Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00038/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01305/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2024, proposto da La Rosa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Sani, Gianluca Zunino, Anna Castelli e Pietro Minora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Capurso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di Barletta Andria Trani, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, e/o la declaratoria di nullità, previa adozione di idonee misure cautelari
-della Determinazione Dirigenziale n. 1281 del 30.8.2024 adottata dall’Area Urbanistica, Demanio ed Ambiente del Comune di Trani conclusiva del procedimento relativo alla Procedura di Abilitazione Semplificata per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano mediante digestione anaerobica di matrici agricole avente capacità di 500smc/h nel Comune di Trani, trasmessa a mezzo PEC in data 30 agosto 2024 con nota del Comune di Trani prot. n. 55289/2024;
-della Determinazione Dirigenziale n. 1082 del 19.7.2024 di conclusione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 quater della L. n. 241/1990 adottata dall’Area Urbanistica, Demanio ed Ambiente del Comune di Trani, trasmessa a mezzo PEC in data 19 luglio 2024 con nota del Comune di Trani prot. n. 48451/2024;
-nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, nessuno escluso, e segnatamente delle note del Comune di Trani - Area Urbanistica Demanio e Ambiente prot. n. 69788 del 25.10.2022 e, ove occorra, della nota della Provincia Barletta Andria Trani - Ambiente, Rifiuti, Ecologia e Parco del Fiume Ofanto prot. n. 0015699 del 14 giugno 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il dott. AR Dibello e uditi l'avv. Massimo Ingravalle, su delega dell'avv. Gianluca Zunino, per la ricorrente, e l'avv. Michele Capurso, per il comune resistente;
1.- La Rosa S.r.l., odierna ricorrente, è una Società che opera nel settore della progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, in particolare, biogas e biometano.
2.- In data 15 luglio 2020, la ricorrente ha presentato al Comune di Trani un’istanza, munita dei relativi allegati, recante prot. n. 34594 (doc. n. 5), volta all’avvio della Procedura abilitativa semplificata (cosiddetta “P.A.S.”) di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 28 del 2011 e/o all’art. 6 della L.R. n. 25 del 2012 “ al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni, tramite Conferenza dei Servizi, nonché degli atti di assenso e nulla osta previsti” per l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano mediante digestione anaerobica di matrici agricole avente capacità di 500 Smc/h”. Più nel dettaglio, la domanda aveva – ed ha tuttora – ad oggetto un impianto che opera mediante l’utilizzo di biomasse della filiera corta (sottoprodotti di origine agricola e reflui zootecnici).
3.- Successivamente, in data 13 gennaio 2021, come da nota prot. n. 1888 (doc. n. 6), la Società ha presentato una variante non sostanziale al progetto consistente nella redistribuzione di alcuni elementi di impianto nel layout ed in una modifica, in riduzione, del diametro di alcune vasche, con conseguente deposito di nuovi elaborati grafici e di una parziale modifica delle Relazioni tecniche interessate dalla variante stessa.
4.- Il Comune di Trani, con nota prot. n. 38035 del 16 luglio 2021 – a distanza, quindi, di un anno dalla data di deposito della P.A.S. originaria e di oltre sei mesi dalla data di presentazione della variante recante la definitiva localizzazione dell’impianto – ha comunicato all’odierna ricorrente la presenza di motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 con contestuale comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento della P.A.S. per non conformazione del titolo autorizzativo e relativa diffida all’inizio lavori (doc. n. 7).
5.- La ricorrente ha puntualmente controdedotto con osservazioni presentate in data 26 luglio 2021.
6.- A partire dalla data di ricevimento delle osservazioni di cui al punto che precede, il Comune di Trani è rimasto totalmente inerte, non avendo più adottato alcun provvedimento espresso, nonostante La Rosa S.r.l. abbia anche presentato ulteriori chiarimenti scritti e solleciti rispettivamente in data 1° ottobre 2021, 11 ottobre 2021 e 16 novembre 2021 (doc. n. 9).
7.- A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione procedente, la Società, in data 13 gennaio 2022, ha agito in giudizio ai sensi dell’art. 117 del D. lgs. n. 104/2010 dinnanzi al T.A.R. per la Puglia (R.G.R. n. 1344/2021) che, con sentenza del 21 aprile 2022, n. 543 ha condannato il Comune di Trani a provvedere sull’istanza, dando corso al procedimento di cui all’art. 6 del D. lgs. n. 28/2011 e, dunque, convocando la conferenza dei servizi al fine di acquisire gli atti di assenso necessari ad assentire la realizzazione dell’impianto.
8.- Il Comune di Trani ha provveduto, con comunicazione prot. n. 35615 del 30 maggio 2022, a convocare la conferenza dei servizi decisoria ai sensi degli articoli 14 comma 2 e 14 bis L. n. 241/1990 ai fini del procedimento autorizzatorio dell’impianto. Nonostante i pareri pervenuti nell’ambito della conferenza dei servizi fossero in parte positivi (cfr. parere ASL - Azienda Sanitaria Locale BT) e in parte recanti prescrizioni che avrebbero richiesto solo alcune modifiche e/o integrazioni del progetto sotto il profilo tecnico (cfr. pareri AR Puglia e Provincia BAT Settore Ambiente - doc. n. 10), l’Amministrazione Comunale ha adottato la determina dirigenziale n. 546 del 20 aprile 2023 (doc n. 11) di conclusione negativa della conferenza dei servizi fondata unicamente sulle motivazioni espresse nel parere rilasciato dal proprio Ufficio Urbanistica – unico parere non favorevole pervenuto nel corso dell’istruttoria – inerenti a una supposta “incompatibilità urbanistica del progetto proposto di natura industriale interessante la trasformazione permanente di un’area tipizzata agricola (così prevista dal PUG vigente) […]”.
9.- In data 5 maggio 2023, avverso la determina dirigenziale di cui al punto che precede, l’odierna ricorrente ha presentato le proprie memorie endoprocedimentali ex artt. 10 bis e 14 bis, comma 5, della L. n. 241/1990 (doc. n. 12).
10.- In data 19 luglio 2023, il Comune di Trani ha infine tramesso a La Rosa S.r.l. la determina dirigenziale n. 1122 del 17 luglio 2023 con la quale ha concluso il procedimento amministrativo rigettando definitivamente la domanda di autorizzazione dell’impianto e riconoscendo contestualmente di non avere preso in esame le osservazioni trasmesse dalla Società in data 5 maggio 2023, in quanto ritenute asseritamente tardive (doc. n. 13).
11.- In data 17 ottobre 2023, La Rosa S.r.l. ha proposto un secondo giudizio – allo stato ancora pendente e rubricato al R.G.R. n. 1182/2023 – avanti al T.A.R. per la Puglia per l’annullamento della determina dirigenziale n. 1122 del 17 luglio 2023.
12.- In data 26 gennaio 2024, la Società – sul presupposto condiviso con il Comune di Trani che quest’ultimo avrebbe rimesso in autotutela la determina dirigenziale n. 1122 del 17 luglio 2023 al fine di evitare il prosieguo del giudizio di cui al R.G.R. n. 1182/2023 – ha provveduto a depositare presso l’Amministrazione procedente un’istanza di riesame in autotutela della determina dirigenziale appena menzionata unitamente ad un aggiornamento del progetto al fine di conformarsi alle prescrizioni formulate dall’AR Puglia e dalla Provincia di Barletta – Andria – Trani nei loro rispettivi pareri (cfr. punto 10, supra), nonché alle previsioni introdotte dal decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 15 settembre 2022 (cosiddetto Decreto Biometano) medio tempore entrato in vigore (doc. n. 14).
13.- Il Comune di Trani, in accoglimento dell’istanza presentata dalla Società, con determina dirigenziale prot. n. 357 del 18 marzo 2024, ha annullato d’ufficio ai sensi dell’art. 21 novies della L. n. 241/1990 la determina dirigenziale n. 1122 del 17 luglio 2023 e, contestualmente, con il provvedimento prot. n. 18792 sempre del 18 marzo 2024, ha ripristinato il procedimento amministrativo di P.A.S. in sede di conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 bis l. n. 241/1990 (che, quindi, con tale atto, è stata nuovamente convocata) riconvocando – erroneamente – tutti gli enti per esprimersi nuovamente sul progetto aggiornato, anziché richiedere solo i pareri delle amministrazioni interessate dalle modifiche progettuali (doc. n. 15).
13.1.- Sono pertanto pervenuti i seguenti ulteriori pareri in merito al progetto di realizzazione dell’impianto (doc. n. 16): a. parere rilasciato dall’Acquedotto Pugliese con nota del 19 marzo 2024 prot. n. 20027/2024 con il quale è stata rilevata l’assenza di interferenze tra il progetto della Società e l’acquedotto e le opere idriche gestite da tale ente; b. parere rilasciato da Amet S.p.a. con nota del 12 aprile 2024 prot. 531 relativo al nulla osta tecnico per la connessione di un impianto di biometano che, tuttavia, non si riferisce all’impianto che l’odierna ricorrente intende realizzare, bensì a un diverso impianto il cui progetto è di proprietà della società Il Trifoglio S.r.l.; c. parere rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Barletta Andria Trani con nota del 4 aprile 2024 prot. 2256 che ha confermato il parere di conformità antincendio già reso con nota prot. 3657 del 14 giugno 2023.d. parere non favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Provincia di Barletta – Andria – Trani con nota del 14 giugno 2024 prot. 0015699 che, analogamente al parere precedentemente reso dal medesimo ente in data 27 febbraio 2023 (cfr. punto 10), non esprime ragioni ostative alla realizzazione dell’Impianto ma evidenzia la necessità di fornire chiarimenti e/o apporre variazioni e/o integrazioni al progetto dell’impianto.
14.- Del tutto inaspettatamente a fronte dell’annullamento in autotutela della determina dirigenziale n. 1122 del 17 luglio 2023, l’Amministrazione procedente ha comunicato all’odierna ricorrente la determinazione dirigenziale n. 1082 del 19 luglio 2024 di conclusione negativa della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 quater della L. n. 241/1990.
14.1.- In data 26 luglio 2024, a fronte di tale determinazione dell’Amministrazione procedente, l’odierna ricorrente ha presentato, ancora una volta, le proprie memorie endoprocedimentali ex artt. 10 bis e 14 bis, comma 5, della L. n. 241/1990 (doc. n. 17) nel tentativo di stimolare – ancora una volta – il Comune di Trani a rivedere la propria posizione.
14.2.- Il Comune di Trani, con nota del 2 agosto 2024 n. prot. 0051509 (doc. 18), ha fornito, per la prima volta, riscontro alle osservazioni presentate dall’odierna ricorrente.
15.- In data 30 agosto 2024, l’Amministrazione procedente ha comunicato – a mezzo PEC con nota prot. 55289/2024 – la determinazione dirigenziale n. 1281 del 30 agosto 2024 conclusiva del procedimento relativo alla P.A.S. per la realizzazione dell’impianto sulla base delle motivazioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 1082 del 19 luglio 2024.
16.- Ritenendo di ricevere pregiudizio anche da quest’ultima determina dirigenziale, la società La Rosa s.r.l. ha adito il Tar per conseguire l’annullamento degli atti indicati in epigrafe deducendo 1. SULLA VIOLAZIONE DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1.1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1 e 2 bis, della L. n. 241 del 1990 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 bis, comma 5, della L. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto di motivazione – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990.1.2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e 2, della L. n. 241 del 1990 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 bis della L. n. 241 del 1990. 1.3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 4, del D.lgs. n. 28/2011 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e 2, della L. n. 241 del 1990 – Violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost. 1.4.
Violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1, 2 e 2 bis della L. n. 241 del 1990. 2. NEL MERITO 2.1. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. b) e c) del D. lgs. n. 387 del 2003 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 4 bis e comma 7, del D. lgs. n. 387 del 2003 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 e 8 bis del D.lgs. n. 28 del 2011 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 bis del D.l. n. 77 del 2021 – Violazione e/o falsa del punto 15.3 dell’Allegato al D.M. del 10.9.2010 – Violazione e/o falsa applicazione della Tab. A, Sezione II n. 3 al D.lgs. n. 222 del 2016 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della L.R. n. 25 del 2012 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990 – Provvedimenti assunti in violazione e/o elusione di giudicato – Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del Reg. Reg. n. 12 del 2008 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4.08.4 e dell’art. 4.09.9.1 delle NTA del PUG - Piano Urbanistico Generale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 31.03.2009 e pubblicato sul B.U.R.P. della Regione Puglia n.68 del 07.05.2009 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del Regolamento U.E. n. 2577 del 22.12.2022.
17.- Il Comune di Trani si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. Ha contestato la lettura della vicenda fornita dalla ricorrente. La difesa della ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 73 del codice del processo amministrativo. La controversia è infine passata in decisione all’udienza pubblica dell’8 luglio 2025.
18.- Il ricorso è fondato avuto riguardo alla violazione del preavviso di rigetto di cui all’articolo 10-bis della legge 241 del 1990.
19.- Nel ripercorrere l’articolata vicenda al vaglio del Collegio, la difesa della ricorrente non ha mancato di evidenziare, in primo luogo, la violazione di alcune norme di carattere procedimentale.
Risulta dagli atti, in particolare, che il competente Ufficio del Comune di Trani ha comunicato alla società La Rosa s.r.l. la determina dirigenziale n. 1082 del 19 luglio 2024, recante “ Determinazione di conclusione della conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14-quater della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii” precisando che “ l’adozione della suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza, di cui all’articolo 10 bis L. 241/90, pertanto, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente Determinazione, l’istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti…”
19.1.-Conseguentemente, in data 26 luglio 2024, a fronte di tale determinazione dell’Amministrazione procedente, l’odierna ricorrente ha presentato le proprie memorie endoprocedimentali ex artt. 10 bis e 14 bis, comma 5, della L. n. 241/1990 con le quali ha evidenziato: a. che le ragioni che hanno fondato l’emissione del parere sfavorevole da parte della Provincia di Barletta – Andria – Trani con nota del 14 giugno 2024 prot. 0015699 non sono da ritenersi insuperabili in quanto la stessa Provincia ha evidenziato che “ è facoltà della Società poter controdedurre puntualmente alle osservazioni emerse e/o, in accoglimento delle stesse, recepirle nelle parti progettuali della proposta presentata per le valutazioni istruttorie depositando il progetto aggiornato”; b. che, con riguardo al parere contrario dell’Ufficio Urbanistica prot. 69788 del 25 ottobre 2022, la riproposizione degli argomenti ostativi risulta incomprensibile nella misura in cui contrasta espressamente con la decisione di procedere all’annullamento in autotutela del precedente provvedimento di diniego di cui alla determinazione dirigenziale n. 1122 del 17 luglio 2023 sotto il profilo dell’evidente lesione del legittimo affidamento riposto dalla Società nel fatto che le ragioni di diniego connesse all’incompatibilità urbanistica fossero da intendersi definitivamente superate.”.
19.2.- Il Comune di Trani, a sua volta, con nota del 2 agosto 2024 n. prot. 0051509 (doc. 18), ha dato riscontro alle osservazioni presentate dall’odierna ricorrente: a. confermando il proprio diniego autorizzativo sulla base dell’asserita incompatibilità urbanistica del progetto dell’impianto con l’area comunale interessata senza, tuttavia, ancora una volta, fornire alcun compiuto e puntuale riscontro alle ragioni in punto di diritto più volte sostenute dalla Società; b. affermando altresì che “la decisione di procedere all’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21–nonies della L. 241/1990 del precedente diniego (D.D. n. 1122 del 17.07.2023) non è assolutamente fondata sull’incompatibilità urbanistica del progetto con l’area su cui lo stesso è ubicato, ma bensì su un mero errore materiale dell’ufficio circa la relazione delle osservazioni pervenute che di fatto sono pervenute entro i termini assegnati. A comprova di ciò è sufficiente richiamare i presupposti all’adozione della D.D. 357 del 18.03.2024” (enfasi aggiunta solo per il secondo periodo n.d.r.).
19.3.- Sennonché, la nota del 2 agosto del Comune di Trani, nella parte in cui reca la conferma del diniego autorizzativo sulla base dell’asserita incompatibilità urbanistica del progetto dell’impianto con l’area comunale prescelta tradisce lo spirito e la ratio dell’articolo 10-bis della legge 241 del 1990.
20.- In base alla disposizione normativa sopra richiamata, la Pubblica amministrazione è tenuta a preannunciare le ragioni del diniego di accoglimento dell’istanza del privato prima di pervenire alla decisione di respingerne la domanda. A sua volta, il privato dispone di un ulteriore segmento procedimentale, denominato contraddittorio predecisorio, per mezzo del quale ha il diritto di presentare osservazioni in modo tale da sollecitare ancora una volta la Pubblica amministrazione a mutare orientamento. La norma, tuttavia, a fronte del diritto di presentare osservazioni del privato è fonte di un ben preciso obbligo di carattere procedimentale in capo all’Amministrazione. Quest’ultima, infatti, ove ritenga le osservazioni formulate in extremis non decisive ai fini di un provvedimento favorevole è tenuta a rendere note le ragioni della immodificabilità della decisione sfavorevole a pena di illegittimità del provvedimento conclusivo. La violazione della disciplina dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda si configura, infatti, significativamente quale vizio di carattere procedimentale di natura invalidante, ai sensi dell’articolo 21-octies della legge 241 del 1990, segno evidente del particolare valore che il legislatore ha attribuito all’istituto in chiave di democrazia partecipativa. L’articolo 10-bis della legge 241 del 1990 stabilisce che “Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni” aggiungendo, poco oltre, che “…l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento”. La ratio delle enunciazioni normative è chiara: ogni qual volta il privato fornisce all’Amministrazione decidente un apporto conoscitivo sotto forma di osservazioni e memorie questa deve dare alle osservazioni puntuale riscontro non essendo possibile rifugiarsi in argomenti già fatti valere in precedenza. Tanto perché il procedimento è un luogo dinamico di confronto tra le parti pubblica e privata, il che implica la possibilità di un ripensamento dell’amministrazione decidente anche un attimo prima della determinazione conclusiva.
21.- Ulteriore aspetto di criticità dei provvedimenti impugnati consiste nella evidente contraddittorietà tra la determinazione di annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale n. 1122 del 17 luglio 2023, adottata dal Comune di Trani il 18 marzo 2024, e la determinazione negativa di conclusione della conferenza dei servizi adottata in data 30 agosto 2024, oggetto di impugnativa con il presente ricorso.
22.- L’annullamento in autotutela sopra richiamato è stato assunto dall’Amministrazione comunale resistente senz’altro al fine di emendare il vizio procedimentale insito nella mancata considerazione delle osservazioni presentate dalla ricorrente in data 5 maggio 2023; ma il Comune di Trani ha ritenuto “ il sussistere di un interesse pubblico alla rilettura del provvedimento – quello del 17 luglio 2023- al fine di favorire la realizzazione di un impianto di produzione di biometano come fonte di energia rinnovabile e altresì evitare il contenzioso derivante dai suddetti vizi formali degli atti su richiamati”.
23.- Mentre con la determinazione adottata in data 30 agosto 2024 muovendo dal fatto che “il Dirigente ha confermato i motivi ostativi di carattere urbanistico con particolare riguardo alla salvaguardia dell’interesse pubblico…il Comune di Trani ha “ritenuto ribadire nuovamente che l’interesse pubblico, particolarmente qualificato, deve ritenersi prevalente su quello privato, fermo restando i rilievi evidenziati nell’ambito della Conferenza di Servizi indetta” al punto di “…dover adottare formale provvedimento di conclusione del procedimento, con conclusione negativa della conferenza di servizi ex art. 14-quater della legge 241/1990 e ss.mm. e ii.”.
24.- Il mutamento di rotta dell’Amministrazione comunale è sintomo di eccesso di potere nella gestione del procedimento autorizzatorio messo in moto su iniziativa della parte privata anche tenuto conto del legittimo affidamento di quest’ultima nella favorevole conclusione dei lavori portati avanti in Conferenza di servizi.
25.- Non è un caso che il Comune di Trani abbia dato conto, con determina 19 luglio 2024, del fatto che “ ai fini di definire in via bonaria la vicenda, la Società La rosa s.r.l…in data 26 gennaio 2024 con prot. n.6058 trasmetteva una parziale rivisitazione del progetto al fine di ottemperare alle prescrizioni e richieste formulate da AR Puglia con nota del 21 febbraio 2023 prot. n. 1175 e dalla Provincia BAT – Settore Ambiente con nota del 27 febbraio 2023 con prot. n. 12166, e adeguando nuovamente il progetto alla disciplina del nuovo decreto Biometano n. 240 del 15.09.2022”
26.- Ne discende che la decisione conclusiva della conferenza di servizi impugnata appare non coerente con l’acquisizione degli interessi coinvolti e gli stessi apporti partecipativi del privato.
27.- Aggiungasi che il Comune di Trani, a seguito dell’annullamento in autotutela della determina dirigenziale n. 1122 del 17 luglio 2023, ha ripristinato – con il provvedimento prot. n. 18792 del 18 marzo 2024 – la conferenza dei servizi, precedentemente conclusa con l’atto annullato d’ufficio, richiedendo ex novo a tutti gli enti di pronunciarsi nuovamente sul progetto modificato dalla Società sulla scorta delle prescrizioni rese dai pareri di AR Puglia e della Provincia di Barletta – Andria – Trani, anziché limitarsi ad acquisire il parere sul progetto aggiornato solo da parte delle amministrazioni interessate dalle modifiche progettuali e procedendo, quindi, a concludere il procedimento con l’adozione di un nuovo provvedimento che tenesse in considerazione le osservazioni presentate dall’odierna ricorrente (erroneamente considerate tardive) e le ulteriori indicazioni che sarebbero eventualmente state fornite da AR Puglia e dalla Provincia di Barletta – Andria – Trani in relazione alle modifiche progettuali apportate. La necessità di concludere il procedimento in conformità a quanto previsto dagli art. 10 bis e 14 bis L. n. 241/1990 per le motivazioni già illustrate non richiedeva la completa rinnovazione della fase istruttoria, bensì solamente il coinvolgimento di quelle amministrazioni interessate dalle modifiche progettuali. In questo senso, sussiste anche la violazione delle regole di economicità dell’azione amministrativa e del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo che “impongono alla P.A. di limitare la rinnovazione alle sole fasi viziate e a quelle successive” (Cons. St., Sez. IV, 2.10.2012, n. 5184) e di “non aggravare il procedimento […] se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria” (T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. I, 1.3.2012, n. 389), nel caso di specie, assolutamente inesistenti.
28.- Pure condivisibile è ad avviso del Collegio, la tesi secondo la quale, l’impianto progettato dalla ricorrente è compatibile ex lege con la destinazione in zona agricola in quanto impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) e c) del D. lgs. n. 387 del 2003. Infatti, il regime normativo relativo alle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biometano e a biogas trova riferimento principale nel D. Lgs. n. 387/2003 e nel D. Lgs. n. 28/2011 quanto alla possibilità di autorizzare tali impianti anche attraverso Procedure abilitative semplificate (art. 8 bis). In particolare, l’art. 12, comma 7, del D. lgs. n. 387/2003 – riferibile a tutti gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, ivi inclusi “ gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione” indicati al comma 4 bis –prevede esplicitamente che “gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”. Alla luce del quadro normativo illustrato, è evidente la compatibilità ex lege tra gli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili e la loro ubicazione in area agricola e, pertanto, l’impianto dell’odierna ricorrente è realizzabile anche senza la necessità di una variante urbanistica come, invece, sostiene il Comune di Trani (“la costruzione dell’impianto […] costituirebbe una variante urbanistica non ammissibile” – cfr. doc. 1). La compatibilità dell’impianto della ricorrente in zona agricola ha finanche ricevuto l’avallo autorevole della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 166/2014, ha affermato il principio secondo cui “l’art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che gli impianti energetici da fonti rinnovabili, tra cui l’impianto oggetto del giudizio a quo [ossia un impianto di produzione di energia alimentato a biomasse in zona agricola n.d.r.], possono essere ubicati anche in zone agricole […]. Il citato art. 12, comma 7, nella parte in cui afferma la compatibilità urbanistica dell'impianto energetico con la vocazione agricola del fondo, riflette il più ampio «principio, di diretta derivazione comunitaria, della diffusione degli impianti a fini di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili» (sentenza n. 275 del 2012)”.
29.- Le argomentazioni su esposte permettono di accogliere il ricorso, con conseguente annullamento delle determinazioni impugnate. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna il Comune di Trani al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della società ricorrente nella complessiva misura di € 2.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato e agli accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO PA, Presidente
AR Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR Dibello | IO PA |
IL SEGRETARIO