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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/11/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3349/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/7/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
LA RI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Capezzano Pianore (LU), via dei Carpentieri n. 10, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ANDREA Parte_2 C.F._2
AF ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via C. Battisti n. 96, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1 CASA CONIUGALE Con riferimento alla casa coniugale sita in Massarosa (LU) Via Portovecchio n. 164, di proprietà esclusiva della sig.ra in forza di atto Notaio del 2 febbraio 2011 – Parte_1 Per_1
Rep. n. 30189 – raccolta N. 13381 (ALL. N.3) registrato a Viareggio il 08.02.2011 al n.ro 578/1T, quest'ultima si impegna e obbliga a trasferire - mediante atto avanti a Notaio che sarà scelto di comune accordo tra le parti - al sig. nato a [...], il giorno 22.12.1967, Parte_2
c.f. la piena proprietà dell'immobile che pertanto diverrà di proprietà piena C.F._2
e esclusiva di quest'ultimo. Detto immobile è costituito da una unità di civile abitazione posta al piano primo e secondo sottotetto di fabbricato bifamiliare, con il corredo di giardino, in catasto
1 Fabbricati del Comune di Massarosa censito al foglio 34, mappale 348 subalterno 3 e mappale 657 subalterno 1 graffati, via Porto Vecchio n. 152 (attualmente n.164) piano T 2 – 2 categoria A73 Classe 5 vani 6 rendita euro 371,85. Il trasferimento del suindicato immobile, le cui spese e compensi notarili saranno integralmente a carico del sig. è da intendersi funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione Parte_2 della crisi coniugale e della definizione in via consensuale della separazione personale dei coniugi. A fronte del trasferimento dell'immobile, il sig. si obbliga a versare in unica Parte_2 soluzione alla sig.ra la somma tra le parti concordata di complessivi euro Parte_1
200.000,00= (duecentomila/00=), tenuto conto della stima di valore di mercato effettuata dall'Ing. (ALL.N.4). Persona_2
A tale proposito, i coniugi danno atto che quanto alla somma di euro 45.000,00= (quarantacinquemila/00=) questa è già stata versata, (oltre e separatamente dal mantenimento mensile per la figlia minore ), dal sig. alla sig.ra Per_3 Parte_2 Parte_1 tramite movimenti tracciati (rectius bonifici bancari) che verranno meglio descritti e individuati nell'atto notarile di trasferimento al sig. della proprietà esclusiva dell'immobile. Parte_2
Quanto alla somma residua di euro 155.000,00= (centocinquantacinquemila/00=), il sig.
[...] si obbliga al relativo versamento contestualmente e a fronte del trasferimento a suo favore Parte_2 della proprietà immobiliare anche mediante eventuale retratto parziale / totale di mutuo che verrà dal medesimo contratto in pari data al trasferimento con idoneo Istituto di Credito. I mobili e gli arredi, nessuno escluso, attualmente presenti nella casa coniugale, sono assegnati in proprietà al sig. Parte_2
I coniugi chiedono, inoltre, applicarsi per ogni atto di rilievo fiscale l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste in materia e di ogni altro beneficio e/o agevolazione che possa loro spettare. 2 CONDIZIONI ECONOMICHE CONIUGI I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e indipendenti, senza pretendere alcun assegno di mantenimento l'uno dall'altro. Il ricorrente, laureato, oggi dipendente pubblico svolge l'attività di Guardiaparco presso il Parco Regionale delle Alpi Apuane. I redditi dichiarati nell'ultimo triennio dal ricorrente sono quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi di imposta degli anni 2021, 2022, 2023 (ALL.TI N. 5). Si deposita visura catastale (ALL. N. 6) a nome del sig. . Parte_2
La ricorrente, con diploma di scuola media superiore (Liceo artistico) svolge attività di guida ambientale. È titolare, altresì, della RE NY & C. S.a.s. (ALL. N.7). I redditi dichiarati nell'ultimo triennio dalla ricorrente sono quelli risultanti dai Modelli 730/2023, 730/2022 e 730/2021 (ALL.TI N. 8). Si deposita visura catastale (ALL. N.9) a nome sig.ra Parte_1
I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto soprattutto in presenza della figlia liberi ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza impegnandosi entrambi a comunicare tempestivamente eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio. 3 AFFIDO Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_3 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative, a titolo esemplificativo, all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, nonché a quelle relative a eventuale trasferimento della residenza, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori,
2 tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa, in difetto necessaria la decisione dell'autorità giudiziaria. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4 I coniugi si rilasciano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
5 VISITE Il padre potrà vedere / tenere con sé la figlia quando lo desideri previo accordo con la Per_3 madre e nel rispetto degli impegni di lavoro e degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà e dei desideri di . Resta, comunque, salva la possibilità Per_3 per i genitori di individuare concordemente diverse modalità di frequentazione e visita con la figlia minore. Ad ogni modo, il padre potrà tenere con sé la figlia almeno due giorni a Per_3 settimana con pernotto da concordare con la madre, al fine di garantire la frequenza e la continuità del rapporto genitoriale. I week end seguiranno il criterio dell'alternanza.
6 VACANZE ESTIVE Riguardo alle vacanze estive, ciascun genitore, avrà diritto di trascorrere ogni anno, con la figlia, in via autonoma, un periodo di 7 giorni anche continuativi, oltre ad una settimana distribuita in un diverso periodo dell'anno, possibilmente in coincidenza delle vacanze scolastiche dei bambini e delle ferie dei genitori, al fine di fare trascorrere alla figlia il maggior tempo possibile insieme a ciascuno dei genitori. I predetti periodi saranno concordati tra i genitori e stabiliti con congruo anticipo, nella specie, almeno un mese prima e, per quanto concerne la stagione estiva, entro la fine del mese di maggio di ciascun anno di riferimento. Nel caso in cui i genitori siano impossibilitati, per motivi di lavoro, a trascorrere il predetto periodo di vacanza continuativo durante il periodo estivo, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia, tale periodo di vacanza potrà essere effettuato altresì in altro spazio temporale dell'anno. Resta inteso che, nei periodi di vacanza trascorsi dalla figlia con l'uno o l'altro genitore, il diritto di visita resta escluso e/o sospeso sino al termine delle vacanza, salvo diverso accordo tra le parti.
7 FESTIVITA' Per quanto concerne le festività, in particolare, in occasione delle vacanze di Natale, la bambina starà con la madre, dal giorno 24 dicembre sino al 30 dicembre e con il padre dal 31 dicembre sino al 6 gennaio e viceversa ad anni alterni, con la possibilità di alternare la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale, vigilia di Natale con il papà ed il giorno di Natale con la mamma, l'anno dopo la vigilia con la mamma ed il giorno di Natale con il papà, previo assenso del genitore con il quale la bambina trascorreranno il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre. Resta inteso che questa previsione verrebbe meno se il genitore al quale spetti il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre decidesse di trascorrere tale periodo, fuori zona. La bambina trascorrerà le vacanze di Pasqua, tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori, con la mamma o con il papà ad anni alterni. Chiaramente sono fatti salvi diversi accordi tra le parti. Il giorno del compleanno della mamma e la Festa della Mamma verranno trascorsi dalla figlia con la mamma e il giorno del compleanno del papà e la Festa del Papà verranno trascorsi con il papà. In caso di malattia della figlia il genitore convivente in quel momento dovrà consentire che l'altro possa recarsi a fare visita alla figlia malata.
3 Per le festività 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre, ed in genere per qualsiasi festività religiosa o civile dell'anno, la figlia starà con il genitore con il quale si trovano in ragione del regime di frequentazione ordinario. 8 CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO ORDINARIO Il sig. si impegna e obbliga al versamento a favore della sig.ra Parte_2 Parte_1 della somma mensile di euro 400,00= (quattrocento/00=) a titolo di mantenimento per la figlia oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Lucca cui si rimanda. Il pagamento del contributo ordinario di mantenimento avverrà mediante versamento su conto corrente intestato alla sig.ra già noto, da eseguirsi entro il giorno 10 di ogni mese. Parte_1
Detta somma sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. 9 ASSEGNO UNICO Le parti concordano che gli assegni familiari e/o l'assegno unico sarà percepito dal sig.
[...] nella misura del 100% (attualmente corrispondente alla cifra di €.57,50=). Parte_2
10 SPESE STRAORDINARIE Le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, preventivamente concordate e fiscalmente documentate, saranno corrisposte da ogni genitore nella misura della metà ciascuno. Per spese straordinarie sono da intendersi quelle elencate nel Protocollo adottato da codesto Tribunale in data 7.10.2020 cui si rimanda ed in particolare: Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:- spese mediche urgenti e necessarie;
- trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);- tickets e spese farmaceutiche;
- tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche didattiche;
- spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- spese per progetti curriculari scolastici;
- spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);- ripetizioni;
- stages e corsi di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);- spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;- scuole e università private;
- baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);- attività ludico-ricreative (centri estivi);- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso
4 scuole-guida private;
- spese per ON, ES (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.”. Della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie godranno entrambi i genitori nella quota della metà. 11 SPESE ANIMALI DOMESTICI I coniugi dichiarano di comune accordo che il sig. provvederà interamente al Parte_2 pagamento delle spese per la cura e mantenimento del cane di proprietà della sig.ra
[...] che rimarrà nella casa coniugale di Massarosa. Parte_1
12 AUTOVETTURA L'autovettura Land Rover tg. ZA507RD di proprietà della sig.ra (ALL. N.10) di Parte_1 comune accordo tra i coniugi, rimarrà nella piena disponibilità del sig. che, Parte_3 pertanto, continuerà ad utilizzarla. Le spese relative e accessorie (assicurazione, tassa automobilistica e/o ogni eventuale sanzione) rimarranno interamente a carico del sig. Parte_3 nella misura del 100%, con totale manleva della sig.ra
[...] Parte_1
13 RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto economico tra di loro e di essere indipendenti economicamente e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al proprio personale mantenimento.
14 SPESE LEGALI Spese legali della separazione interamente compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massarosa (LU) il 20/2/2010, dal quale è nata la figlia (nata il Per_3
30/5/2010), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
5
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Massarosa (LU) in data 20/2/2010, debitamente trascritto Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massarosa (LU) all'Atto Numero 3, Parte 1, dell'Anno 2010, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massarosa (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/7/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
LA RI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Capezzano Pianore (LU), via dei Carpentieri n. 10, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ANDREA Parte_2 C.F._2
AF ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via C. Battisti n. 96, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1 CASA CONIUGALE Con riferimento alla casa coniugale sita in Massarosa (LU) Via Portovecchio n. 164, di proprietà esclusiva della sig.ra in forza di atto Notaio del 2 febbraio 2011 – Parte_1 Per_1
Rep. n. 30189 – raccolta N. 13381 (ALL. N.3) registrato a Viareggio il 08.02.2011 al n.ro 578/1T, quest'ultima si impegna e obbliga a trasferire - mediante atto avanti a Notaio che sarà scelto di comune accordo tra le parti - al sig. nato a [...], il giorno 22.12.1967, Parte_2
c.f. la piena proprietà dell'immobile che pertanto diverrà di proprietà piena C.F._2
e esclusiva di quest'ultimo. Detto immobile è costituito da una unità di civile abitazione posta al piano primo e secondo sottotetto di fabbricato bifamiliare, con il corredo di giardino, in catasto
1 Fabbricati del Comune di Massarosa censito al foglio 34, mappale 348 subalterno 3 e mappale 657 subalterno 1 graffati, via Porto Vecchio n. 152 (attualmente n.164) piano T 2 – 2 categoria A73 Classe 5 vani 6 rendita euro 371,85. Il trasferimento del suindicato immobile, le cui spese e compensi notarili saranno integralmente a carico del sig. è da intendersi funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione Parte_2 della crisi coniugale e della definizione in via consensuale della separazione personale dei coniugi. A fronte del trasferimento dell'immobile, il sig. si obbliga a versare in unica Parte_2 soluzione alla sig.ra la somma tra le parti concordata di complessivi euro Parte_1
200.000,00= (duecentomila/00=), tenuto conto della stima di valore di mercato effettuata dall'Ing. (ALL.N.4). Persona_2
A tale proposito, i coniugi danno atto che quanto alla somma di euro 45.000,00= (quarantacinquemila/00=) questa è già stata versata, (oltre e separatamente dal mantenimento mensile per la figlia minore ), dal sig. alla sig.ra Per_3 Parte_2 Parte_1 tramite movimenti tracciati (rectius bonifici bancari) che verranno meglio descritti e individuati nell'atto notarile di trasferimento al sig. della proprietà esclusiva dell'immobile. Parte_2
Quanto alla somma residua di euro 155.000,00= (centocinquantacinquemila/00=), il sig.
[...] si obbliga al relativo versamento contestualmente e a fronte del trasferimento a suo favore Parte_2 della proprietà immobiliare anche mediante eventuale retratto parziale / totale di mutuo che verrà dal medesimo contratto in pari data al trasferimento con idoneo Istituto di Credito. I mobili e gli arredi, nessuno escluso, attualmente presenti nella casa coniugale, sono assegnati in proprietà al sig. Parte_2
I coniugi chiedono, inoltre, applicarsi per ogni atto di rilievo fiscale l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste in materia e di ogni altro beneficio e/o agevolazione che possa loro spettare. 2 CONDIZIONI ECONOMICHE CONIUGI I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e indipendenti, senza pretendere alcun assegno di mantenimento l'uno dall'altro. Il ricorrente, laureato, oggi dipendente pubblico svolge l'attività di Guardiaparco presso il Parco Regionale delle Alpi Apuane. I redditi dichiarati nell'ultimo triennio dal ricorrente sono quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi di imposta degli anni 2021, 2022, 2023 (ALL.TI N. 5). Si deposita visura catastale (ALL. N. 6) a nome del sig. . Parte_2
La ricorrente, con diploma di scuola media superiore (Liceo artistico) svolge attività di guida ambientale. È titolare, altresì, della RE NY & C. S.a.s. (ALL. N.7). I redditi dichiarati nell'ultimo triennio dalla ricorrente sono quelli risultanti dai Modelli 730/2023, 730/2022 e 730/2021 (ALL.TI N. 8). Si deposita visura catastale (ALL. N.9) a nome sig.ra Parte_1
I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto soprattutto in presenza della figlia liberi ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza impegnandosi entrambi a comunicare tempestivamente eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio. 3 AFFIDO Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_3 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative, a titolo esemplificativo, all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, nonché a quelle relative a eventuale trasferimento della residenza, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori,
2 tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa, in difetto necessaria la decisione dell'autorità giudiziaria. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4 I coniugi si rilasciano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
5 VISITE Il padre potrà vedere / tenere con sé la figlia quando lo desideri previo accordo con la Per_3 madre e nel rispetto degli impegni di lavoro e degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà e dei desideri di . Resta, comunque, salva la possibilità Per_3 per i genitori di individuare concordemente diverse modalità di frequentazione e visita con la figlia minore. Ad ogni modo, il padre potrà tenere con sé la figlia almeno due giorni a Per_3 settimana con pernotto da concordare con la madre, al fine di garantire la frequenza e la continuità del rapporto genitoriale. I week end seguiranno il criterio dell'alternanza.
6 VACANZE ESTIVE Riguardo alle vacanze estive, ciascun genitore, avrà diritto di trascorrere ogni anno, con la figlia, in via autonoma, un periodo di 7 giorni anche continuativi, oltre ad una settimana distribuita in un diverso periodo dell'anno, possibilmente in coincidenza delle vacanze scolastiche dei bambini e delle ferie dei genitori, al fine di fare trascorrere alla figlia il maggior tempo possibile insieme a ciascuno dei genitori. I predetti periodi saranno concordati tra i genitori e stabiliti con congruo anticipo, nella specie, almeno un mese prima e, per quanto concerne la stagione estiva, entro la fine del mese di maggio di ciascun anno di riferimento. Nel caso in cui i genitori siano impossibilitati, per motivi di lavoro, a trascorrere il predetto periodo di vacanza continuativo durante il periodo estivo, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia, tale periodo di vacanza potrà essere effettuato altresì in altro spazio temporale dell'anno. Resta inteso che, nei periodi di vacanza trascorsi dalla figlia con l'uno o l'altro genitore, il diritto di visita resta escluso e/o sospeso sino al termine delle vacanza, salvo diverso accordo tra le parti.
7 FESTIVITA' Per quanto concerne le festività, in particolare, in occasione delle vacanze di Natale, la bambina starà con la madre, dal giorno 24 dicembre sino al 30 dicembre e con il padre dal 31 dicembre sino al 6 gennaio e viceversa ad anni alterni, con la possibilità di alternare la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale, vigilia di Natale con il papà ed il giorno di Natale con la mamma, l'anno dopo la vigilia con la mamma ed il giorno di Natale con il papà, previo assenso del genitore con il quale la bambina trascorreranno il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre. Resta inteso che questa previsione verrebbe meno se il genitore al quale spetti il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre decidesse di trascorrere tale periodo, fuori zona. La bambina trascorrerà le vacanze di Pasqua, tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori, con la mamma o con il papà ad anni alterni. Chiaramente sono fatti salvi diversi accordi tra le parti. Il giorno del compleanno della mamma e la Festa della Mamma verranno trascorsi dalla figlia con la mamma e il giorno del compleanno del papà e la Festa del Papà verranno trascorsi con il papà. In caso di malattia della figlia il genitore convivente in quel momento dovrà consentire che l'altro possa recarsi a fare visita alla figlia malata.
3 Per le festività 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre, ed in genere per qualsiasi festività religiosa o civile dell'anno, la figlia starà con il genitore con il quale si trovano in ragione del regime di frequentazione ordinario. 8 CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO ORDINARIO Il sig. si impegna e obbliga al versamento a favore della sig.ra Parte_2 Parte_1 della somma mensile di euro 400,00= (quattrocento/00=) a titolo di mantenimento per la figlia oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Lucca cui si rimanda. Il pagamento del contributo ordinario di mantenimento avverrà mediante versamento su conto corrente intestato alla sig.ra già noto, da eseguirsi entro il giorno 10 di ogni mese. Parte_1
Detta somma sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. 9 ASSEGNO UNICO Le parti concordano che gli assegni familiari e/o l'assegno unico sarà percepito dal sig.
[...] nella misura del 100% (attualmente corrispondente alla cifra di €.57,50=). Parte_2
10 SPESE STRAORDINARIE Le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, preventivamente concordate e fiscalmente documentate, saranno corrisposte da ogni genitore nella misura della metà ciascuno. Per spese straordinarie sono da intendersi quelle elencate nel Protocollo adottato da codesto Tribunale in data 7.10.2020 cui si rimanda ed in particolare: Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:- spese mediche urgenti e necessarie;
- trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);- tickets e spese farmaceutiche;
- tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche didattiche;
- spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- spese per progetti curriculari scolastici;
- spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);- ripetizioni;
- stages e corsi di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);- spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;- scuole e università private;
- baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);- attività ludico-ricreative (centri estivi);- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso
4 scuole-guida private;
- spese per ON, ES (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.”. Della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie godranno entrambi i genitori nella quota della metà. 11 SPESE ANIMALI DOMESTICI I coniugi dichiarano di comune accordo che il sig. provvederà interamente al Parte_2 pagamento delle spese per la cura e mantenimento del cane di proprietà della sig.ra
[...] che rimarrà nella casa coniugale di Massarosa. Parte_1
12 AUTOVETTURA L'autovettura Land Rover tg. ZA507RD di proprietà della sig.ra (ALL. N.10) di Parte_1 comune accordo tra i coniugi, rimarrà nella piena disponibilità del sig. che, Parte_3 pertanto, continuerà ad utilizzarla. Le spese relative e accessorie (assicurazione, tassa automobilistica e/o ogni eventuale sanzione) rimarranno interamente a carico del sig. Parte_3 nella misura del 100%, con totale manleva della sig.ra
[...] Parte_1
13 RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto economico tra di loro e di essere indipendenti economicamente e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al proprio personale mantenimento.
14 SPESE LEGALI Spese legali della separazione interamente compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massarosa (LU) il 20/2/2010, dal quale è nata la figlia (nata il Per_3
30/5/2010), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Massarosa (LU) in data 20/2/2010, debitamente trascritto Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massarosa (LU) all'Atto Numero 3, Parte 1, dell'Anno 2010, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massarosa (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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