Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1728/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1728/2024 promosso da:
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1 residente in [...], NT (Fe), rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto
Bova del Foro di ER ( ), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio C.F._2
dello stesso in ER, Via Spadari n. 3, giusta procura allegata telematicamente al ricorso congiunto, con dichiarazione del procuratore di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche all'indirizzo pec:
e/o al fax 0532.470999 Email_1
e nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Controparte_1
) residente in [...]h, NT (Fe) C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Luciani del Foro di Milano ( , ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo Studio della stessa in Milano, Corso Magenta n. 83, giusta procura allegata telematicamente al ricorso congiunto, con dichiarazione del procuratore di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche all'indirizzo pec: e/o al fax Email_2
02.83429755
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/07/2024, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario a CC (Fe) il giorno 24/08/2019 e che dalla unione coniugale non sono nati figli, hanno domandato, previa pronuncia della sentenza di separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
Giudice delegato, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“Non intendendo riconciliarsi, Che, previo passaggio in giudicato della Sentenza che pronuncia la separazione personale, il Tribunale adito voglia, sostituita l'udienza autorizzando note scritte ed espletati i provvedimenti di rito, previa verifica della legittimità delle condizioni ex artt. 2 e 3 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra loro in NT (Fe) in data 24.08.2019 con conseguente ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza sul predetto atto alle seguenti condizioni CONDIZIONI 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Controparte_1
NT (Fe) il 26.01.1969 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
NT, dell'anno 2019, al numero 3 P. 2 S. B 2) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i sig.ri e convengono Pt_1 CP_1
quanto segue: - i coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto alla definizione di tutti i rapporti patrimoniali in essere tra gli stessi e quindi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per tale titolo;
alla stessa stregua, dichiarandosi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa con riferimento a contributi per il loro mantenimento. Le spese legali saranno compensate tra le parti”.
***
All'udienza in data 3 aprile 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non volersi riconciliare a seguito della separazione e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza del termine pe ril deposito di note scritte in sostituzione di udienza 20/09/2024 nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a CC (FE) il
24/08/2019 fra , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui
[...]
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LAGOSANTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2019 Atto n. 3 Parte II Serie B
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in ER, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri