Articolo 5 della Legge 6 maggio 2004, n. 129
Articolo 4Articolo 6
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25 maggio 2004
Art. 5. (Obblighi dell'affiliato) 1. L'affiliato non puo' trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore.
2. L'affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attivita' oggetto dell'affiliazione commerciale.
Entrata in vigore il 25 maggio 2004
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