Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VII Civile composta dai Sig.ri Magistrati:
dr. Paolo Mariani Presidente
dr.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere
dr. Giovanni D'Erme Giudice Ausiliario rel/est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero di R.G. 5929/2016 vertente tra:
, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Carmine Lombardi Parte_1
Appellante
E società derivata dalla fusione della con il , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
che a sua volta aveva incorporato per fusione la in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Carbonetti e Francesco Criscoli, come da mandato in atti,
Appellata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 04.12.2002 ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Benevento, la , per far accertare la nullità del contratto di negoziazione, ricezione e Controparte_4
trasmissione di ordini in strumenti finanziari stipulato con detta banca per operazioni in strumenti derivati e, per l'effetto, l'inefficacia ed inopponibilità all'attore di una serie di operazioni poste in essere tra il marzo ed il dicembre dell'anno 2000, dalle quali il deduce di aver subito un danno patrimoniale pari ad euro 124.234,00, di cui ha Parte_1 chiesto il risarcimento con conseguente azzeramento del passivo del conto corrente n. 1281 intrattenuto presso
1
A sostegno della domanda il ha dedotto che la banca convenuta avrebbe eseguito le operazioni in strumenti Parte_1
derivati richieste dall'istante senza che vi fosse la necessaria disponibilità liquida sul conto corrente e senza procedere al blocco dell'operatività del conto una volta verificato che le operazioni richieste dal cliente eccedevano l'ammontare della disponibilità residua.
L'attore ha dedotto, inoltre, che la banca aveva consentito l'esecuzione di operazioni non adeguate rispetto all'esperienza dell'investitore in materia finanziaria ed alla sua propensione al rischio, omettendo ogni controllo anche laddove le operazioni richieste dal cliente apparivano non adeguate per frequenza ed importi investiti ed omettendo altresì di comunicare all'investitore che le perdite subite riguardavano il 50% del capitale impiegato, informandolo di tali perdite soltanto quando oramai il patrimonio dell'attore si era azzerato ed erano emerse ulteriori perdite per circa 60 milioni di lire, cui si era poi aggiunto un ulteriore passivo di circa 83 mila euro derivante dalla chiusura di altre operazioni finanziarie negative.
La banca convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda e rilevando a tal fine che il aveva sottoscritto i documenti informativi dichiarando di avere la massima esperienza negli Parte_1
investimenti in titoli azionari e strumenti finanziari e di avere alta propensione al rischio, ciò che di fatto si era poi tradotto nella trasmissione di ordini effettuata in assoluta autonomia da parte del , come peraltro dallo stesso Parte_1
dichiarato nell'atto di citazione.
In ragione di ciò, la banca ha dedotto la non applicabilità dell'art. 29 del regolamento invocato dall'attore, CP_5
non avendo avuto alcun incarico di gestione del patrimonio di quest'ultimo ma essendosi limitata ad eseguire gli ordini dallo stesso impartiti, come contrattualmente previsto.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 29/2005 resa in data 25.03.2005, ha rigettato la domanda proposta da
, rilevando, da un lato, che la banca non aveva avuto alcun incarico di gestione del patrimonio Parte_1
dell'attore ma si era obbligata unicamente ad eseguire gli ordini dallo stesso impartiti, peraltro dopo aver adeguatamente informato il sui rischi derivanti dagli strumenti finanziari prescelti ed aver acquisito il profilo Parte_1 personale dell'investitore, che si dichiarava esperto in materia;
dall'altro, che il non aveva fornito alcuna Parte_1
prova in ordine alla dedotta mancanza di copertura finanziaria per le operazioni di acquisto richieste ed eseguite dalla banca.
Tale sentenza è stata impugnata dal , con atto di citazione notificato il 04.05.2005 e ad esito del giudizio la Parte_1
Corte d'Appello di Napoli – Sezione Terza Civile, con sentenza n. 756/2011 pubblicata in data 10.03.2011, ha rigettato il gravame compensando fra le parti le spese di lite e facendo proprie, sostanzialmente, le motivazioni già rese dal
Tribunale di Benevento.
2 Anche la pronuncia di questa Corte è stata oggetto di impugnazione da parte del , dinanzi alla Suprema Corte Parte_1
di Cassazione, la quale con sentenza n. 18702/2016 pubblicata in data 23.09.2016 ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando il giudizio ad altra sezione di questa Corte.
Per quel che ancora rileva in questa sede, la Suprema Corte ha posto il principio per cui anche nel caso in cui all'intermediario sia affidato il solo incarico di eseguire gli ordini impartiti dall'investitore, senza alcun incarico di consulenza o gestione del patrimonio (c.d. execution only), lo stesso intermediario non può sottrarsi all'obbligo di fornire informazioni in relazione a ciascuna operazione e di segnalare la relativa inadeguatezza prima di eseguire l'ordine, sicché, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore, nel quale sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
Ciò, secondo il principio posto dalla Suprema Corte, vale anche nel caso in cui l'investitore abbia dichiarato – come nella fattispecie – di avere un'esperienza “alta” su tutti i prodotti finanziari, poiché tale circostanza non vale di per sé
a considerarlo alla stregua di un investitore qualificato (per il quale, invece, vige l'esonero dell'intermediario dai suddetti obblighi); e vale anche laddove lo stesso investitore abbia dichiarato di avere una propensione al rischio
“alta”, perché ciò vale a fornire alla banca un elemento di valutazione dell'adeguatezza delle operazioni compiute, ma non ad escludere tout court l'obbligo di valutazione, del quale deve comunque dimostrare positivamente l'adempimento.
La Suprema Corte ha quindi rimesso gli atti a questa Corte, in diversa composizione, al fine di verificare se l'implicita valutazione di adeguatezza delle operazioni compiute dal , di fatto compiuta dalla banca intermediaria Parte_1 omettendo di segnalare il contrario e di rifiutarne quindi l'esecuzione, possa ritenersi o meno inadempimento degli obblighi di cui agli artt. 28 e 29 del regolamento n. 11522/98. CP_5
§§§§
Il presente giudizio è stato quindi riassunto in sede di rinvio dal , il quale ha riproposto le domande di cui Parte_1
all'atto di citazione del giudizio di primo grado;
si è ritualmente costituito il (società che ha CP_1
incorporato per fusione la ), chiedendo il rigetto della domanda ed, in subordine, Controparte_4
riconoscersi il concorso di colpa del ex art. 1227 c.c., con conseguente riduzione dell'eventuale risarcimento Parte_1 allo stesso riconosciuto.
Nel corso del presente giudizio la Corte, con ordinanza del 02.02.2023, ha disposto una consulenza tecnica finalizzata ad accertare, anzitutto, se vi fosse sul conto corrente del la disponibilità liquida necessaria per Parte_1
effettuare le operazioni di investimento;
quindi, se le operazioni richieste dallo stesso ed eseguite dalla banca Parte_1
fossero adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensioni oppure se le stesse fossero a rischio di perdita, anche totale, del capitale;
ed infine, quale sia stato l'ammontare delle perdite eventualmente subite dall'LA in conseguenze delle predette operazioni.
§§§§
3 Ad esito dell'integrazione peritale disposta dalla Corte e tenuto conto del principio posto dalla sentenza di rinvio della
Suprema Corte, l'impugnazione appare fondata, nei limiti di quanto in appresso argomentato.
Sussiste, invero, l'inadempimento della (oggi ) rispetto alle obbligazioni Controparte_4 CP_1
derivanti dal contratto intercorso con l'LA e dal regolamento n. 11522/98 all'epoca ancora vigente CP_5 ed, in particolare, dagli artt. 28 comma II e 29 di detta normativa, poiché costituisce fatto pacifico quello per cui la banca ha omesso di segnalare al l'inadeguatezza delle operazioni di investimento che questi di volta in volta Parte_1
richiedeva di effettuare e di astenersi dal compierle, avendo dato corso indistintamente a tutti gli ordini provenienti dall'LA senza averlo previamente avvertito dei rischi connessi alle singole operazioni ed ottenere dallo stesso una conferma scritta dell'ordine impartito.
Il consulente nominato in questa sede ha potuto accertare che le operazioni di investimento richieste dal Parte_1
non erano adeguate sia in relazione alla frequenza con le quali furono poste in essere che per il rischio di perdita totale del capitale investito, in particolare per quelle relative alle vendite a premio, che di fatto si sostanziano in scommesse sull'andamento delle quotazioni e che sono quelle che, in effetti, hanno comportato le maggiori perdite per l'LA.
Dunque, in relazione al rischio ed all'anomala frequenza delle operazioni richieste dal – che è arrivato a Parte_1
compierne 500 nell'arco di nove mesi – la banca avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 29 del regolamento CP_5
astenersi dall'eseguire gli ordini, segnalando al cliente l'inopportunità di dar corso alle operazioni che, pertanto, avrebbero potuto essere eseguite solo a fronte della volontà manifestata per iscritto dal cliente di volervi comunque dare corso;
ciò che nel caso di specie, come detto sopra, non è mai avvenuto.
Tali operazioni, per quanto potuto accertare dal consulente sulla base della documentazione prodotta dall'LA nel corso del giudizio di primo grado – per inciso, l'unica utilizzabile ai fini dell'indagine delegata, poiché il fascicolo “ricostruito” dall'LA in questa sede contiene ulteriori documenti che avrebbero dovuto essere prodotti in primo grado e quindi inammissibili -, hanno comportato perdite ammontanti nel complesso ad euro 51.781,00 che, per quanto sopra detto, sono certamente imputabili al comportamento inadempiente della banca intermediaria.
Non è stato possibile invece accertare se vi fosse sul conto corrente dell'LA la disponibilità necessaria ad eseguire le operazioni né quale fosse il saldo dello stesso prima del periodo in cui gli ordini di investimento furono impartiti alla banca, atteso che gli estratti conto ritualmente prodotti in primo grado riguardando il periodo che va dal
24.11.2000 al 31.12.2001, successivo di diversi mesi rispetto a quello durante il quale sono state eseguite le operazioni in strumenti finanziari, che ha avuto inizio il 14.03.2000 e si è protratto sino al 20.12.2000.
Per quanto sopra, in ragione dell'accertato inadempimento della (oggi ) rispetto Controparte_4 CP_1 agli obblighi derivanti dai contratti sottoscritti con l'LA ed a quelli imposti dagli artt. 28 e 29 del Parte_1
4 Regolamento Consob n. 11522/98 all'epoca vigente, l'appellata va condannata al risarcimento del danno nella misura accertata di euro 51.781,00.
Spettano inoltre all'LA la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data delle singole operazioni Parte_1
illegittimamente eseguite dalla banca, atteso che l'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale costituisce debito di valore (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. I, 27.12.2022 n. 37798) nonché gli interessi legali sull'importo delle singole operazioni rivalutate anno per anno dalla data di ogni operazione che ha generato la perdita e sino alla data della sentenza, a partire dalla quale decorreranno gli interessi legali sino al soddisfo.
La riforma della sentenza impone una nuova regolamentazione delle spese di lite che, in ragione dell'esito della controversia, vengono poste a carico di quest'ultima e liquidate nella misura media prevista dallo scaglione di valore sino ad euro 260.000,00 del D.M. n. 55/2014, con attribuzione all'Avv. Carmine Lombardi, che ne ha fatto richiesta, dei soli compensi relativi al presente giudizio, nel quale lo stesso è intervenuto in sostituzione dei precedenti difensori, e per le sole fasi istruttoria e decisionale.
Non può invece trovare accoglimento la richiesta di attribuzione delle spese avanzata con istanza del 03.01.2025 dai precedenti difensori dell'LA (Avv.ti Giovanna Di Santo, Roberto Marino e Maria Carmine Maturo), atteso che l'art. 93 c.p.c. legittima a tale richiesta soltanto il difensore munito di procura e, pertanto, non può essere avanzata dopo l'estinzione del mandato per revoca, come nel caso di specie (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 04.12.2019 n. 31687).
P.Q.M.
la Corte così provvede:
1) in accoglimento del gravame proposto da ed in riforma della sentenza n. 29/2005 pubblicata in Parte_1
data 25.03.2005 dal Tribunale di Benevento – sezione distaccata di Guardia Sanframondi, accerta l'inadempimento della (oggi ) rispetto agli obblighi assunti con il contratto di negoziazione e Controparte_4 CP_1
ricezione/trasmissione di ordini in strumenti finanziari intercorso con l'LA, oltre che agli obblighi derivanti dagli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522/98, e per l'effetto condanna il al risarcimento CP_1
del danno subito dall'LA , nella misura accertata di euro 51.781,00 oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi legali calcolati come specificato in parte motiva sino alla data della presente pronuncia;
2) condanna il in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese dei quattro gradi Controparte_1
di giudizio in favore dell'LA , che liquida quanto al giudizio di primo grado nella misura di euro Parte_1
14.103,00 per compensi ed euro 310,00 per esborsi;
quanto al giudizio di secondo grado (RG. 2278/2005) nella misura di euro 9.991,00 per compensi ed euro 500,00 per esborsi;
quanto al giudizio di Cassazione, nella misura di euro 7.655,00 per compensi ed euro 836,00 per esborsi;
quanto al presente giudizio di rinvio, nella misura di euro
14.317,00 per compensi ed euro 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi come liquidati,
Cassa Avvocati ed Iva, se dovuta, con distrazione dei soli compensi relativi alle fasi istruttoria e decisionale del
5 presente giudizio di rinvio, pari ad euro 9.429,00 oltre Cassa Avvocati ed Iva, se dovuta, in favore dell'Avv. Carmine
Lombardi che ne ha fatto richiesta;
3) pone le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio, come liquidate con ordinanza del 24.03.2025, definitivamente a carico del Controparte_1
Napoli, 02.04.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
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