Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/06/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 3994/2016 R.G.A.C., promossa da :
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giancarlo De Santis (C.F.: , C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) ed (C.F.: ), dell'avvocatura interna,
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3 giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio, rilasciata “in virtù dei poteri conferiti dal Legale
Rappresentante p.t. della Società all'avv. Andrea Sandulli, Responsabile della Funzione Affari Legali di
[...]
con procura per atto notaio in data 10.06.2014, rep. 49.691 racc. 12554, Parte_1 Persona_1 registratol'11.06.2014, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale della società, sito in Catanzaro, alla
P.zza L. Rossi”;
- ATTRICE OPPONENTE -
C o n t r o
(P.I.: , in persona del l.r.p.t. e Presidente del C.d.A. Dott.ssa , Controparte_1 P.IVA_2 Persona_2 elettivamente domiciliata in Catanzaro al Vico S. Barbara n. 2, presso lo Studio dell'avv. Domenico Lasalvia
(C.F. ), dal quale è altresì rappresentata e difesa, giusto mandato allegato alla C.F._4
“Comparsa di costituzione” del 2.02.2017;
- CONVENUTO ENTE ADDETTO ALLA RISCOSSIONE -
Nonché
(P.I.: ), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, in Controparte_2 P.IVA_3 via Jannoni - Palazzo De Nobili, presso l'Ufficio legale del stesso;
rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_2
Saverio Molica (C.F.: e Santa Durante (C.F.: ), in virtù di C.F._5 C.F._6
procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 17.1.2017;
- CONVENUTO ENTE IMPOSITORE -
Avente ad oggetto: Opposizione avverso ingiunzione di pagamento per canone acqua, sulle seguenti
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28.3.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava, dinanzi all'epigrafato Tribunale, la Parte_1 ed il , nelle rispettive qualità, affinché venissero annullate le ingiunzioni Controparte_1 Controparte_2 di pagamento aventi n. 0106439 del 15.4.2016 e n. 0211476 del 28.6.2016, che il suddetto ente di riscossione le aveva notificato, per conto del , per il recupero della rispettiva somma di € 7.224,75 – Controparte_2 dovuta per canone acqua anno 2005 – ed € 2.241,50 – pretesa per canone acqua 2001”.
A fondamento della promossa opposizione, parte debitrice eccepiva : 1) la nullità delle ingiunzioni fiscali impugnate, per la mancata sottoscrizione da parte del Funzionario del , responsabile del Controparte_2
Servizio; 2) la nullità delle relative notifiche in quanto non effettuate da un Ufficiale giudiziario addetto alla
Pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di Conciliazione, per come sancito dall'art. 2 del R.D. n. 610/1939, nonché, da ultimo, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, per avvenuto decorso del termine quinquennale senza che fosse stato adottato, al riguardo, alcun atto interruttivo.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la società in persona del l.r.p.t., eccependo, Controparte_1 preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della stessa, limitatamente all'addotta prescrizione dei crediti per come fatti valere, trattandosi di circostanza riferibile esclusivamente all'Ente impositore. Ciò che la induceva a chiedere, pertanto, di essere sollevata dal pagamento delle spese e competenze del giudizio nell'ipotesi di fondatezza della suddetta eccezione, trattandosi, appunto, di questione di merito, di pertinenza esclusiva dell'Ente locale.
Quanto ai restanti motivi di lagnanza escludeva ogni ipotesi di nullità, per come ex adverso articolata, poiché non solo la riforma del “sistema di riscossione delle entrate degli Enti Locali aveva previsto la possibilità anche da parte delle Società Concessionarie, iscritte in appositi Albi ministeriali di cui agli artt. 52 e ss del D.lgs
446/97”, di procedere direttamente alla formazione e notificazione delle ingiunzioni di pagamento una volta trasmessa, ad opera dello stesso Ente locale, la lista di carico (senza, quindi, che occorresse “alcuna sottoscrizione da parte del funzionario comunale responsabile del servizio essendo necessaria la sottoscrizione e vidimazione della sola lista di carico”, ma era da tener presente, quanto alla seconda censura (vizio di notifica delle ingiunzione de quibus in quanto non effettuate da apposito soggetto notificatore e prive della necessaria relata), il principio secondo cui “la notifica della cartella esattoriale (nel caso di specie, dell'ingiunzione fiscale) …potesse avvenire a mezzo Pec, equiparata alla notificazione attraverso il servizio postale, senza necessità di redigere una apposita relata di notifica, come previsto dall'art. 26 Dpr 602/73 (cfr. Cass. n.
5898/2015 e CTP di Catanzaro n. 2971/2016)”.
Infine, aggiungeva, comunque, la sanatoria di ogni relativo ed eventuale vizio, visto che “le ingiunzioni di pagamento risultavano tempestivamente impugnate con eccezioni svolte anche nel merito della pretesa creditoria, sicché dovevasi ritenere sussistente la prova della legale conoscenza degli atti opposti”.
A queste ultime conclusioni perveniva anche il sopra indicato Ente impositore, che, in via preliminare, domandava che fosse dichiarato inammissibile il giudizio “per tardività del ricorso” (in quanto proposto “oltre il termine di 30 giorni”) e per “parziale difetto di giurisdizione del giudice adito” (dato che “le somme dovute per la fogna e la depurazione erano rimaste di natura tributaria e come tali continuavano ad appartenere alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie”).
Quanto al merito, escludeva ogni ipotesi di prescrizione dei crediti pretesi, alla luce degli atti interruttivi presenti nella documentazione prodotta al riguardo, e, nel richiamare le deduzioni mosse dall'ente di riscossione e sopra illustrate, respingeva, altresì, ogni lagnanza riferita sia alla notificazione delle ingiunzioni oggetto di lite da parte della che al procedimento da quest'ultima seguito per il recupero coattivo CP_1 dei crediti non corrisposti dalla odierna opponente.
Ciò che conduceva lo stesso a concludere come in epigrafe. Controparte_2
La causa, istruita esclusivamente su base documentale, all'esito dell'udienza del 28.03.2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ordinari, previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo dei crediti portati dall'ingiunzione di pagamento n.
0106439 del 15.4.2016, di importo pari a euro 7.224,75, e dall'ingiunzione di pagamento n. 0211476 del
28.6.2016, di importo pari a euro 2.235,62, entrambe notificate a a mezzo pec, per conto Parte_1 del , ed emesse, la prima, per il mancato pagamento della fattura n. 14532 del 5.11.2007, Controparte_2 avente a oggetto canoni idrici riferiti all'anno 2005 per l'immobile ubicato a Catanzaro, in viale Isonzo, n. 222, mentre la seconda, sottesa al mancato pagamento della fattura n. 26504 del 30.4.2003, riguardante il mancato versamento dei canoni idrici riferiti all'anno 2001, per lo stesso immobile.
L'opposizione alle ingiunzioni di pagamento oggetto di causa è, per le ragioni che seguono, fondata e pertanto merita di essere favorevolmente apprezzata.
In applicazione del principio della ragione più liquida ( e quindi tralasciando l'analisi delle questioni di nullità sopra sviluppate, che comunque non possono che apparire destituite di fondamento, alla luce delle deduzioni mosse in proposito sia dalla che dall'Amministrazione comunale di Catanzaro), è da considerarsi CP_1 dirimente ai fini della definizione del presente giudizio, e allo stesso tempo assorbente di ogni ulteriore e diversa questione, la domanda relativa all'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, per come proposta dalla parte attrice, dato che “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3,
del D.L. 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora,
cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento,
avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo,
per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda,
verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), mentre nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18
gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte è, dunque, senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo (Cass., S.U., 15 aprile 2021, n. 10012). Tale principio può valere anche per la sequenza procedimentale "avviso di accertamento -ingiunzione di pagamento" (Cass. Sent. n. 12832/2022).
Applicando tali principi al caso di specie devono, dunque, dichiararsi illegittime le ingiunzioni di pagamento oggetto di causa, poiché non è stata dimostrata la regolarità delle notifiche degli atti prodromici a quelli impugnati e quindi la conoscenza del debito da parte di prima della notifica delle Parte_1 ingiunzioni di pagamento opposte.
Dalla documentazione prodotta dalle parti emerge, in primis, che il convenuto, con riguardo ad CP_2 entrambe le ingiunzioni che ci occupano, non ha dato prova dell'avvenuto recapito al destinatario delle relative fatture, in quanto risultano essere state spedite con posta semplice; in secundis, si rileva che i successivi solleciti di pagamento, afferenti agli stessi crediti fatti valere dal , sono stati notificati Controparte_2 presso un indirizzo diverso rispetto a quello di . Parte_1
Nello specifico, con riferimento all'ingiunzione n. 211476 del 28.6.2016 notificata in data 1.7.2016 con pec dalla giusta lista di carico n. 20160006 resa esecutiva in data 27.6.2016., avente a oggetto Controparte_1 canoni idrici relativi all'anno 2001, non è dimostrato l'avvenuto recapito al destinatario della fattura n. 26504 del 30.4.2003, con scadenza ultima rata 20.9.2003, in quanto spedita con posta semplice;
- il sollecito di pagamento n. 5941 del 7.7.2006, è stato notificato con raccomandata a/r n. 77149452785 in data 24.7.2006, alla società presso Rag in viale Cassiodoro n. 69 Catanzaro;
Parte_1 - il sollecito di pagamento n. 3715 del 27.6.2011, è stato notificato con raccomandata a/r n. 77683902610 - 3
in data 11.7.2011, alla società presso Viale Europa, n. 190 Roma. Controparte_3
Relativamente all'ingiunzione di pagamento n. 106439, avente ad oggetto canoni idrici riferiti all'anno 2005, notificata in data 23.4.2016 con pec dalla giusta lista di carico n. 20160006 resa esecutiva in Controparte_1 data 22.12.2015, la fattura n. 14532 del 5.11.2007, con scadenza ultima rata 30.3.2008, è stata spedita con posta semplice, per cui non vi è prova dell'avvenuto recapito al destinatario;
- la notifica del sollecito di pagamento n. 2849 del 29.11.2010, è avvenuta con raccomandata a/r n.
77683400117-0 in data 27.1.2011, presso l'indirizzo dell'amministratore del Via Parte_4
Miraglia, n. 62 Catanzaro;
- l'avviso di pagamento n. 90020150066308126 del 23.12.2015 è stato notificato in data 28.12.2015 a mezzo pec.
Orbene, dalla disamina delle risultanze documentali testè indicate, appare evidente come gli atti prodromici rispetto alle ingiunzioni di pagamento oggi opposte non possono rivestire alcuna efficacia interruttiva della prescrizione e pertanto i crediti portati dalle medesime ingiunzioni non possono che risultare immancabilmente estinti, essendo spirato il termine quinquennale di prescrizione, applicabile in ragione della natura dei crediti, ai sensi dell'art. 2948, co. 4 c.c.
Il tenore dell'assunta decisione, che in ogni caso ha visto sussistere, sia pure per mera completezza di indagine, la infondatezza delle eccezioni di nullità per come fatte valere in premessa dalla stessa società attrice, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto intercorrente con entrambi gli enti convenuti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata,
ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la promossa opposizione e, per l'effetto, previa dichiarazione di illegittimità
delle ingiunzioni di pagamento opposte, per avvenuta prescrizione dei relativi crediti, ne dispone l'annullamento;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite nel rapporto intercorrente tra le parti processuali.
Così deciso in Catanzaro il 16.06.2025
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )