Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1524
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inapplicabilità criteri di stima del valore venale

    Il valore venale applicato dal Comune risale al 2007 e non è aggiornato alle fluttuazioni del mercato immobiliare e ai costi di costruzione attuali. La Corte fa propria la perizia di stima che indica un valore di circa €/mq. 50,00.

  • Accolto
    Richiesta nomina CTU

    La Corte ha accolto la richiesta di rideterminazione del valore basandosi sulle perizie di parte.

  • Accolto
    Inapplicabilità criteri di stima del valore venale

    Il valore venale applicato dal Comune risale al 2007 e non è aggiornato alle fluttuazioni del mercato immobiliare e ai costi di costruzione attuali. La Corte fa propria la perizia di stima che indica un valore di circa €/mq. 50,00.

  • Accolto
    Richiesta nomina CTU

    La Corte ha accolto la richiesta di rideterminazione del valore basandosi sulle perizie di parte.

  • Accolto
    Inapplicabilità criteri di stima del valore venale

    Il valore venale applicato dal Comune risale al 2007 e non è aggiornato alle fluttuazioni del mercato immobiliare e ai costi di costruzione attuali. La Corte fa propria la perizia di stima che indica un valore di circa €/mq. 50,00.

  • Accolto
    Richiesta nomina CTU

    La Corte ha accolto la richiesta di rideterminazione del valore basandosi sulle perizie di parte.

  • Rigettato
    Violazione obbligo di motivazione della sentenza

    La Corte ritiene infondata tale doglianza, poiché il giudice di prime cure ha compiutamente e esaurientemente motivato le ragioni della decisione.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dei criteri di determinazione del valore delle aree edificabili

    La Corte ritiene che il contribuente abbia fornito elementi di prova oggettivi sul minor valore dell'area rispetto a quello accertato dall'ufficio, accogliendo la perizia di stima che indica un valore di circa €/mq. 50,00.

  • Accolto
    Nullità della sentenza per violazione di norme sul processo tributario

    La Corte ritiene che il giudice tributario, qualora ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi sostanziali, debba esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura. Accoglie parzialmente l'appello determinando il valore dell'area fabbricabile in €/mq. 50,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1524
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1524
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo