola 5 - dell'art. 4
4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché dell'art. 2697 c.c.; violazione degli artt.
1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 del Codice Civile in materia di risarcimento del danno – insussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato e inosservanza dell'onere probatorio sul danno sofferto;
nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità della risoluzione del contratto del ricorrente, annullando il licenziamento intimato, e per l'effetto ha condannato il al pagamento, in favore del Parte_1 ricorrente, della somma di € 3.270,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge.
L'appellante ha concluso come segue: << in accoglimento del presente ricorso, annullare e/o riformare la sentenza impugnata nei termini di cui al presente atto, e, per l'effetto: rigettare integralmente le domande azionate in giudizio dal sig. in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
Con CP_1 vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio>>.
All'udienza del 3.10.2025 la difesa erariale ha chiesto nuovo termine per la notifica dell'appello. La Corte lo ha consesso assegnando termine sino al 4.11.2025 e rinviando la causa all'udienza del 4.12.2025.
All'udienza odierna la difesa appellante ha chiesto la decisione.
La Corte non può non rilevare come non fosse stato effettuata alcuna notifica del ricorso in appello alla controparte prima della richiesta di assegnazione del nuovo termine.
In ogni caso alcun adempimento è stato svolto in ordine alla notifica del ricorso in appello secondo quanto previsto dall'ordinanza resa all'udeinza del 3.10.2025 o in altra modalità.
Nulla ha documentato sul punto l'appellante.
Ciò posto, si rileva che nel rito del lavoro il ricorso in appello contiene l'editio actionis, mentre la vocatio in ius è contenuta nel decreto.
Nel caso in esame nulla risulta essere stato notificato.
Nonostante il vizio della notificazione omessa o inesistente sia ritenuto assolutamente insanabile e determinante la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), questa Corte ha assegnato all'appellante termine per provvedere alla “rinnovazione” della notifica.
Nonostante ciò è ancora una volta mancata ogni attività di notificazione del ricorso
5 e del decreto di fissazione dell'udienza e del verbale concessivo del nuovo termine con l'indicazione del termine e dell'udienza di discussione.
Quanto sopra determina l'improcedibilità dell'impugnazione. Nulla sulle spese del grado.
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile l'appello. Nulla sulle spese del grado.
Roma, 4.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 220 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022, vertente
TRA
(già Parte_1 Parte_2
),
[...] Parte_3
,
[...] [...]
rappresentati e difesi ex lege Parte_4 dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12
Appellante
E
Controparte_1
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 996/2021 pubblicata il 14/12/2021
Conclusioni dell'appellante come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha sostenuto di aver lavorato come Controparte_1 assistente amministrativo (con mansioni di addetto al protocollo informatico, alla trasmissione della corrispondenza alle comunicazioni ai docenti al personale, all'archiviazione dei documenti e alla gestione posta elettronica) presso l' Istituto
Tecnico Commerciale per Geometri “Medaglia D'oro – Citta' Di Cassino” in virtù di una successione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati annualmente e generalmente per la durata di un intero anno solare, a partire dal
1.7.2001 e fino al 27.6.2017, quando gli è stata comunicata, da parte del Dirigente scolastico dell'istituto, la risoluzione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere a quella data, stipulato il 31.8.2016.
Ha allegato di aver svolto, durante tale periodo ininterrotto per circa sedici anni, la propria prestazione secondo lo schema tipico del rapporto di lavoro subordinato, pur se formalmente inquadrato come collaboratore coordinato e continuativo, in quanto era privo di qualsiasi autonomia decisionale e organizzativa e tenuto al rispetto delle direttive impartite dal Dirigente scolastico, nonché obbligato al rispetto di un orario fisso, a richiedere permessi e ferie secondo procedure ben delineate, a comunicare le assenze per malattia;
di essere titolare un proprio account di accesso alla segreteria digitale e di aver seguito corsi specifici organizzati dall'Istituto e presso di esso.
In diritto ha prospettato la riconducibilità dei rapporti di lavoro allo schema del rapporto di lavoro subordinato, e, sulla base di tale diversa qualificazione, ha in primo luogo chiesto il risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, e dall'altro ha impugnato il recesso intimato dal
Dirigente scolastico, in quanto adottato in assenza delle prescritte garanzie procedimentali, non essendo stato attivato alcun procedimento disciplinare come invece imposto dall'art. 93 del CCNL di comparto, in quanto il provvedimento è stato adottato dal Dirigente scolastico e non dal Direttore generale regionale, come previsto dall'art. 94 del medesimo CCNL, e comunque infondato, in quanto avente ad oggetto addebiti non veritieri e non imputabili al ricorrente, e in ogni caso non proporzionati rispetto alla sanzione espulsiva.
Ha concluso chiedendo, anche previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione
2 Europea della questione pregiudiziale inerente le conseguenze risarcitorie dell'illegittima successione di contratti a termine nel pubblico impiego, di dichiarare “che la sequenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsa tra le parti costituisce violazione delle norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle PPAA”, di “dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 30.06.2001” di “accertare e dichiarare, per i fatti e per le motivazioni avanti esposte, la nullità/illegittimità/inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro e comunque anche del contratto di collaborazione coordinata e continuativa da ultimo sottoscritto fra le parti”.
Per l'effetto di tale accertamento, ha chiesto dunque di condannare l'amministrazione al pagamento del compenso spettante in costanza di rapporto, dalla data del recesso e fino al 31.8.2017, di riassumere il ricorrente con nuovo contratto di collaborazione con le medesime modalità e compensi del precedente, al pagamento del risarcimento del danno parametrato alla retribuzione che avrebbe percepito fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici, al risarcimento del danno per l'illegittimo risarcimento nella misura di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, ovvero ai sensi dell'art. 32 della l. 183/2010, e infine, accertata e dichiarata la sussistenza del maggior danno patito, condannare l'amministrazione al risarcimento dello stesso nella misura indicata. Si è costituita tempestivamente in giudizio la parte resistente, con memoria depositata in cancelleria in data 11.5.2017, con cui l' a firma del Dirigente Scolastico, Controparte_2 in qualità di funzionario delegato, che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, considerando la condotta effettivamente tenuta da e in ogni caso CP_1
l'inapplicabilità della disciplina del lavoro subordinato ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e ha evidenziato l'effettivo svolgimento in via autonoma della prestazione da parte del ricorrente, sottoposto esclusivamente al coordinamento dell'Istituto scolastico.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, dapprima con l'
[...]
e poi con l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_3 Controparte_4
Con la sentenza gravata, il Tribunale ha accertato la natura subordinata dell'attività lavorativa prestata dal ricorrente e condannato il resistente Parte_1 al pagamento, in favore di della somma di € 15.095,38 a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno liquidato in via presuntiva secondo i criteri di cui alla l.
3 183/2010, art. 32. In particolare, il Giudice, richiamata la sentenza n. 22552 del
2016 della Corte di Cassazione, ha affermato che, in caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nei termini descritti, costituisce misura proporzionata, effettiva ed idonea a prevenire e sanzionare l'abuso sia per il personale docente e ATA non stabilizzato (o senza certezza di stabilizzazione) il risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza delle SS.UU. n. 5072/2016.
Il Giudice di primo grado ha poi dichiarato l'illegittimità della risoluzione del contratto del ricorrente, annullando il licenziamento intimato al ricorrente;
per l'effetto, ha condannato il al pagamento, in favore del Parte_1 ricorrente, della somma di € 3.270,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge.
Al caso di specie si applicherebbe la disciplina propria del contratto di lavoro subordinato;
pertanto, il licenziamento sarebbe illegittimo, in quanto intimato in difetto di preventiva contestazione;
in ogni caso, l'Amministrazione non avrebbe provato gli addebiti contestati con la lettera di recesso;
né gli stessi sarebbero idonei ad integrare una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.
Con il gravame depositato il 27.1.2022 il in epigrafe indicato ha proposto Parte_1 appello avverso la decisione di primo grado nella parte in cui ha ravvisato nella fattispecie gli indici rivelatori della subordinazione dei rapporti e ha conseguentemente qualificato le prestazioni rese dal ricorrente come prestazione di lavoro subordinato in via di fatto;
laddove ha condannato il al Parte_1 risarcimento del danno in favore del ricorrente, liquidandolo, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 183 del 2010, in un'indennità pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
quando ha dichiarato l'illegittimità della risoluzione del contratto del ricorrente, annullando il licenziamento intimato al ricorrente, e per l'effetto ha condannato il al pagamento, Parte_1 in favore del ricorrente, della somma di € 3.270,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge.
Con il primo motivo ha censurato la decisione per violazione dell'art. 14 comma
2 della L. n. 451/94, degli artt. 2, comma 1, e 4 D.lgs. 81/2000.; con gli ulteriori per violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 e dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal
CEEP e dalla CES allegato alla citata direttiva 1999/70/CE: clausola 5 - dell'art. 4
4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché dell'art. 2697 c.c.; violazione degli artt.
1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 del Codice Civile in materia di risarcimento del danno – insussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato e inosservanza dell'onere probatorio sul danno sofferto;
nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità della risoluzione del contratto del ricorrente, annullando il licenziamento intimato, e per l'effetto ha condannato il al pagamento, in favore del Parte_1 ricorrente, della somma di € 3.270,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge.
L'appellante ha concluso come segue: << in accoglimento del presente ricorso, annullare e/o riformare la sentenza impugnata nei termini di cui al presente atto, e, per l'effetto: rigettare integralmente le domande azionate in giudizio dal sig. in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
Con CP_1 vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio>>.
All'udienza del 3.10.2025 la difesa erariale ha chiesto nuovo termine per la notifica dell'appello. La Corte lo ha consesso assegnando termine sino al 4.11.2025 e rinviando la causa all'udienza del 4.12.2025.
All'udienza odierna la difesa appellante ha chiesto la decisione.
La Corte non può non rilevare come non fosse stato effettuata alcuna notifica del ricorso in appello alla controparte prima della richiesta di assegnazione del nuovo termine.
In ogni caso alcun adempimento è stato svolto in ordine alla notifica del ricorso in appello secondo quanto previsto dall'ordinanza resa all'udeinza del 3.10.2025 o in altra modalità.
Nulla ha documentato sul punto l'appellante.
Ciò posto, si rileva che nel rito del lavoro il ricorso in appello contiene l'editio actionis, mentre la vocatio in ius è contenuta nel decreto.
Nel caso in esame nulla risulta essere stato notificato.
Nonostante il vizio della notificazione omessa o inesistente sia ritenuto assolutamente insanabile e determinante la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), questa Corte ha assegnato all'appellante termine per provvedere alla “rinnovazione” della notifica.
Nonostante ciò è ancora una volta mancata ogni attività di notificazione del ricorso
5 e del decreto di fissazione dell'udienza e del verbale concessivo del nuovo termine con l'indicazione del termine e dell'udienza di discussione.
Quanto sopra determina l'improcedibilità dell'impugnazione. Nulla sulle spese del grado.
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile l'appello. Nulla sulle spese del grado.
Roma, 4.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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