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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5047/2024, introdotta da nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Valeria Giovannetti Parte_1
e
, nato a [...], l' 8 ottobre 1969, con il patrocinio dell'avv. Valeria Giovannetti CP_1
ricorrenti e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti
In fatto e in diritto e chiedono al Tribunale di Roma di dichiarare la cessazione degli effetti civili Parte_1 CP_1 del matrimonio;
riferiscono che dopo la loro separazione consensuale omologata con decreto del 20.07.2021, non hanno mai più ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano, quindi, le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Per Civile del Comune di Roma;
2 Dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti;
3 la figlia, , oggi maggiorenne ma non ancora autonoma economicamente, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, continuerà a vivere con la madre presso la residenza materna;
4 la casa coniugale sita in Roma, alla Via
Giuseppe Veronese 35, di proprietà esclusiva della moglie è stata venduta e la IG.ra insieme Parte_1 Per alla figlia , si sono trasferite a vivere nell'abitazione, di proprietà della IG.ra sita in Roma, Parte_1 Via dei Prati di Papa 7/L mentre il IG. si è trasferito in un appartamento in affitto sita alla CP_1
Via Domenico Purificato, 198; 5 le frequentazioni genitori – figlia si svolgeranno secondo gli impegni della ragazza, la quale si recherà presso la nuova residenza paterna, ove e quando vorrà, al fine di trascorrere del tempo con il padre;
6 in virtù della disparità di reddito tra i coniugi, il IG. corrisponderà alla moglie CP_1 un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 300,00 (trecento/00) mensili che dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 22 di ogni mese, mediante bonifico bancario tramite RID sul seguente numero di iban [...], da rivalutarsi automaticamente su base annua all'indice ISTAT;
7. i genitori, inoltre, contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie alla figlia, con espresso riferimento al Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, al quale si fa espresso rinvio e che le parti dichiarano di conoscere, specificando che il rimborso della quota di competenza di ciascun genitore, eventualmente anticipata dall'altro, sarà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla produzione del documento giustificativo della spesa medesima e che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8. i coniugi concordano che la IG.ra e il IG. Pt_1 CP_1 porteranno in detrazione fiscale il figlio nella misura del 50% ciascuno;
******
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 06.09.1999, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5047/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Aversa (CE), in data 06.09.1999 tra
[...]
nata a [...] il 1° giugno 1973 e , nato a [...] il [...], trascritto nei Pt_1 CP_1 registri dello stato civile del Comune di Aversa nell'anno 1999, atto n. 259, parte 2, serie A, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 21/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5047/2024, introdotta da nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Valeria Giovannetti Parte_1
e
, nato a [...], l' 8 ottobre 1969, con il patrocinio dell'avv. Valeria Giovannetti CP_1
ricorrenti e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti
In fatto e in diritto e chiedono al Tribunale di Roma di dichiarare la cessazione degli effetti civili Parte_1 CP_1 del matrimonio;
riferiscono che dopo la loro separazione consensuale omologata con decreto del 20.07.2021, non hanno mai più ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano, quindi, le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Per Civile del Comune di Roma;
2 Dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti;
3 la figlia, , oggi maggiorenne ma non ancora autonoma economicamente, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, continuerà a vivere con la madre presso la residenza materna;
4 la casa coniugale sita in Roma, alla Via
Giuseppe Veronese 35, di proprietà esclusiva della moglie è stata venduta e la IG.ra insieme Parte_1 Per alla figlia , si sono trasferite a vivere nell'abitazione, di proprietà della IG.ra sita in Roma, Parte_1 Via dei Prati di Papa 7/L mentre il IG. si è trasferito in un appartamento in affitto sita alla CP_1
Via Domenico Purificato, 198; 5 le frequentazioni genitori – figlia si svolgeranno secondo gli impegni della ragazza, la quale si recherà presso la nuova residenza paterna, ove e quando vorrà, al fine di trascorrere del tempo con il padre;
6 in virtù della disparità di reddito tra i coniugi, il IG. corrisponderà alla moglie CP_1 un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 300,00 (trecento/00) mensili che dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 22 di ogni mese, mediante bonifico bancario tramite RID sul seguente numero di iban [...], da rivalutarsi automaticamente su base annua all'indice ISTAT;
7. i genitori, inoltre, contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie alla figlia, con espresso riferimento al Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, al quale si fa espresso rinvio e che le parti dichiarano di conoscere, specificando che il rimborso della quota di competenza di ciascun genitore, eventualmente anticipata dall'altro, sarà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla produzione del documento giustificativo della spesa medesima e che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8. i coniugi concordano che la IG.ra e il IG. Pt_1 CP_1 porteranno in detrazione fiscale il figlio nella misura del 50% ciascuno;
******
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 06.09.1999, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5047/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Aversa (CE), in data 06.09.1999 tra
[...]
nata a [...] il 1° giugno 1973 e , nato a [...] il [...], trascritto nei Pt_1 CP_1 registri dello stato civile del Comune di Aversa nell'anno 1999, atto n. 259, parte 2, serie A, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 21/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi