Articolo 1 della Legge 17 febbraio 1958, n. 63
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14 marzo 1958
Art. 1. Articolo unico.

I magistrati di appello attualmente trattenuti nelle funzioni di magistrato di tribunale in uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, in base all' art. 1 della legge 12 luglio 1949, n. 452 , alla legge 27 dicembre 1953, n. 943 , ed alla legge 23 marzo 1956, n. 184 , possono essere ancora trattenuti nella stessa sede e nelle stesse funzioni, dal 1 luglio 1957 fino al 31 luglio 1959, lasciando vacanti nel ruolo dei magistrati di appello un corrispondente numero di posti.

Entrata in vigore il 14 marzo 1958