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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1827/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Delli Curti e Salvatore Raucci, Parte_1 presso i quali elettivamente domicilia, in Recale, via Savoia n. 46
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gemma CP_1
Maresca, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, in , via Unità Italiana n. 28 CP_1
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dipendente dell' resistente, in servizio presso il P.O. Parte_2 CP_2 di Marcianise, laboratorio di patologia clinica, con mansioni di tecnico di laboratorio, proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 40 del 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, volta al riconoscimento, ai fini della corresponsione della retribuzione aggiuntiva, per il periodo a partire da gennaio 2015, del tempo da ella esponente impiegato per vestirsi
1 con il camice da lavoro prima di iniziare la prestazione lavorativa e dei minuti occorrenti per la svestizione, dopo aver formalmente terminato di lavorare.
Censurava la sentenza impugnata, premettendo il carattere di azione di accertamento proposta, volta al riconoscimento dell'attività lavorativa per le operazioni menzionate e tale azione non era preclusa dal fatto che il CCNL 2016-2018, comparto sanità, retroattivamente in vigore dal 1° gennaio 2016, aveva contrattualmente regolamentato i tempi di vestizione e svestizione.
Si doleva, poi, che il Tribunale aveva contraddittoriamente affermato da un lato che non era stata allegata nemmeno l'esistenza dei marcatempo, dall'altro che il dispositivo per il rilevamento delle presenze era posizionato al piano terra.
Lamentava che il primo Giudice non avesse considerato che non era in contestazione che ella fosse obbligata ad indossare la divisa e in tale contesto non era condivisibile il rilievo del mancato assolvimento dell'onere di allegazione ritenuto in sentenza.
Contestava, in ogni caso, che il Tribunale avesse omesso ogni accertamento in ordine al rispetto dell'obbligo di cui all'art. 27 CCNL cit. circa il dedotto inadempimento contrattuale del datore di lavoro.
Censurava, infine, che il Tribunale non avesse ammesso le richieste istruttorie articolate in ricorso, immotivatamente ritenendole generiche e superflue.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si è costituita l' , resistendo all'appello. CP_1
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
L'appello non è accoglibile.
La res controversa nel presente procedimento è espressa dal diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, cd. “tempo tuta”.
Va rilevato che l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l.vo n. 66 del 2003, che ha recepito le Direttive 93/104 e
00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. La giurisprudenza sovranazionale ha ravvisato il fattore determinante per l'individuazione dell'orario nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (cfr. sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63). Ne discende che affinchè un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
2 La nazionale, in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la Parte_3 vestizione/svestizione e, quindi, alla sussistenza del diritto della parte, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 8.9.2006 n.19273).
Ancor di recente la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 31.8.2023 n. 25478) ci ha ricordato che nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio, c.d. "tempo tuta", costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
E' stato anche puntualizzato (cfr. Cass., Sez. Lav.
7.6.2012 n.9215) che è escluso dal computo dell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per effettuare operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro che siano di carattere non necessario né strettamente obbligatorio, come avviene quando sia le attività di vestizione della tuta da lavoro sia quelle successive alla timbratura del cartellino non siano in alcun modo eterodirette, con riguardo tanto alle modalità quanto alle tempistiche, dal datore di lavoro.
Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione “esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi CP_2 implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, CP_2 anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (così Cass.,
Sez. Lav., 11.2.2019 n. 3901)
In altri termini, anche la natura degli indumenti può far implicitamente risalire all'eterodirezione, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass, Sez. Lav., 20.6.2019 n.16604). In tale contesto, la Suprema Corte riconosce l'attività
3 di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno.
Da ultimo Cass., Sez. Lav., 7.5.2024 n. 12408, facendo mirabilmente una sintesi degli sviluppi normativo-giurisprudenziali, ha riepilogato che nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003-88-CE (Corte di
Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266-14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento.
In tale contesto, ha tuttavia concluso l'ultima la considerazione della natura Parte_3 dell'indumento deve correlarsi alla prova dell'effettivo esercizio del potere conformativo del datore di lavoro, con le modalità di tempo e di luogo richieste dalla parte datoriale per indossare detti indumenti.
Ciò posto, reputa questa Corte che nel caso di specie non è stato assolto l'obbligo di esaustiva allegazione gravante su chi agisce in giudizio.
La lavoratrice, infatti, ha dedotto di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, il tutto al di fuori del lasso temporale proprio del turno di lavoro, ma non ha puntualizzano in ricorso l'esatta articolazione temporale dell'esecuzione della prestazione lavorativa, non comprendendosi l'articolazione dei turni lavorativi e in relazione a ciò non sono stati chiariti gli orari esatti in cui si sarebbero eseguite le operazioni di vestizione/svestizione, al fine di esaminarli nella loro continuità con l'attività lavorativa.
Non si tratta di elementi formali, perché soltanto collocando temporalmente, oltre che nello spazio, dette operazioni sarebbe possibile evincerne la sequenza fattuale atta a stabilire se esse si si siano compiute con regolarità e in assoluta successione con l'inizio e il fine turno e, quindi, solo in tal modo sarebbe possibile accertare che le beggiature siano avvenute rispettivamente dopo la vestizione e prima della vestizione. Inoltre, questo chiarimento sarebbe stato il presupposto indefettibile per connotare la posizione di controllo, anche solo implicita, del datore di lavoro. Affermare genericamente che la vestizione avveniva prima di un turno indefinito o la svestizione subito dopo il suo termine, non consente di definire l'effettività della prestazione che si chiede di retribuire, in continuità con l'attività lavorativa in senso stretto, la sua durata e il suo assoggettamento, almeno implicito e generale, al potere datoriale.
Allora, in assenza della deduzione (e conseguentemente della prova) di tali specificazioni, l'attività di vestizione può ritenersi o rientrante nelle beggiature di inizio o fine turno o, al contrario, libera, effettuata anche ben prima o ben dopo la prestazione lavorativa e senza che il datore di lavoro controllasse una tale successione. E' possibile, magari, che le operazioni avvenissero in tempi diversi perché la lavoratrice
4 era libera nell'esecuzione in quanto non controllata, o che le operazioni medesime venissero anticipate o posticipate perché, mancando un potere direttivo e/o di controllo in quella fase, la lavoratrice adottasse modalità diverse prima di iniziare la prestazione in senso stretto (ad esempio, poteva arrivare sul luogo di lavoro molto prima, si vestiva con calma e poi andava a salutare dei colleghi oppure faceva una serie di telefonate, sistemava altre sue cose personali, etc.) o analogamente dopo.
Le circostanze oggetto dell'articolazione probatoria non contengono queste fondamentali specificazioni Cont e la non contestazione dell' attiene ai profili ovvi dell'obbligo di indossare il camice durante l'attività, mentre vengono espressamente contestate sia i tempi delle beggiature che il fatto che la fase della vestizione/svestizione sia stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o comunque rientranti nella sua sfera di controllo, anche solo potenziale, in ordine al come, al quando e ai limiti temporali dell'operazione.
In altri termini, manca nella fattispecie al vaglio la deduzione e, quindi, la richiesta di prova che l'attività per cui è causa fosse eteroimposta, almeno nella sua assolutezza e rigidità di esecuzione, abbandonandosi il libello introduttivo a una descrizione del tutto generica, senza alcuna indicazione della procedura di vestizione e svestizione, e del soggetto preposto al controllo della stessa, con il relativo potere disciplinare.
Più radicalmente, non emerge, perché non chiaramente definito nella stessa esposizione attorea, nelle fasi per cui è causa, l'obbligo della lavoratrice, ripetutamente richiesto dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale sopra richiamata, di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno e non vengono comunque chiaramente puntualizzati, al di là anche di ogni osservazione del Tribunale sul punto, gli esatti termini dei tempi della successione tra beggiatura, vestizione e inizio della prestazione lavorativa, così analogamente per il fine turno.
Trattasi di carenze assertive che elidono anche l'eterodirezione implicita, comunque ancorata alla prova dell'obbligo di modalità e di orario, sotto un controllo almeno generale e potenziale della parte datoriale, nei termini esposti, e anche le richieste probatorie, di riflesso, risentono degli stessi limiti. In particolare anche per l'accertamento di adempimento ex art. 27 del CCNL si dovrebbero prima sciogliere questi nodi e anche la richiesta di CTU si rivela, in tale ambito, del tutto incongrua, la consulenza non potendo assurgere a mezzo di ricerca della prova.
In conclusione, reputa la Corte che per le assorbenti ragioni esposte l'appello vada rigettato, così confermandosi il rigetto della tutela invocata con il ricorso di primo grado.
In considerazione del carattere della decisione, basata su delicati profili in ordine alla deduzione e alla prova, e al di là della solidità della conclusioni raggiunte, reputa la Corte equo dichiarare, anche
5 nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost.
n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1827/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Delli Curti e Salvatore Raucci, Parte_1 presso i quali elettivamente domicilia, in Recale, via Savoia n. 46
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gemma CP_1
Maresca, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, in , via Unità Italiana n. 28 CP_1
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dipendente dell' resistente, in servizio presso il P.O. Parte_2 CP_2 di Marcianise, laboratorio di patologia clinica, con mansioni di tecnico di laboratorio, proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 40 del 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, volta al riconoscimento, ai fini della corresponsione della retribuzione aggiuntiva, per il periodo a partire da gennaio 2015, del tempo da ella esponente impiegato per vestirsi
1 con il camice da lavoro prima di iniziare la prestazione lavorativa e dei minuti occorrenti per la svestizione, dopo aver formalmente terminato di lavorare.
Censurava la sentenza impugnata, premettendo il carattere di azione di accertamento proposta, volta al riconoscimento dell'attività lavorativa per le operazioni menzionate e tale azione non era preclusa dal fatto che il CCNL 2016-2018, comparto sanità, retroattivamente in vigore dal 1° gennaio 2016, aveva contrattualmente regolamentato i tempi di vestizione e svestizione.
Si doleva, poi, che il Tribunale aveva contraddittoriamente affermato da un lato che non era stata allegata nemmeno l'esistenza dei marcatempo, dall'altro che il dispositivo per il rilevamento delle presenze era posizionato al piano terra.
Lamentava che il primo Giudice non avesse considerato che non era in contestazione che ella fosse obbligata ad indossare la divisa e in tale contesto non era condivisibile il rilievo del mancato assolvimento dell'onere di allegazione ritenuto in sentenza.
Contestava, in ogni caso, che il Tribunale avesse omesso ogni accertamento in ordine al rispetto dell'obbligo di cui all'art. 27 CCNL cit. circa il dedotto inadempimento contrattuale del datore di lavoro.
Censurava, infine, che il Tribunale non avesse ammesso le richieste istruttorie articolate in ricorso, immotivatamente ritenendole generiche e superflue.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si è costituita l' , resistendo all'appello. CP_1
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
L'appello non è accoglibile.
La res controversa nel presente procedimento è espressa dal diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, cd. “tempo tuta”.
Va rilevato che l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l.vo n. 66 del 2003, che ha recepito le Direttive 93/104 e
00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. La giurisprudenza sovranazionale ha ravvisato il fattore determinante per l'individuazione dell'orario nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (cfr. sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63). Ne discende che affinchè un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
2 La nazionale, in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la Parte_3 vestizione/svestizione e, quindi, alla sussistenza del diritto della parte, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 8.9.2006 n.19273).
Ancor di recente la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 31.8.2023 n. 25478) ci ha ricordato che nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio, c.d. "tempo tuta", costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
E' stato anche puntualizzato (cfr. Cass., Sez. Lav.
7.6.2012 n.9215) che è escluso dal computo dell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per effettuare operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro che siano di carattere non necessario né strettamente obbligatorio, come avviene quando sia le attività di vestizione della tuta da lavoro sia quelle successive alla timbratura del cartellino non siano in alcun modo eterodirette, con riguardo tanto alle modalità quanto alle tempistiche, dal datore di lavoro.
Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione “esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi CP_2 implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, CP_2 anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (così Cass.,
Sez. Lav., 11.2.2019 n. 3901)
In altri termini, anche la natura degli indumenti può far implicitamente risalire all'eterodirezione, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass, Sez. Lav., 20.6.2019 n.16604). In tale contesto, la Suprema Corte riconosce l'attività
3 di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno.
Da ultimo Cass., Sez. Lav., 7.5.2024 n. 12408, facendo mirabilmente una sintesi degli sviluppi normativo-giurisprudenziali, ha riepilogato che nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003-88-CE (Corte di
Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266-14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento.
In tale contesto, ha tuttavia concluso l'ultima la considerazione della natura Parte_3 dell'indumento deve correlarsi alla prova dell'effettivo esercizio del potere conformativo del datore di lavoro, con le modalità di tempo e di luogo richieste dalla parte datoriale per indossare detti indumenti.
Ciò posto, reputa questa Corte che nel caso di specie non è stato assolto l'obbligo di esaustiva allegazione gravante su chi agisce in giudizio.
La lavoratrice, infatti, ha dedotto di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, il tutto al di fuori del lasso temporale proprio del turno di lavoro, ma non ha puntualizzano in ricorso l'esatta articolazione temporale dell'esecuzione della prestazione lavorativa, non comprendendosi l'articolazione dei turni lavorativi e in relazione a ciò non sono stati chiariti gli orari esatti in cui si sarebbero eseguite le operazioni di vestizione/svestizione, al fine di esaminarli nella loro continuità con l'attività lavorativa.
Non si tratta di elementi formali, perché soltanto collocando temporalmente, oltre che nello spazio, dette operazioni sarebbe possibile evincerne la sequenza fattuale atta a stabilire se esse si si siano compiute con regolarità e in assoluta successione con l'inizio e il fine turno e, quindi, solo in tal modo sarebbe possibile accertare che le beggiature siano avvenute rispettivamente dopo la vestizione e prima della vestizione. Inoltre, questo chiarimento sarebbe stato il presupposto indefettibile per connotare la posizione di controllo, anche solo implicita, del datore di lavoro. Affermare genericamente che la vestizione avveniva prima di un turno indefinito o la svestizione subito dopo il suo termine, non consente di definire l'effettività della prestazione che si chiede di retribuire, in continuità con l'attività lavorativa in senso stretto, la sua durata e il suo assoggettamento, almeno implicito e generale, al potere datoriale.
Allora, in assenza della deduzione (e conseguentemente della prova) di tali specificazioni, l'attività di vestizione può ritenersi o rientrante nelle beggiature di inizio o fine turno o, al contrario, libera, effettuata anche ben prima o ben dopo la prestazione lavorativa e senza che il datore di lavoro controllasse una tale successione. E' possibile, magari, che le operazioni avvenissero in tempi diversi perché la lavoratrice
4 era libera nell'esecuzione in quanto non controllata, o che le operazioni medesime venissero anticipate o posticipate perché, mancando un potere direttivo e/o di controllo in quella fase, la lavoratrice adottasse modalità diverse prima di iniziare la prestazione in senso stretto (ad esempio, poteva arrivare sul luogo di lavoro molto prima, si vestiva con calma e poi andava a salutare dei colleghi oppure faceva una serie di telefonate, sistemava altre sue cose personali, etc.) o analogamente dopo.
Le circostanze oggetto dell'articolazione probatoria non contengono queste fondamentali specificazioni Cont e la non contestazione dell' attiene ai profili ovvi dell'obbligo di indossare il camice durante l'attività, mentre vengono espressamente contestate sia i tempi delle beggiature che il fatto che la fase della vestizione/svestizione sia stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o comunque rientranti nella sua sfera di controllo, anche solo potenziale, in ordine al come, al quando e ai limiti temporali dell'operazione.
In altri termini, manca nella fattispecie al vaglio la deduzione e, quindi, la richiesta di prova che l'attività per cui è causa fosse eteroimposta, almeno nella sua assolutezza e rigidità di esecuzione, abbandonandosi il libello introduttivo a una descrizione del tutto generica, senza alcuna indicazione della procedura di vestizione e svestizione, e del soggetto preposto al controllo della stessa, con il relativo potere disciplinare.
Più radicalmente, non emerge, perché non chiaramente definito nella stessa esposizione attorea, nelle fasi per cui è causa, l'obbligo della lavoratrice, ripetutamente richiesto dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale sopra richiamata, di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno e non vengono comunque chiaramente puntualizzati, al di là anche di ogni osservazione del Tribunale sul punto, gli esatti termini dei tempi della successione tra beggiatura, vestizione e inizio della prestazione lavorativa, così analogamente per il fine turno.
Trattasi di carenze assertive che elidono anche l'eterodirezione implicita, comunque ancorata alla prova dell'obbligo di modalità e di orario, sotto un controllo almeno generale e potenziale della parte datoriale, nei termini esposti, e anche le richieste probatorie, di riflesso, risentono degli stessi limiti. In particolare anche per l'accertamento di adempimento ex art. 27 del CCNL si dovrebbero prima sciogliere questi nodi e anche la richiesta di CTU si rivela, in tale ambito, del tutto incongrua, la consulenza non potendo assurgere a mezzo di ricerca della prova.
In conclusione, reputa la Corte che per le assorbenti ragioni esposte l'appello vada rigettato, così confermandosi il rigetto della tutela invocata con il ricorso di primo grado.
In considerazione del carattere della decisione, basata su delicati profili in ordine alla deduzione e alla prova, e al di là della solidità della conclusioni raggiunte, reputa la Corte equo dichiarare, anche
5 nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost.
n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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