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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1491 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. VALVO CORRADO;
C.F._1
ricorrente contro
IN PERSONA DEL DIRETTORE P.T. (c.f. ) con CP_1 P.IVA_1
l'avv. NUCCIARONE UGO resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 2 , con ricorso ex art. 442 e 445 bis c.p.c., ha Parte_1
contestato le conclusioni raggiunte dal c.t.u. in seno al procedimento per a.t.p., chiedendo l'accertamento in capo a sé del presupposto sanitario dell'indennità di accompagnamento nonché dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità.
L' ha chiesto il rigetto nel merito del ricorso. CP_1
Il c.t.u. nominato nel presente procedimento ha così concluso: “il sig.
[...]
, nato a [...]-Svizzera-il 17/04/1968: -presenta una Parte_1
invalidità del 75% (settantacinque per cento) -L.118/71- con decorrenza, per le considerazioni suesposte, dal 27/04/23; è utile visita di revisione a tre anni dal 27/04/23 (Maggio 2026); -non è da considerare soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi del terzo comma dell'art.3 della Legge 104/92”.
Tali conclusioni non sono state contestate dalle parti.
Ne deriva la necessità di recepire in questa sede le conclusioni del c.t.u., che appaiono esenti da vizi logici, con conseguente rigetto del ricorso.
Non può essere dichiarato il grado di invalidità riconosciuto dal c.t.u.
(superiore a quello riconosciuto in sede amministrativa) non essendo stato oggetto di domanda.
Le spese vanno dichiarate irripetibili alla luce della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso. Le spese di c.t.u. restano a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e dichiara le spese irripetibili, ponendo quelle di c.t.u. a carico dell' . CP_1
06/03/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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