Rigetto
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/05/2025, n. 4227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4227 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04227/2025REG.PROV.COLL.
N. 03714/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3714 del 2023, proposto dalla società Agricola La Campagna di AT RE & C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Bromuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole n. 8;
contro
il Comune di ON, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Frenguelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Cesarei n. 4;
nei confronti
dei signori AU LI, TR PA, rappresentati e difesi dagli avvocati ARgiovanna Belardinelli, Paola Tucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ARgiovanna Belardinelli in Perugia, piazza Italia 9;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00790/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di ON e dei signori AU LI e di TR PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento:
- del permesso a costruire n. 15 del 2 settembre 2017 con il quale il Comune di ON ha rilasciato il permesso di costruire “ai sensi dell’art. 123 l.r. n. 1/2015 per: “ristrutturazione urbanistica di un annesso agricolo con demolizione e ricostruzione con cambio d’uso in residenziale”, in Fraz. Passaggio Via dei Prigionieri, foglio n. 19, part. 942, 943, 944, 945, 952:
- della deliberazione della giunta comunale di ON n. 25 del 18 febbraio 2010, avente ad oggetto “Adozione piano attuativo di iniziativa privata, ai sensi dell’art. 35 della l.r. n. 11/2005, per la riqualificazione di annessi agricoli da trasformare in civile abitazione in Loc. Cerreto di proprietà OL ES;
-la deliberazione del consiglio comunale di ON n. 55 del 28 settembre 2010, avente ad oggetto “Approvazione definitiva piano attuativo di iniziativa privata adottato con Delibera G.C. n. 25 del 18/02/2010, per la riqualificazione di annessi agricoli da trasformare in civile abitazione, in Loc. Cerreto. Proprietà: OL NC;
-la deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 12 marzo 2014, avente a oggetto “Procedimento avviato con Del. C.C. n. 55/2012 e n. 40/2013 – Presa d’atto legittimità piano attuativo approvato con delibera di c.c. n. 55/2010 e revoca atto n. 55/2012.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
La Società Agricola La Campagna di AT RE & C. s.a.s. riferisce di essere l'attuale titolare di una attività di allevamento di suini nel territorio del Comune di ON (assentito nel 1976).
In data 18 febbraio 2010, con deliberazione n. 25, la giunta comunale di ON adottava un piano attuativo di iniziativa privata, ai sensi dell’art. 35 della l.r. Umbria n. 11/2005, per la “riqualificazione di annessi agricoli da trasformare in civile abitazione” in Loc. Cerreto, riguardante le porzioni immobiliari, di proprietà del sig. CO ZO, distinte al N.C.E.U. del Comune di ON al foglio 19, part.lle 42 e 942. Piano approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 55 del 28 settembre 2010.
Con atto pubblico in data 17 febbraio 2011 (rep. n. 25043, racc. n. 15283), il sig. ZO alienava ai sig.ri IN LU e CE AN AR, tra le altre, la porzione immobiliare distinta al N.C.E.U. del Comune di ON al foglio 19, part. 42 sub 1, sub 2 e sub 3, dando atto che “l’annesso agricolo, individuato dalla particella 42 sub 3 e consistente in una tettoia come risulta dalla planimetria allegata, sarebbe stato demolito a cura e spese della parte venditrice, o di eventuali aventi causa da questo, in esecuzione del citato piano di recupero, con successiva ricostruzione e recupero della relativa superficie su altre porzioni immobiliari di proprietà del venditore”.
Parallelamente, in pari data, con atto pubblico (rep. n. 25042), il Sig. ZO CO vendeva ai sig.ri LI AU e PA TR una porzione di terreno di mq. 4045, sita in Loc. Passaggio di ON e censita al N.C.T. del predetto Comune al foglio 19, part. 942, 943, 945 e 952, confinante in parte con la proprietà AT, dando atto della possibilità di procedere su tale porzione al recupero di superficie derivante dalla demolizione dell’annesso agricolo di cui sopra.
Con deliberazione n. 9 del 12 marzo 2014, il consiglio comunale confermava la legittimità del piano attuativo di iniziativa privata di cui alla deliberazione n. 55/2010.
In data 2 settembre 2017, il comune di ON rilasciava ai signori LI e PA, ai sensi dell’art. 123 delle l.r. Umbria n. 1/2015, il permesso a costruire autorizzando gli stessi alla “ristrutturazione urbanistica di un annesso agricolo con demolizione e ricostruzione con cambio d’uso in residenziale”, in Fraz. Passaggio Via dei Prigionieri, foglio n. 19, part. 942, 943, 944, 945, 952......”.
La Società Agricola La Campagna di AT RE & C. s.a.s., a seguito dell’avvio di opere di scavo sulla confinante particella, inoltrava in data 13 novembre 2019, istanza di accesso agli atti che il comune di ON evadeva in data 29 gennaio 2020.
3. Da qui, il ricorso proposto dalla Società La Campagna avverso il titolo edilizio e gli atti pianificatori presupposti, affidato ai seguenti motivi.
I) Violazione degli articoli: 35, comma 8, l.r. Umbria n. 11/2005; 91, comma 10 e 123 l.r. Umbria n. 1/2015. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e carenza di motivazione. Violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione:
a) gli atti impugnati sono stati adottati in carenza dei presupposti fattuali e normativi in quanto: i) l’annesso agricolo consiste in realtà in una mera tettoia, come tale priva di murature esterne, non assentibile in base alla normativa in rubrica; ii) ha una superficie di circa 35 mq, e non 65 mq come rappresentato negli atti gravati.
II) Violazione dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, dell’art. 35 della l.r. Umbria n. 11/2005, dell’art. 93, comma 2, l.r. Umbria n. 1/2015, degli artt. 138, 142, comma 2 e 144, comma 2, l.r. Umbria n. 2/2015. dell’art. 55 del regolamento comunale di igiene approvato con delibera di c.c. di ON n. 51 del 22 ottobre 1968, come modificato con delibera di g.c. di ON n. 349 del 14 dicembre 1979. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di buona amministrazione ed imparzialità:
a)la nuova unità immobiliare destinata a civile abitazione sarà collocata alla distanza di soli 35,10 ml dall’allevamento suini di proprietà della ricorrente; tale distanza, tuttavia, è ben minore rispetto a quanto imposto dai regolamenti comunali di igiene, già all’epoca dell’adozione ed approvazione del piano attuativo di iniziativa privata, sancita per il caso di specie sancita rispettivamente in ml. 150,00.
b) il Comune avrebbe dovuto tenere conto della norma di tutela igienico-sanitaria contenuta nell’art. 55 Regolamento di igiene comunale, anche alla luce della sentenza del T.a.r. per l’Umbria n. 160 del 27 aprile 2012.
3.1. Si costituivano in giudizio i signori Castellino-PA e il comune di ON che eccepivano l’irricevibilità del ricorso per tardività nella impugnazione degli atti.
3.2. Il T.a.r., con sentenza n. 790 del 28 ottobre 2022, dichiarava irricevibile il ricorso e condannava alle spese la ricorrente in favore delle due parti resistenti (liquidate per ciascuna di esse nella misura di € 1.500,00).
Il giudice di primo grado riteneva che:
- che la parte ricorrente fosse “a conoscenza dell’esistenza della delibera consiliare n. 55/2010 di approvazione del piano attuativo e della sua specifica lesività con specifico riguardo alla distanza tra il manufatto in progetto e il capannone in cui era esercitato l’allevamento suinicolo – se non dal 23.10.2010, ultimo giorno di affissione della stessa delibera all’albo pretorio, quanto meno – da una data prossima al 29.11.2012, giorno di approvazione della delibera consiliare determinante l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del piano attuativo”;
- che il gravame proposto nei confronti del piano attuativo approvato con delibera consiliare n. 55 del 28.09.2010 (e confermato con la successiva delibera consiliare n. 55 del 29.11.2012) fosse irricevibile, essendo stato proposto a termine decadenziale, decorrente dalla conoscenza dell’esistenza dell’atto e della sua specifica lesività, ampiamente scaduto”;
- che le contestazioni mosse avverso il permesso di costruire fossero comunque tardive (irricevibili) in quanto proposte oltre il “termine decadenziale decorrente dalla data di inizio dei lavori, di cui la società ricorrente dichiara di essersi avveduta non più tardi del 13.11.2019, data di presentazione dell’istanza di accesso agli atti”.
4. Ha appellato la società Agricola La Campagna di AT RE & C. s.a.s. che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) error in iudicando - travisamento dei fatti – omessa pronuncia - omessa o insufficiente motivazione – violazione e/o falsa e/o errata applicazione artt. 35, comma 8, l.r. Umbria n. 11/2005, 91, comma 10 e 123 della l.r. Umbria n. 1/2015 – eccesso di potere per difetto dei presupposti – eccesso di potere per carenza di istruttoria e carenza di motivazione – violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione:
a) iI T.a.r., senza entrare nel merito delle censure proposte, si è arrestato al solo esame di profili di rito. Sennonché, dalla delibera n. 55 del 28.9.2010 non emergeva alcuna lesione concreta ed attuale degli interessi della società appellante in quanto: i) le planimetrie descrittive dell’intervento edilizio avevano trascurato di rappresentare l’adiacente allevamento suinicolo insistente sulla proprietà confinante, sicché la lesività si sarebbe manifestata solo successivamente in sede di rilascio del titolo edilizio; ii) con la deliberazione n. 55 del 29.11.2012, il consiglio comunale aveva disposto procedersi all’annullamento in via di autotutela della precedente deliberazione n. 55/2010 di approvazione del piano attuativo, non potendo perciò emergere dalla stessa alcun profilo di lesività suscettibile di comportare l’avvio del decorso del termine decadenziale di impugnazione;
b) non vi sarebbe alcun riferimento che consenta di ricondurre la presentazione dell’istanza di accesso in questione all’appellante RE AT;
c) errata declaratoria di irricevibilità con riguardo alla impugnazione del permesso di costruire, avendo parte appellante contestato la collocazione del nuovo manufatto a distanza inferiore a quella minima prevista dai regolamenti di igiene adottati dal medesimo Comune di ON, e perciò le modalità stesse di esercizio dell’attività edilizia.
II) Error in iudicando – travisamento dei fatti – omessa pronuncia – omessa o insufficiente motivazione – violazione dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, dell’art. 35 l.r. Umbria n. 11/2005, dell’art. 93, comma 2 l.r. Umbria n. 1/2015, degli artt. 138, 142, comma 2 e 144, comma 2 r.r. Umbria n. 2/2015 e art. 55 del regolamento comunale di igiene approvato con delibera di c.c. di ON n. 51 del 22.10.1968, come modificato con delibera n. 349 del 14.12.1979 - Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Difetto di istruttoria e difetto di motivazione – Contraddittorietà e illogicità’ dell’azione amministrativa – Violazione dei principi di buona amministrazione ed imparzialità. La Società reitera i motivi di ricorso dedotti nel giudizio di primo grado sia con riferimento alle delibera di adozione e approvazione del piano sia in relazione al permesso di costruire n. 15 del 2 settembre 2017.
4.1. Si sono costituiti, per resistere, i signori LI-PA e il comune di ON.
4.2. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie.
5. All’udienza del 20 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. La Società appellante contesta, in uno con gli atti di pianificazione presupposti (adozione e approvazione del piano attuativo), la legittimità del permesso di costruire n. 15 del 2 settembre 2017 con il quale il comune di ON, in attuazione del suddetto piano, ha autorizzato, in favore dei sig.ri LI e PA la realizzazione di un intervento di “ristrutturazione urbanistica di un annesso agricolo con demolizione e ricostruzione con cambio d'uso in residenziale”.
7. Il T.a.r., con la sentenza impugnata, ha dichiarato il ricorso irricevibile per un duplice profilo di tardività, ovvero con riguardo alla impugnazione: i) della deliberazione di g.c. n. 25 del 18 febbraio 2010; ii) del permesso di costruire rilasciato il 2 settembre 2017.
8. La Società appellante censura la declaratoria di irricevibilità e reitera i motivi di gravame non esaminati dal T.a.r.
9. L’appello è infondato.
10. Con il primo motivo (pag. 9 dell’atto di appello), la Società censura la declaratoria di irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio che il T.a.r. ha argomentato sul rilievo che la ricorrente fosse “a conoscenza dell’esistenza della delibera consiliare n. 55/2010 di approvazione del piano attuativo e della sua specifica lesività con specifico riguardo alla distanza tra il manufatto in progetto e il capannone in cui era esercitato l’allevamento suinicolo – se non dal 23.10.2010, ultimo giorno di affissione della stessa delibera all’albo pretorio, quanto meno – da una data prossima al 29.11.2012, giorno di approvazione della delibera consiliare determinante l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del piano attuativo”.
11. Il Collegio osserva che la piena conoscenza legale della delibera (n. 55/2010), con la quale è stato approvato il piano attuativo e localizzato l’intervento del controinteressato (come risulta dalle planimetrie alla stessa allegate), si è inverata nella sfera cognitiva e giuridica degli appellanti non più tardi del 3 giugno 2011, in occasione dell’accesso agli atti richiesto in data 23 maggio 2011 dal sig. AT RE, in qualità di rappresentante legale della “AT RE e & s.a.s., poi fusa per incorporazione nella Società odierna appellante (pagina 13 della comparsa di costituzione del 6 giugno 2023).
Nella circostanza, infatti, il sig. RE AT chiedeva al Comune di ON di prendere visione e ottenere in copia le pratiche edilizie n. 125/2009 e n. 100/2007, “il tutto al fine di tutelare il diritto di poter continuare a esercitare l’attività di allevamento suini presso l’insediamento zootecnico di cui al foglio 19, particella n. 46 di proprietà della citata società”.
La richiesta veniva registrata al protocollo comunale n. 0003757 del 20 maggio 2011 – NT AT RE”.
In data 3 giugno 2011, il sig. AT provvedeva al “ritiro copia del permesso di costruire n. 36/2010 con planimetrie approvate nonché copia della delibera c.c. n. 55 del 28/9/2010 con planimetrie allegate”.
12. Risulta, dunque, per tabulas (vedi istanza di accesso a forma del sig. RE AT) che parte appellante fosse a conoscenza della esistenza della delibera n. 55/2010 (oggi impugnata) e, quindi, del suo contenuto lesivo, quanto meno dalla data del rilascio del documento (3 giugno 2011).
Il contenuto lesivo – come comprovano le planimetrie allegate ai documenti acquisiti il 3 giugno 2011 – emergeva dalla allocazione dell’intervento edilizio sito in prossimità (a confine) con la particella sulla quale insiste l’allevamento suinicolo, di cui oggi si lamenta l’illegittimità per violazione delle distanze.
13. Sul punto, giova precisare che il piano in questione era di iniziativa privata (per la qualificazione di annessi agricolo); esso contemplava, pertanto, prescrizioni di dettaglio destinate a regolare la futura attività edilizia con riguardo a uno specifico, unico intervento edilizio, esattamente individuato, per il quale il piano era stato appunto predisposto e approvato.
13.1. Non si trattava, pertanto, di norme regolamentari suscettibile di ripetuta applicazione, come tali esplicative di un effetto lesivo soltanto nel momento in cui sarebbe stato adottato l'atto applicativo.
13.2. La precisazione si rende necessaria per chiarire ulteriormente la ragione per la quale l’odierna appellante – a fronte di un atto dal contenuto prescrittivo immediatamente lesivo - avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la delibera di c.c. n. 55/2010.
14. Parte appellante sostiene che la delibera consiliare n. 55/2010 non palesasse alcun profilo di lesività in quanto nel piano attuativo - Tavola 01 – “planimetrie piante stato attuale e stato progetto” - non sarebbe stato rappresentato il proprio allevamento suinicolo sito sulla adiacente porzione di terreno censita al foglio 19, part. 46 (secondo motivo di ricorso di primo grado, ripreso a pagina 21 e segg. dell’appello).
14.1. Il Collegio osserva che - in disparte la inconfigurabilità di un onere in capo al soggetto che presenta un progetto edilizio di rappresentare tutti gli insediamenti esistenti nell’area di intervento o che comunque ricadono nelle vicinanze - una tale omissione grafica non si traduce in una errata rappresentazione della realtà fattuale, tale da incidere negativamente sulla percezione di lesività dell’atto.
14.2. Sia la delibera consiliare che le pratiche edilizie evidenziavano, infatti, in modo chiaro, univoco e concordante, le distanze dell’intervento dalla adiacente proprietà degli odierni appellanti; quest’ultimi, pertanto, in quanto proprietari dell’allevamento, erano in grado di rappresentarsi immediatamente, in uno con la piena conoscenza legale del piano attuativo e della pedissequa allocazione dell’intervento edilizio, la lesività del medesimo in ragione della vicinanza dell’opera all’attività suinicola (ricavabile dalle planimetrie e dalle relative quote ivi contemplate).
15. Infine, parte appellante contesta la pronuncia di irricevibilità del ricorso proposto avverso il permesso di costruire.
15.1. Il motivo è inammissibile e infondato.
15.2. L’inammissibilità rileva in ragione del fatto che il permesso di costruire ripete pedissequamente e automaticamente, in via consequenziale ed applicativa, quanto prescritto nel piano attuativo.
Ebbene, la irricevibilità del ricorso proposto avverso il suddetto piano rende inammissibile, per carenza di interesse, ogni successiva censura relativa alle distanze dell’intervento dall’allevamento suinicolo.
E invero, ove anche accolto il ricorso proposto avverso il permesso del 2019, resterebbe comunque valido ed efficace il piano attuativo approvato con la delibera consiliare n. 55 del 2010 che funge da unico presupposto logico-giuridico per il rilascio di un nuovo titolo edilizio.
15.3. L’infondatezza rileva a cagione del fatto che la società appellante era perfettamente a conoscenza, per le ragioni sopra esposte, dell’intervento progettato e pianificato, tant’è che nel momento in cui sono state avviate le opere di scavo la società ha avuto l’immediata percezione che le stesse fossero “prodromiche a successive opere edilizie” di cui ha chiesto il relativo titolo unitamente a ogni “eventuale piano di recupero o altro strumento attuativo”.
Il permesso di costruire è stato, poi, avversato in giudizio con censure volte a revocare in dubbio, non già le modalità con le quali l’edificazione sarebbe stata consentita (altezza, apertura vedute, dimensione, sopraelevazione, finalità abitativa o meno) bensì, la realizzazione in toto dell’intervento in ragione della ritenuta sua inedificabilità assoluta (vedi primo e secondo motivo di ricorso di primo grado: illegittima chiusura della tettoia – illegittima distanza di 35 metri della tettoia dall’allevamento suinicolo).
15.4. In questi termini prospettato l’interesse, il ricorso s’appalesa in parte qua anche tardivo.
15.5. Bisogna considerare, infatti, che l'intervento assentito dal piano attuativo, poi confluito nel permesso di costruire, riguardava, non già l’edificazione di un nuovo manufatto (di cui si sarebbe potuto ancora ignorare, in astratto, l’esatta area di sedime) bensì, la riqualificazione di annessi agricoli preesistenti, da trasformare in civile abitazione, di cui al piano attuativo approvato con la delibera consiliare n. 55/2010 il cui contenuto era già nota alla società appellante.
15.6. Appare evidente, pertanto, che le opere di scavo, “propedeutiche alla successiva attività edilizia”, hanno inverato immediatamente il profilo di lesività poiché hanno reso contestualmente percepibile la finalità stessa dello scavo preordinato ad un intervento sull’annesso agricolo tettoia, di cui la società appellante ne contesta in toto la trasformazione.
16. Per le considerazioni che precedono, l’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
17. Le spese del grado di giudizio, in considerazione della peculiarità della questione trattata, possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO