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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr. Angelo
SCARPATI, ha reso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 cpc
nel procedimento sommario di cognizione ex art. 281 decies c.p.c. iscritto al n. 734/23 del ruolo generale degli affari di V.G. avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali.
TRA
lfonso, rapp.to e difeso da se medesimo, ed elett.te Parte_1 dom.to presso il proprio studio in S. Antonio Abate alla via Nocera n. 14
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/02 e art. 15 D.lgs 150/11, l'avv.
Alfonso ABAGNALE ha impugnato il decreto di liquidazione dei compensi del 16.2.2023 adottato dal giudice penale, in relazione all'opera prestata dall'istante quale difensore d'ufficio nell'ambito del processo penale n. 1907/2020 RGNR a carico di . Ancorché Parte_2 ritualmente evocato in giudizio il non si è Controparte_1 costituito, sicché, all'udienza del 16.1.2025, la causa è stata riservata in decisione.
2. L'opposizione proposta dall'avv. è fondata e deve Pt_1 trovare accoglimento per i seguenti motivi.
1 Ed invero, è risultato che l'avv. Rendina è stato nominato difensore d'ufficio ex art 97.4 co c.p.p. di - imputato nel p.p. n Parte_2
RGNR 1907/2020 presso il Tribunale di Torre Annunziata, partecipando all'udienza dell'8.4.2021 conclusasi con l'emissione della sentenza n. 803/2021 del 8.4.2021 da parte del G.O. dott. Ascolese.
Emerge, ancora, che la parte istante ha depositato istanza di liquidazione allegando tutti i documenti a tal uopo necessari.
Orbene, il giudice penale onorario accoglieva l'istanza di liquidazione, limitatamente, tuttavia, alla somma di euro 300,00, di tal che, sotto detto profilo, il decreto emesso dal G.O. era oggetto di opposizione ex art. 170 DPR 115/2005.
L'opposizione, ad avviso di chi scrive, come anticipato, è fondata e va accolta.
Quanto, invero, ai compensi dovuti all'istante, deve dirsi che, alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014, valevole ratione temporis, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 115/2002 ( essendosi conclusa l'attività difensiva in data
8.4.2021), considerata l'attività defensionale svolta dinanzi al giudice monocratico penale, in applicazione dei valori minimi previsti dal cennato DM
55/2014 ( v. sul punto, Cass. ord. n. 31404/2019; Cass. n. 26643/2011, secondo cui, se da un lato vige il divieto, in subiecta materia, di superare, in sede di liquidazione, i valori medi, non è inibito al giudice di merito di applicare i valori minimi, purchè non vada al di sotto degli stessi), essi vanno liquidati per la fase studio in € 225,00, per la fase istruttoria e/o dibattimentale in € 540,00, e per la fase decisionale € 675,00, il tutto pari a complessivi euro 1440,00.
Nondimeno, deve dirsi che il ricorrente non ha espressamente censurato, giusta il complessivo tenore del ricorso ex art. 281 decies cpc, la parte del decreto di liquidazione ( v. par. 2) emesso dal giudice di prime cure in cui questi ha ritenuto di dover applicare, nel caso di specie, la riduzione prevista dall'art. 106 bis del TU unico spese di giustizia;
ne discende, allora, che, tenuto conto della cennata ulteriore riduzione ex art. 106-bis Dpr 115/02, spetta alla parte istante la somma complessiva di € 960,00 ( comprensiva della somma già liquidata dal primo giudice), oltre iva e cpa ed oltre rimborso generale delle spese al 15%.
In considerazione della contumacia del resistente, che non si è CP_1 opposto in alcun modo alla richiesta di liquidazione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare irripetibili le spese sostenute dal ricorrente per l'instaurazione del presente procedimento.
PQM
2 1) in accoglimento del ricorso proposto, liquida in favore dell'avv. ABAGNALE Alfonso, in relazione all'opera prestata nell'ambito del sopracitato processo penale, la somma di € € 960,00 ( comprensiva della somma già liquidata dal primo giudice) a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, oltre accessori se dovuti, da imputare al capitolo di bilancio 1360 del;
Controparte_1
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata in data 21.1.2025
IL GIUDICE
dott. Angelo Scarpati
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