Articolo 2 della Legge 30 maggio 1965, n. 573
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 giugno 1965
Art. 2.
Il minore introito e' rimborsato alla "Tirrenia" Societa' per azioni di navigazione dal Ministero dell'interno.
Al relativo onere, valutato in lire 7 milioni, si fara' fronte con riduzione, di pari importo, del capitolo numero 1141 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1965.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 6 giugno 1965