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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/06/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2624/2020 R.G.
T R I B U N A L E D I T E R A M O
S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Daniela
D'Adamo, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2624 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2020 tra
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mirko Di Parte_1 C.F._1
Domenico e Antonella Pagnottella;
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Angela Bellachioma;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 306/2020 del Giudice di Pace di Teramo
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Teramo in funzione di Giudice di Appello, così decidere:
1) Nel merito: accogliere per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare la SI.ra al pagamento della somma di € CP_1
109,55 pari al 50% dell'importo speso dal SI. per l'acquisto dell'abbonamento annuale Parte_1
Per_ dell'autobus TUA per il figlio nonché condannare controparte alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
“piaccia all'On.le Giudice adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione in appello, mancando l'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. e, per l'effetto, fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini;
- rigettare l'appello fatto dal Sig. contro la Sig.ra e, per l'effetto, confermare la Parte_1 CP_1
sentenza n. 306/2020, emessa dal Giudice di Pace di Teramo (TE) Dott.ssa Anna Lissoni in data
28/04/2020;
- sempre e comunque con vittoria di spese di lite”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.11.2018, la SI.ra proponeva opposizione avverso Controparte_1
il Decreto Ingiuntivo n. 1456/2018 (rg. n. 2269/2018), dichiarato provvisoriamente esecutivo, con cui il Giudice di Pace di Teramo le aveva ingiunto il pagamento, in favore di , Parte_1 dell'importo pari ad € 561,71, oltre interessi come da domanda e spese per il procedimento monitorio,
a titolo di rimborso della quota del 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli Per_ minori , e . Per_2 Persona_3
A sostegno dell'opposizione, affermava l'insussistenza del credito per mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie, contestando, peraltro, la stessa qualificazione di tali esborsi come spese straordinarie. Limitatamente all'importo di € 179,51 inerente all'acquisto di libri scolastici, depositava determinazione dell'uffizio di pubblica istruzione del Bellante, con Parte_2
cui era stata deliberata la fornitura gratuita dei libri di testo.
Con comparsa depositata in data 2.4.2019, si è costituito , insistendo per il rigetto Parte_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e rinunciando parzialmente al credito azionato, limitatamente al suddetto importo di € 179,51, in effetti rimborsato dall'ente comunale per l'acquisto dei testi scolastici.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'escussione di testimoni.
Con sentenza n. 306/2020 depositata il 28.4.2020, il Giudice di Pace adito ha accolto parzialmente l'opposizione, decurtando dall'importo ingiunto la quota attribuibile all'opponente in relazione alle spese di acquisto dei libri scolastici, pari ad € 89,75 (179,51 : 2), per effetto della rinuncia al credito formalizzata dall'opposto, nonché la quota relativa all'abbonamento annuale al trasporto TUA, pari ad € 109,55 (219,10 : 2), non reputando tale esborso qualificabile come spesa straordinaria. Di conseguenza, il giudice di primo grado disponeva la revoca del decreto ingiuntivo, condannando la SI.ra alla corresponsione del minor importo pari ad € 362,40, con spese di lite compensate. CP_1 Con atto di citazione in appello notificato il 14.10.2020, ha proposto appello avverso Parte_1 la riepilogata pronuncia, contestando, da un lato l'erronea, qualificazione delle spese relative all'abbonamento mensile dell'autobus per il trasporto scolastico come importo ricompreso nell'assegno mensile di mantenimento e non come spesa straordinaria e, dall'altro lato, l'erronea compensazione delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 30.12.2020 si è costituita nel presente grado di appello la SI.ra , CP_1 insistendo per il rigetto dell'impugnativa, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di gravame.
Il procedimento è pervenuto all'udienza dell'11.3.2025, ove le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, che è stata incamerata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
L'appello risulta parzialmente fondato, nei limiti esposti nella seguente motivazione.
In relazione al primo motivo di appello, ha dedotto come spese escluse dal computo della Parte_1
debenza in sede di primo grado (inerenti al trasporto pubblico interurbano) in quanto ordinarie e, quindi, rientranti nell'adempimento periodico mensile, fossero, in realtà, straordinarie e quindi passibili di rimborso del genitore non collocatario nella misura del 50 %.
Giova preliminarmente osservare, in punto di diritto, che in tema di spese straordinarie la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la loro contribuzione riguardi gli esborsi che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (Cass. n. 40281/2021) e, per tale ragione, non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinati a soddisfare eSIenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli, di guisa che rettamente viene disciplinata, tranne che in casi eccezionali, in maniera autonoma dal giudice (cfr. Cassazione civile sez. I n. 23903/2023).
A tale proposito: “in materia di rimborso delle spese straordinarie per la prole occorre distinguere tra spese ordinarie e spese straordinarie: le prime sono quelle destinate a soddisfare i bisogni e le normali eSIenze di vita quotidiana della prole (ad es. acquisto libri scolastici o medicinali da banco, vitto, parrucchiere, visite di controllo routinarie, ricarica cellulare, trasporto urbano, abbigliamento); le seconde sono invece tutte le spese sostenute per far fronte ad eventi imprevedibili, eccezionali o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo” (ex multis,
Trib. Matera, sent. n. 671/2023). E' stato ulteriormente precisato che all'interno della contribuzione per spese straordinarie possono confluire più voci, risultando distinguibili gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento (spese di istruzione e connesse, spese mediche ordinarie) dalle spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di mantenimento (Cass. n. 379/2021).
Il carattere straordinario della spesa può inferirsi anche dalla sua rilevanza in termini di onerosità, perciò esulante dal regime ordinario di vita della prole (cfr. Cassazione civile sez. I n. 17546/2023;
Cassazione civile sez. I n. 3835/2021).
In ottica esemplificativa, si è altresì osservato che vanno qualificate come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare eSIenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (come le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento
(come le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. (esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (cfr. Tribunale Salerno sez. I, 03/01/2020; Trib.
Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, va reputata corretta la decisione del giudice di prime cure sull'esclusione degli esborsi in esame dal novero delle spese straordinarie. Come sottolineato, l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità – cui si intende dare continuità – si assesta nel senso di includere le spese di trasporto tra quelle ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento, inerendo ad eSIenze ordinarie e giornaliere. Né appare condivisibile la tesi sostenuta dall'appellante, secondo cui la natura extraurbana del trasporto, non confinata nel comune di residenza (Bellante) ma riguardante una destinazione ricadente in diverso comune
(Teramo), varrebbe ad imprimere a tale spesa carattere straordinario. Vale, sul punto, considerare che si tratta comunque di un tragitto breve, come dimostrato dalla misura contenuta dell'importo complessivo dell'abbonamento, pari ad € 219,10 per l'intero anno scolastico (con validità dal 1° settembre al 30 giugno). Sempre in ordine a tale aspetto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non si tratta di una somma ingente, tale da potersi considerare esorbitante rispetto all'assegno di mantenimento, tenuto conto che tale esborso incide mensilmente nella misura di €
21,91.
Va, invece, accolto il secondo motivo di appello sull'erronea compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
In merito alla regolamentazione delle spese di lite in caso di accoglimento parziale di una domanda, le Sezioni Unite hanno di recente enucleato il seguente principio di diritto “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 comma 2” (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, 31.10.2022, n. 32061).
Nel caso di specie, la pronuncia impugnata risulta erronea laddove ha statuito la compensazione delle spese di lite, sull'assunto della reciproca soccombenza delle parti. In realtà, l'attore ha formulato un'unica domanda, avente ad oggetto la restituzione della quota pari alla metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, ponendo alla base di tale richiesta molteplici voci di spesa. In particolare, la pluralità degli importi di cui si è domandata la restituzione non corrisponde ad una pluralità di domande, essendo la richiesta unica, sebbene comprensiva di diverse componenti economiche. Di conseguenza, in applicazione dei principi di diritto su richiamati, deve ritenersi che il parziale accoglimento della domanda, previa decurtazione di alcune poste creditorie, non determini la soccombenza reciproca delle parti, essendo risultato l'attore sostanzialmente vittorioso in primo grado, seppur in misura minore rispetto al quantum richiesto. Né si riscontrano le ulteriori circostanze indicate dall'art. 92 co 2 c.p.c. per disporre una compensazione delle spese di lite tra le parti. Pertanto, la pronuncia gravata va riformata sul punto, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del primo grado, che si liquidano come in dispositivo. Il parziale accoglimento dell'appello induce alla compensazione delle spese di lite per la presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Daniela D'Adamo, definitivamente pronunciando sulla causa di secondo grado iscritta al n. RG. 2624/2020, disattesa ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, così decide:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 306/2020 del
Giudice di Pace di Teramo (rg. n. 2809/2018), condanna la parte appellata a rifondere alla parte appellante le spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 311,00 oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
- conferma per il resto la pronuncia impugnata;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Teramo, 12.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
T R I B U N A L E D I T E R A M O
S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Daniela
D'Adamo, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2624 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2020 tra
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mirko Di Parte_1 C.F._1
Domenico e Antonella Pagnottella;
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Angela Bellachioma;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 306/2020 del Giudice di Pace di Teramo
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Teramo in funzione di Giudice di Appello, così decidere:
1) Nel merito: accogliere per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare la SI.ra al pagamento della somma di € CP_1
109,55 pari al 50% dell'importo speso dal SI. per l'acquisto dell'abbonamento annuale Parte_1
Per_ dell'autobus TUA per il figlio nonché condannare controparte alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
“piaccia all'On.le Giudice adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione in appello, mancando l'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. e, per l'effetto, fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini;
- rigettare l'appello fatto dal Sig. contro la Sig.ra e, per l'effetto, confermare la Parte_1 CP_1
sentenza n. 306/2020, emessa dal Giudice di Pace di Teramo (TE) Dott.ssa Anna Lissoni in data
28/04/2020;
- sempre e comunque con vittoria di spese di lite”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.11.2018, la SI.ra proponeva opposizione avverso Controparte_1
il Decreto Ingiuntivo n. 1456/2018 (rg. n. 2269/2018), dichiarato provvisoriamente esecutivo, con cui il Giudice di Pace di Teramo le aveva ingiunto il pagamento, in favore di , Parte_1 dell'importo pari ad € 561,71, oltre interessi come da domanda e spese per il procedimento monitorio,
a titolo di rimborso della quota del 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli Per_ minori , e . Per_2 Persona_3
A sostegno dell'opposizione, affermava l'insussistenza del credito per mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie, contestando, peraltro, la stessa qualificazione di tali esborsi come spese straordinarie. Limitatamente all'importo di € 179,51 inerente all'acquisto di libri scolastici, depositava determinazione dell'uffizio di pubblica istruzione del Bellante, con Parte_2
cui era stata deliberata la fornitura gratuita dei libri di testo.
Con comparsa depositata in data 2.4.2019, si è costituito , insistendo per il rigetto Parte_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e rinunciando parzialmente al credito azionato, limitatamente al suddetto importo di € 179,51, in effetti rimborsato dall'ente comunale per l'acquisto dei testi scolastici.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'escussione di testimoni.
Con sentenza n. 306/2020 depositata il 28.4.2020, il Giudice di Pace adito ha accolto parzialmente l'opposizione, decurtando dall'importo ingiunto la quota attribuibile all'opponente in relazione alle spese di acquisto dei libri scolastici, pari ad € 89,75 (179,51 : 2), per effetto della rinuncia al credito formalizzata dall'opposto, nonché la quota relativa all'abbonamento annuale al trasporto TUA, pari ad € 109,55 (219,10 : 2), non reputando tale esborso qualificabile come spesa straordinaria. Di conseguenza, il giudice di primo grado disponeva la revoca del decreto ingiuntivo, condannando la SI.ra alla corresponsione del minor importo pari ad € 362,40, con spese di lite compensate. CP_1 Con atto di citazione in appello notificato il 14.10.2020, ha proposto appello avverso Parte_1 la riepilogata pronuncia, contestando, da un lato l'erronea, qualificazione delle spese relative all'abbonamento mensile dell'autobus per il trasporto scolastico come importo ricompreso nell'assegno mensile di mantenimento e non come spesa straordinaria e, dall'altro lato, l'erronea compensazione delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 30.12.2020 si è costituita nel presente grado di appello la SI.ra , CP_1 insistendo per il rigetto dell'impugnativa, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di gravame.
Il procedimento è pervenuto all'udienza dell'11.3.2025, ove le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, che è stata incamerata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
L'appello risulta parzialmente fondato, nei limiti esposti nella seguente motivazione.
In relazione al primo motivo di appello, ha dedotto come spese escluse dal computo della Parte_1
debenza in sede di primo grado (inerenti al trasporto pubblico interurbano) in quanto ordinarie e, quindi, rientranti nell'adempimento periodico mensile, fossero, in realtà, straordinarie e quindi passibili di rimborso del genitore non collocatario nella misura del 50 %.
Giova preliminarmente osservare, in punto di diritto, che in tema di spese straordinarie la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la loro contribuzione riguardi gli esborsi che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (Cass. n. 40281/2021) e, per tale ragione, non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinati a soddisfare eSIenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli, di guisa che rettamente viene disciplinata, tranne che in casi eccezionali, in maniera autonoma dal giudice (cfr. Cassazione civile sez. I n. 23903/2023).
A tale proposito: “in materia di rimborso delle spese straordinarie per la prole occorre distinguere tra spese ordinarie e spese straordinarie: le prime sono quelle destinate a soddisfare i bisogni e le normali eSIenze di vita quotidiana della prole (ad es. acquisto libri scolastici o medicinali da banco, vitto, parrucchiere, visite di controllo routinarie, ricarica cellulare, trasporto urbano, abbigliamento); le seconde sono invece tutte le spese sostenute per far fronte ad eventi imprevedibili, eccezionali o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo” (ex multis,
Trib. Matera, sent. n. 671/2023). E' stato ulteriormente precisato che all'interno della contribuzione per spese straordinarie possono confluire più voci, risultando distinguibili gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento (spese di istruzione e connesse, spese mediche ordinarie) dalle spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di mantenimento (Cass. n. 379/2021).
Il carattere straordinario della spesa può inferirsi anche dalla sua rilevanza in termini di onerosità, perciò esulante dal regime ordinario di vita della prole (cfr. Cassazione civile sez. I n. 17546/2023;
Cassazione civile sez. I n. 3835/2021).
In ottica esemplificativa, si è altresì osservato che vanno qualificate come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare eSIenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (come le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento
(come le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. (esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (cfr. Tribunale Salerno sez. I, 03/01/2020; Trib.
Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, va reputata corretta la decisione del giudice di prime cure sull'esclusione degli esborsi in esame dal novero delle spese straordinarie. Come sottolineato, l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità – cui si intende dare continuità – si assesta nel senso di includere le spese di trasporto tra quelle ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento, inerendo ad eSIenze ordinarie e giornaliere. Né appare condivisibile la tesi sostenuta dall'appellante, secondo cui la natura extraurbana del trasporto, non confinata nel comune di residenza (Bellante) ma riguardante una destinazione ricadente in diverso comune
(Teramo), varrebbe ad imprimere a tale spesa carattere straordinario. Vale, sul punto, considerare che si tratta comunque di un tragitto breve, come dimostrato dalla misura contenuta dell'importo complessivo dell'abbonamento, pari ad € 219,10 per l'intero anno scolastico (con validità dal 1° settembre al 30 giugno). Sempre in ordine a tale aspetto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non si tratta di una somma ingente, tale da potersi considerare esorbitante rispetto all'assegno di mantenimento, tenuto conto che tale esborso incide mensilmente nella misura di €
21,91.
Va, invece, accolto il secondo motivo di appello sull'erronea compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
In merito alla regolamentazione delle spese di lite in caso di accoglimento parziale di una domanda, le Sezioni Unite hanno di recente enucleato il seguente principio di diritto “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 comma 2” (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, 31.10.2022, n. 32061).
Nel caso di specie, la pronuncia impugnata risulta erronea laddove ha statuito la compensazione delle spese di lite, sull'assunto della reciproca soccombenza delle parti. In realtà, l'attore ha formulato un'unica domanda, avente ad oggetto la restituzione della quota pari alla metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, ponendo alla base di tale richiesta molteplici voci di spesa. In particolare, la pluralità degli importi di cui si è domandata la restituzione non corrisponde ad una pluralità di domande, essendo la richiesta unica, sebbene comprensiva di diverse componenti economiche. Di conseguenza, in applicazione dei principi di diritto su richiamati, deve ritenersi che il parziale accoglimento della domanda, previa decurtazione di alcune poste creditorie, non determini la soccombenza reciproca delle parti, essendo risultato l'attore sostanzialmente vittorioso in primo grado, seppur in misura minore rispetto al quantum richiesto. Né si riscontrano le ulteriori circostanze indicate dall'art. 92 co 2 c.p.c. per disporre una compensazione delle spese di lite tra le parti. Pertanto, la pronuncia gravata va riformata sul punto, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del primo grado, che si liquidano come in dispositivo. Il parziale accoglimento dell'appello induce alla compensazione delle spese di lite per la presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Daniela D'Adamo, definitivamente pronunciando sulla causa di secondo grado iscritta al n. RG. 2624/2020, disattesa ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, così decide:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 306/2020 del
Giudice di Pace di Teramo (rg. n. 2809/2018), condanna la parte appellata a rifondere alla parte appellante le spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 311,00 oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
- conferma per il resto la pronuncia impugnata;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Teramo, 12.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo