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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 785/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 3.06.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 22.03.2024 da e , Parte_1 Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to MINIELLO ROSSANA, dalla cui unione sono nati i figli
(l'8.10.1998), (il 28.04.2000) e (il 12.10.2004), tendente ad Per_1 Per_2 Per_3
ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29.05.1998; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza n.2750/2015 del 03/08/2015; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Gli ex coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Nessuna richiesta economica avanzano tra loro gli ex coniugi avendo già provveduto a regolare compiutamente i loro rapporti patrimoniali, e con espressa rinuncia reciproca all'assegno divorzile;
3. Nessuna richiesta economica viene avanzata per i figli , e Per_1 Per_2
essendo nelle more divenuti maggiorenni, economicamente ed Per_3
anagraficamente autosufficienti.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in MW (Germania) il
29.05.1998 da , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni sopra Controparte_1
richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mondragone (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett.
d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 17, parte II, serie C, anno 1999);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 3.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 785/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 3.06.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 22.03.2024 da e , Parte_1 Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to MINIELLO ROSSANA, dalla cui unione sono nati i figli
(l'8.10.1998), (il 28.04.2000) e (il 12.10.2004), tendente ad Per_1 Per_2 Per_3
ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29.05.1998; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza n.2750/2015 del 03/08/2015; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Gli ex coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Nessuna richiesta economica avanzano tra loro gli ex coniugi avendo già provveduto a regolare compiutamente i loro rapporti patrimoniali, e con espressa rinuncia reciproca all'assegno divorzile;
3. Nessuna richiesta economica viene avanzata per i figli , e Per_1 Per_2
essendo nelle more divenuti maggiorenni, economicamente ed Per_3
anagraficamente autosufficienti.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in MW (Germania) il
29.05.1998 da , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni sopra Controparte_1
richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mondragone (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett.
d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 17, parte II, serie C, anno 1999);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 3.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio