CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 419/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 826/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2611/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 29/10/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202300014756000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2365/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha impugnato la sentenza n. 2611/2024, con cui il giudice di primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, dichiarando prescritte alcune delle pretese e annullando il preavviso di fermo amministrativo nella corrispondente parte.Produce documentazione
L'appellato Resistente_1 non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Dagli atti risulta che:
1. le cartelle oggetto di giudizio sono state tutte regolarmente notificate;
2. l'Ente della riscossione ha prodotto in giudizio prova delle successive intimazioni, utili ai fini dell'interruzione dei termini prescrizionali;
3. il giudice di primo grado non ha correttamente considerato l'effetto delle sospensioni dei termini di prescrizione e decadenza previste dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68, D.L. 18/2020; art. 12
D.Lgs. 159/2015), che operano anche in materia di riscossione;
a giurisprudenza di legittimità richiede, inoltre, che eventuali vizi relativi agli atti presupposti siano fatti valere nei termini contro tali atti, non potendo essere dedotti contro gli atti successivi (Cass. ordinanza nn.
714/2022,: ... Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, u.c., “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Dunque – a fronte della mancata impugnazione delle prodromiche cartelle di pagamento, regolarmente notificate ed autonomamente impugnabili – l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria era sì consentita (art. 19 cit., lett. e bis), ma soltanto per vizi suoi propri. Per converso, i vizi concernenti le cartelle avrebbero potuto essere fatti valere dalla contribuente con l'impugnazione dell'iscrizione. Ha, quindi, errato la CTR nel ritenere estinta la pretesa fiscale per il decorso della prescrizione ultradecennale maturata anteriormente alla notifica della cartella in quanto il contribuente avrebbe dovuto insorgere facendo valere l'insussistenza del credito fiscale contro l'atto esattivo.
Si veda anche Cassazione sentenza 3005/2020: " l'intimazione di pagamento che segue a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, e pertanto non può essere impugnato per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito”. Tenuto conto:
- delle interruzioni regolarmente provate da AdER;
- dei periodi di sospensione normativa;
- dei limiti all'impugnabilità degli atti successivi per vizi dell'atto presupposto (Cassazione come sopra) non risulta maturata alcuna prescrizione con riferimento alle cartelle elencate nel preavviso di fermo. Ne consegue l'integrale infondatezza del ricorso introduttivo del contribuente.
Tra l'altro il preavviso di fermo non si inserisce nella sequenza riscossiva essendo un atto cautelare di garanzia.Nessuna statuizione poteva avere luogo sulle cartelle in quanto la prescrizione doveva essere eccepito- eventualmente - contro atti della sequenza riscossiva Per effetto della particolarità delle questioni esaminate e dei termini prorogati per effetto della emergenza sanitaria a COVID 19 compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 826/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2611/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 29/10/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202300014756000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2365/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha impugnato la sentenza n. 2611/2024, con cui il giudice di primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, dichiarando prescritte alcune delle pretese e annullando il preavviso di fermo amministrativo nella corrispondente parte.Produce documentazione
L'appellato Resistente_1 non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Dagli atti risulta che:
1. le cartelle oggetto di giudizio sono state tutte regolarmente notificate;
2. l'Ente della riscossione ha prodotto in giudizio prova delle successive intimazioni, utili ai fini dell'interruzione dei termini prescrizionali;
3. il giudice di primo grado non ha correttamente considerato l'effetto delle sospensioni dei termini di prescrizione e decadenza previste dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68, D.L. 18/2020; art. 12
D.Lgs. 159/2015), che operano anche in materia di riscossione;
a giurisprudenza di legittimità richiede, inoltre, che eventuali vizi relativi agli atti presupposti siano fatti valere nei termini contro tali atti, non potendo essere dedotti contro gli atti successivi (Cass. ordinanza nn.
714/2022,: ... Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, u.c., “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Dunque – a fronte della mancata impugnazione delle prodromiche cartelle di pagamento, regolarmente notificate ed autonomamente impugnabili – l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria era sì consentita (art. 19 cit., lett. e bis), ma soltanto per vizi suoi propri. Per converso, i vizi concernenti le cartelle avrebbero potuto essere fatti valere dalla contribuente con l'impugnazione dell'iscrizione. Ha, quindi, errato la CTR nel ritenere estinta la pretesa fiscale per il decorso della prescrizione ultradecennale maturata anteriormente alla notifica della cartella in quanto il contribuente avrebbe dovuto insorgere facendo valere l'insussistenza del credito fiscale contro l'atto esattivo.
Si veda anche Cassazione sentenza 3005/2020: " l'intimazione di pagamento che segue a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, e pertanto non può essere impugnato per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito”. Tenuto conto:
- delle interruzioni regolarmente provate da AdER;
- dei periodi di sospensione normativa;
- dei limiti all'impugnabilità degli atti successivi per vizi dell'atto presupposto (Cassazione come sopra) non risulta maturata alcuna prescrizione con riferimento alle cartelle elencate nel preavviso di fermo. Ne consegue l'integrale infondatezza del ricorso introduttivo del contribuente.
Tra l'altro il preavviso di fermo non si inserisce nella sequenza riscossiva essendo un atto cautelare di garanzia.Nessuna statuizione poteva avere luogo sulle cartelle in quanto la prescrizione doveva essere eccepito- eventualmente - contro atti della sequenza riscossiva Per effetto della particolarità delle questioni esaminate e dei termini prorogati per effetto della emergenza sanitaria a COVID 19 compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente