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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 21/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6979/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(avv. AVOLA ANDREA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(dott. MORREALE PEPPUCCIO) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione;
◊ condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 07/05/2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza
Ingiunzione n. 24/0474 del 9/4/2024, notificatagli in data 11/04/2024 per aver violato le disposizioni dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002 e successive modificazioni;
precisava che il provvedimento opposto era conseguenza di un accesso ispettivo operato dalla Guardia di Finanza, che, difatti, a seguito di un controllo effettuato in data 27/02/2020 presso la sede della “Fai il pieno s.r.l.”, rinveniva due soggetti intenti al lavoro,
di cui uno, , regolarmente occupato e l'altro, , regolarizzato il giorno Persona_1 Persona_2
01/02/2020, ma operante fin da 100 giorni precedenti quale addetto al lavaggio autoveicoli;
chiariva che, in verità, antecedentemente al giorno 01/02/2020, mai alcun rapporto di lavoro subordinato era intercorso tra il e la società “Fai il pieno s.r.l.” e chiedeva, pertanto, al Tribunale adito – previamente sospesane Per_2
l'efficacia esecutiva – di volere annullare l'ordinanza ingiunzione opposta.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 05/09/2024, l' Controparte_1
chiedeva rigettarsi il ricorso, rappresentandone l'infondatezza variamente argomentando.
[...]
Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto ed istruita la causa attraverso i documenti prodotti dalle parti e l'escussione dei testi dalle medesime indicati, sulla scorta delle conclusioni rassegnate mediante note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza.
Deve premettersi che, in materia di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, “spetta all'amministrazione, e non all'opponente, la
prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
3741 del 15/04/1999, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8031 del 26/06/1992).
Tuttavia, tale principio risulta temperato dal più recente orientamento giurisprudenziale, confermato da alcuni recenti arresti della Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav. 8 gennaio 2014, n. 166; Cass. sez. lav. 14 maggio 2014,
n. 10427), che attribuisce al verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità secondo i fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo loro: “a) piena prova fino a querela di
falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o
che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto
alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla
veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria,
ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti
l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione
specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di
prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione
dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca
inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di
falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale. Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”; e più in particolare, “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di
un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai
lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro
conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere
superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro
non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne
l'attendibilità….” (Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427).
Orbene, venendo al caso concreto, l'ingiunzione di pagamento per cui è causa si fonda sul verbale di accertamento ispettivo del 6/03/2020. Dalla lettura dello stesso risulta che nel corso di un accesso ispettivo esperito dalla Guardia di Finanza in data 27/02/2020 il sig. veniva trovato intento a lavorare Persona_2
presso la sede della “Fai il pieno s.r.l.” e, sentito nell'immediatezza dei fatti, rendeva precise dichiarazioni in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro alle dipendenze della parte opponente.
Le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dal lavoratore nel corso dell'accertamento ispettivo presentano un apprezzabile grado di attendibilità, dal momento che sono assunte nella verosimile assenza di condizionamenti del datore di lavoro e, nel caso di specie, si presentano sufficientemente precise, univoche e concordanti nel ricostruire le caratteristiche del rapporto di lavoro con particolare riferimento all'inizio dello stesso (01/09/2019).
Va al riguardo richiamato e condiviso l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
10836/1996) in tema di contraddizione tra dichiarazioni rese “a caldo” agli ispettori e quelle rese successivamente con deposizione testimoniale in udienza secondo il quale debbono preferirsi le prime, salvo il potere del giudice di valutare le risultanze istruttorie del singolo caso concreto.
Orbene, nella fattispecie, le dichiarazioni rese in giudizio dal lavoratore non possono ritenersi attendibili.
Sembra infatti improbabile e scarsamente credibile che il sig. , sentito nel corso dell'accesso Persona_2
ispettivo, sia incorso in errore o si sia spiegato male circa una circostanza semplice e di facile indicazione (come quella relativa alla data di inizio del rapporto di lavoro), tanto più ove si consideri che il lavoratore ha pure firmato il verbale, così potendo eventualmente rettificare nell'immediatezza dei fatti l'eventuale errore o incomprensione. Dovendo, pertanto, attribuirsi maggiore credibilità alle dichiarazioni precise, univoche e concordanti rese dal lavoratore nell'immediatezza del fatto, nella presumibile assenza di condizionamenti di parte datoriale, non può ritenersi raggiunta la prova contraria rispetto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese agli ispettori.
Deve, inoltre, precisarsi che le dichiarazioni rese in giudizio dal teste - eccessivamente Testimone_1
generiche - non permettono di giungere ad una determinazione diversa.
Conseguentemente, deve ritenersi provato lo svolgimento dell'attività lavorativa subordinata da parte del a favore del datore di lavoro sin dal giorno 01/09/2019 e per l'effetto va confermata la Persona_2
sanzione amministrativa di cui all'ordinanza di ingiunzione opposta.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 5.201 ad euro 26.000.
◊
Così deciso in Palermo, il 26/05/2025
IL GOP
EMANUELA AL AR LA ER
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 21/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6979/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(avv. AVOLA ANDREA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(dott. MORREALE PEPPUCCIO) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione;
◊ condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 07/05/2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza
Ingiunzione n. 24/0474 del 9/4/2024, notificatagli in data 11/04/2024 per aver violato le disposizioni dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002 e successive modificazioni;
precisava che il provvedimento opposto era conseguenza di un accesso ispettivo operato dalla Guardia di Finanza, che, difatti, a seguito di un controllo effettuato in data 27/02/2020 presso la sede della “Fai il pieno s.r.l.”, rinveniva due soggetti intenti al lavoro,
di cui uno, , regolarmente occupato e l'altro, , regolarizzato il giorno Persona_1 Persona_2
01/02/2020, ma operante fin da 100 giorni precedenti quale addetto al lavaggio autoveicoli;
chiariva che, in verità, antecedentemente al giorno 01/02/2020, mai alcun rapporto di lavoro subordinato era intercorso tra il e la società “Fai il pieno s.r.l.” e chiedeva, pertanto, al Tribunale adito – previamente sospesane Per_2
l'efficacia esecutiva – di volere annullare l'ordinanza ingiunzione opposta.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 05/09/2024, l' Controparte_1
chiedeva rigettarsi il ricorso, rappresentandone l'infondatezza variamente argomentando.
[...]
Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto ed istruita la causa attraverso i documenti prodotti dalle parti e l'escussione dei testi dalle medesime indicati, sulla scorta delle conclusioni rassegnate mediante note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza.
Deve premettersi che, in materia di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, “spetta all'amministrazione, e non all'opponente, la
prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
3741 del 15/04/1999, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8031 del 26/06/1992).
Tuttavia, tale principio risulta temperato dal più recente orientamento giurisprudenziale, confermato da alcuni recenti arresti della Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav. 8 gennaio 2014, n. 166; Cass. sez. lav. 14 maggio 2014,
n. 10427), che attribuisce al verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità secondo i fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo loro: “a) piena prova fino a querela di
falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o
che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto
alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla
veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria,
ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti
l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione
specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di
prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione
dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca
inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di
falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale. Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”; e più in particolare, “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di
un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai
lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro
conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere
superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro
non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne
l'attendibilità….” (Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427).
Orbene, venendo al caso concreto, l'ingiunzione di pagamento per cui è causa si fonda sul verbale di accertamento ispettivo del 6/03/2020. Dalla lettura dello stesso risulta che nel corso di un accesso ispettivo esperito dalla Guardia di Finanza in data 27/02/2020 il sig. veniva trovato intento a lavorare Persona_2
presso la sede della “Fai il pieno s.r.l.” e, sentito nell'immediatezza dei fatti, rendeva precise dichiarazioni in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro alle dipendenze della parte opponente.
Le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dal lavoratore nel corso dell'accertamento ispettivo presentano un apprezzabile grado di attendibilità, dal momento che sono assunte nella verosimile assenza di condizionamenti del datore di lavoro e, nel caso di specie, si presentano sufficientemente precise, univoche e concordanti nel ricostruire le caratteristiche del rapporto di lavoro con particolare riferimento all'inizio dello stesso (01/09/2019).
Va al riguardo richiamato e condiviso l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
10836/1996) in tema di contraddizione tra dichiarazioni rese “a caldo” agli ispettori e quelle rese successivamente con deposizione testimoniale in udienza secondo il quale debbono preferirsi le prime, salvo il potere del giudice di valutare le risultanze istruttorie del singolo caso concreto.
Orbene, nella fattispecie, le dichiarazioni rese in giudizio dal lavoratore non possono ritenersi attendibili.
Sembra infatti improbabile e scarsamente credibile che il sig. , sentito nel corso dell'accesso Persona_2
ispettivo, sia incorso in errore o si sia spiegato male circa una circostanza semplice e di facile indicazione (come quella relativa alla data di inizio del rapporto di lavoro), tanto più ove si consideri che il lavoratore ha pure firmato il verbale, così potendo eventualmente rettificare nell'immediatezza dei fatti l'eventuale errore o incomprensione. Dovendo, pertanto, attribuirsi maggiore credibilità alle dichiarazioni precise, univoche e concordanti rese dal lavoratore nell'immediatezza del fatto, nella presumibile assenza di condizionamenti di parte datoriale, non può ritenersi raggiunta la prova contraria rispetto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese agli ispettori.
Deve, inoltre, precisarsi che le dichiarazioni rese in giudizio dal teste - eccessivamente Testimone_1
generiche - non permettono di giungere ad una determinazione diversa.
Conseguentemente, deve ritenersi provato lo svolgimento dell'attività lavorativa subordinata da parte del a favore del datore di lavoro sin dal giorno 01/09/2019 e per l'effetto va confermata la Persona_2
sanzione amministrativa di cui all'ordinanza di ingiunzione opposta.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 5.201 ad euro 26.000.
◊
Così deciso in Palermo, il 26/05/2025
IL GOP
EMANUELA AL AR LA ER
(firmato digitalmente a margine)