Art. 1. Articolo unico.
I magistrati di appello attualmente trattenuti nelle funzioni di magistrato di tribunale in uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, in base all' art. 1 della legge 12 luglio 1949, n. 452 , alla legge 27 dicembre 1953, n. 943 , ed alla legge 23 marzo 1956, n. 184 , possono essere ancora trattenuti nella stessa sede e nelle stesse funzioni, dal 1 luglio 1957 fino al 31 luglio 1959, lasciando vacanti nel ruolo dei magistrati di appello un corrispondente numero di posti.
I magistrati di appello attualmente trattenuti nelle funzioni di magistrato di tribunale in uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, in base all' art. 1 della legge 12 luglio 1949, n. 452 , alla legge 27 dicembre 1953, n. 943 , ed alla legge 23 marzo 1956, n. 184 , possono essere ancora trattenuti nella stessa sede e nelle stesse funzioni, dal 1 luglio 1957 fino al 31 luglio 1959, lasciando vacanti nel ruolo dei magistrati di appello un corrispondente numero di posti.