Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 327 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
ed ivi residente in [...]
162, in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
C.f. nata a SI in [...] Persona_1 C.F._2
24/04/2019, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.
Simona Arasi (c.f. , del foro di SI ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso e nel di lei studio in SI, via
Giuseppe Garibaldi n. 114, tel/fax: 090/3694058, pec:
PARTE RICORRENTE Email_1
E
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
del Santo n. 18, in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (C.F. , nata a [...] il Persona_1 C.F._2
24.4.2019, elettivamente domiciliato a SI, Via Nicola Fabrizi n. 31, presso lo studio dell'Avv. Luigi Leone (C.F. ), che C.F._4
1
PARTE RESISTENTE Email_2
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Filiazione naturale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
29.01.2025, premesso che da una relazione more Parte_1
uxorio con era nata a [...], il [...], la figlia CP_1
che la convivenza era cessata ed ella viveva insieme alla Persona_1
figlia in una casa in locazione;
che la figlia era affetta da gravi patologie ed handicap;
che il da tempo era assente, non partecipando alle Per_1
visite mediche della figlia né alle terapie;
che il versava per il Per_1
mantenimento della figlia l'irrisoria somma di € 50,00 settimanali, benché lo stesso durante la convivenza, quale titolare e dipendente della
MESSINASCENSORI s.r.l., guadagnasse circa € 6.000,00 mensili e tale reddito non era verosimilmente mutato;
che ella non poteva svolgere attività lavorativa in quanto impegnata a soddisfare le numerose esigenze della figlia;
che ella non era titolare di beni immobili e riusciva a vivere solo grazie ai sussidi statali ed all'aiuto della madre;
tutto ciò premesso, chiedeva che la figlia minore fosse affidata in modo condiviso con Per_1
collocazione prevalente presso la madre e che fosse posto a carico di l'obbligo di corrispondere per il mantenimento della figlia CP_1
un assegno mensile di € 600,00 oltre al 70 % delle spese straordinarie;
chiedeva, inoltre, che l'assegno unico e gli altri eventuali emolumenti versati da enti o istituti di previdenza fossero corrisposti alla deducente;
chiedeva, infine, che fossero determinati i tempi di visita del padre.
2 Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 13/19.02.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 18.04.2025 si costituiva il quale negava di essere stato un genitore CP_1
assente per la figlia ed evidenziava che egli aveva sempre fatto fronte Per_1
a tutte le necessità della figlia, fornendole tutto il sostegno morale, affettivo ed economico, accompagnando la figlia alle visite mediche e partecipando alle recite organizzate dall'asilo. Evidenziava, poi, che la non Pt_1
aveva mai voluto lavorare e strumentalizzava le pur reali esigenze della figlia, mentre lui era amministratore e socio unico della
MESSINASCENSORI s.r.l.s., società che non aveva distribuito utili e dalla quale aveva ricevuto nel 2024 un compenso per la carica di amministratore pari a € .6.950,00. Evidenziava, poi, che dal 18.03.2025 percepiva un reddito mensile netto quale responsabile tecnico della
MESSINASCENSORI s.r.l.s., di € 1.800,00, ma aveva ingentissimi debiti pari, alla data del 26.03.2025, a € 283.615,06, mentre le quote immobiliari di cui era titolare erano gravate da ipoteca legale iscritta da Riscossione
Sicilia per € 330.464,54. Negava, inoltre, che egli facesse lavoretti "in nero" e che conducesse un elevato tenore di vita o che facesse a favore di terzi delle regalie di ingente valore. Osservava, infine, che in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di SI n. 1897/2018 egli era obbligato a versare al coniuge divorziato la somma mensile di € CP_2
600,00 e la ulteriore somma mensile di € 250,00 per il mantenimento della figlia Simona. Dichiarava che egli, oltre a corrispondere per la figlia Per_1
la somma settimanale di € 50,00, si faceva carico integrale delle spese per i farmaci, per le visite mediche, per la retta della scuola materna, per la mensa, per le attività extracurriculari, per le sedute presso la psicologa.
Evidenziava che egli era disponibile a continuare a versare la somma di €
3 200,00 mensili, non potendo pagare di più, mentre poteva farsi carico delle spese straordinarie nella misura del 70 %, individuate in base alle Linee
Guida del CNF, sottolineando che, comunque, la era persona Pt_1
giovane ed abile la lavoro che non poteva sottrarsi all'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia. Osservava, peraltro, che la aveva Pt_1
percepito il contributo di € 150,00 mensili corrisposto dall'INPS ai genitori con figli con disabilità e l'assegno unico pari a € 307,60. Non si opponeva, quindi, all'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre mentre contestata la proposta effettuata dalla controparte di disciplina dei tempi di permanenza della figlia con il padre, in quanto poco flessibile.
All'udienza del 20.05.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
In tale sede faceva presente che la figlia aveva Parte_1
un buon rapporto con il padre ma mostrava qualche resistenza a pernottare a casa sua, tanto che negli ultimi tempi la permanenza in ore notturne a casa del padre era stata assai sporadica. rilevava in CP_1
proposito che, comunque, la bambina era stata a casa sua di note anche in tempi recenti e non erano sorti problemi.
La dichiarava, poi, di percepire la somma mensile di Pt_1
circa € 1.332,00 a titolo di assegno di inclusione, la somma mensile di €
310,10 a titolo di assegno unico, l'indennità di frequenza pari a € 307,60; precisava che doveva, però, corrispondere la somma di € 500,00 a titolo di canone di locazione e di € 50,00 mensili a titolo di oneri condominiali e dichiarava che occorreva sostenere nell'interesse della figlia spese pari complessivamente ad € 195,00 per la scuola materna e per le attività accessorie, fino a quel momento corrisposte dal;
riferiva, infine, Per_1
che la minore frequentava una psicologa una volta alla settimana e ciascuna
4 seduta importava una spesa di € 40,00, sempre sostenuta dal , Per_1
mentre frequentava da quando aveva l'età di nove mesi una terapia di Contr psicomotricità che era a carico dell per tre volte alla settimana. La
insiste nella richiesta di corresponsione di un assegno mensile Pt_1
pari a € 600,00, oltre al 70 % delle spese in quanto il versava in Per_1
precedenza proprio tale somma, oltre alle spese straordinarie per intero, ed ha ridotto la contribuzione mensile solo dopo che gli era stato chiesto di formalizzare in un accordo la situazione di fatto. dichiarava che era disponibile a corrispondere per il CP_1
mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00 oltre al 100 % delle spese straordinarie. La affermava, nondimeno, che tale Pt_1
somma non era adeguata anche perché il aveva sempre Per_1
provveduto alle esigenze di tutti i figli senza lesinare alcunché mentre in tal modo ella non sarebbe riuscita a far fronte a tutte le esigenze della figlia.
Sottolineava, poi, che l'indennità di frequenza veniva corrisposta soltanto nei mesi in cui vi era attività scolastica ed anche l'assegno di inclusione avrebbe dovuto essere sospeso per la durata di un mese.
Il Giudice delegato, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Quanto all'affidamento della figlia minore nata a Persona_1
SI il 24.04.2019, si deve premettere che la legge 54/2006, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del
20.11.1989 sui diritti dei minori e, coerentemente con tale principio, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il Giudice deve valutare prioritariamente la
5 possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori. La suddetta disposizione, pur non incidendo sui poteri del Giudice in ordine all'accertamento dei presupposti per fare luogo all'affidamento, esprime chiaramente un criterio preferenziale ed impone, pertanto, al Giudice uno specifico obbligo di motivazione nel caso in cui ritenga che non sia possibile l'affidamento ad entrambi i genitori che costituisce la regola, cui può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n. 16593). La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Nella fattispecie in esame non sono emerse ragioni ostative che impediscano di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, chiesto da entrambe le parti. Nelle decisioni concernenti l'affidamento della prole occorre, infatti, avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non è, infatti, un
“premio” dato ad uno dei genitori ed una “punizione” o, peggio ancora, un
“ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli figli. Naturalmente, anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della prole presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e la continuità dell'habitat domestico, indispensabili per una crescita serena ed equilibrata. E' pacifico, d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del
6 rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori. Nel caso in esame non vi è dubbio che occorra mantenere la collocazione della minore con la madre, insieme alla quale vive da tempo, ricevendo tutte le cure necessarie. Con riferimento, poi, alla disciplina dei tempi di permanenza della minore con il padre, appare opportuno prevedere degli incontri che assicurino una adeguata presenza di entrambe le figure genitoriali, indispensabile per la formazione serena ed equilibrata della personalità della figlia affetta da handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge
104/1992; di conseguenza, il padre potrà vederla e tenerla con sé per la durata di due ore un giorno infrasettimanale di ogni settimana, che viene individuato in mancanza di accordo il mercoledì tra le 17,00 e le 19,00 ed a settimane alterne nei fine settimana dalle ore 17,00 del venerdì alle ore
22,30 della domenica;
inoltre il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il giorno del proprio compleanno, il giorno della festa del papà nonché, con il criterio dell'alternanza con l'altro genitore, in tutte le festività.
Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti genitoriali, appare, infine, opportuno consentire l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione separatamente da parte del genitore con il quale la minore, anche temporaneamente, si trova.
In ogni caso, nello spirito dell'affidamento condiviso, le parti potranno sempre concordare modalità di incontro diverse da quelle stabilite, ove ritenute più rispondenti alle esigenze dei genitori e della figlia.
Riguardo al mantenimento della figlia, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, a seguito della disgregazione della unità familiare, anche nella ipotesi di famiglia di fatto, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse
7 economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363); ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300).
Nel caso in esame, vivendo la figlia prevalentemente insieme alla madre, che si fa carico delle sue esigenze, occorre che il padre contribuisca al suo mantenimento mediante il versamento di un assegno mensile.
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art. 337 ter c.c. che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Riguardo alle esigenze del figlio va osservato che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione dei figli, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c. e dall'art. 316 bis c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che
8 l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n.
11414). Di conseguenza, se il richiamo alla diseguale capacità di reddito e patrimoniale delle parti può costituire il punto di partenza per la determinazione dei rispettivi contributi economici, esso va poi integrato con riferimenti puntuali alle necessità specifiche della prole, in modo da non trasformare, surrettiziamente, l'apporto per il mantenimento della prole in un contributo anche per l'ex-coniuge (Cass. civ. 04.05.2009 n. 10222).
Nel caso in esame, la percepisce solo l'assegno di Pt_1
inclusione, pari a circa € 1.332,00, mentre il ha dichiarato di Per_1
percepire mensilmente un reddito netto quale responsabile tecnico della
MESSINASCENSORI s.r.l.s., di € 1.800,00, ma tale somma non rappresenta in modo adeguato le sue capacità economiche, che derivano dalla redditività della MESSINASCENSORI s.r.l.s., della quale è socio unico. Sotto questo profilo ben più significativi appaiono gli elementi di conoscenza che si possono trarre dagli estratti conto prodotti dalla ricorrente ed intestati alla predetta società. Orbene, soffermandosi sulle entrate degli ultimi due mesi relativamente ai quali vi è documentazione, è possibile riscontrare accrediti per oltre € 45.000,00 complessivi, vale a dire superiori ad € 20.000,00 mensili, sicché detraendo le spese per la gestione dell'attività di impresa e per l'acquisto dei materiali, agevolmente ricavabili dagli stessi estratti conto e quantificabili, con riferimento al medesimo periodo, in circa € 5.000,00 – 6.000,00 al mese, si può concludere che gli utili di impresa, ancorché risultino non distribuiti, sono stati certamente ben più rilevanti rispetto al reddito dichiarato dal
, il quale, peraltro, ha frequentemente effettuato prelievi dal conto Per_1
della società di somme molto superiori a detti redditi. D'altro canto, il reddito dichiarato risulta incompatibile con gli esborsi che lo stesso
9 ha dichiarato di sostenere per il mantenimento dell'ex coniuge e Per_1
di una figlia nata dal precedente matrimonio, per la locazione dell'alloggio in cui vive e per la figlia . Nondimeno, pur essendo presumibile che il Per_1
fruisca di entrate molto superiori rispetto ai redditi dichiarati, Per_1
bisogna considerare che lo stesso ha documentato di avere ingentissimi debiti, della cui estinzione, peraltro, non sembra curarsi nonostante le rilevanti entrate. Va osservato che il ha sottolineato la circostanza Per_1
che la avrebbe la capacità di reperire idonea occupazione Pt_1
lavorativa che le consentirebbe di avere entrate maggiori rispetto a quelle assicurate dagli interventi statali di sostegno del reddito, ma tale circostanza, oltre ad apparire apodittica, anche in considerazione del fatto che la deve accudire la figlia disabile e ciò finisce con il Pt_1
condizionare i suoi spazi di autonomia per reperire una occupazione, appare di modestissimo rilievo, poiché, come si è detto, nel quantificare l'assegno da porre a carico di ciascun genitore per il mantenimento della prole occorre guardare essenzialmente ai redditi del genitore obbligato, tanto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito le maggiori potenzialità economiche eventualmente conseguite da uno dei genitori non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro, ma concorrono a garantire al figlio un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita (Cass. civ. 19.02.2028 n. 3926; Cass. civ.
02.08.2013 n. 18538; Cass. Sez. I 24.01.2007 n. 1607; Cass.
8.11.1997 n.
11025).
In ogni caso, ai fini della determinazione dell'assegno per il mantenimento della figlia occorre considerare che quest'ultima Per_1
fruisce di provvidenze economiche che in qualche modo riducono i suoi bisogni, vale a dire la somma mensile di € 310,10 a titolo di assegno unico
(avendo il rinunciato a percepire la quota di sua spettanza), e Per_1
10 l'indennità di frequenza pari a € 307,60 durante il periodo scolastico.
Inoltre, bisogna considerare che la piccola è ancora una bambina di Per_1
appena sei anni, i cui bisogni, escludendo le spese “straordinarie”, non possono richiedere l'esborso di somme particolarmente elevate, anche in considerazione del fatto che la terapia riabilitativa cui è sottoposta è a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Tenuto conto, allora, del fatto che le “attuali esigenze del figlio” vanno rapportate al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori e considerate le risorse economiche di questi ultimi, appare congruo porre a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile Per_1
di € 300,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre alle spese sanitarie, a quelle per eventuali terapie riabilitative ed a quelle scolastiche e parascolastiche nella loro interezza. Inoltre, il si Per_1
dovrà fare carico nella misura del 75 % di eventuali ulteriori spese Contro straordinarie, da individuare sulla base dele Linee Guida del
Tenuto conto della natura della causa e della soccombenza reciproca, appare equo compensare interamente tra le parti le pese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 ter c.c. e 316 c.c., affida la minore Persona_1
nata a SI il [...], ad [...] i genitori con domiciliazione privilegiata presso la madre;
dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza con entrambi i genitori siano regolati come meglio specificato in parte motiva;
pone a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00 da rivalutare Per_1
annualmente in base agli indici ISTAT, oltre alle spese sanitarie, a quelle
11 per eventuali terapie riabilitative ed a quelle scolastiche e parascolastiche nella loro interezza;
dispone che il si faccia carico nella misura Per_1
del 75 % di eventuali ulteriori spese straordinarie, da individuare sulla base dele Linee Guida del CNF;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in SI, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/05/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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