TAR Bari, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 38
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Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla violazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990, evidenziando che l'Amministrazione, a fronte delle osservazioni del privato, deve fornire un riscontro puntuale e non può limitarsi a ribadire motivazioni già espresse in precedenza o non fornire un adeguato riscontro alle argomentazioni giuridiche addotte. La mancata considerazione delle osservazioni del privato, o il loro rigetto senza adeguata motivazione, configura un vizio di carattere procedimentale invalidante.

  • Accolto
    Contraddittorietà tra l'annullamento in autotutela e la successiva determinazione negativa

    Il Collegio ha ritenuto che il mutamento di rotta dell'Amministrazione comunale, dopo aver annullato in autotutela un precedente diniego, costituisca sintomo di eccesso di potere nella gestione del procedimento autorizzatorio, in particolare per contraddittorietà e lesione del legittimo affidamento della parte privata. La decisione finale non è apparsa coerente con l'acquisizione degli interessi coinvolti e gli apporti partecipativi del privato.

  • Accolto
    Violazione dei principi di economicità e non aggravamento del procedimento

    La Corte ha ritenuto sussistente la violazione delle regole di economicità dell'azione amministrativa e del principio di non aggravamento del procedimento, in quanto la P.A. deve limitare la rinnovazione alle sole fasi viziate e a quelle successive, senza aggravare inutilmente il procedimento.

  • Accolto
    Compatibilità urbanistica dell'impianto in zona agricola

    Il Collegio ha accolto la tesi della ricorrente, ritenendo l'impianto compatibile ex lege con la destinazione in zona agricola, in base all'art. 12, comma 7, del D. lgs. n. 387/2003, che ammette l'ubicazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili anche in zone agricole. Tale compatibilità è stata avallata dalla Corte Costituzionale.

  • Accolto
    Violazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla violazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990, evidenziando che l'Amministrazione, a fronte delle osservazioni del privato, deve fornire un riscontro puntuale e non può limitarsi a ribadire motivazioni già espresse in precedenza o non fornire un adeguato riscontro alle argomentazioni giuridiche addotte. La mancata considerazione delle osservazioni del privato, o il loro rigetto senza adeguata motivazione, configura un vizio di carattere procedimentale invalidante.

  • Accolto
    Contraddittorietà tra l'annullamento in autotutela e la successiva determinazione negativa

    Il Collegio ha ritenuto che il mutamento di rotta dell'Amministrazione comunale, dopo aver annullato in autotutela un precedente diniego, costituisca sintomo di eccesso di potere nella gestione del procedimento autorizzatorio, in particolare per contraddittorietà e lesione del legittimo affidamento della parte privata. La decisione finale non è apparsa coerente con l'acquisizione degli interessi coinvolti e gli apporti partecipativi del privato.

  • Accolto
    Violazione dei principi di economicità e non aggravamento del procedimento

    La Corte ha ritenuto sussistente la violazione delle regole di economicità dell'azione amministrativa e del principio di non aggravamento del procedimento, in quanto la P.A. deve limitare la rinnovazione alle sole fasi viziate e a quelle successive, senza aggravare inutilmente il procedimento.

  • Accolto
    Compatibilità urbanistica dell'impianto in zona agricola

    Il Collegio ha accolto la tesi della ricorrente, ritenendo l'impianto compatibile ex lege con la destinazione in zona agricola, in base all'art. 12, comma 7, del D. lgs. n. 387/2003, che ammette l'ubicazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili anche in zone agricole. Tale compatibilità è stata avallata dalla Corte Costituzionale.

  • Accolto
    Conseguenzialità degli atti impugnati

    L'annullamento degli atti principali comporta, per ragioni di consequenzialità, l'annullamento anche degli atti presupposti, connessi e consequenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 38
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 38
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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