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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14157/2024 , introdotta da
), 28/07/1979), c.f. Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. MATTUCCI FRANCESCA;
[...]
27/07/1971), c.f. Controparte_1 Parte_1
con il patrocinio dell'avv. MATTUCCI C.F._2
FRANCESCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e hiedono al Tribunale Parte_1 Controparte_1
di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2011, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2 La casa coniugale sita in Via Pietrasecca n. 18, di proprietà di Pt_1 entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno è stata venduta.
3 Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con residenza prevalente presso la madre in Via dei Verdoni Pt_1
n. 28.
4. I genitori eserciteranno congiuntamente /a responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione,
['educazione e la salute, da assumersi di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Per quanto attiene le decisioni di ordinaria amministrazione, le stesse potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando lo Per_1 vorrà, compatibilmente con gli impegni di vita e di studio del ragazzo, nonchè con la volontà dello stesso.
6. Le festività natalizie e pasquali, nonché le vacanze estive del figlio , Per_1 verranno concordate di volta in volta tra i genitori e, comunque, a ciascuno spetterà un eguale numero di giorni da tracorrere con il minore.
7. Resta salva la facoltà per entrambi i genitori di concordare di volta in volta eventuali variazioni, nel rispetto delle esigenze di vita e di studio del figlio minore ed in ragione dei rispettivi impegni, anche lavorativi dei due genitori.
8. Ciascun genitore, nel periodo di permanenza de/figlio presso di sé lo seguirà sia nell'espletamento delle attività scolastiche che nello svolgimento delle attività sportive, culturali e mediche previste in tali giorni. 13. Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio € Per_1
350,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici del costo della vita elaborati dall'Istat, come per legge, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie.
14. Le spese straordinarie per il figlio minore, previamente concordate e debitamente documentate, saranno sostenute da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno con obbligo di rimborso in favore del genitore che le avrà eventualmente anticipate entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta inviata a mezzo mail, salvo diverso accordo delle parti.
15. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
16. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento d'identità valido per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore . Per_1
“******” Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 08/04/2005, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14157/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Parte_ in data 08/04/2005 tra Pt_1 Parte_1
28/07/1979) e 27/07/1971) Controparte_1 Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 130, Parte
2, Serie A01, Anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14157/2024 , introdotta da
), 28/07/1979), c.f. Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. MATTUCCI FRANCESCA;
[...]
27/07/1971), c.f. Controparte_1 Parte_1
con il patrocinio dell'avv. MATTUCCI C.F._2
FRANCESCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e hiedono al Tribunale Parte_1 Controparte_1
di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2011, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2 La casa coniugale sita in Via Pietrasecca n. 18, di proprietà di Pt_1 entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno è stata venduta.
3 Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con residenza prevalente presso la madre in Via dei Verdoni Pt_1
n. 28.
4. I genitori eserciteranno congiuntamente /a responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione,
['educazione e la salute, da assumersi di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Per quanto attiene le decisioni di ordinaria amministrazione, le stesse potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando lo Per_1 vorrà, compatibilmente con gli impegni di vita e di studio del ragazzo, nonchè con la volontà dello stesso.
6. Le festività natalizie e pasquali, nonché le vacanze estive del figlio , Per_1 verranno concordate di volta in volta tra i genitori e, comunque, a ciascuno spetterà un eguale numero di giorni da tracorrere con il minore.
7. Resta salva la facoltà per entrambi i genitori di concordare di volta in volta eventuali variazioni, nel rispetto delle esigenze di vita e di studio del figlio minore ed in ragione dei rispettivi impegni, anche lavorativi dei due genitori.
8. Ciascun genitore, nel periodo di permanenza de/figlio presso di sé lo seguirà sia nell'espletamento delle attività scolastiche che nello svolgimento delle attività sportive, culturali e mediche previste in tali giorni. 13. Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio € Per_1
350,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici del costo della vita elaborati dall'Istat, come per legge, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie.
14. Le spese straordinarie per il figlio minore, previamente concordate e debitamente documentate, saranno sostenute da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno con obbligo di rimborso in favore del genitore che le avrà eventualmente anticipate entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta inviata a mezzo mail, salvo diverso accordo delle parti.
15. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
16. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento d'identità valido per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore . Per_1
“******” Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 08/04/2005, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14157/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Parte_ in data 08/04/2005 tra Pt_1 Parte_1
28/07/1979) e 27/07/1971) Controparte_1 Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 130, Parte
2, Serie A01, Anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente Dott.ssa Marta Ienzi