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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/06/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato in grado di appello
In Nome del Popolo Italiano il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 607/2024 tra le parti:
APPELLANTE
cf CP_1 P.IVA_1
- difesa: avv. MUSCARI TOMAJOLI ROBERTA, cf C.F._1
- domicilio: presso il difensore
AP
SU , cf Controparte_2 P.IVA_2
- difesa: avv. DELLA GALA ANTONELLA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
, cf , contumace CP_3 C.F._3
OGGETTO: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno
Conclusioni delle parti
Pag. 1 di 5 Per parte appellante: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 92 del 13.2.2024, emessa dal Giudice di
Pace di Prato, in persona del Dott. Emanuele Calabrese Ioppolo, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 40/2022, depositata in cancelleria in data 13.2.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado in memoria conclusionale, che qui di seguito si riportano integralmente: “condannare la , in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore della CP_1
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, quantificato in euro 4.027,40 compresa iva oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 13.07.2021 al saldo, nonché del danno da fermo tecnico pari ad € 268,40 per un totale complessivo di € 4.295,80.
Condannare la , in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, alla rifusione delle spese sostenute da per gli onorari del CTP CP_1
in euro 314,00 (come da fattura che si deposita). Per_1
Condannare la , in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, al pagamento degli onorari del CTU per come liquidati dal Giudice in € 400,00 oltre iva.
Con vittoria di spese, onorari di causa, rimborso forfettario ex art 15 l.p. oltre cpa, come da nota spese allegata.”
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori, come per legge, di questo grado di giudizio.”
Per parte appellata : “SI CONCLUDE Controparte_4
Per il rigetto dell'atto di appello e la conferma integrale dell'impugnata sentenza, il tutto, pertanto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, e spese generali come per legge.”
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso CP_1 la sentenza 92/2024 resa dal Giudice di Pace di Prato nell'ambito del procedimento RG
40/2022, pubblicata il 14.2.2024, non notificata, con la quale il giudicante sulle domande dell'odierno appellante ha così deciso “accoglie la domanda di risarcimento danni, condanna i convenuti in solido tra loro, ciascuno in base al titolo come per legge, domiciliati come in atti al pagamento in favore di unipersonale, domiciliata come in atti, della somma di € CP_1
4.295,80 oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo. Condanna altresì i convenuti suddetti al
Pag. 2 di 5 pagamento delle spese e competenze legali della presente causa, che tassa e liquida in €
1.500,00 per competenze oltre al 15% per spese generali imponibili ed euro 148,00 per spese non imponibili, IVA e CPA come per legge.”
Il giudizio di primo grado è stato introdotto dall'odierna appellante, quale cessionaria del credito vantato dal sig. a seguito di un sinistro stradale avvenuto a Controparte_5
Montemurlo in data 13.7.2021 per fatto e colpa del conducente dell'autovettura di proprietà di
. La stessa, difatti, aveva notificato atto di citazione al sig. e alla CP_3 CP_3
chiedendo la condanna di questi ultimi al risarcimento Controparte_4 in favore della stessa della somma di euro 4.579,54, o di quella maggiore o minore che sarebbe stata giudizialmente accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il sig. rimaneva contumace. CP_3
Al contrario, si costituiva in giudizio la deducendo Controparte_4
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda per la mancata osservanza dei criteri previsti dagli artt. 143, 145 e ss. del Codice delle assicurazioni. Eccepiva, inoltre, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per genericità ed indeterminatezza della domanda, l'improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dalla richiesta di risarcimento del danno e per carenza di legittimazione attiva per nullità del contratto di cessione del credito. Il giudizio di primo grado veniva istruito mediante documenti e prove testimoniali nonché tramite ctu.
All'esito del giudizio il giudice di primo grado accoglieva la domanda attorea condannando i convenuti al risarcimento dei danni subiti dalla stessa, respingendo, al contrario, la richiesta di rimborso della spesa sostenuta dall'attrice per il proprio ctp, affermando che il documento fiscale allegato era emesso nei confronti dell'attrice medesima, la quale, tuttavia, non agiva in proprio ma quale cessionaria del diritto di un terzo.
L'appellante ha proposto appello allegando l'errata applicazione dell'art. 92 c.p.c. per non aver il giudice di prime cure rimborsato la spesa di ctp alla parte vittoriosa.
In particolare, la società appellante ha dedotto che, come ribadito in modo unanime dalla giurisprudenza di legittimità, la spesa di ctp, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientra in quelle che la parte vittoriosa ha diritto a vedersi rimborsare, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. della facoltà di escluderne la ripetizione ritenendola superflua o eccessiva. Tuttavia, il giudice non ha effettuato tale giudizio e conseguentemente, essa va riconosciuta.
è rimasto contumace. CP_3
Con comparsa di costituzione e risposta si è, invece, costituita in giudizio
[...]
, in persona del legale rappresentante, chiedendo il rigetto dell'atto di Controparte_4 appello, sostenendo che il giudice di prime cure, in motivazione, ha rilevato correttamente l'inesattezza del documento fiscale prodotto dall'attrice, che nel giudizio di primo grado ha
Pag. 3 di 5 agito nella qualità di cessionario del credito e non in proprio, pertanto, non poteva richiedere spese sostenute in proprio.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con provvedimento del
7.5.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c..
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Dalla disamina del fascicolo di primo grado si evince chiaramente che il dr. Persona_2
è stato nominato ctp da parte attrice, odierna appellante (cfr. verbale udienza del
[...]
29.6.2022), ed ha concretamente participato alle operazioni peritali del consulente tecnico nominato dal giudice (cfr. consulenza tecnica depositata nel fascicolo di primo grado).
Pertanto, la richiesta di rimborso delle spese di ctp avanzata dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado era del tutto legittima. Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendosi eccessive o superflue.” (cfr. Cass. Ordinanza 26729/2024).
La motivazione resa sul punto dal giudice di prime cure non risulta condivisibile, trattandosi di spesa effettivamente sostenuta dalla parte vittoriosa del giudizio, nel corso del medesimo, motivo per il quale la fattura è stata intestata alla stessa e non ha alcun collegamento con il credito ceduto all'odierna appellante, credito azionato nel giudizio di primo grado.
La sentenza di primo grado dovrà, pertanto, essere riformata sul punto, sommando agli esborsi già riconosciuti, le spese di ctp per un totale di euro 462,00.
Non può, invece, essere accolta la conclusione relativa alle spese di ctu come articolata da parte appellante non essendo stato motivo di appello, pur rilevando che comunque in parte motiva il giudice di prime cure ha applicato anche per dette spese il criterio della soccombenza.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionali in valori compresi tra i minimi e i medi, tenuto conto della semplicità del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Prato n. 92/2024 pubblicata in data 13.2.2024, condanna Controparte_4
e in solido tra loro, al pagamento della somma di euro
[...] CP_3
4.295,80, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
2. Condanna e , in solido tra loro, al Controparte_4 CP_3
pagamento delle spese e competenze legali del giudizio di primo grado che si liquidano
Pag. 4 di 5 in euro 1.500,00 per competenze, oltre al 15% per rimborso forfettario, euro 462,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge;
3. Condanna e , in solido tra loro,, in Controparte_4 CP_3 solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, sostenute da parte appellante che si liquidano in euro 340,00 per compensi, euro 145,80 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Prato, 12/06/2025
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
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