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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 30/06/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 273/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario IA NA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui alla trattazione scritta ex art 127 ter cpc fissata per l'udienza del 17.06.2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
272/2023 r.g.l., vertente
TRA
con l'avv. G. CAPASSO Parte_1
RICORRENTE
E
con l'avv. V. GIROLDI CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.02.2023 parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I) voglia, l'adito Tribunale, annullare il provvedimento di reiezione della pratica di accesso al fondo
TFR ex. art. 2 L 287/82 prot. N. 3301.27/01/22.0009312, reso CP_1
dall' sede di Cassino il 08/06/22 e, per l'effetto, in accoglimento CP_1
della domanda de quo, condannare l' in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., al pagamento in favore del ricorrente, del TFR determinato e quantificato come da Decreto Ingiuntivo n. 5/2019 reso dal Tribunale di
Cassino il 2/1/2019, non opposto, ovvero in € 33.285,77, oltre interessi e spese, determinati come da atto di precetto od in quella somma che l'adito
Tribunale vorrà determinare per legge unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria maturati dalla data di fine rapporto, 3/7/2013, ad oggi e fino al soddisfo;
II) condanni, l'adito Tribunale, parte resistente alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato”
A fondamento della domanda deduceva che ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla normativa, aveva presentato domanda di accesso all' CP_1
quale Fondo di Garanzia in data 08.07.2019 per ottenere il pagamento del
T.F.R. non corrisposto dalla società datoriale insolvente;
di avere poi in data 15.07.2019 integrato la domanda corredandola dei documenti necessari;
di avere ricevuto in data 30.09.2019 una richiesta da parte dell' di ulteriore integrazione della documentazione, di avere CP_1
provveduto alla suddetta integrazione in data 18.12.2019;di avere ricevuto in data 08.01.2020 il rigetto della domanda proposta per non avere integrato la documentazione richiesta;
di avere comunque continuato ad istruire la pratica con l'ente non reputando detto rigetto di merito ma solo di rito;
di avere depositato in data 19.11.2019 un ricorso giurisdizionale volto ad accertare l'illegittimità del provvedimento dell'ente, procedimento
Pag. 2 di 5 di cui al r.g. 2086/2020, poi abbandonato mediante non comparizione delle parti;
di avere quindi in data 22.02.2021 presentato una seconda domanda di accesso al fondo di garanzia istituito presso l' rigettata dall'ente in CP_1
quanto “domanda sovrapponibile alla precedente”; di avere in data
27.01.2022 presentato una terza domanda amministrativa di accesso al fondo di garanzia nuovamente rigettata dall' per la medesima ragione CP_1
“domanda sovrapponibile alla precedente”, di avere quindi presentato ricorso per l'accoglimento delle già descritte conclusioni.
L' si costituiva in giudizio, contestava la domanda di cui chiedeva il CP_1
rigetto.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'esito della riserva di cui all'udienza del 24.06.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la causa era decisa.
L'art. 47 del DPR 639/1970, come successivamente modificato dall'art. 4
DL 384/1992 conv. dalla L. 436/1992 e succ. mod. e int. così recita: "per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza dei termini prescritti per CP_2
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (comma 2). Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della
L. 88/1989 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (comma
Pag. 3 di 5 3)". L'art. 6 DL 103/1991 -conv. nella L. 166/1991-, con norma di interpretazione autentica, ha poi chiarito che "i termini previsti dall'art. 47 comma 2 e 3 DPR 639/1970 sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale;
la decadenza determina
l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e
l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale;
in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei".
Le SS.UU della Cassazione, con la sentenza n. 19992/2019, hanno chiarito che le prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR rientrano nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti“ di cui all'Art. 24 della L. 88/1989, espressamente richiamato nel comma 3 dell'art. 47 del DPR n. 639/1970, con la conseguenza che si applica il termine decadenziale annuale, che decorre o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o CP_2
dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero ancora dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Nel caso di specie, è evidente che il termine di decadenza sia decorso rispetto alla domanda amministrativa volta ad ottenere l'intervento del
Fondo di Garanzia depositata in data 08.07.2019; né la presentazione di nuove domande amministrative volte ad ottenere lo stesso benefico è utile per superare il termine decadenziale.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese.
Pag. 4 di 5 Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Cassino 30.06.2025
P.Q.M.
Il Giudice Onorario
IA NA
Pag. 5 di 5
Sezione Lavoro
N.R.G. 273/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario IA NA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui alla trattazione scritta ex art 127 ter cpc fissata per l'udienza del 17.06.2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
272/2023 r.g.l., vertente
TRA
con l'avv. G. CAPASSO Parte_1
RICORRENTE
E
con l'avv. V. GIROLDI CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.02.2023 parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I) voglia, l'adito Tribunale, annullare il provvedimento di reiezione della pratica di accesso al fondo
TFR ex. art. 2 L 287/82 prot. N. 3301.27/01/22.0009312, reso CP_1
dall' sede di Cassino il 08/06/22 e, per l'effetto, in accoglimento CP_1
della domanda de quo, condannare l' in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., al pagamento in favore del ricorrente, del TFR determinato e quantificato come da Decreto Ingiuntivo n. 5/2019 reso dal Tribunale di
Cassino il 2/1/2019, non opposto, ovvero in € 33.285,77, oltre interessi e spese, determinati come da atto di precetto od in quella somma che l'adito
Tribunale vorrà determinare per legge unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria maturati dalla data di fine rapporto, 3/7/2013, ad oggi e fino al soddisfo;
II) condanni, l'adito Tribunale, parte resistente alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato”
A fondamento della domanda deduceva che ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla normativa, aveva presentato domanda di accesso all' CP_1
quale Fondo di Garanzia in data 08.07.2019 per ottenere il pagamento del
T.F.R. non corrisposto dalla società datoriale insolvente;
di avere poi in data 15.07.2019 integrato la domanda corredandola dei documenti necessari;
di avere ricevuto in data 30.09.2019 una richiesta da parte dell' di ulteriore integrazione della documentazione, di avere CP_1
provveduto alla suddetta integrazione in data 18.12.2019;di avere ricevuto in data 08.01.2020 il rigetto della domanda proposta per non avere integrato la documentazione richiesta;
di avere comunque continuato ad istruire la pratica con l'ente non reputando detto rigetto di merito ma solo di rito;
di avere depositato in data 19.11.2019 un ricorso giurisdizionale volto ad accertare l'illegittimità del provvedimento dell'ente, procedimento
Pag. 2 di 5 di cui al r.g. 2086/2020, poi abbandonato mediante non comparizione delle parti;
di avere quindi in data 22.02.2021 presentato una seconda domanda di accesso al fondo di garanzia istituito presso l' rigettata dall'ente in CP_1
quanto “domanda sovrapponibile alla precedente”; di avere in data
27.01.2022 presentato una terza domanda amministrativa di accesso al fondo di garanzia nuovamente rigettata dall' per la medesima ragione CP_1
“domanda sovrapponibile alla precedente”, di avere quindi presentato ricorso per l'accoglimento delle già descritte conclusioni.
L' si costituiva in giudizio, contestava la domanda di cui chiedeva il CP_1
rigetto.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'esito della riserva di cui all'udienza del 24.06.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la causa era decisa.
L'art. 47 del DPR 639/1970, come successivamente modificato dall'art. 4
DL 384/1992 conv. dalla L. 436/1992 e succ. mod. e int. così recita: "per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza dei termini prescritti per CP_2
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (comma 2). Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della
L. 88/1989 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (comma
Pag. 3 di 5 3)". L'art. 6 DL 103/1991 -conv. nella L. 166/1991-, con norma di interpretazione autentica, ha poi chiarito che "i termini previsti dall'art. 47 comma 2 e 3 DPR 639/1970 sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale;
la decadenza determina
l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e
l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale;
in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei".
Le SS.UU della Cassazione, con la sentenza n. 19992/2019, hanno chiarito che le prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR rientrano nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti“ di cui all'Art. 24 della L. 88/1989, espressamente richiamato nel comma 3 dell'art. 47 del DPR n. 639/1970, con la conseguenza che si applica il termine decadenziale annuale, che decorre o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o CP_2
dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero ancora dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Nel caso di specie, è evidente che il termine di decadenza sia decorso rispetto alla domanda amministrativa volta ad ottenere l'intervento del
Fondo di Garanzia depositata in data 08.07.2019; né la presentazione di nuove domande amministrative volte ad ottenere lo stesso benefico è utile per superare il termine decadenziale.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese.
Pag. 4 di 5 Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Cassino 30.06.2025
P.Q.M.
Il Giudice Onorario
IA NA
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