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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.4054 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
(Argentina, 24/09/1957), Parte_1
(Argentina, 15/12/1960), Parte_2
(Argentina, 01.03.1989), Parte_3
(Argentina, 17.08.1990), Parte_4
(Argentina, 12.11.1994) Parte_5 elettivamente domiciliati presso gli Avv.ti Michele Della Bella e Licia Amato, del Foro di Roma, rappresentanti e difensori,
– ricorrenti -
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana. * * * * * * *
Con ricorso depositato in data 28.3.2025, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretti discendenti di Per_1
nata a [...] il
[...]
21/09/1904 (doc. 2 all. al ricorso), la quale emigrava in
Argentina ove si sposava con il sig. Persona_2
(doc. 3) e non si naturalizzava cittadina argentina (doc. 4).
Da tale matrimonio nasceva la sig.ra Persona_3
(doc. 5) la quale si sposava con il sig.
[...] [...]
(doc. 6) generando gli odierni ricorrenti Persona_4 [...]
(doc. 7) e (doc. 8). Parte_1 Parte_2
Dall'unione tra il sig. e la sig.ra Parte_2 Per_5 nascevano gli ulteriori ricorrenti
[...] Parte_3
(doc. 9), (doc. 10) e Parte_4 Parte_5
(doc. 11).
[...]
Il convenuto si costituiva contestando le richieste di CP_1 controparte e chiedendo il rigetto del ricorso avversario o, in subordine, di “decidere la causa secundum legem, verificando la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della cittadinanza in capo agli odierni richiedenti”.
Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, istituite presso i
Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
ciò premesso, deve evidenziarsi che la normativa da applicarsi al caso in esame ratione temporis è quella introdotta dal D.L.
2 n°36 del 28.3.2025 (successivamente modificato dalla legge di conversione del 23 maggio 2025 n°74) il quale statuisce che “è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]”.
Orbene, nel caso in esame, rilevato che la domanda giudiziale
è stata presentata in data 28.3.2025 e tenuto conto della successione genealogica sopra descritta, comprovata dalla documentazione prodotta dai ricorrenti (v. allegati, tutti debitamente tradotti e apostillati), deve concludersi che le ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2 diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto, nei loro confronti, ricorre la condizione di cui alla lettera e) dell'art. 3 bis della l.91/1992, introdotto dall'art.1 del sopra citato decreto;
per quanto attiene agli ulteriori ricorrenti , Parte_3
e , la domanda va Parte_5 Parte_4 rigettata in forza di quanto disposto al n°1 del citato art.3 bis, stante che gli stessi, nati all'estero ed in possesso di altra cittadinanza, non rientrano in alcuna delle condizioni successivamente indicate nella medesima norma.
Sulla base di tali elementi, ne consegue l'accoglimento parziale del ricorso.
3 Le spese del giudizio, stante l'esito, restano a carico di parte ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, il Tribunale in composizione monocratica così provvede: dichiara che
, nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato in [...] il [...] Parte_2
Sono cittadini italiani;
rigetta le domande avanzate da
, nato in [...] il [...], Pt_3 Parte_2
, nata in [...] il [...], Parte_4
nata in [...] il [...]. Parte_5
Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
Si dispone la trasmissione al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché procedano alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile e in ogni altro registro ove siano tali incombenti previsti dalla legge.
Così deciso in Palermo, il 20 giugno 2025.
Il Giudice
Roberto Lanza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
4
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.4054 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
(Argentina, 24/09/1957), Parte_1
(Argentina, 15/12/1960), Parte_2
(Argentina, 01.03.1989), Parte_3
(Argentina, 17.08.1990), Parte_4
(Argentina, 12.11.1994) Parte_5 elettivamente domiciliati presso gli Avv.ti Michele Della Bella e Licia Amato, del Foro di Roma, rappresentanti e difensori,
– ricorrenti -
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana. * * * * * * *
Con ricorso depositato in data 28.3.2025, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretti discendenti di Per_1
nata a [...] il
[...]
21/09/1904 (doc. 2 all. al ricorso), la quale emigrava in
Argentina ove si sposava con il sig. Persona_2
(doc. 3) e non si naturalizzava cittadina argentina (doc. 4).
Da tale matrimonio nasceva la sig.ra Persona_3
(doc. 5) la quale si sposava con il sig.
[...] [...]
(doc. 6) generando gli odierni ricorrenti Persona_4 [...]
(doc. 7) e (doc. 8). Parte_1 Parte_2
Dall'unione tra il sig. e la sig.ra Parte_2 Per_5 nascevano gli ulteriori ricorrenti
[...] Parte_3
(doc. 9), (doc. 10) e Parte_4 Parte_5
(doc. 11).
[...]
Il convenuto si costituiva contestando le richieste di CP_1 controparte e chiedendo il rigetto del ricorso avversario o, in subordine, di “decidere la causa secundum legem, verificando la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della cittadinanza in capo agli odierni richiedenti”.
Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, istituite presso i
Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
ciò premesso, deve evidenziarsi che la normativa da applicarsi al caso in esame ratione temporis è quella introdotta dal D.L.
2 n°36 del 28.3.2025 (successivamente modificato dalla legge di conversione del 23 maggio 2025 n°74) il quale statuisce che “è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]”.
Orbene, nel caso in esame, rilevato che la domanda giudiziale
è stata presentata in data 28.3.2025 e tenuto conto della successione genealogica sopra descritta, comprovata dalla documentazione prodotta dai ricorrenti (v. allegati, tutti debitamente tradotti e apostillati), deve concludersi che le ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2 diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto, nei loro confronti, ricorre la condizione di cui alla lettera e) dell'art. 3 bis della l.91/1992, introdotto dall'art.1 del sopra citato decreto;
per quanto attiene agli ulteriori ricorrenti , Parte_3
e , la domanda va Parte_5 Parte_4 rigettata in forza di quanto disposto al n°1 del citato art.3 bis, stante che gli stessi, nati all'estero ed in possesso di altra cittadinanza, non rientrano in alcuna delle condizioni successivamente indicate nella medesima norma.
Sulla base di tali elementi, ne consegue l'accoglimento parziale del ricorso.
3 Le spese del giudizio, stante l'esito, restano a carico di parte ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, il Tribunale in composizione monocratica così provvede: dichiara che
, nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato in [...] il [...] Parte_2
Sono cittadini italiani;
rigetta le domande avanzate da
, nato in [...] il [...], Pt_3 Parte_2
, nata in [...] il [...], Parte_4
nata in [...] il [...]. Parte_5
Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
Si dispone la trasmissione al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché procedano alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile e in ogni altro registro ove siano tali incombenti previsti dalla legge.
Così deciso in Palermo, il 20 giugno 2025.
Il Giudice
Roberto Lanza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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