Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/06/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
RG 2103/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Canu Maria Antonietta ed Pt_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Manca di Mores Massimiliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Sassari, Viale Umberto I n. 124;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
La decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24/12/2024 l'Istituto ricorrente ha presentato tempestiva e rituale contestazione all'esito dell'accertamento peritale svoltosi nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo avente RG n. 1721/22, nel quale era stata chiesta la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto della signora a percepire l'indennità di accompagnamento CP_1 di cui all'art. 1 della legge 18/80, conclusosi con il riconoscimento della predetta sussistenza in esito alla espletata consulenza tecnica.
2. In particolare, l' deduceva l'erroneità delle conclusioni raggiunte dal consulente Pt_1
asserendo la sproporzione della percentuale di invalidità riconosciuta dallo stesso, conseguente ad una eccessiva valutazione delle patologie riportate dalla sig.ra , CP_1
rifacendosi alle contestazioni riportate in ricorso.
3. Il ricorrente chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- in via principale, previo rinnovo delle operazioni peritali, accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare insussistenti le condizioni sanitarie previste l'accesso all'assegno di invalidità civile, all'indennità di accompagnamento ed all'handicap grave ex art.3, comma 3 c.p.c
- con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
4. Si costituiva in giudizio l'odierna resistente eccependo l'assoluta infondatezza del ricorso per manifesta genericità dello stesso, in quanto il ricorrente si sarebbe limitato esclusivamente a contestare in via astratta le conclusioni raggiunte dal consulente, senza indicare specifiche censure di natura tecnica alle stesse;
chiedeva, pertanto, il rigetto della presente opposizione e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia Ecc.mo Giudice di Sassari, nella sua qualità di Giudice del Lavoro, rigettare il ricorso promosso dall' in persona del legale rappresentante p.t. perché infondato in Pt_1
fatto e in diritto e con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
5. Il giudice, istruita la controversia mediante richiesta di chiarimenti al CTU, emette la decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le motivazioni di cui in espositiva.
7. Il consulente tecnico, tenuto conto dell'obiettività clinica emersa dalle certificazioni in atti e dall'esame della paziente, ha espresso il seguente convincimento medico-legale: “In data 01/07/22 sottoposta a visita di accertamento invalidità veniva riscontrata affetta da:
“Decadimento neurocognitivo lieve. Cardiopatia ipertensiva-dilatativa. Deficit deambulatorio in crolli vertebrali multipli, alluce valgo a destra, dita a martello piede destro e sinistro. Diabete mellito NID. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”.
Riconosciuta invalidità del 100% grave e l'art.tre comma tre della Legge 104.
2 Contro tale decisione l'istante interponeva ricorso in sede giudiziaria per cui il Sig.
Giudice di Sassari Dr.ssa incaricava il sottoscritto di redigere relazione tecnica Pt_2
della visita peritale eseguita.
Dall'indagine anamnestica, dall'esame clinico, dallo studio dei referti delle visite specialistiche praticate l'istante risulta affetta da: “Decadimento neurocognitivo.
Cardiopatia ipertensiva-dilatativa. Deficit deambulatorio in crolli vertebrali multipli, alluce valgo a destra, dita a martello piede destro e sinistro. Diabete mellito NID.
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”.
Pertanto analizzando le affezioni lamentate e quelle obiettivamente rilevate posso affermare che l'istante presenta un deficit cognitivo piuttosto rilevante, presente già all'epoca della visita per l'accertamento dell'invalidità ma che ha subito nel tempo una marcata progressione. L'ipoacusia neurosensoriale bilaterale cui è affetta ha indubbiamente concorso nell'aggravamento di tale patologia. La perdita dell'udito infatti facilita l'isolamento del paziente ed aggrava il deficit cognitivo già presente Così come l'insufficienza statico dinamica della colonna conseguente all'osteoporosi coi crolli vertebrali multipli è stata sicuramente aggravata dai ripetuti interventi per l'alluce valgo a destra e gli interventi per le dita a martello bilateralmente in quanto ha imposto dei periodi di assenza dal carico, e delle posture incongrue per consentire la guarigione dagli interventi effettuati. Da considerare inoltre il diabete senile, l'insufficienza venosa degli arti inferiori e l'ipertensione arteriosa che hanno indubbiamente concorso nel determinare il decadimento delle condizioni generali dell'istante.
Posso pertanto concludere affermando che alla data della domanda amministrativa del
22/03/2022 l'istante era affetta da “Decadimento neurocognitivo. Cardiopatia ipertensiva-dilatativa. Deficit deambulatorio in crolli vertebrali multipli, alluce valgo a destra, dita a martello piede destro e sinistro. Diabete mellito NID. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”.
Si ritiene inoltre che tali affezioni cumulativamente intese determinino fin dalla data della domanda amministrativa del 22/03/2022 una invalidità del 100% con necessità di accompagnatore non essendo in grado di attendere autonomamente alle normali e comuni attività della vita quotidiana, ne di deambulare autonomamente senza accompagnatore”.
3 8. Con ordinanza del 20 marzo 2025, il giudicante ha richiesto al CTU di integrare la consulenza tenendo in considerazione le contestazioni mosse dall'Istituto nell'atto di opposizione, sulla base dei seguenti rilievi: “1) il deficit cognitivo, presente all'epoca della visita per l'accertamento dell'invalidità era lieve
2)che per l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale era stato consigliato utilizzo delle protesi acustiche;
3) che per le patologie osteoarticolari era stato indicato l'utilizzo di Solette in memory- form oppure plantari su misura piede destro e sinistro, plantare semirigido su misura con sostegno morbido della volta e scarico delle teste metatarsali e possibilità di trattamento chirurgico per cui era stata inserita in lista di attesa
4) che i crolli vertebrali(2021) sono stati emendati con busto con spallaci e successiva rimozione graduale del busto e cauti esercizi di mobilizzazione attiva ( da cert ortopedica
09/2021)”. Per_ 9. Integrando il precedente elaborato peritale, il dott. ha così risposto alle contestazioni sollevate dal ricorrente:
- “Il deficit cognitivo presente all'epoca della visita per l'accertamento dell'invalidità era stato considerato lieve da uno psicologo e non da un medico che per legge è il solo preposto a formulare una diagnosi. Comunque lo psicologo, pur non essendo un medico, aveva tuttavia segnalato un decadimento cognitivo interessante le aree fronto-parietali della corteccia cerebrale. La risonanza dell'encefalo eseguita valutata e refertata questa volta da sanitari abilitati ha rilevato sofferenza organica della corteccia cerebrale nelle aree fronto parietali, che notoriamente sono le prime aree interessate nel determinismo dell'involuzione cerebrale.
La RMN è stata eseguita sei mesi dopo l'indagine psicologica ma è notorio che un deficit cognitivo non si instaura tou-cur ma progressivamente, quindi era già sicuramente presente a livello cerebrale al momento della valutazione cosiddetta psicologica, ma lo psicologo non essendo un medico non aveva e non ha la facoltà di disporre accertamenti diagnostici su un paziente. La commissione invalidità non ha ulteriormente indagato tale aspetto, parrebbe abbia semplicemente copiato quanto scritto dallo psicologo pur attribuendo all'istante il 100% di invalidità grave e l'art. tre comma tre della legge 104 che nella sua formulazione specifica “…menomazioni che hanno ridotto l'autonomia,
4 correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione”;
- “Al punto in cui viene contestato il non utilizzo degli apparecchi acustici per l'ipoacusia neurosensoriale, devo segnalare che le persone anziane mal sopportano tali apparecchiature in quanto è necessario un adattamento che non tutti sono in grado né di gestire né di imparare.
Nel caso in esame, inoltre, ci si dimentica che siamo di fronte ad un soggetto con una involuzione cerebrale, che non è in possesso delle capacità cognitive per poterlo effettuare, ma soprattutto è uno dei segnali del deficit cognitivo l'isolarsi e il creare una barriera nei confronti del mondo circostante […]”;
- “Ancora come è possibile pensare di risolvere tramite l'utilizzo di plantari o calzature ortopediche le problematiche ortopediche correlate all'alluce valgo, alle metatarsalgie ed alle retrazioni in griffe delle singole dita o con interventi ortopedici cui è notorio sussistono elevati rischi di insuccesso su pazienti collaboranti, figuriamoci su soggetti in involuzione cerebrale. Come sentono dolore si fermano e non si muovono utilizzano tale condizione per isolarsi ulteriormente dal mondo esterno.
La retrazione in griffe delle dita dei piedi è notorio che abbia anche un'origine su base neurogena oltre che ortopedica”;
- “Infine la frattura vertebrale e l'utilizzo del corsetto ortopedico, dimenticando che l'istante è affetta da una tipica osteoporosi post-menopausale. In tali pazienti sussiste un contenuto minerale nelle strutture ossee inferiore alla norma per cui è facile che vadano incontro a fratture spontanee dei metameri vertebrali. L'osteoporosi post- menopausale, se contenuta entro certi limiti è fisiologica, ma se li supera è chiaramente patologica. In quanto le vertebre che devono assicurare il sostegno dello scheletro se sono carenti del contenuto minerale fisiologico cedono spontaneamente o sotto sollecitazioni post traumatiche non gravose che in condizioni normali non avrebbero provocato fratture. Nel caso in esame: paziente anziana in osteoporosi post-menopausale e con limitata attività motoria è del tutto evidente che vada incontro facilmente a fratture cosiddette spontanee.
L'utilizzo del corsetto è necessario per controllare il dolore e far consolidare la frattura non certo per curare una osteoporosi post-menopausale”.
5 10. Alla luce di quanto sopra il CTU ha pertanto integralmente confermato le conclusioni che aveva già rassegnato in precedenza. Per_
11. Ebbene, le conclusioni raggiunte dal dott. in sede di elaborato peritale, così come successivamente precisate nella predetta integrazione, sulla base di criteri della scienza medico-legale scevri da vizi di sorta, sono del tutto condivisibili sotto il profilo logico – argomentativo in quanto coerenti con la documentazione medica prodotta in atti e con l'analisi clinica effettuata sulla perizianda e possono, pertanto, porsi a fondamento della decisione.
12. Invero, l'ausiliare ha puntualmente replicato ai rilievi sollevati da parte ricorrente nell'atto di opposizione, evidenziando le ragioni medico-legali dell'infondatezza degli stessi, nonché le argomentazioni per cui è giunto alle conclusioni rassegnate.
13. L'opposizione, quindi, deve essere respinta.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste in capo ad , secondo la Pt_1
quantificazione indicata in dispositivo.
15. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie per il Controparte_1 riconoscimento della indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (22.03.2022);
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' ; Pt_1
- condanna l' al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, liquidate Pt_1 in complessivi € 3.300,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 17/06/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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