Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Articolo 3 della Legge 29 dicembre 1999, n. 534
Articolo 2Articolo 4
- Legge 29 dicembre 1999, n. 534
Articolo 3 della Legge 29 dicembre 1999, n. 534
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26 gennaio 2000
26 gennaio 2000
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