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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5693 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3037/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3037/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASCHIETTO Parte_1 C.F._1
EVA, dell'avv. FAUSTER ALEX, dell'avv. GALLARINI ANDREA e dell'avv. GRANATA RAFFAELE, elettivamente domiciliato in VIA SANTO SPIRITO, 3 20121 MILANO presso il difensore avv. MASCHIETTO
EVA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OCCHIONERO CP_1 C.F._2
DR GI e dell'avv. OCCHIONERO ACHILLE, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA,
18 20122 MILANO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
CA EL, elettivamente domiciliato in VIA RESTELLI, 5 20124 MILANO
ER IA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente.
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'arch. Parte_1
proponendo le seguenti domande: a) accertare e dichiarare il grave inadempimento del CP_1 professionista al contratto di prestazione di servizi stipulato tra il committente ed il professionista in data 15 gennaio 2019 e per l'effetto dichiarare la risoluzione per inadempimento del suddetto contratto di prestazione di pagina 1 di 16 servizi;
b) condannare il professionista, in ogni caso, a restituire o pagare al committente tutti gli importi corrisposti a quest'ultimo a titolo di compensi professionali ed accessori, pari a € 4160,00; c) condannare il professionista a risarcire al committente tutti i danni arrecati allo stesso a causa del suddetto inadempimento, da quantificarsi in complessivi € 73.756,59 o nel maggiore o minore importo stabilito in corso di causa.
L'attore ha esposto di avere conferito all'arch. l'incarico di progettazione, direzione lavori e Pt_1 responsabile dei lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare sita in Milano, via Solari 43/1, come da disciplinare del 15 gennaio 2019.
Secondo la prospettazione attorea, il convenuto si era reso responsabile di gravi violazioni degli obblighi contrattuali, per avere raccomandato al committente di concludere un contratto di appalto per l'esecuzione delle opere con un'impresa con cui aveva stipulato un accordo prevedente la provvigione del 8% su tutti gli importi pagati dal committente a titolo di corrispettivo e per avere concluso con l'impresa un accordo prevedente la scelta di quei fornitori che avrebbero accordato al professionista e all'impresa uno sconto del 10% da suddividere tra appaltatore e professionista a metà.
L'attore ha dedotto che per effetto di tali accordi l'arch. aveva fatto sì che il committente pagasse in Pt_1 favore dell'impresa somme in eccesso rispetto a quelle contrattualmente dovute ed aveva altresì contabilizzato come opere extra contratto una serie di opere che rientravano nel corrispettivo dell'appalto determinato a corpo.
Inoltre, vi erano state ulteriori violazioni dell'obbligo di diligenza e buona fede nell'adempimento dell'incarico professionale, per i rilevanti ritardi nella progettazione, la non corretta gestione della contabilità di cantiere.
Tali condotte inadempienti avevano causato ingenti danni all'attore, in quanto lo stesso, essendosi rifiutato di pagare le consistenti ed ingiustificate somme richieste dall'appaltatore, aveva dovuto risolvere il contratto di appalto, incaricare nel 2021 una nuova impresa per il completamento delle opere con ulteriori costi e ritardi, senza essere neppure riuscito a recuperare dall'appaltatore le somme in eccesso versate.
Con particolare riferimento ai danni, il committente ha richiesto il pagamento dei seguenti importi: 1) €3064,77 a titolo di danni da ritardo nei servizi di progettazione e inizio lavori;
2) € 10.653,99 quale danno da aumento del corrispettivo di appalto in ragione degli accordi di provvigione e scontistica sopra menzionati, pari all'8% sull'importo totale delle opere e al 5% sul valore delle forniture, indicato nel SAL;
3) € 46047.96, pari alla differenza tra SAL 9 redatto dal Professionista e il reale corretto stato di avanzamento delle opere;
4) €
2444,97 per le erronee superfici conteggiate nella stesura del computo metrico;
€ 2762,10 per il costo delle opere di raddrizzamento dei muri mai richiesto;
5) € 418,00 per il costo del primer consolidante per la sistemazione del sottofondo del parquet in quanto eseguito con materiali sbagliati;
6) € 1370,32 per il danno da mancata contestazione del montaggio di semplici rubinetti di intercettazione al posto della posa di saracinesche;
7) € 1265,00 per il danno da mancata contestazione della cattiva esecuzione della rasatura del micro cemento delle pareti delle docce: Euro 1.265,00; 8) € 5729,48 a titolo di rimborso spese di assistenza legale stragiudiziale e per la negoziazione assistita.
Si è costituito l'arch. che ha chiesto il rigetto delle domande attoree. CP_1
Il convenuto ha in particolare dedotto l'infondatezza delle censure svolte dall'attore, evidenziando:
pagina 2 di 16 a) con riferimento al lamentato ritardo, occorreva considerare che il contratto era stato firmato soltanto in data 15 gennaio 2019, successivamente alle date indicate nell'art. 4 del negozio, il che dimostrava il carattere meramente indicativo dei termini ivi previsti. Inoltre, la chiusura di ciascuna fase ed il passaggio a quella successiva aveva subito degli slittamenti a causa del continuo invio di materiale e delle richieste di modifiche, integrazioni, varianti, miglioramenti funzionali, abbassamenti dei costi svolti dal committente, anch'egli di professione architetto. In ogni caso, i danni dedotti riguardavano delle spese, quali oneri condominiali, Imu e utenze elettriche, comunque dovuti dal committente, quale proprietario dell'immobile b) in relazione agli asseriti illeciti accordi con l'impresa, la scelta della appaltatrice era Parte_2 stata fatta direttamente dal committente dopo avere valutato i preventivi di varie imprese dallo stesso interpellate ed il convenuto non aveva ricevuto alcuna provvigione da parte dell'impresa. Inoltre, dalla corrispondenza richiamata dall'attore, si desumeva che l'asserita richiesta di provvigione sarebbe stata avanzata all'impresa quando i lavori erano in corso, il che smentiva l'assunto sul fatto che l'offerta iniziale avrebbe presentato dei corrispettivi “gonfiati”;
c) le forniture erano state definite insieme al committente per contenere i relativi costi e l'arch. CP_1 aveva rinunciato in favore dell'appaltatore e d'intesa con il committente ad ogni percentuale sulle forniture, trasferendo tale scontistica in favore dell'impresa al fine di aumentare i margini di guadagno dell'appaltatore e fare in modo che lo stesso rinunciasse alle continue richieste di revisione degli accordi contrattuali;
d) la gestione del cantiere e la verifica dei SAL era avvenuta sotto il costante controllo del committente che riceveva ogni SAL e procedeva al controllo ed alla modifica. L'accordo e la pattuizione delle opere extra contratto e dei relativi costi erano stati assunti direttamente dal committente con l'appaltatore;
e) il SAL 9 era stato redatto in maniera corretta e dal confronto tra il verbale di verifica del 4 agosto 2020 e tale stato di avanzamento emergeva che le opere non realizzate non erano state inserite in tale SAL né erano state pagate dal committente;
f) non vi era alcun danno derivante dalla indicazione di superfici errate nel computo metrico, atteso che nel
SAL 9 erano state inserite le superfici minori e non erano stati versati corrispettivi aggiuntivi per tale voce;
g) il costo per il raddrizzamento dei muri non era stato inserito nel SAL 9 ed il convenuto aveva contestato e sospeso il pagamento di tale lavorazione in quanto non previamente discussa con direzione lavori e committenza come previsto nel contratto, mentre la successiva autorizzazione e contabilizzazione dell'opera derivava da accordi assunti dal committente con l'impresa;
h) il danno derivante dalla cattiva esecuzione del sottofondo del parquet e dall'impiego di materiali sbagliati non era imputabile al convenuto in quanto era stato il committente a richiedere all'impresa di applicare del materiale con la stessa concordato per rendere il sottofondo più liscio;
pagina 3 di 16 i) non vi erano errori nella progettazione delle valvole di intercettazione in quanto la posizione e la tipologia di tali rubinetti di intercettazioni era stato concordato con il committente. Non vi erano difformità tra quanto montato e quanto previsto nel progetto, tant'è che il committente nel verbale del 4 agosto 2020 non aveva sollevato alcuna contestazione sul punto;
j) in relazione alla mancata contestazione della cattiva esecuzione della rasatura con micro cemento delle pareti delle docce, non vi era alcun danno risarcibile in quanto nel SAL 9 non era stato contabilizzato alcun importo per tale lavorazione e non vi era stato alcun pagamento.
In via riconvenzionale, il convenuto ha chiesto di essere autorizzato Zurich Insurance PLC, per essere tenuto indenne in forza della polizza assicurativa stipulata tra le parti dalle eventuali conseguenze dell'accoglimento della domanda attorea.
Si è costituita la terza chiamata che si è associata alle difese nel merito dell'assicurato.
Con riferimento al rapporto assicurativo, la terza chiamata ha dedotto l'inoperatività della garanzia in quanto secondo la prospettazione attorea l'assicurato avrebbe volontariamente e scientemente redatto dei SAL non corrispondenti al reale stato di fatto dei lavori e dell'immobile, agendo con dolo, mentre la polizza si riferiva esclusivamente a comportamenti colposi dell'assicurato.
Inoltre, la terza chiamata ha dedotto che al momento della stipula della polizza il contenzioso era già sorto e gli eventi dannosi erano già maturati tenuto conto delle contestazioni svolte dal committente, il che determinava l'inoperatività della garanzia per assenza di rischio o, in subordine, l'inoperatività ai sensi dell'art. 1892 cod.civ. per le reticenze dell'assicurato.
ha poi dedotto che in base alle condizioni di polizza era esclusa la copertura per la domanda di CP_2 restituzione dei compensi, così come per il danno da ritardo ed ha richiamato le altre condizioni relative a franchigia, massimale ed esclusione della responsabilità solidale.
La causa, istruita mediante la produzione di documenti, l'espletamento di una consulenza tecnica, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere verte sulla verifica dell'esistenza degli inadempimenti dedotti dall'attore nello svolgimento delle prestazioni professionali affidate al convenuto arch. sulla sussistenza dei CP_1 presupposti per la risoluzione del contratto d'opera professionale, sulla configurabilità di un danno risarcibile conseguente all'operato della convenuta e sulla sua quantificazione.
Per comodità espositiva la trattazione delle questioni verrà suddivisa in capi separati.
1. Il contenuto dell'incarico professionale conferito all'arch. CP_1
Il contratto stipulato tra le parti (doc. 1 fascicolo attoreo), ha ad oggetto l'affidamento al professionista dell'incarico di progettazione e direzione lavori delle opere di ristrutturazione dell'immobile del committente sito in Milano, via Solari 43/1.
pagina 4 di 16 Con successiva lettera di incarico l'arch. è stato nominato responsabile dei lavori a norma dell'art. 89 CP_1 comma 1 lett. c) del D.lgs 81/2008.
2. La consulenza tecnica d'ufficio
Dalla relazione redatta dal consulente tecnico nominato, ing. , emergono i seguenti dati: Persona_1
1) con riferimento agli errori di contabilizzazione dei lavori allegati dal committente, si è proceduto a verificare la sussistenza di tali errori e se essi abbiano dato luogo ad una contabilizzazione di corrispettivi a favore dell'appaltatrice maggiori di quelli dovuti in base al contratto d'appalto ed al reale avanzamento dei lavori, tenendo conto dell'avanzamento dei lavori così come ricostruibile fino alla data di redazione del SAL 9, sia di eventuali ulteriori lavori, anche extra contratto, che risultino eseguiti dopo tale SAL.
Il consulente ha provveduto all'analisi sia del SAL 9, sia dell'elenco redatto dall'attore, contenente la contestazione delle opere e forniture non eseguite ed ha redatto il prospetto 2 bis, contenente la analitica indicazione delle voci per cui le contestazioni sono state ritenute fondate e di quelle per le quali non sono state riscontrate differenze.
In base alle risultanze di tale prospetto, l'importo delle opere inserite nel Sal 9 di cui al doc. 33 del fascicolo attoreo ma non realizzate dall'impresa è stato determinato in € 19.381,69 (€ 17.619,72 oltre
IV) per quanto riguarda le forniture e in € 16.978,09 (€ 15.434,63 oltre IV) per quanto riguarda i lavori;
2) in relazione alla contestazione dell'errore nella stesura del computo metrico relativo alla indicazione di superfici errate, si è riscontrato che, a fronte di un appalto a corpo, così come previsto dall'art. 3 e 4 dell'allegato l) del contratto, l'appaltatore, con mail del 19/02/2020, aveva evidenziato e quantificato una differenza relativamente a gessi, tinteggiatura e picozzatura, rispetto a quanto riportato nel computo metrico allegato al contratto d'appalto apri a 421 mq, di mq. 119,50, per una differenza economica, compreso di IVA al 10%, di complessivi € 2.444,98.
Si è rilevato che l'incremento dei lavori è risultato di rilevante entità ed è da ritenersi conseguenza di carenze quantitative e qualitative della progettazione originaria e che il direttore lavori avrebbe dovuto verificare tale circostanza e dare evidenza al committente dei maggiori costi da sostenere, per poter avere lo stesso l'autorizzazione a procedere in tal senso;
3) in relazione alla contestazione secondo cui il direttore dei lavori non avrebbe provveduto a bloccare l'esecuzione di opere di raddrizzamento di alcune pareti eseguite dall'impresa, non ricomprese nel contratto originario e che hanno comportato una richiesta economica da parte dell'impresa di €5.022,00, si è accertato che effettivamente alcune pareti interne sono state “aumentate” del loro originario spessore, in alcuni punti anche di cm. 4/5 e che nel computo metrico allegato al contratto d'appalto, risultava riportato solo il prezzo unitario di € 18.00/mq senza la valorizzazione economica della stessa, in rapporto al valore dell'appalto.
Si è poi rilevato che tale opera non risulta inserita nei nove Sal redatti dalla direzione dei lavori e che tale opera non configura una variante necessaria.
pagina 5 di 16 Quanto al corrispettivo di tale intervento, il CTU ha richiamato la quantificazione svolta dall' arch.
nominato consulente tecnico d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo Per_2
RG n. 29939/2020, promosso dal committente nei confronti dell'appaltatore, che ha valorizzato tale opera in € 2.762,100 comprensiva di IVA al 10%;
4) in ordine alla contestazione sulla non corretta esecuzione del sottofondo del parquet, si è rilevato che, in base ai documenti ed agli atti di causa, il committente ha dovuto provvedere all'esecuzione di opere di ripristino per rimediare a tale vizio, sostenendo il costo di € 877,25 comprensivo di IV al 10%.
Secondo la valutazione del CTU, trattandosi di un difetto di esecuzione in corso d'opera ed essendo stata tale opera contestata direttamente dal committente in sede di verbale di sopralluogo del 04/08/2020, la responsabilità per tale vizio debba essere ripartita in ragione del 50% a carico dell'impresa e del 50% a carico della direzione dei lavori, che non ha provveduto a sorvegliare sulla corretta esecuzione dell'opera, come confermato anche dalla mail del 09/06/2020 del direttore dei lavori (doc. 83 fascicolo attoreo);
5) quanto alla mancata contestazione relativa al montaggio di semplici rubinetti di intercettazione, invece di saracinesche ed al corretto posizionamento degli stessi, si è rilevato che tale problematica è stata oggetto di contestazione in sede di verbale sopralluogo effettuato in data 04/08/2020 e che la stessa risulta ascrivibile in ragione del 100% a carico dell'impresa;
6) con riferimento alla mancata contestazione relativa alla non corretta esecuzione della rasatura con micro- cemento delle pareti delle docce, si è rilevata la presenza del vizio, rilevabile dalla documentazione fotografica prodotta, ma la sua imputabilità alla sola appaltatrice, essendo stata oggetto di contestazione in sede di verbale sopralluogo effettuato in data 04/08/2020;
7) le spese sostenute dall'attore per l'eliminazione dei vizi, pari a € 1.370,32 per la non corretta realizzazione delle saracinesche dei rubinetti di intercettazione e € 1.265,00, relativi all'eliminazione dei vizi e difetti della rasatura in micro-cemento delle docce, risultano documentate e congrue.
3. La valutazione delle singole condotte inadempienti dedotte e dei danni richiesti
3.1. L'accordo relativo al pagamento della provvigione sul corrispettivo dei lavori
Il committente ha lamentato che l'arch. avrebbe raccomandato come appaltatrice la società New House 2 CP_1 srls avendo concordato con la stessa il riconoscimento in suo favore dell'importo del 8% delle opere pagate dal committente all'impresa.
Dalla documentazione prodotta, ed in particolare dalle e-mail inviata dal geom. per conto CP_3 dell'appaltatrice alla committente, emerge che, secondo quanto rappresentato dalla appaltatrice in tale missiva,
l'arch. aveva richiesto all'impresa il riconoscimento di una provvigione del 8% sull'importo CP_1 complessivo dei lavori, richiesta che la stessa impresa ha valutato come irricevibile (cfr. doc. 21 fascicolo committente).
pagina 6 di 16 Orbene, la condotta descritta nella e-mail configura una condotta contraria ai doveri di diligenza propri del convenuto, che, nella sua qualità di direttore lavori, costituisce il rappresentante sotto il profilo tecnico del committente e, come tale, è tenuto a garantire la realizzazione del primario interesse del committente alla regolare e sollecita esecuzione dei lavori nonché, in quanto incaricato della predisposizione del computo metrico estimativo e della contabilizzazione dei lavori di volta in volta eseguiti, a perseguire la finalità di fare ottenere al committente le migliori condizioni contrattuali.
E' evidente che la richiesta all'impresa di una sorta di “provvigione” sul valore delle opere è suscettibile in astratto di compromettere il perseguimento di tali interessi, rendendo per il professionista più lucrativo l'incremento dei corrispettivi richiesti dall'appaltatore.
Il convenuto non ha assolto all'onere di provare l'insussistenza di tale accordo, essendosi limitato ad evidenziare il mancato percepimento di alcuna somma a tale titolo e l'assenza di qualsivoglia pregiudizio conseguente alla condotta censurata dal committente.
Va tuttavia rilevato che la corrispondenza prodotta porta ad escludere che il convenuto abbia caldeggiato la scelta dell'appaltatrice in conseguenza dell'esistenza di tale accordo, evidenziando la acquisizione Parte_2
e valutazione da parte del committente di diverse offerte e la scelta dell'offerta redatta dal geom. a CP_3 seguito della accettazione dello sconto proposto dalla stessa committenza (cfr. doc. 14,15 e 33 del fascicolo del convenuto).
In ogni caso, la domanda risarcitoria svolta dal committente va respinta, non risultando la accettazione della richiesta da parte del convenuto e non essendovi evidenza del fatto che il corrispettivo dell'appalto sia stato in concreto maggiorato della percentuale richiesta dal convenuto.
3.2. L'accordo relativo alla divisione tra impresa e direttore lavori dello sconto accordato dai fornitori
Anche in tal caso la condotta attribuita all'arch. è stata rappresentata al committente dall'appaltatrice CP_1 nella e-mail del 25 febbraio 2020.
Gli allegati a tale comunicazione, unitamente all'ulteriore corrispondenza di cui ai doc. 24 e 25 prodotti dall'attore evidenziano come al fornitore contattato sia stata richiesta la applicazione di uno sconto del 10% rispetto al prezzo praticato al cliente, da riconoscere in parte all'impresa ed in parte allo stesso direttore lavori.
Anche tale condotta integra una violazione dei doveri di diligenza e di buona fede nell'adempimento dell'incarico ricevuto dal committente, in quanto comportante il venire in rilievo di un interesse personale del convenuto nella valutazione e scelta dei fornitori, in contrasto con il perseguimento dell'interesse a fare ottenere al committente le migliori condizioni contrattuali.
Tuttavia, la domanda risarcitoria dell'attore, avente ad oggetto il pagamento di una somma pari al 5% del valore di tutte le forniture, muove dal presupposto dell'applicazione di un prezzo maggiorato per tutti gli ordini, che tuttavia non risulta provato, essendovi riscontro di tale circostanza solo nella e-mail del fornitore AI (doc.
26 fascicolo attoreo).
Inoltre, occorre considerare che la corrispondenza prodotta evidenzia come l'attore abbia comunque ottenuto il riconoscimento di uno sconto del 7% sulle forniture, dallo stesso ridotto per un certo periodo al 5% per venire pagina 7 di 16 incontro alle richieste dell'appaltatore, (cfr. doc. 27 e doc. 21 fascicolo attoreo), il che porta a ritenere che, a prescindere dalla inappropriata condotta del direttore lavori, non venga comunque in rilievo un danno ingiusto, avendo l'attore partecipato alla contrattazione e accettato quei preventivi ritenuti convenienti
3.3. Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto delle singole fasi del contratto d'opera professionale
Il committente ha dedotto che i ritardi imputabili al convenuto nello svolgimento delle prestazioni professionali inerenti alle singole fasi indicate nel disciplinare dell'incarico sono stati causa di danni economici ammontanti a complessivi € 3064,77, pari a € 1500,35 per spese condominiali, € 1381,42 per Imu e € 182,00 per l'utenza elettrica.
Sul punto si rileva che, indipendentemente dalla valutazione sulla sussistenza di una condotta di inesatto adempimento del convenuto, non vi è in radice prova del nesso causale tra il danno e l'operato dell'arch.
CP_1
Invero tutti i pagamenti dedotti riguardano oneri che l'attore avrebbe dovuto pagare in ogni caso quale proprietario del bene, a prescindere dal protrarsi o meno dei lavori.
Non essendo allegata né provata la destinazione dell'immobile alla locazione a terzi, non è possibile neppure ritenere che l'eventuale ritardo abbia precluso all'attore di essere tenuto indenne dal pagamento degli oneri condominiali e dalle spese per le utenze.
3.4. La contabilizzazione delle opere ed i pagamenti in eccesso eseguiti dal committente
L'attore ha lamentato la presenza di gravi e rilevanti errori nella contabilizzazione delle opere eseguite dalla appaltatrice, a causa dell'inserimento nei SAL di importi e percentuali di avanzamento non ancora raggiunti, il che ha comportato il pagamento da parte del committente di anticipi non dovuti.
In particolare, l'attore ha dedotto che nell'ultimo SAL redatto dal professionista, ovvero il SAL n. 9 del 17 febbraio 2020, l'importo quantificato come dovuto all'impresa ammontava a € 109.878,22 oltre IV, mentre il valore delle opere eseguite dall'impresa ammontava a € 80.467,56, così come accertato nel procedimento ex art. 696 c.p.c. promosso dall'attore nei confronti della società appaltatrice.
Al riguardo, dalla documentazione prodotta emergono i seguenti dati:
- l'attore ha corrisposto all'impresa appaltatrice la somma di € 108.889,30 oltre IV, per un totale di €
€119.778,18 (doc. 34 fascicolo attoreo);
- nella relazione dell' arch. consulente tecnico nel procedimento di accertamento tecnico Per_2 preventivo promosso dall'attore nei confronti dell'impresa si è stimato il totale dovuto all'impresa alla data del 26 maggio 2020 per le opere contrattuali e per le opere extra contratto.
In particolare, il corrispettivo delle opere contrattuali maturato dall'appaltatrice fino a tale data è stato determinato in € 73.152,32 oltre IV, di cui € 17.619,18 oltre IV per le opere e forniture extra contratto eseguite (cfr. pag. 21 e 22 del doc. 32 di parte attrice);
pagina 8 di 16 - nella CTU svolta nel presente giudizio, si è accertato che rispetto a quanto contabilizzato nel SAL finale, il valore delle opere non eseguite dall'impresa ammonta a €15.434,63 oltre IV, mentre il valore delle forniture alla somma di € 17.619,72 oltre IV;
- come emerge dalla risposta alle osservazioni dei CTP del convenuto, in relazione alle forniture occorre considerare l'art. 18 del contratto di appalto, prevedente il pagamento del 30% del dovuto all'ordine, il
60% entro il ritiro da parte dell'impresa ed il residuo 10% a 60 giorni dalla posa con collaudo positivo;
- l'esame del SAL 9 evidenzia che i corrispettivi relativi alle forniture ivi esposte sono state contabilizzate nella misura del 90%, in conformità a quanto previsto dal contratto;
- sempre dal SAL 9 redatto dal convenuto si desume che gli importi contabilizzati ammontano a €
99.889,29 oltre IV per un totale di €109.878,22 (cfr. pag. 7 doc. 33 fascicolo attoreo).
Orbene, gli elementi sopra evidenziati portano a ritenere che non vi sia prova dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali in relazione alla contabilizzazione di quei lavori contraddistinte nel capitolato come opere, la cui liquidazione doveva avvenire, in base all'art. 18 del contratto di appalto, in base all'avanzamento dei lavori.
Invero, in tal caso, l'esame del prospetto di cui all'allegato 2bis della relazione peritale mostra come in vari casi siano state contabilizzate percentuali superiori rispetto a quanto realizzato dall'impresa.
Sul punto va anzitutto esclusa la nullità della relazione peritale per avere fatto riferimento allo stato dei luoghi descritto nella relazione di accertamento tecnico preventivo prodotta dall'attore.
Se è vero che il convenuto non ha partecipato a tale procedimento, è pur vero che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice può servirsi per la decisione anche di prove atipiche, quali quelle assunte in un diverso procedimento, tra le quali rientrano le consulenze tecniche esperite in diversi giudizi, compreso quello penale (Cass.civ. n.19521 del 2019 e Cass. civ. n. 2947 del 2023).
Pertanto, il consulente tecnico si è correttamente basato ai fini della ricostruzione dello stato dei luoghi e dell'entità delle opere anche sulle risultanze di tale relazione, così come peraltro richiesto nel quesito, relazione che è corredata anche da documentazione fotografica che è indicativa della situazione sul cantiere al momento dell'interruzione dei rapporti tra committente ed appaltatrice.
Va poi rilevato che non basta ad escludere l'inadempimento del direttore lavori la dedotta approvazione da parte del committente dei SAL inviati dal convenuto.
Invero l'art. 4 prevede l'effettuazione dei pagamenti dopo l'emissione dei SAL da parte del direttore lavori, demandando a tale figura l'esecuzione dei doverosi controlli sulla contabilizzazione delle opere effettivamente eseguite e secondo i criteri previsti nel contratto.
Pertanto, l'invio al delle bozze dei SAL e la revisione di alcune voci a seguito del controllo eseguito dal Pt_1 committente, documentato dalla corrispondenza prodotta dal convenuto sub doc. 18, non esonerava l'arch. dal segnalare la non piena corrispondenza tra quanto effettivamente realizzato e quanto contabilizzato. CP_1
Sul punto si osserva che rispetto al prospetto di cui all'allegato 2bis della CTU relativo alla colonna delle lavorazioni, la omessa o parziale esecuzione delle opere di cui al punto 2.13, dell'impianto elettrico di cui al pagina 9 di 16 punto 4.1., della fornitura e dei lavori relativi alle elettrovalvole ed agli altri componenti di cui alla voce 4.7., all'omessa fornitura di cui all'impianto di allarme di cui alla voce 4.12, trovano conferma nello stesso verbale dello stato dei luoghi firmato dal committente e dallo stesso direttore lavori (doc. 19 fascicolo convenuto).
Diversamente, per quanto riguarda la contabilizzazione delle forniture, non si ritiene sussistente l'inadempimento del convenuto, che si è limitato a svolgere tale compito nel rispetto delle clausole contenute nel contratto di appalto.
Venendo, quindi, alla valutazione dei danni allegati dal committente, si osserva che le somme corrisposte all'impresa in eccedenza rispetto a quanto eseguito, ammontano a € 35.736,98 oltre IV, avendo il committente dato prova di pagamenti ammontanti a € 108.889,30 oltre IV .
Al riguardo le osservazioni critiche dell'attore sulla stima svolta dal CTU non si reputano condivisibili, in quanto l'accertamento sull'esistenza di un danno risarcibile non può basarsi esclusivamente su quanto contabilizzato alla data di redazione del SAL 9 ma deve tenere conto anche del successivo avanzamento dei lavori e quindi delle opere contrattuali ed extra contrattuali eseguite fino a fine maggio 2020.
Invero, è configurabile un concreto ed effettivo danno del committente soltanto laddove si accerti il pagamento di somme in eccesso riguardo al valore delle opere complessivamente eseguite dall'appaltatore.
Ciò posto, occorre considerare che le somme contabilizzate dal D.L. fino al SAL n. 9 sono inferiori ammontando a €99.889,30, avendo successivamente il committente pagato la somma di € 9000,00 oltre IV nel mese di marzo
2020, indipendentemente dall'attività di contabilizzazione dei lavori svolta dalla direzione lavori.
Inoltre, per quanto fin qui esposto, il pagamento in eccesso delle somme relative alle forniture non può essere imputato ad una negligenza del convenuto.
Pertanto, dalla somma di € 35.736,90 oltre IV va dedotto sia l'importo di € 9000,00 oltre IV, sia l'importo di
€17.619,72 oltre IV relativo alle forniture.
Ne deriva che le somme pagate in eccesso per effetto della errata contabilizzazione del direttore lavori ammontano alla minore somma di € 9.117,26.
Da tale somma va poi dedotto l'importo delle ritenute di garanzia sui lavori eseguiti, stimato in sede di ATP in €
6214,79.
Se è vero che in base all'art. 18 del contratto, il saldo del 10% dei lavori eseguiti è dovuto entro 60 giorni dal collaudo positivo delle opere, è pur vero che tale pattuizione deve tenere conto del fatto che il contratto si è sciolto anticipatamente prima della conclusione delle opere e dell'effettuazione del collaudo.
Ciò implica che, una volta che il contratto di appalto si sia risolto anticipatamente, nell'ambito della verifica dei rapporti di dare ed avere tra il committente e l'appaltatore, la determinazione del credito dell'appaltatore debba tenere conto del complessivo valore delle opere eseguite, comprensive quindi della somma corrispondente a quanto trattenuto dal committente, riguardando l'eventuale controcredito dell'appaltatore sia la restituzione delle somme che si accertino versate in eccesso rispetto al valore delle opere, sia il risarcimento degli eventuali danni conseguenti a vizi e difformità dell'opera.
pagina 10 di 16 Nel caso in esame, non è dato sapere se al procedimento di accertamento tecnico abbia fatto seguito un giudizio tra il committente e l'appaltatore, nè quali siano le rispettive pretese fatte valere, il che non consente di affermare che l'anticipato pagamento di tale somma, in quanto corrispondente a lavori effettivamente eseguiti, costituisca un danno risarcibile da addebitare al direttore lavori.
Ne deriva che la somma pagata dal committente in eccesso al valore delle opere eseguite ammonta a € 2902,47 oltre IV.
Poiché la condotta del convenuto ha contribuito al riconoscimento in favore dell'appaltatore di tale importo non dovuto, è quindi configurabile una responsabilità solidale dell'arch. per il versamento di tale somma CP_1
(fermo restando il suo diritto a rivalersi sull'appaltatore che ha percepito tale somma).
3.5. L'errore nella indicazione delle superfici di rasatura
L'attore ha lamentato l'indicazione, nel computo metrico redatto dal professionista, di una superficie minore rispetto a quello reale, che ha determinato il pagamento in favore dell'impresa di una somma superiore al dovuto, pari a € 2.444.47, ed ha quindi allegato che tale esborso configura un danno risarcibile da parte del convenuto.
Tale prospettazione non si reputa condivisibile.
In base all'art. 3 del contratto di appalto, il corrispettivo ivi indicato è stato stabilito a corpo, con previsione della invariabilità del prezzo in caso di modifiche al computo metrico e/o di forniture non previste o modificate, salva la autorizzazione scritta del committente.
La corrispondenza prodotta evidenzia che l'impresa ha allegato la esecuzione di lavori di rasatura su superfici in mq superiori rispetto a quelle indicate nel computo metrico e che vi è stata la revisione dei conteggi da parte dell'arch. nel contraddittorio con il committente (cfr. doc. 40-42). CP_1
E' pacifico che il maggiore corrispettivo richiesto a tale titolo dall'appaltatrice corrisponda all'entità delle maggiori superfici interessati dalle lavorazioni.
E' altresì incontestato dal committente il fatto che nel SAL 9 sono state contabilizzate le minori superfici indicate nel computo metrico iniziale (cfr. pag. 19 dell'atto di citazione).
Orbene, il fatto che l'appaltatore abbia richiesto un maggiore corrispettivo non configura quindi un danno ascrivibile alla condotta del convenuto, in quanto, qualora l'esecuzione di tali opere sia qualificata come una variante relativa alle quantità, il pagamento di tale somma avrebbe riguardato lavorazioni aggiuntive realmente eseguite.
Diversamente, qualora si ritenga che, per effetto della previsione dell'art. 3 del contratto di appalto, il corrispettivo di tale opera sarebbe dovuto rimanere fisso anche in caso di errori nel computo delle superfici, il riconoscimento all'appaltatrice di un compenso maggiore non deriverebbe comunque dalla condotta del direttore lavori, che non ha contabilizzato nei SAL una metratura superiore.
3.6. Il pagamento delle opere di raddrizzamento dei muri
La doglianza dell'attore riguarda il fatto che tale opera è stata eseguita dall'appaltatrice pur se non prevista nel contratto d'appalto, senza una preventiva richiesta approvata dal committente e senza che tale lavorazione pagina 11 di 16 costituisse variante necessaria alla corretta esecuzione dell'opera, con conseguente danno pari al corrispettivo versato a tale titolo all'impresa.
Al riguardo, come rilevato dal convenuto e come emerge dalla documentazione prodotta, il direttore lavori non ha contabilizzato tale lavorazione in alcuno dei citati SAL, sicchè il pagamento di tale somma non è riconducibile ad un errore della direzione lavori.
3.7. La cattiva esecuzione del sottofondo parquet da parte dell'impresa.
L'attore ha lamentato che l'impresa ha eseguito tale opera con materiali e con modalità diverse da quelle pattuite e che il convenuto avrebbe dovuto accorgersi del diverso materiale utilizzato ed intervenire per bloccare l'opera.
La sussistenza di tale vizio è stata contestata dal solo committente nel verbale del 4 agosto 2020.
Il convenuto ha allegato la attribuibilità del vizio alla condotta del committente per essersi ingerito nella gestione dell'appalto.
Tuttavia, a fronte del riconoscimento da parte dello stesso convenuto del vizio derivante dell'uso di materiali difformi (cfr. mail di cui al doc. 83 del fascicolo attoreo), difetta la prova della segnalazione di tale difetto al committente e all'impresa.
In generale è compito del direttore dei lavori accertare la conformità dell'opera al progetto e delle modalità di esecuzione di essa al capitolato e alle regole della tecnica, di adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente (in tal senso Cass. civ. n. 10728 del 2008). Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (in tal senso
Cass.civ. 2913 del 2020, Cass. Civ. n. 10728 del 2008, Cass. Civ. n. 4366 del 2006).
Nel caso in esame, la natura del difetto contestato, il fatto che tale difetto attenga ad una lavorazione, quale il sottofondo che serve a garantire la buona riuscita della successiva posa della pavimentazione, avrebbe imposto un dovere di sorveglianza e controllo sull'utilizzo di materiali corrispondenti a quelli concordati.
Ne deriva la responsabilità del convenuto, che concorre con quella dell'appaltatore, per i danni derivati al committente costituiti dalle spese di ripristino documentate e ritenute pertinenti e congrue dal CTU, pari a
€877,25.
Tale importo va posto a carico del convenuto, trovando applicazione la regola della solidarietà di cui all'art. 2055 cod.civ., con conseguente diritto del danneggiato a richiedere per l'intero la somma ad uno dei condebitori in solido.
3.8. Le difformità relative a posa e posizionamento dei rubinetti di intercettazione
pagina 12 di 16 L'attore ha dedotto la posa di meri rubinetti di intercettazione in luogo delle saracinesche previste nel capitolato, oltre che l'erroneo posizionamento degli stessi ed ha chiesto il risarcimento dei danni consistenti negli esborsi sostenuti per l'installazione delle saracinesche e la modifica del posizionamento.
Al riguardo si rileva che in sede di risposta alle osservazioni del CTP del convenuto, il consulente tecnico ha dato atto del fatto che nel sopralluogo del 4 agosto 2020 non sono state fatte contestazioni né sulla mancata installazione delle saracinesche né sull'erroneo posizionamento (cfr. pag. 24 dell'allegato alla relazione preliminare).
Inoltre, si è accertato che le saracinesche successivamente posate dell'attore sono comandate elettricamente, a differenza di quelle oggetto del capitolato.
Infine, nessun rilievo sulla mancanza delle saracinesche si evince dalla relazione redatta dall'arch. a Per_2 seguito dell'esame dei luoghi prima dell'effettuazione dei lavori di ripristino.
Pertanto, in conformità ai rilievi del CTU, non è possibile accogliere tale domanda, non essendo dimostrata né la sussistenza del vizio né la sua imputabilità all'operato del convenuto.
3.9. La mancata contestazione della cattiva esecuzione della rasatura con micro-cemento delle pareti delle docce.
La censura dell'attore riguarda l'omesso rilievo e contestazione da parte della direzione lavori di tale vizio, il cui ripristino ha comportato l'esborso della somma di € 1265,00.
In tal caso, il vizio risulta contestato anche dalla direzione lavori nel verbale del 4 agosto 2020 (cfr. pag. 7 e 8 del documento).
Occorre poi rilevare che si tratta di difetto attinente ad aspetti meramente operativi dell'esecuzione dell'opera sicchè, considerati i compiti di alta sorveglianza della direzione lavori, che non richiedono la presenza giornaliera sul cantiere, l'adempimento dei doveri assunti nei confronti del committente appare nella fattispecie assolto dal rilievo e dalla segnalazione affinchè l'appaltatore prenda i necessari provvedimenti.
Ne deriva che, in adesione ai rilievi del CTU, non si ritiene configurabile una responsabilità concorrente del convenuto per tale vizio.
3.10. Le spese stragiudiziali
L'attore ha richiesto il rimborso sia delle spese per l'assistenza legale stragiudiziale sia per la negoziazione assistita.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, le spese sostenute per l'assistenza nella fase stragiudiziale hanno natura di danno emergente, sicchè il rimborso delle stesse è soggetto ai normali oneri di allegazione e prova. Inoltre, la liquidazione deve avvenire secondo le tariffe forensi (cfr. Cass.civ. n.24481 del 2020)
Pertanto, la liquidazione deve tenere conto del valore dell'accolto e dell'attività svolta, che con riferimento all'attività stragiudiziale è costituita dall'assistenza prestata da febbraio a luglio 2021, come indicato nella fattura e dall'invio di una diffida a firma del legale e l'assistenza alle comunicazioni inviate in questo periodo dal committente.
pagina 13 di 16 Pertanto, in base alle tariffe forensi, spetta all'attore il rimborso della somma di € 1895,00 oltre accessori per le spese di assistenza stragiudiziale, data la utilità della spesa in funzione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento e l'importo di € 441,00 oltre accessori per le spese di negoziazione assistita.
Il danno risarcibile ammonta quindi alla complessiva somma di € 6115,72, di cui € 3799,72 va maggiorato di IV al 10% e € 2316,00, relativo alle spese stragiudiziali, va maggiorato di spese generali, iva (se non detraibile) e cpa.
4. La domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale
Tale domanda va accolta.
In base a quanto fin qui esposto, sono stati accertati plurimi inadempimenti del convenuto, sia per le violazioni del dovere di correttezza e buona fede conseguenti alle condotte di cui ai par.
3.1. e 3.2., sia per gli errori nella contabilizzazione di alcune lavorazioni, sia per l'omesso controllo e l'omesso rilievo del vizio relativo al sottofondo del parquet.
La molteplicità delle condotte di inesatto adempimento, l'incidenza delle violazioni di cui ai par.
3.1. e 3.2 sul rapporto fiduciario con il committente, portano a ritenere configurabile il requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento, che fonda la pronuncia di risoluzione.
Per quanto riguarda la domanda restitutoria, occorre considerare che il contratto prevedeva anche lo svolgimento dell'attività di progettazione e che, come risulta dalle fatture prodotte (doc. 59 fascicolo committente), i primi due pagamenti hanno riguardato l'attività relativa agli studi preliminari ed alla individuazione di diverse soluzioni distributive e l'attività di progettazione preliminare e redazione delle pratiche edilizie, in relazione alle quali non si evincono specifiche censure del committente, né si rilevano condotte inadempienti.
La fattura del 28 dicembre 2019 riguarda, oltre al progetto esecutivo, la scelta dell'impresa, il capitolato, i contratti con i fornitori e quindi, in parte delle prestazioni in relazione alle quali sono state ritenute fondate alcune delle contestazioni del committente.
Alla luce di ciò si ritiene che il convenuto sia tenuto a restituire esclusivamente il corrispettivo di € 1040,00.
5. La domanda di garanzia svolta dal convenuto
Le eccezioni preliminari di inoperatività della polizza svolta da meritano rigetto. CP_2
In primo luogo, i danni accertati in questo giudizio come riconducibili all'operato del convenuto derivano da condotte di natura colposa e non dolosa, attenendo all'inadeguata sorveglianza e contabilizzazione delle opere.
In secondo luogo, occorre considerare che il sinistro è sorto al momento della prima denuncia dell'assicurato che risale al mese di febbraio 2021.
La tesi della terza chiamata secondo cui l'assicurato sarebbe stato a conoscenza del sinistro già prima del mese di giugno del 2020, non trova alcun riscontro nella corrispondenza prodotta, che evidenzia come l'arch. CP_1 abbia continuato a svolgere il proprio incarico senza ricevere formali contestazioni fino alla verifica dell'agosto
2020.
La polizza non opera in relazione al credito restitutorio.
pagina 14 di 16 Per quanto riguarda il credito risarcitorio, occorre tenere conto della franchigia minima prevista nel contratto, pari a €2500,00 per sinistro.
Non si ritiene applicabile la limitazione invocata dalla terza chiamata per la sussistenza della responsabilità solidale dell'appaltatore in relazione al credito di € 877,25, alla luce del recente orientamento della Corte di
Cassazione che ha ribadito la necessità che l' obbligo indennitario dell'assicuratore si estenda all'intero importo dovuto al terzo danneggiato poiché solo in tal modo viene ad essere attuata la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria (cfr. Cass.civ. n.
17656 del 2023).
Ne deriva che va condannata a tenere indenne il convenuto dal pagamento in favore dell'attore Controparte_2 della somma di € 6115,72, di cui € 3799,72 va maggiorato di IV al 10% e € 2316,00, relativo alle spese stragiudiziali, va maggiorato di spese generali, iva (se non detraibile) e cpa, dedotta la franchigia di € 2500,00
6. Le spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del Dm 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i valori medi, tenuto conto del valore dell'accolto.
Sempre in base al principio di soccombenza, le spese di CTU vanno poste a carico del convenuto.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della riduzione delle pretese risarcitorie fatte valere dall'attore, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da parte attrice.
Per quanto riguarda la posizione della terza chiamata, data la sua prevalente soccombenza, va disposta la sua condanna alla rifusione delle spese in favore del convenuto, liquidate in base al DM 55/2014, con riduzione rispetto ai valori medi, considerando l'attività difensiva svolta ed il fatto che la deduzione della franchigia comporta un minimo superamento dello scaglione fino a 5200,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) accerta la risoluzione del contratto d'opera professionale intercorso tra l'attore ed il convenuto e per l'effetto condanna il convenuto alla restituzione in favore dell'attore della somma di € CP_1
1.040,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
B) condanna il convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore dell'attore dell'ulteriore somma di € 6115,72, di cui € 3799,72 da maggiorare di IV al 10% e € 2316,00 da maggiorare di spese generali al 15%, IV (se non detraibile) e cpa, oltre ad interessi su detta somma dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
C) condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che liquida in
€ 759,00 per spese vive, € 5077,00 per compensi, oltre spese generali, IV (se non detraibile) e Cpa come per legge, oltre al rimborso delle spese di CTU;
D) in accoglimento della domanda di garanzia svolta da , condanna CP_1 Controparte_2
a tenere indenne il convenuto dall'importo posto a suo carico a titolo di risarcimento
[...]
pagina 15 di 16 del danno subito da parte attrice di cui al capo B per capitale ed interessi e dalle spese di cui al capo C dedotta la franchigia di €2500,00;
E) condanna la terza chiamata alla rifusione in favore del convenuto delle spese che liquida in €2538,50 per compensi, € 759,00 per spese, oltre spese generali, IV (se non detraibile) e Cpa come per legge.
Milano, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3037/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASCHIETTO Parte_1 C.F._1
EVA, dell'avv. FAUSTER ALEX, dell'avv. GALLARINI ANDREA e dell'avv. GRANATA RAFFAELE, elettivamente domiciliato in VIA SANTO SPIRITO, 3 20121 MILANO presso il difensore avv. MASCHIETTO
EVA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OCCHIONERO CP_1 C.F._2
DR GI e dell'avv. OCCHIONERO ACHILLE, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA,
18 20122 MILANO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
CA EL, elettivamente domiciliato in VIA RESTELLI, 5 20124 MILANO
ER IA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente.
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'arch. Parte_1
proponendo le seguenti domande: a) accertare e dichiarare il grave inadempimento del CP_1 professionista al contratto di prestazione di servizi stipulato tra il committente ed il professionista in data 15 gennaio 2019 e per l'effetto dichiarare la risoluzione per inadempimento del suddetto contratto di prestazione di pagina 1 di 16 servizi;
b) condannare il professionista, in ogni caso, a restituire o pagare al committente tutti gli importi corrisposti a quest'ultimo a titolo di compensi professionali ed accessori, pari a € 4160,00; c) condannare il professionista a risarcire al committente tutti i danni arrecati allo stesso a causa del suddetto inadempimento, da quantificarsi in complessivi € 73.756,59 o nel maggiore o minore importo stabilito in corso di causa.
L'attore ha esposto di avere conferito all'arch. l'incarico di progettazione, direzione lavori e Pt_1 responsabile dei lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare sita in Milano, via Solari 43/1, come da disciplinare del 15 gennaio 2019.
Secondo la prospettazione attorea, il convenuto si era reso responsabile di gravi violazioni degli obblighi contrattuali, per avere raccomandato al committente di concludere un contratto di appalto per l'esecuzione delle opere con un'impresa con cui aveva stipulato un accordo prevedente la provvigione del 8% su tutti gli importi pagati dal committente a titolo di corrispettivo e per avere concluso con l'impresa un accordo prevedente la scelta di quei fornitori che avrebbero accordato al professionista e all'impresa uno sconto del 10% da suddividere tra appaltatore e professionista a metà.
L'attore ha dedotto che per effetto di tali accordi l'arch. aveva fatto sì che il committente pagasse in Pt_1 favore dell'impresa somme in eccesso rispetto a quelle contrattualmente dovute ed aveva altresì contabilizzato come opere extra contratto una serie di opere che rientravano nel corrispettivo dell'appalto determinato a corpo.
Inoltre, vi erano state ulteriori violazioni dell'obbligo di diligenza e buona fede nell'adempimento dell'incarico professionale, per i rilevanti ritardi nella progettazione, la non corretta gestione della contabilità di cantiere.
Tali condotte inadempienti avevano causato ingenti danni all'attore, in quanto lo stesso, essendosi rifiutato di pagare le consistenti ed ingiustificate somme richieste dall'appaltatore, aveva dovuto risolvere il contratto di appalto, incaricare nel 2021 una nuova impresa per il completamento delle opere con ulteriori costi e ritardi, senza essere neppure riuscito a recuperare dall'appaltatore le somme in eccesso versate.
Con particolare riferimento ai danni, il committente ha richiesto il pagamento dei seguenti importi: 1) €3064,77 a titolo di danni da ritardo nei servizi di progettazione e inizio lavori;
2) € 10.653,99 quale danno da aumento del corrispettivo di appalto in ragione degli accordi di provvigione e scontistica sopra menzionati, pari all'8% sull'importo totale delle opere e al 5% sul valore delle forniture, indicato nel SAL;
3) € 46047.96, pari alla differenza tra SAL 9 redatto dal Professionista e il reale corretto stato di avanzamento delle opere;
4) €
2444,97 per le erronee superfici conteggiate nella stesura del computo metrico;
€ 2762,10 per il costo delle opere di raddrizzamento dei muri mai richiesto;
5) € 418,00 per il costo del primer consolidante per la sistemazione del sottofondo del parquet in quanto eseguito con materiali sbagliati;
6) € 1370,32 per il danno da mancata contestazione del montaggio di semplici rubinetti di intercettazione al posto della posa di saracinesche;
7) € 1265,00 per il danno da mancata contestazione della cattiva esecuzione della rasatura del micro cemento delle pareti delle docce: Euro 1.265,00; 8) € 5729,48 a titolo di rimborso spese di assistenza legale stragiudiziale e per la negoziazione assistita.
Si è costituito l'arch. che ha chiesto il rigetto delle domande attoree. CP_1
Il convenuto ha in particolare dedotto l'infondatezza delle censure svolte dall'attore, evidenziando:
pagina 2 di 16 a) con riferimento al lamentato ritardo, occorreva considerare che il contratto era stato firmato soltanto in data 15 gennaio 2019, successivamente alle date indicate nell'art. 4 del negozio, il che dimostrava il carattere meramente indicativo dei termini ivi previsti. Inoltre, la chiusura di ciascuna fase ed il passaggio a quella successiva aveva subito degli slittamenti a causa del continuo invio di materiale e delle richieste di modifiche, integrazioni, varianti, miglioramenti funzionali, abbassamenti dei costi svolti dal committente, anch'egli di professione architetto. In ogni caso, i danni dedotti riguardavano delle spese, quali oneri condominiali, Imu e utenze elettriche, comunque dovuti dal committente, quale proprietario dell'immobile b) in relazione agli asseriti illeciti accordi con l'impresa, la scelta della appaltatrice era Parte_2 stata fatta direttamente dal committente dopo avere valutato i preventivi di varie imprese dallo stesso interpellate ed il convenuto non aveva ricevuto alcuna provvigione da parte dell'impresa. Inoltre, dalla corrispondenza richiamata dall'attore, si desumeva che l'asserita richiesta di provvigione sarebbe stata avanzata all'impresa quando i lavori erano in corso, il che smentiva l'assunto sul fatto che l'offerta iniziale avrebbe presentato dei corrispettivi “gonfiati”;
c) le forniture erano state definite insieme al committente per contenere i relativi costi e l'arch. CP_1 aveva rinunciato in favore dell'appaltatore e d'intesa con il committente ad ogni percentuale sulle forniture, trasferendo tale scontistica in favore dell'impresa al fine di aumentare i margini di guadagno dell'appaltatore e fare in modo che lo stesso rinunciasse alle continue richieste di revisione degli accordi contrattuali;
d) la gestione del cantiere e la verifica dei SAL era avvenuta sotto il costante controllo del committente che riceveva ogni SAL e procedeva al controllo ed alla modifica. L'accordo e la pattuizione delle opere extra contratto e dei relativi costi erano stati assunti direttamente dal committente con l'appaltatore;
e) il SAL 9 era stato redatto in maniera corretta e dal confronto tra il verbale di verifica del 4 agosto 2020 e tale stato di avanzamento emergeva che le opere non realizzate non erano state inserite in tale SAL né erano state pagate dal committente;
f) non vi era alcun danno derivante dalla indicazione di superfici errate nel computo metrico, atteso che nel
SAL 9 erano state inserite le superfici minori e non erano stati versati corrispettivi aggiuntivi per tale voce;
g) il costo per il raddrizzamento dei muri non era stato inserito nel SAL 9 ed il convenuto aveva contestato e sospeso il pagamento di tale lavorazione in quanto non previamente discussa con direzione lavori e committenza come previsto nel contratto, mentre la successiva autorizzazione e contabilizzazione dell'opera derivava da accordi assunti dal committente con l'impresa;
h) il danno derivante dalla cattiva esecuzione del sottofondo del parquet e dall'impiego di materiali sbagliati non era imputabile al convenuto in quanto era stato il committente a richiedere all'impresa di applicare del materiale con la stessa concordato per rendere il sottofondo più liscio;
pagina 3 di 16 i) non vi erano errori nella progettazione delle valvole di intercettazione in quanto la posizione e la tipologia di tali rubinetti di intercettazioni era stato concordato con il committente. Non vi erano difformità tra quanto montato e quanto previsto nel progetto, tant'è che il committente nel verbale del 4 agosto 2020 non aveva sollevato alcuna contestazione sul punto;
j) in relazione alla mancata contestazione della cattiva esecuzione della rasatura con micro cemento delle pareti delle docce, non vi era alcun danno risarcibile in quanto nel SAL 9 non era stato contabilizzato alcun importo per tale lavorazione e non vi era stato alcun pagamento.
In via riconvenzionale, il convenuto ha chiesto di essere autorizzato Zurich Insurance PLC, per essere tenuto indenne in forza della polizza assicurativa stipulata tra le parti dalle eventuali conseguenze dell'accoglimento della domanda attorea.
Si è costituita la terza chiamata che si è associata alle difese nel merito dell'assicurato.
Con riferimento al rapporto assicurativo, la terza chiamata ha dedotto l'inoperatività della garanzia in quanto secondo la prospettazione attorea l'assicurato avrebbe volontariamente e scientemente redatto dei SAL non corrispondenti al reale stato di fatto dei lavori e dell'immobile, agendo con dolo, mentre la polizza si riferiva esclusivamente a comportamenti colposi dell'assicurato.
Inoltre, la terza chiamata ha dedotto che al momento della stipula della polizza il contenzioso era già sorto e gli eventi dannosi erano già maturati tenuto conto delle contestazioni svolte dal committente, il che determinava l'inoperatività della garanzia per assenza di rischio o, in subordine, l'inoperatività ai sensi dell'art. 1892 cod.civ. per le reticenze dell'assicurato.
ha poi dedotto che in base alle condizioni di polizza era esclusa la copertura per la domanda di CP_2 restituzione dei compensi, così come per il danno da ritardo ed ha richiamato le altre condizioni relative a franchigia, massimale ed esclusione della responsabilità solidale.
La causa, istruita mediante la produzione di documenti, l'espletamento di una consulenza tecnica, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere verte sulla verifica dell'esistenza degli inadempimenti dedotti dall'attore nello svolgimento delle prestazioni professionali affidate al convenuto arch. sulla sussistenza dei CP_1 presupposti per la risoluzione del contratto d'opera professionale, sulla configurabilità di un danno risarcibile conseguente all'operato della convenuta e sulla sua quantificazione.
Per comodità espositiva la trattazione delle questioni verrà suddivisa in capi separati.
1. Il contenuto dell'incarico professionale conferito all'arch. CP_1
Il contratto stipulato tra le parti (doc. 1 fascicolo attoreo), ha ad oggetto l'affidamento al professionista dell'incarico di progettazione e direzione lavori delle opere di ristrutturazione dell'immobile del committente sito in Milano, via Solari 43/1.
pagina 4 di 16 Con successiva lettera di incarico l'arch. è stato nominato responsabile dei lavori a norma dell'art. 89 CP_1 comma 1 lett. c) del D.lgs 81/2008.
2. La consulenza tecnica d'ufficio
Dalla relazione redatta dal consulente tecnico nominato, ing. , emergono i seguenti dati: Persona_1
1) con riferimento agli errori di contabilizzazione dei lavori allegati dal committente, si è proceduto a verificare la sussistenza di tali errori e se essi abbiano dato luogo ad una contabilizzazione di corrispettivi a favore dell'appaltatrice maggiori di quelli dovuti in base al contratto d'appalto ed al reale avanzamento dei lavori, tenendo conto dell'avanzamento dei lavori così come ricostruibile fino alla data di redazione del SAL 9, sia di eventuali ulteriori lavori, anche extra contratto, che risultino eseguiti dopo tale SAL.
Il consulente ha provveduto all'analisi sia del SAL 9, sia dell'elenco redatto dall'attore, contenente la contestazione delle opere e forniture non eseguite ed ha redatto il prospetto 2 bis, contenente la analitica indicazione delle voci per cui le contestazioni sono state ritenute fondate e di quelle per le quali non sono state riscontrate differenze.
In base alle risultanze di tale prospetto, l'importo delle opere inserite nel Sal 9 di cui al doc. 33 del fascicolo attoreo ma non realizzate dall'impresa è stato determinato in € 19.381,69 (€ 17.619,72 oltre
IV) per quanto riguarda le forniture e in € 16.978,09 (€ 15.434,63 oltre IV) per quanto riguarda i lavori;
2) in relazione alla contestazione dell'errore nella stesura del computo metrico relativo alla indicazione di superfici errate, si è riscontrato che, a fronte di un appalto a corpo, così come previsto dall'art. 3 e 4 dell'allegato l) del contratto, l'appaltatore, con mail del 19/02/2020, aveva evidenziato e quantificato una differenza relativamente a gessi, tinteggiatura e picozzatura, rispetto a quanto riportato nel computo metrico allegato al contratto d'appalto apri a 421 mq, di mq. 119,50, per una differenza economica, compreso di IVA al 10%, di complessivi € 2.444,98.
Si è rilevato che l'incremento dei lavori è risultato di rilevante entità ed è da ritenersi conseguenza di carenze quantitative e qualitative della progettazione originaria e che il direttore lavori avrebbe dovuto verificare tale circostanza e dare evidenza al committente dei maggiori costi da sostenere, per poter avere lo stesso l'autorizzazione a procedere in tal senso;
3) in relazione alla contestazione secondo cui il direttore dei lavori non avrebbe provveduto a bloccare l'esecuzione di opere di raddrizzamento di alcune pareti eseguite dall'impresa, non ricomprese nel contratto originario e che hanno comportato una richiesta economica da parte dell'impresa di €5.022,00, si è accertato che effettivamente alcune pareti interne sono state “aumentate” del loro originario spessore, in alcuni punti anche di cm. 4/5 e che nel computo metrico allegato al contratto d'appalto, risultava riportato solo il prezzo unitario di € 18.00/mq senza la valorizzazione economica della stessa, in rapporto al valore dell'appalto.
Si è poi rilevato che tale opera non risulta inserita nei nove Sal redatti dalla direzione dei lavori e che tale opera non configura una variante necessaria.
pagina 5 di 16 Quanto al corrispettivo di tale intervento, il CTU ha richiamato la quantificazione svolta dall' arch.
nominato consulente tecnico d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo Per_2
RG n. 29939/2020, promosso dal committente nei confronti dell'appaltatore, che ha valorizzato tale opera in € 2.762,100 comprensiva di IVA al 10%;
4) in ordine alla contestazione sulla non corretta esecuzione del sottofondo del parquet, si è rilevato che, in base ai documenti ed agli atti di causa, il committente ha dovuto provvedere all'esecuzione di opere di ripristino per rimediare a tale vizio, sostenendo il costo di € 877,25 comprensivo di IV al 10%.
Secondo la valutazione del CTU, trattandosi di un difetto di esecuzione in corso d'opera ed essendo stata tale opera contestata direttamente dal committente in sede di verbale di sopralluogo del 04/08/2020, la responsabilità per tale vizio debba essere ripartita in ragione del 50% a carico dell'impresa e del 50% a carico della direzione dei lavori, che non ha provveduto a sorvegliare sulla corretta esecuzione dell'opera, come confermato anche dalla mail del 09/06/2020 del direttore dei lavori (doc. 83 fascicolo attoreo);
5) quanto alla mancata contestazione relativa al montaggio di semplici rubinetti di intercettazione, invece di saracinesche ed al corretto posizionamento degli stessi, si è rilevato che tale problematica è stata oggetto di contestazione in sede di verbale sopralluogo effettuato in data 04/08/2020 e che la stessa risulta ascrivibile in ragione del 100% a carico dell'impresa;
6) con riferimento alla mancata contestazione relativa alla non corretta esecuzione della rasatura con micro- cemento delle pareti delle docce, si è rilevata la presenza del vizio, rilevabile dalla documentazione fotografica prodotta, ma la sua imputabilità alla sola appaltatrice, essendo stata oggetto di contestazione in sede di verbale sopralluogo effettuato in data 04/08/2020;
7) le spese sostenute dall'attore per l'eliminazione dei vizi, pari a € 1.370,32 per la non corretta realizzazione delle saracinesche dei rubinetti di intercettazione e € 1.265,00, relativi all'eliminazione dei vizi e difetti della rasatura in micro-cemento delle docce, risultano documentate e congrue.
3. La valutazione delle singole condotte inadempienti dedotte e dei danni richiesti
3.1. L'accordo relativo al pagamento della provvigione sul corrispettivo dei lavori
Il committente ha lamentato che l'arch. avrebbe raccomandato come appaltatrice la società New House 2 CP_1 srls avendo concordato con la stessa il riconoscimento in suo favore dell'importo del 8% delle opere pagate dal committente all'impresa.
Dalla documentazione prodotta, ed in particolare dalle e-mail inviata dal geom. per conto CP_3 dell'appaltatrice alla committente, emerge che, secondo quanto rappresentato dalla appaltatrice in tale missiva,
l'arch. aveva richiesto all'impresa il riconoscimento di una provvigione del 8% sull'importo CP_1 complessivo dei lavori, richiesta che la stessa impresa ha valutato come irricevibile (cfr. doc. 21 fascicolo committente).
pagina 6 di 16 Orbene, la condotta descritta nella e-mail configura una condotta contraria ai doveri di diligenza propri del convenuto, che, nella sua qualità di direttore lavori, costituisce il rappresentante sotto il profilo tecnico del committente e, come tale, è tenuto a garantire la realizzazione del primario interesse del committente alla regolare e sollecita esecuzione dei lavori nonché, in quanto incaricato della predisposizione del computo metrico estimativo e della contabilizzazione dei lavori di volta in volta eseguiti, a perseguire la finalità di fare ottenere al committente le migliori condizioni contrattuali.
E' evidente che la richiesta all'impresa di una sorta di “provvigione” sul valore delle opere è suscettibile in astratto di compromettere il perseguimento di tali interessi, rendendo per il professionista più lucrativo l'incremento dei corrispettivi richiesti dall'appaltatore.
Il convenuto non ha assolto all'onere di provare l'insussistenza di tale accordo, essendosi limitato ad evidenziare il mancato percepimento di alcuna somma a tale titolo e l'assenza di qualsivoglia pregiudizio conseguente alla condotta censurata dal committente.
Va tuttavia rilevato che la corrispondenza prodotta porta ad escludere che il convenuto abbia caldeggiato la scelta dell'appaltatrice in conseguenza dell'esistenza di tale accordo, evidenziando la acquisizione Parte_2
e valutazione da parte del committente di diverse offerte e la scelta dell'offerta redatta dal geom. a CP_3 seguito della accettazione dello sconto proposto dalla stessa committenza (cfr. doc. 14,15 e 33 del fascicolo del convenuto).
In ogni caso, la domanda risarcitoria svolta dal committente va respinta, non risultando la accettazione della richiesta da parte del convenuto e non essendovi evidenza del fatto che il corrispettivo dell'appalto sia stato in concreto maggiorato della percentuale richiesta dal convenuto.
3.2. L'accordo relativo alla divisione tra impresa e direttore lavori dello sconto accordato dai fornitori
Anche in tal caso la condotta attribuita all'arch. è stata rappresentata al committente dall'appaltatrice CP_1 nella e-mail del 25 febbraio 2020.
Gli allegati a tale comunicazione, unitamente all'ulteriore corrispondenza di cui ai doc. 24 e 25 prodotti dall'attore evidenziano come al fornitore contattato sia stata richiesta la applicazione di uno sconto del 10% rispetto al prezzo praticato al cliente, da riconoscere in parte all'impresa ed in parte allo stesso direttore lavori.
Anche tale condotta integra una violazione dei doveri di diligenza e di buona fede nell'adempimento dell'incarico ricevuto dal committente, in quanto comportante il venire in rilievo di un interesse personale del convenuto nella valutazione e scelta dei fornitori, in contrasto con il perseguimento dell'interesse a fare ottenere al committente le migliori condizioni contrattuali.
Tuttavia, la domanda risarcitoria dell'attore, avente ad oggetto il pagamento di una somma pari al 5% del valore di tutte le forniture, muove dal presupposto dell'applicazione di un prezzo maggiorato per tutti gli ordini, che tuttavia non risulta provato, essendovi riscontro di tale circostanza solo nella e-mail del fornitore AI (doc.
26 fascicolo attoreo).
Inoltre, occorre considerare che la corrispondenza prodotta evidenzia come l'attore abbia comunque ottenuto il riconoscimento di uno sconto del 7% sulle forniture, dallo stesso ridotto per un certo periodo al 5% per venire pagina 7 di 16 incontro alle richieste dell'appaltatore, (cfr. doc. 27 e doc. 21 fascicolo attoreo), il che porta a ritenere che, a prescindere dalla inappropriata condotta del direttore lavori, non venga comunque in rilievo un danno ingiusto, avendo l'attore partecipato alla contrattazione e accettato quei preventivi ritenuti convenienti
3.3. Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto delle singole fasi del contratto d'opera professionale
Il committente ha dedotto che i ritardi imputabili al convenuto nello svolgimento delle prestazioni professionali inerenti alle singole fasi indicate nel disciplinare dell'incarico sono stati causa di danni economici ammontanti a complessivi € 3064,77, pari a € 1500,35 per spese condominiali, € 1381,42 per Imu e € 182,00 per l'utenza elettrica.
Sul punto si rileva che, indipendentemente dalla valutazione sulla sussistenza di una condotta di inesatto adempimento del convenuto, non vi è in radice prova del nesso causale tra il danno e l'operato dell'arch.
CP_1
Invero tutti i pagamenti dedotti riguardano oneri che l'attore avrebbe dovuto pagare in ogni caso quale proprietario del bene, a prescindere dal protrarsi o meno dei lavori.
Non essendo allegata né provata la destinazione dell'immobile alla locazione a terzi, non è possibile neppure ritenere che l'eventuale ritardo abbia precluso all'attore di essere tenuto indenne dal pagamento degli oneri condominiali e dalle spese per le utenze.
3.4. La contabilizzazione delle opere ed i pagamenti in eccesso eseguiti dal committente
L'attore ha lamentato la presenza di gravi e rilevanti errori nella contabilizzazione delle opere eseguite dalla appaltatrice, a causa dell'inserimento nei SAL di importi e percentuali di avanzamento non ancora raggiunti, il che ha comportato il pagamento da parte del committente di anticipi non dovuti.
In particolare, l'attore ha dedotto che nell'ultimo SAL redatto dal professionista, ovvero il SAL n. 9 del 17 febbraio 2020, l'importo quantificato come dovuto all'impresa ammontava a € 109.878,22 oltre IV, mentre il valore delle opere eseguite dall'impresa ammontava a € 80.467,56, così come accertato nel procedimento ex art. 696 c.p.c. promosso dall'attore nei confronti della società appaltatrice.
Al riguardo, dalla documentazione prodotta emergono i seguenti dati:
- l'attore ha corrisposto all'impresa appaltatrice la somma di € 108.889,30 oltre IV, per un totale di €
€119.778,18 (doc. 34 fascicolo attoreo);
- nella relazione dell' arch. consulente tecnico nel procedimento di accertamento tecnico Per_2 preventivo promosso dall'attore nei confronti dell'impresa si è stimato il totale dovuto all'impresa alla data del 26 maggio 2020 per le opere contrattuali e per le opere extra contratto.
In particolare, il corrispettivo delle opere contrattuali maturato dall'appaltatrice fino a tale data è stato determinato in € 73.152,32 oltre IV, di cui € 17.619,18 oltre IV per le opere e forniture extra contratto eseguite (cfr. pag. 21 e 22 del doc. 32 di parte attrice);
pagina 8 di 16 - nella CTU svolta nel presente giudizio, si è accertato che rispetto a quanto contabilizzato nel SAL finale, il valore delle opere non eseguite dall'impresa ammonta a €15.434,63 oltre IV, mentre il valore delle forniture alla somma di € 17.619,72 oltre IV;
- come emerge dalla risposta alle osservazioni dei CTP del convenuto, in relazione alle forniture occorre considerare l'art. 18 del contratto di appalto, prevedente il pagamento del 30% del dovuto all'ordine, il
60% entro il ritiro da parte dell'impresa ed il residuo 10% a 60 giorni dalla posa con collaudo positivo;
- l'esame del SAL 9 evidenzia che i corrispettivi relativi alle forniture ivi esposte sono state contabilizzate nella misura del 90%, in conformità a quanto previsto dal contratto;
- sempre dal SAL 9 redatto dal convenuto si desume che gli importi contabilizzati ammontano a €
99.889,29 oltre IV per un totale di €109.878,22 (cfr. pag. 7 doc. 33 fascicolo attoreo).
Orbene, gli elementi sopra evidenziati portano a ritenere che non vi sia prova dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali in relazione alla contabilizzazione di quei lavori contraddistinte nel capitolato come opere, la cui liquidazione doveva avvenire, in base all'art. 18 del contratto di appalto, in base all'avanzamento dei lavori.
Invero, in tal caso, l'esame del prospetto di cui all'allegato 2bis della relazione peritale mostra come in vari casi siano state contabilizzate percentuali superiori rispetto a quanto realizzato dall'impresa.
Sul punto va anzitutto esclusa la nullità della relazione peritale per avere fatto riferimento allo stato dei luoghi descritto nella relazione di accertamento tecnico preventivo prodotta dall'attore.
Se è vero che il convenuto non ha partecipato a tale procedimento, è pur vero che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice può servirsi per la decisione anche di prove atipiche, quali quelle assunte in un diverso procedimento, tra le quali rientrano le consulenze tecniche esperite in diversi giudizi, compreso quello penale (Cass.civ. n.19521 del 2019 e Cass. civ. n. 2947 del 2023).
Pertanto, il consulente tecnico si è correttamente basato ai fini della ricostruzione dello stato dei luoghi e dell'entità delle opere anche sulle risultanze di tale relazione, così come peraltro richiesto nel quesito, relazione che è corredata anche da documentazione fotografica che è indicativa della situazione sul cantiere al momento dell'interruzione dei rapporti tra committente ed appaltatrice.
Va poi rilevato che non basta ad escludere l'inadempimento del direttore lavori la dedotta approvazione da parte del committente dei SAL inviati dal convenuto.
Invero l'art. 4 prevede l'effettuazione dei pagamenti dopo l'emissione dei SAL da parte del direttore lavori, demandando a tale figura l'esecuzione dei doverosi controlli sulla contabilizzazione delle opere effettivamente eseguite e secondo i criteri previsti nel contratto.
Pertanto, l'invio al delle bozze dei SAL e la revisione di alcune voci a seguito del controllo eseguito dal Pt_1 committente, documentato dalla corrispondenza prodotta dal convenuto sub doc. 18, non esonerava l'arch. dal segnalare la non piena corrispondenza tra quanto effettivamente realizzato e quanto contabilizzato. CP_1
Sul punto si osserva che rispetto al prospetto di cui all'allegato 2bis della CTU relativo alla colonna delle lavorazioni, la omessa o parziale esecuzione delle opere di cui al punto 2.13, dell'impianto elettrico di cui al pagina 9 di 16 punto 4.1., della fornitura e dei lavori relativi alle elettrovalvole ed agli altri componenti di cui alla voce 4.7., all'omessa fornitura di cui all'impianto di allarme di cui alla voce 4.12, trovano conferma nello stesso verbale dello stato dei luoghi firmato dal committente e dallo stesso direttore lavori (doc. 19 fascicolo convenuto).
Diversamente, per quanto riguarda la contabilizzazione delle forniture, non si ritiene sussistente l'inadempimento del convenuto, che si è limitato a svolgere tale compito nel rispetto delle clausole contenute nel contratto di appalto.
Venendo, quindi, alla valutazione dei danni allegati dal committente, si osserva che le somme corrisposte all'impresa in eccedenza rispetto a quanto eseguito, ammontano a € 35.736,98 oltre IV, avendo il committente dato prova di pagamenti ammontanti a € 108.889,30 oltre IV .
Al riguardo le osservazioni critiche dell'attore sulla stima svolta dal CTU non si reputano condivisibili, in quanto l'accertamento sull'esistenza di un danno risarcibile non può basarsi esclusivamente su quanto contabilizzato alla data di redazione del SAL 9 ma deve tenere conto anche del successivo avanzamento dei lavori e quindi delle opere contrattuali ed extra contrattuali eseguite fino a fine maggio 2020.
Invero, è configurabile un concreto ed effettivo danno del committente soltanto laddove si accerti il pagamento di somme in eccesso riguardo al valore delle opere complessivamente eseguite dall'appaltatore.
Ciò posto, occorre considerare che le somme contabilizzate dal D.L. fino al SAL n. 9 sono inferiori ammontando a €99.889,30, avendo successivamente il committente pagato la somma di € 9000,00 oltre IV nel mese di marzo
2020, indipendentemente dall'attività di contabilizzazione dei lavori svolta dalla direzione lavori.
Inoltre, per quanto fin qui esposto, il pagamento in eccesso delle somme relative alle forniture non può essere imputato ad una negligenza del convenuto.
Pertanto, dalla somma di € 35.736,90 oltre IV va dedotto sia l'importo di € 9000,00 oltre IV, sia l'importo di
€17.619,72 oltre IV relativo alle forniture.
Ne deriva che le somme pagate in eccesso per effetto della errata contabilizzazione del direttore lavori ammontano alla minore somma di € 9.117,26.
Da tale somma va poi dedotto l'importo delle ritenute di garanzia sui lavori eseguiti, stimato in sede di ATP in €
6214,79.
Se è vero che in base all'art. 18 del contratto, il saldo del 10% dei lavori eseguiti è dovuto entro 60 giorni dal collaudo positivo delle opere, è pur vero che tale pattuizione deve tenere conto del fatto che il contratto si è sciolto anticipatamente prima della conclusione delle opere e dell'effettuazione del collaudo.
Ciò implica che, una volta che il contratto di appalto si sia risolto anticipatamente, nell'ambito della verifica dei rapporti di dare ed avere tra il committente e l'appaltatore, la determinazione del credito dell'appaltatore debba tenere conto del complessivo valore delle opere eseguite, comprensive quindi della somma corrispondente a quanto trattenuto dal committente, riguardando l'eventuale controcredito dell'appaltatore sia la restituzione delle somme che si accertino versate in eccesso rispetto al valore delle opere, sia il risarcimento degli eventuali danni conseguenti a vizi e difformità dell'opera.
pagina 10 di 16 Nel caso in esame, non è dato sapere se al procedimento di accertamento tecnico abbia fatto seguito un giudizio tra il committente e l'appaltatore, nè quali siano le rispettive pretese fatte valere, il che non consente di affermare che l'anticipato pagamento di tale somma, in quanto corrispondente a lavori effettivamente eseguiti, costituisca un danno risarcibile da addebitare al direttore lavori.
Ne deriva che la somma pagata dal committente in eccesso al valore delle opere eseguite ammonta a € 2902,47 oltre IV.
Poiché la condotta del convenuto ha contribuito al riconoscimento in favore dell'appaltatore di tale importo non dovuto, è quindi configurabile una responsabilità solidale dell'arch. per il versamento di tale somma CP_1
(fermo restando il suo diritto a rivalersi sull'appaltatore che ha percepito tale somma).
3.5. L'errore nella indicazione delle superfici di rasatura
L'attore ha lamentato l'indicazione, nel computo metrico redatto dal professionista, di una superficie minore rispetto a quello reale, che ha determinato il pagamento in favore dell'impresa di una somma superiore al dovuto, pari a € 2.444.47, ed ha quindi allegato che tale esborso configura un danno risarcibile da parte del convenuto.
Tale prospettazione non si reputa condivisibile.
In base all'art. 3 del contratto di appalto, il corrispettivo ivi indicato è stato stabilito a corpo, con previsione della invariabilità del prezzo in caso di modifiche al computo metrico e/o di forniture non previste o modificate, salva la autorizzazione scritta del committente.
La corrispondenza prodotta evidenzia che l'impresa ha allegato la esecuzione di lavori di rasatura su superfici in mq superiori rispetto a quelle indicate nel computo metrico e che vi è stata la revisione dei conteggi da parte dell'arch. nel contraddittorio con il committente (cfr. doc. 40-42). CP_1
E' pacifico che il maggiore corrispettivo richiesto a tale titolo dall'appaltatrice corrisponda all'entità delle maggiori superfici interessati dalle lavorazioni.
E' altresì incontestato dal committente il fatto che nel SAL 9 sono state contabilizzate le minori superfici indicate nel computo metrico iniziale (cfr. pag. 19 dell'atto di citazione).
Orbene, il fatto che l'appaltatore abbia richiesto un maggiore corrispettivo non configura quindi un danno ascrivibile alla condotta del convenuto, in quanto, qualora l'esecuzione di tali opere sia qualificata come una variante relativa alle quantità, il pagamento di tale somma avrebbe riguardato lavorazioni aggiuntive realmente eseguite.
Diversamente, qualora si ritenga che, per effetto della previsione dell'art. 3 del contratto di appalto, il corrispettivo di tale opera sarebbe dovuto rimanere fisso anche in caso di errori nel computo delle superfici, il riconoscimento all'appaltatrice di un compenso maggiore non deriverebbe comunque dalla condotta del direttore lavori, che non ha contabilizzato nei SAL una metratura superiore.
3.6. Il pagamento delle opere di raddrizzamento dei muri
La doglianza dell'attore riguarda il fatto che tale opera è stata eseguita dall'appaltatrice pur se non prevista nel contratto d'appalto, senza una preventiva richiesta approvata dal committente e senza che tale lavorazione pagina 11 di 16 costituisse variante necessaria alla corretta esecuzione dell'opera, con conseguente danno pari al corrispettivo versato a tale titolo all'impresa.
Al riguardo, come rilevato dal convenuto e come emerge dalla documentazione prodotta, il direttore lavori non ha contabilizzato tale lavorazione in alcuno dei citati SAL, sicchè il pagamento di tale somma non è riconducibile ad un errore della direzione lavori.
3.7. La cattiva esecuzione del sottofondo parquet da parte dell'impresa.
L'attore ha lamentato che l'impresa ha eseguito tale opera con materiali e con modalità diverse da quelle pattuite e che il convenuto avrebbe dovuto accorgersi del diverso materiale utilizzato ed intervenire per bloccare l'opera.
La sussistenza di tale vizio è stata contestata dal solo committente nel verbale del 4 agosto 2020.
Il convenuto ha allegato la attribuibilità del vizio alla condotta del committente per essersi ingerito nella gestione dell'appalto.
Tuttavia, a fronte del riconoscimento da parte dello stesso convenuto del vizio derivante dell'uso di materiali difformi (cfr. mail di cui al doc. 83 del fascicolo attoreo), difetta la prova della segnalazione di tale difetto al committente e all'impresa.
In generale è compito del direttore dei lavori accertare la conformità dell'opera al progetto e delle modalità di esecuzione di essa al capitolato e alle regole della tecnica, di adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente (in tal senso Cass. civ. n. 10728 del 2008). Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (in tal senso
Cass.civ. 2913 del 2020, Cass. Civ. n. 10728 del 2008, Cass. Civ. n. 4366 del 2006).
Nel caso in esame, la natura del difetto contestato, il fatto che tale difetto attenga ad una lavorazione, quale il sottofondo che serve a garantire la buona riuscita della successiva posa della pavimentazione, avrebbe imposto un dovere di sorveglianza e controllo sull'utilizzo di materiali corrispondenti a quelli concordati.
Ne deriva la responsabilità del convenuto, che concorre con quella dell'appaltatore, per i danni derivati al committente costituiti dalle spese di ripristino documentate e ritenute pertinenti e congrue dal CTU, pari a
€877,25.
Tale importo va posto a carico del convenuto, trovando applicazione la regola della solidarietà di cui all'art. 2055 cod.civ., con conseguente diritto del danneggiato a richiedere per l'intero la somma ad uno dei condebitori in solido.
3.8. Le difformità relative a posa e posizionamento dei rubinetti di intercettazione
pagina 12 di 16 L'attore ha dedotto la posa di meri rubinetti di intercettazione in luogo delle saracinesche previste nel capitolato, oltre che l'erroneo posizionamento degli stessi ed ha chiesto il risarcimento dei danni consistenti negli esborsi sostenuti per l'installazione delle saracinesche e la modifica del posizionamento.
Al riguardo si rileva che in sede di risposta alle osservazioni del CTP del convenuto, il consulente tecnico ha dato atto del fatto che nel sopralluogo del 4 agosto 2020 non sono state fatte contestazioni né sulla mancata installazione delle saracinesche né sull'erroneo posizionamento (cfr. pag. 24 dell'allegato alla relazione preliminare).
Inoltre, si è accertato che le saracinesche successivamente posate dell'attore sono comandate elettricamente, a differenza di quelle oggetto del capitolato.
Infine, nessun rilievo sulla mancanza delle saracinesche si evince dalla relazione redatta dall'arch. a Per_2 seguito dell'esame dei luoghi prima dell'effettuazione dei lavori di ripristino.
Pertanto, in conformità ai rilievi del CTU, non è possibile accogliere tale domanda, non essendo dimostrata né la sussistenza del vizio né la sua imputabilità all'operato del convenuto.
3.9. La mancata contestazione della cattiva esecuzione della rasatura con micro-cemento delle pareti delle docce.
La censura dell'attore riguarda l'omesso rilievo e contestazione da parte della direzione lavori di tale vizio, il cui ripristino ha comportato l'esborso della somma di € 1265,00.
In tal caso, il vizio risulta contestato anche dalla direzione lavori nel verbale del 4 agosto 2020 (cfr. pag. 7 e 8 del documento).
Occorre poi rilevare che si tratta di difetto attinente ad aspetti meramente operativi dell'esecuzione dell'opera sicchè, considerati i compiti di alta sorveglianza della direzione lavori, che non richiedono la presenza giornaliera sul cantiere, l'adempimento dei doveri assunti nei confronti del committente appare nella fattispecie assolto dal rilievo e dalla segnalazione affinchè l'appaltatore prenda i necessari provvedimenti.
Ne deriva che, in adesione ai rilievi del CTU, non si ritiene configurabile una responsabilità concorrente del convenuto per tale vizio.
3.10. Le spese stragiudiziali
L'attore ha richiesto il rimborso sia delle spese per l'assistenza legale stragiudiziale sia per la negoziazione assistita.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, le spese sostenute per l'assistenza nella fase stragiudiziale hanno natura di danno emergente, sicchè il rimborso delle stesse è soggetto ai normali oneri di allegazione e prova. Inoltre, la liquidazione deve avvenire secondo le tariffe forensi (cfr. Cass.civ. n.24481 del 2020)
Pertanto, la liquidazione deve tenere conto del valore dell'accolto e dell'attività svolta, che con riferimento all'attività stragiudiziale è costituita dall'assistenza prestata da febbraio a luglio 2021, come indicato nella fattura e dall'invio di una diffida a firma del legale e l'assistenza alle comunicazioni inviate in questo periodo dal committente.
pagina 13 di 16 Pertanto, in base alle tariffe forensi, spetta all'attore il rimborso della somma di € 1895,00 oltre accessori per le spese di assistenza stragiudiziale, data la utilità della spesa in funzione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento e l'importo di € 441,00 oltre accessori per le spese di negoziazione assistita.
Il danno risarcibile ammonta quindi alla complessiva somma di € 6115,72, di cui € 3799,72 va maggiorato di IV al 10% e € 2316,00, relativo alle spese stragiudiziali, va maggiorato di spese generali, iva (se non detraibile) e cpa.
4. La domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale
Tale domanda va accolta.
In base a quanto fin qui esposto, sono stati accertati plurimi inadempimenti del convenuto, sia per le violazioni del dovere di correttezza e buona fede conseguenti alle condotte di cui ai par.
3.1. e 3.2., sia per gli errori nella contabilizzazione di alcune lavorazioni, sia per l'omesso controllo e l'omesso rilievo del vizio relativo al sottofondo del parquet.
La molteplicità delle condotte di inesatto adempimento, l'incidenza delle violazioni di cui ai par.
3.1. e 3.2 sul rapporto fiduciario con il committente, portano a ritenere configurabile il requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento, che fonda la pronuncia di risoluzione.
Per quanto riguarda la domanda restitutoria, occorre considerare che il contratto prevedeva anche lo svolgimento dell'attività di progettazione e che, come risulta dalle fatture prodotte (doc. 59 fascicolo committente), i primi due pagamenti hanno riguardato l'attività relativa agli studi preliminari ed alla individuazione di diverse soluzioni distributive e l'attività di progettazione preliminare e redazione delle pratiche edilizie, in relazione alle quali non si evincono specifiche censure del committente, né si rilevano condotte inadempienti.
La fattura del 28 dicembre 2019 riguarda, oltre al progetto esecutivo, la scelta dell'impresa, il capitolato, i contratti con i fornitori e quindi, in parte delle prestazioni in relazione alle quali sono state ritenute fondate alcune delle contestazioni del committente.
Alla luce di ciò si ritiene che il convenuto sia tenuto a restituire esclusivamente il corrispettivo di € 1040,00.
5. La domanda di garanzia svolta dal convenuto
Le eccezioni preliminari di inoperatività della polizza svolta da meritano rigetto. CP_2
In primo luogo, i danni accertati in questo giudizio come riconducibili all'operato del convenuto derivano da condotte di natura colposa e non dolosa, attenendo all'inadeguata sorveglianza e contabilizzazione delle opere.
In secondo luogo, occorre considerare che il sinistro è sorto al momento della prima denuncia dell'assicurato che risale al mese di febbraio 2021.
La tesi della terza chiamata secondo cui l'assicurato sarebbe stato a conoscenza del sinistro già prima del mese di giugno del 2020, non trova alcun riscontro nella corrispondenza prodotta, che evidenzia come l'arch. CP_1 abbia continuato a svolgere il proprio incarico senza ricevere formali contestazioni fino alla verifica dell'agosto
2020.
La polizza non opera in relazione al credito restitutorio.
pagina 14 di 16 Per quanto riguarda il credito risarcitorio, occorre tenere conto della franchigia minima prevista nel contratto, pari a €2500,00 per sinistro.
Non si ritiene applicabile la limitazione invocata dalla terza chiamata per la sussistenza della responsabilità solidale dell'appaltatore in relazione al credito di € 877,25, alla luce del recente orientamento della Corte di
Cassazione che ha ribadito la necessità che l' obbligo indennitario dell'assicuratore si estenda all'intero importo dovuto al terzo danneggiato poiché solo in tal modo viene ad essere attuata la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria (cfr. Cass.civ. n.
17656 del 2023).
Ne deriva che va condannata a tenere indenne il convenuto dal pagamento in favore dell'attore Controparte_2 della somma di € 6115,72, di cui € 3799,72 va maggiorato di IV al 10% e € 2316,00, relativo alle spese stragiudiziali, va maggiorato di spese generali, iva (se non detraibile) e cpa, dedotta la franchigia di € 2500,00
6. Le spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del Dm 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i valori medi, tenuto conto del valore dell'accolto.
Sempre in base al principio di soccombenza, le spese di CTU vanno poste a carico del convenuto.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della riduzione delle pretese risarcitorie fatte valere dall'attore, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da parte attrice.
Per quanto riguarda la posizione della terza chiamata, data la sua prevalente soccombenza, va disposta la sua condanna alla rifusione delle spese in favore del convenuto, liquidate in base al DM 55/2014, con riduzione rispetto ai valori medi, considerando l'attività difensiva svolta ed il fatto che la deduzione della franchigia comporta un minimo superamento dello scaglione fino a 5200,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) accerta la risoluzione del contratto d'opera professionale intercorso tra l'attore ed il convenuto e per l'effetto condanna il convenuto alla restituzione in favore dell'attore della somma di € CP_1
1.040,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
B) condanna il convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore dell'attore dell'ulteriore somma di € 6115,72, di cui € 3799,72 da maggiorare di IV al 10% e € 2316,00 da maggiorare di spese generali al 15%, IV (se non detraibile) e cpa, oltre ad interessi su detta somma dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
C) condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che liquida in
€ 759,00 per spese vive, € 5077,00 per compensi, oltre spese generali, IV (se non detraibile) e Cpa come per legge, oltre al rimborso delle spese di CTU;
D) in accoglimento della domanda di garanzia svolta da , condanna CP_1 Controparte_2
a tenere indenne il convenuto dall'importo posto a suo carico a titolo di risarcimento
[...]
pagina 15 di 16 del danno subito da parte attrice di cui al capo B per capitale ed interessi e dalle spese di cui al capo C dedotta la franchigia di €2500,00;
E) condanna la terza chiamata alla rifusione in favore del convenuto delle spese che liquida in €2538,50 per compensi, € 759,00 per spese, oltre spese generali, IV (se non detraibile) e Cpa come per legge.
Milano, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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