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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 606/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to Claudio Mastrogiovanni giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 23/12/2011 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 07/05/2021 , dopo Parte_1
aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla TU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
30/2020 R.G.), in qualità di erede di [nato a [...] Persona_2 il 28/04/1962 e deceduto in Laureana Cilento (SA) il 16/02/2021] chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'originario ricorrente al fine di: 1) “dichiarare il de cuius Persona_2 invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% anche con necessità di assistenza continua, non essendo egli in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della Leggi nn. 18/80 e 508/88 e successive modifiche ed integrazioni, anche previa consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (3.10.2019), o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa”; 2) “condannare l' , in CP_1 persona del Presidente, quale rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato, per la carica, presso la Sede dell'Istituto in Roma, via Ciro il
Grande, Eur ed ex art. 10, co. 6, D.L 30.09.2005, n. 203, così come modificato dall'art. 20, D.L. 1.7.2009, n. 78, presso la sede Provinciale dell' di CP_1
Salerno, in persona del Direttore p.t., C.so Garibaldi, n. 38, Salerno, al pagamento in favore della sig.ra , quale erede di Parte_1 R_
, dell'indennità di accompagnamento, compresi i ratei scaduti di tali
[...] benefici, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa, e fino a quella del decesso del de cuius“. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della TU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_3 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
14/08/2024, che parte originaria ricorrente era affetta dalle seguenti patologie:”
Cirrosi epatica scompensata di origine esotossica ( alcol ) con encefalopatia portosistemica terminale complicata da HCC del VII segmento trattato con chemioembolizzazione percutanea e recidivato al III segmento epatico. -
Cardiopatia ipertensivo-tossica ( da alcol ) - Diffusa aterosclerosi dell'aorta con dilatazione diffusa anche alle iliache e con aneurismi della femorale superficiale
e della poplitea a sinistra - Esiti di intervento di endoarteriectomia della femorale di sinistra e di aneurismectomia della poplitea di sinistra con innesto di safena autologa invertita complicata da Ampia deiscenza della ferita chirurgica.
- Escissione per via endoscopica di lesione neoplastica del colon - Trombosi venosa profonda arto inferiore destro”
Il TU ha aggiunto che tale quadro patologico determinava il bisogno “di
Pag. 2 di 4 assistenza continuativa e permanente non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita a far data dal gennaio 2020”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_3 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio assistenziale richiesta).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
TU) del requisito sanitario richiesto.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti i benefici del beneficio assistenziale richiesto.
3.2 Le spese relative alla TU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo e nella presente fase vanno poste per lo stesso motivo a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in fase di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che di
[nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_2
Laureana Cilento (SA) il 16/02/2021], si è trovato a decorrere dal gennaio 2020 sino al dì del decesso, nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
Pag. 3 di 4 2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla TU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_4
4) pone le spese relative alla TU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 21/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 606/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to Claudio Mastrogiovanni giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 23/12/2011 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 07/05/2021 , dopo Parte_1
aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla TU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
30/2020 R.G.), in qualità di erede di [nato a [...] Persona_2 il 28/04/1962 e deceduto in Laureana Cilento (SA) il 16/02/2021] chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'originario ricorrente al fine di: 1) “dichiarare il de cuius Persona_2 invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% anche con necessità di assistenza continua, non essendo egli in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della Leggi nn. 18/80 e 508/88 e successive modifiche ed integrazioni, anche previa consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (3.10.2019), o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa”; 2) “condannare l' , in CP_1 persona del Presidente, quale rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato, per la carica, presso la Sede dell'Istituto in Roma, via Ciro il
Grande, Eur ed ex art. 10, co. 6, D.L 30.09.2005, n. 203, così come modificato dall'art. 20, D.L. 1.7.2009, n. 78, presso la sede Provinciale dell' di CP_1
Salerno, in persona del Direttore p.t., C.so Garibaldi, n. 38, Salerno, al pagamento in favore della sig.ra , quale erede di Parte_1 R_
, dell'indennità di accompagnamento, compresi i ratei scaduti di tali
[...] benefici, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa, e fino a quella del decesso del de cuius“. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della TU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_3 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
14/08/2024, che parte originaria ricorrente era affetta dalle seguenti patologie:”
Cirrosi epatica scompensata di origine esotossica ( alcol ) con encefalopatia portosistemica terminale complicata da HCC del VII segmento trattato con chemioembolizzazione percutanea e recidivato al III segmento epatico. -
Cardiopatia ipertensivo-tossica ( da alcol ) - Diffusa aterosclerosi dell'aorta con dilatazione diffusa anche alle iliache e con aneurismi della femorale superficiale
e della poplitea a sinistra - Esiti di intervento di endoarteriectomia della femorale di sinistra e di aneurismectomia della poplitea di sinistra con innesto di safena autologa invertita complicata da Ampia deiscenza della ferita chirurgica.
- Escissione per via endoscopica di lesione neoplastica del colon - Trombosi venosa profonda arto inferiore destro”
Il TU ha aggiunto che tale quadro patologico determinava il bisogno “di
Pag. 2 di 4 assistenza continuativa e permanente non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita a far data dal gennaio 2020”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_3 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio assistenziale richiesta).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
TU) del requisito sanitario richiesto.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti i benefici del beneficio assistenziale richiesto.
3.2 Le spese relative alla TU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo e nella presente fase vanno poste per lo stesso motivo a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in fase di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che di
[nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_2
Laureana Cilento (SA) il 16/02/2021], si è trovato a decorrere dal gennaio 2020 sino al dì del decesso, nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
Pag. 3 di 4 2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla TU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_4
4) pone le spese relative alla TU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 21/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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