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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9867 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30244/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Pertile Presidente dott. Anna Bellesi Giudice dott. Serena Nicotra Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30244/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NEGRI GIANMARCO con Parte_1 C.F._1 studio in VIA MILAZZO 231 PAVIA
ATTORE con ricorso comunicato a
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO (C.F.
) P.IVA_1
OGGETTO: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11
CONCLUSIONI di parte attrice: “ordinare all'Ufficio Anagrafe del Comune di Milano di rettificare l' atto di nascita di (atto n. 2542, parte II, Serie B anno 2002) facendo constare, per mezzo di Parte_1 annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “femminile” e come ” e non altrimenti; Per_1 dichiarare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che Parte_1 riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis c.p.c. comunicato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano, Pt_1
, nato a [...], il [...], ha rappresentato:
[...]
pagina 1 di 5 - di non essere sposato e di non avere figli;
- di avere manifestato sin dall'infanzia atteggiamenti e curiosità tipicamente femminili, avvertendo disagio in relazione al proprio corpo ed alle caratteristiche anatomiche del sesso maschile;
- di avere acquisito nel tempo maggiore consapevolezza della non corrispondenza del sesso biologico al proprio genere di appartenenza;
- di essersi rivolto nel 2023 al prof. psicoterapeuta esperto in tematiche di identità di genere, con Per_2 la richiesta di consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale femminilizzante;
- di avere ottenuto, all'esito dei colloqui svolti, la diagnosi di disforia di genere;
- di avere iniziato la terapia ormonale sostitutiva presso l'Istituto Auxologico a partire da gennaio 2024;
- di essere intenzionato a proseguire e completare il proprio percorso di transizione da uomo a donna ed eseguire gli interventi chirurgici di riattribuzione del sesso per sentirsi pienamente realizzato dal punto di vista sia fisico, sia psicologico.
Parte attrice ha quindi ha formulato domanda diretta ad ottenere la rettifica nell'attribuzione del sesso, chiedendo altresì l'accertamento del proprio diritto a sottoporsi ai futuri trattamenti medico chirurgici diretti ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori maschili a quelli femminili.
Nel corso del giudizio, il giudice istruttore ha proceduto all'audizione di parte attrice, che ha riferito:
“Da bambino ricordo che l'ultimo anno delle elementari mi sembrava strano non svilupparmi come le altre bambine perché io già mi vedevo come loro. Con il tempo, vedevo la differenza tra come crescevo rispetto alle ragazze. Ricordo che nelle medie, quando in televisione ho visto che aveva raccontato la CP_1 sua esperienza ed ho sentito per la prima volta la parola transgender, ho iniziato a fare le prime ricerche.
Ci ho messo un po' a metabolizzare le conseguenze di quello che sentivo e dell'inizio del percorso e a decidere di parlare con i miei, anche se avevo iniziato alle superiori a vivere la mia femminilità nel vestirmi ed a tenere capelli lunghi.
Ho fatto passare gli anni del liceo continuando ad informarmi.
All'università ho iniziato a lavorare per pagarmi le spese del percorso e poi ne ho parlato con i miei. Loro sono stati subito supportivi e piano piano soprattutto mio padre e mio fratello si sono abituati ad usare con me i pronomi e il nome femminile.
La prima persona in famiglia che si era accorta di tutto era la mia sorella più piccola, che non era rimasta sorpresa quando le avevo detto della mia identità.
Sono stata felicissima dell'inizio del percorso, perché finalmente non mi dovevo più nascondere. La mia femminilità è esplosa ed inoltre mi sono sentita piena di gioia e tranquilla. Inoltre, mentre prima di iniziare vivevo alla giornata, dopo che ho iniziato mi svegliavo proprio felice di vivermi tutto il mio futuro.
Non ho mai avuto ripensamenti nel corso del percorso, ma anzi lo avrei iniziato prima e non l'ho fatto proprio perché ci tenevo a mettere da parte i soldi per sostenere da sola le spese.
pagina 2 di 5 So che si tratta di un percorso irreversibile e non vedo l'ora di fare l'operazione di adeguamento nonostante la consapevolezza dei rischi, perché allora mi sentirò ancora più completa di adesso.
Ho scelto il nome , perché so che ai miei piaceva questo nome ed anche io non volevo Per_1 cambiare del tutto il nome, visto che era quello che avevano scelto i miei genitori;
si tratta di un modo per ringraziarli.”
Il Pubblico Ministero, all'esito della comunicazione del ricorso, con visto apposto in data 28 ottobre 2025, ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento delle domande svolte dal ricorrente.
Ritiene il Collegio che le domande di possano trovare accoglimento. Parte_1
, nato a [...] il [...] è celibe, come si evince dal certificato prodotto (doc.2). Parte_1
Dalla relazione del dott. che ha sottoposto l'attore ad esame medico psicologico, emerge: Persona_3
- è stata posta la diagnosi di disforia di genere, data la presenza di una marcata discrepanza tra sesso biologico e genere che la parte si attribuisce;
- la valutazione psicodiagnostica ed i colloqui psichiatrici hanno messo in evidenza la pienezza delle capacità cognitive della paziente e l'assenza di problematiche di tipo psicopatologico;
- l'inizio del percorso di transizione e della terapia ormonale e la progressiva femminilizzazione derivante dall'assunzione della terapia hanno portato ad un miglioramento del benessere della parte;
- la rettifica anagrafica del genere e l'esecuzione in futuro degli interventi di riattribuzione del sesso configurano degli ineludibili passaggi per consentire alla parte un pieno e continuativo stato di benessere psicofisica, in quanto volti ad armonizzare ulteriormente la identità fisica e la immagine corporea e quella psichica.
La difesa di parte attrice ha poi prodotto la relazione redatta dall'endocrinologa dell'Istituto Auxologico di
Milano, dott.ssa relativa all'andamento della terapia ormonale, che ha confermato la Persona_4 diagnosi di disforia di genere, la consapevolezza della parte del carattere irreversibile del percorso, l'assenza di qualsiasi ripensamento, il significativo miglioramento riportato nel benessere psicologico e nel funzionamento sociale.
Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità, l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi, il carattere definitivo e consapevole della scelta.
Ricorrono quindi i presupposti per accogliere la domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile.
Al riguardo si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e
Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per potere ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei pagina 3 di 5 casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n.
162/84 vanno interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto alla luce delle risultanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte, del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da maschio a femmina. Parte_1
Tali elementi consentono dunque di affermare che l'attore, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Per quanto riguarda la domanda di accertamento del diritto all'esecuzione dei trattamenti medico chirurgici, si rileva che in base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare a una condizione di genere coerente Parte_1 con la sua intima e sostanziale identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica femminile e la sua identità psicologica maschile, da garantire alla parte una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del D.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
pagina 4 di 5 Orbene, nel caso in esame si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il compimento di un percorso irreversibile di transizione, Parte_1 percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Pertanto, si rientra proprio nella fattispecie nella quale, secondo il giudizio della Corte Costituzionale, la pronuncia di autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis e, quindi, nell'ambito di applicazione della disposizione ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Ne deriva che va accertato il diritto della parte a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori maschili a quelli femminili.
Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano vista la L. 164/82, così provvede:
1) DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) (nome), nato a [...] il Pt_1 Pt_1
24 novembre 2002 (atto n.2542, parte II, Serie B anno 2002) nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato “ ” il prenome del nato Pt_1 debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; Per_1
2) accerta il diritto della parte a sottoporsi al trattamento medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori maschili a quelli femminili;
3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Serena Nicotra dott. Roberto Pertile
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Pertile Presidente dott. Anna Bellesi Giudice dott. Serena Nicotra Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30244/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NEGRI GIANMARCO con Parte_1 C.F._1 studio in VIA MILAZZO 231 PAVIA
ATTORE con ricorso comunicato a
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO (C.F.
) P.IVA_1
OGGETTO: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11
CONCLUSIONI di parte attrice: “ordinare all'Ufficio Anagrafe del Comune di Milano di rettificare l' atto di nascita di (atto n. 2542, parte II, Serie B anno 2002) facendo constare, per mezzo di Parte_1 annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “femminile” e come ” e non altrimenti; Per_1 dichiarare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che Parte_1 riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis c.p.c. comunicato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano, Pt_1
, nato a [...], il [...], ha rappresentato:
[...]
pagina 1 di 5 - di non essere sposato e di non avere figli;
- di avere manifestato sin dall'infanzia atteggiamenti e curiosità tipicamente femminili, avvertendo disagio in relazione al proprio corpo ed alle caratteristiche anatomiche del sesso maschile;
- di avere acquisito nel tempo maggiore consapevolezza della non corrispondenza del sesso biologico al proprio genere di appartenenza;
- di essersi rivolto nel 2023 al prof. psicoterapeuta esperto in tematiche di identità di genere, con Per_2 la richiesta di consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale femminilizzante;
- di avere ottenuto, all'esito dei colloqui svolti, la diagnosi di disforia di genere;
- di avere iniziato la terapia ormonale sostitutiva presso l'Istituto Auxologico a partire da gennaio 2024;
- di essere intenzionato a proseguire e completare il proprio percorso di transizione da uomo a donna ed eseguire gli interventi chirurgici di riattribuzione del sesso per sentirsi pienamente realizzato dal punto di vista sia fisico, sia psicologico.
Parte attrice ha quindi ha formulato domanda diretta ad ottenere la rettifica nell'attribuzione del sesso, chiedendo altresì l'accertamento del proprio diritto a sottoporsi ai futuri trattamenti medico chirurgici diretti ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori maschili a quelli femminili.
Nel corso del giudizio, il giudice istruttore ha proceduto all'audizione di parte attrice, che ha riferito:
“Da bambino ricordo che l'ultimo anno delle elementari mi sembrava strano non svilupparmi come le altre bambine perché io già mi vedevo come loro. Con il tempo, vedevo la differenza tra come crescevo rispetto alle ragazze. Ricordo che nelle medie, quando in televisione ho visto che aveva raccontato la CP_1 sua esperienza ed ho sentito per la prima volta la parola transgender, ho iniziato a fare le prime ricerche.
Ci ho messo un po' a metabolizzare le conseguenze di quello che sentivo e dell'inizio del percorso e a decidere di parlare con i miei, anche se avevo iniziato alle superiori a vivere la mia femminilità nel vestirmi ed a tenere capelli lunghi.
Ho fatto passare gli anni del liceo continuando ad informarmi.
All'università ho iniziato a lavorare per pagarmi le spese del percorso e poi ne ho parlato con i miei. Loro sono stati subito supportivi e piano piano soprattutto mio padre e mio fratello si sono abituati ad usare con me i pronomi e il nome femminile.
La prima persona in famiglia che si era accorta di tutto era la mia sorella più piccola, che non era rimasta sorpresa quando le avevo detto della mia identità.
Sono stata felicissima dell'inizio del percorso, perché finalmente non mi dovevo più nascondere. La mia femminilità è esplosa ed inoltre mi sono sentita piena di gioia e tranquilla. Inoltre, mentre prima di iniziare vivevo alla giornata, dopo che ho iniziato mi svegliavo proprio felice di vivermi tutto il mio futuro.
Non ho mai avuto ripensamenti nel corso del percorso, ma anzi lo avrei iniziato prima e non l'ho fatto proprio perché ci tenevo a mettere da parte i soldi per sostenere da sola le spese.
pagina 2 di 5 So che si tratta di un percorso irreversibile e non vedo l'ora di fare l'operazione di adeguamento nonostante la consapevolezza dei rischi, perché allora mi sentirò ancora più completa di adesso.
Ho scelto il nome , perché so che ai miei piaceva questo nome ed anche io non volevo Per_1 cambiare del tutto il nome, visto che era quello che avevano scelto i miei genitori;
si tratta di un modo per ringraziarli.”
Il Pubblico Ministero, all'esito della comunicazione del ricorso, con visto apposto in data 28 ottobre 2025, ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento delle domande svolte dal ricorrente.
Ritiene il Collegio che le domande di possano trovare accoglimento. Parte_1
, nato a [...] il [...] è celibe, come si evince dal certificato prodotto (doc.2). Parte_1
Dalla relazione del dott. che ha sottoposto l'attore ad esame medico psicologico, emerge: Persona_3
- è stata posta la diagnosi di disforia di genere, data la presenza di una marcata discrepanza tra sesso biologico e genere che la parte si attribuisce;
- la valutazione psicodiagnostica ed i colloqui psichiatrici hanno messo in evidenza la pienezza delle capacità cognitive della paziente e l'assenza di problematiche di tipo psicopatologico;
- l'inizio del percorso di transizione e della terapia ormonale e la progressiva femminilizzazione derivante dall'assunzione della terapia hanno portato ad un miglioramento del benessere della parte;
- la rettifica anagrafica del genere e l'esecuzione in futuro degli interventi di riattribuzione del sesso configurano degli ineludibili passaggi per consentire alla parte un pieno e continuativo stato di benessere psicofisica, in quanto volti ad armonizzare ulteriormente la identità fisica e la immagine corporea e quella psichica.
La difesa di parte attrice ha poi prodotto la relazione redatta dall'endocrinologa dell'Istituto Auxologico di
Milano, dott.ssa relativa all'andamento della terapia ormonale, che ha confermato la Persona_4 diagnosi di disforia di genere, la consapevolezza della parte del carattere irreversibile del percorso, l'assenza di qualsiasi ripensamento, il significativo miglioramento riportato nel benessere psicologico e nel funzionamento sociale.
Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità, l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi, il carattere definitivo e consapevole della scelta.
Ricorrono quindi i presupposti per accogliere la domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile.
Al riguardo si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e
Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per potere ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei pagina 3 di 5 casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n.
162/84 vanno interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto alla luce delle risultanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte, del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da maschio a femmina. Parte_1
Tali elementi consentono dunque di affermare che l'attore, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Per quanto riguarda la domanda di accertamento del diritto all'esecuzione dei trattamenti medico chirurgici, si rileva che in base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare a una condizione di genere coerente Parte_1 con la sua intima e sostanziale identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica femminile e la sua identità psicologica maschile, da garantire alla parte una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del D.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
pagina 4 di 5 Orbene, nel caso in esame si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il compimento di un percorso irreversibile di transizione, Parte_1 percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Pertanto, si rientra proprio nella fattispecie nella quale, secondo il giudizio della Corte Costituzionale, la pronuncia di autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis e, quindi, nell'ambito di applicazione della disposizione ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Ne deriva che va accertato il diritto della parte a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori maschili a quelli femminili.
Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano vista la L. 164/82, così provvede:
1) DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) (nome), nato a [...] il Pt_1 Pt_1
24 novembre 2002 (atto n.2542, parte II, Serie B anno 2002) nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato “ ” il prenome del nato Pt_1 debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; Per_1
2) accerta il diritto della parte a sottoporsi al trattamento medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori maschili a quelli femminili;
3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Serena Nicotra dott. Roberto Pertile
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