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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 29/10/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 973/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dr. Andrea GHINETTI Presidente
- dr.ssa Rossella INCARDONA Giudice
- dr.ssa Maria AMORUSO Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 973 /2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a NA (NA) il 14/02/1977. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CASTIGLIONE MARIAPAOLA Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
[...
(c.f. ) nt. a IN (AV) il Parte_2 C.F._2
20/10/1982
Con il patrocinio dell'Avv. CAREGNATO STEFANO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
Conclusioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Cameri in Via Condominio n.26 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. Nessun mantenimento verrà corrisposto in favore del figlio essendo lo stesso maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
4. La figlia Persona_1 resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_2 genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione
Pag. 1 stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5. La figlia rimane collocata presso la dimora materna;
il Per_2 padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: durante la settimana, il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 20:00, in quanto riaccompagnerà la figlia a casa per farla cenare con la madre, il venerdì dalle ore 16.00 alle 24:00, in quanto cenerà fuori con la figlia;
nei week end verrà seguito il criterio dell'alternanza e in quello di spettanza del sig. , lo stesso Pt_1 potrà tenere con sé la figlia dalle 10.00 del sabato alle 22.30 della domenica;
dal momento che il padre è attualmente domiciliato presso la Caserma Babini di Bellinzago Novarese e fino a quando non avrà trovato una propria abitazione, potrà vedere la figlia dal sabato mattina dalle ore 10:00 recandosi presso la casa coniugale per stare con la figlia dalle 10:00 del mattino fino alle sera;
la domenica, invece, il padre andrà a prendere la minore a casa per le ore 10:00, l'aiuterà a prepararsi per andare a messa e poi trascorreranno la restante parte della giornata fuori, per poi fare rientro presso l'abitazione materna dopo l'orario di cena e comunque entro le ore 22:30; 6 Durante le festività comandate di Natale e Capodanno la figlia trascorrerà una settimana alternata con Per_2 ciascun genitore, mentre per Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno.
7. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito su conto corrente intestato Pt_1 Parte_2 esclusivamente alla stessa, entro e non oltre il giorno 24 di ogni mese, l'assegno di mantenimento dell'importo di € 300,00 mensili per la figlia assegno che sarà aggiornato automaticamente Per_2 di anno in anno secondo gli indici Istat. Il suddetto importo sarà maggiorato ulteriormente in caso di missione all'estero del padre, impegnandosi lo stesso a corrispondere alla moglie il 10% del guadagno complessivo percepito. Il sig. si impegna a cedere alla moglie anche la quota Pt_1 di sua spettanza, attualmente pari ad € 100,00, a titolo di assegno unico della figlia 8. Le Per_2 spese straordinarie nell'interesse della figlia saranno a carico di ciascun genitore nella misura Per_2 del 50%, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Torino in materia di spese straordinarie;
9. In caso di trasferimento del sig. presso un'altra regione, avendo lo stesso Pt_1 già avanzato richiesta, il diritto di visita sarà esercitato ogni 30/40 giorni dal padre per una settimana anche non consecutiva, con pernotto presso la casa coniugale;
10. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi dichiarano di avere regolamentato tutte le questioni economico patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere per il futuro l'uno nei confronti dell'altro; 11. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio;
Decorsi i termini di legge, rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, PR O N U N C I A R E sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti C O N D I Z I O N I 1. Pronunciare sentenza di
Pag. 2 divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Nusco (AV);
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Cameri in Via Condominio n.26 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente e fin Parte_2 Per_2 tanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
3. Confermare l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna;
5. Confermare che la figlia rimarrà collocata presso la Per_2 Per_2 dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: durante la settimana, il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 20:00, in quanto riaccompagnerà la figlia a casa per farla cenare con la madre, il venerdì dalle ore 16.00 alle 24:00, in quanto cenerà fuori con la figlia;
nei week end verrà seguito il criterio dell'alternanza e in quello di spettanza del sig.
, lo stesso potrà vedere la figlia dal sabato mattina dalle ore 10:00 recandosi presso la Pt_1 casa coniugale per stare con la figlia dalle 10:00 del mattino fino alle sera;
la domenica, invece, il padre andrà a prendere la minore a casa per le ore 10:00, l'aiuterà a prepararsi per andare a messa e poi trascorreranno la restante parte della giornata fuori per poi fare rientro presso l'abitazione materna dopo l'orario di cena e comunque entro le ore 22:30; 6. Durante le festività comandate di
Natale e Capodanno la figlia trascorrerà una settimana alternata con ciascun genitore, Per_2 mentre per Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la minore Firmato Da: MARIAPAOLA CASTIGLIONE Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA : 6 trascorrerà C.F._3 C.F._4 con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno.
7. Confermare l'assegno di mantenimento dell'importo di €
300,00 mensili per la figlia a carico del sig. , da aggiornare automaticamente di Per_2 Pt_1 anno in anno secondo gli indici Istat. Il suddetto importo sarà maggiorato ulteriormente in caso di missione all'estero del padre, impegnandosi lo stesso a corrispondere alla moglie il 10% del guadagno complessivo percepito. Il sig. si impegna a cedere alla moglie anche la quota Pt_1 di sua spettanza pari ad € 100,00 a titolo di assegno unico della figlia 8. Confermare che le Per_2 spese straordinarie nell'interesse della figlia saranno a carico di ciascun genitore nella misura Per_2 del 50%, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Torino in materia di spese straordinarie;
9. In caso di trasferimento del sig. presso un'altra regione, avendo lo stesso Pt_1 già avanzato richiesta, il diritto di visita sarà esercitato ogni 30/40 giorni dal padre per una settimana anche non consecutiva, con pernotto presso la casa coniugale;
10. Confermare che nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto in favore del figlio essendo lo stesso maggiorenne Persona_1 ed economicamente autosufficiente;
11. Confermare che i coniugi hanno regolamentato tutte le
Pag. 3 questioni economico patrimoniali e non hanno null'altro a pretendere per il futuro l'uno nei confronti dell'altro; 12. Confermare che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. 13. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni
[...] meglio indicate nel ricorso.
Le parti hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario nel comune di Nusco (AV) il 04/03/2004; (annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2 parte 2 Serie A dell'anno 2004). Dall'unione coniugale sono nati 2 figli: nato ad [...] il Persona_1
01/08/2004 e nata a [...] il [...]. Per_2
Hanno concluso quindi come in atti.
***
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.* Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di LoNovaradi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
Pag. 4 dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 omologa e prende atto delle seguenti condizioni concordate tra le parti: ordina all'ufficiale di stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
dispone con separata ordinanza per la fissazione di nuova udienza per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Così deciso a Novara, nella camera di consiglio del giorno 2/10/2025 Il Presidente dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice estensore Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dr. Andrea GHINETTI Presidente
- dr.ssa Rossella INCARDONA Giudice
- dr.ssa Maria AMORUSO Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 973 /2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a NA (NA) il 14/02/1977. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CASTIGLIONE MARIAPAOLA Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
[...
(c.f. ) nt. a IN (AV) il Parte_2 C.F._2
20/10/1982
Con il patrocinio dell'Avv. CAREGNATO STEFANO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
Conclusioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Cameri in Via Condominio n.26 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. Nessun mantenimento verrà corrisposto in favore del figlio essendo lo stesso maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
4. La figlia Persona_1 resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_2 genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione
Pag. 1 stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5. La figlia rimane collocata presso la dimora materna;
il Per_2 padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: durante la settimana, il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 20:00, in quanto riaccompagnerà la figlia a casa per farla cenare con la madre, il venerdì dalle ore 16.00 alle 24:00, in quanto cenerà fuori con la figlia;
nei week end verrà seguito il criterio dell'alternanza e in quello di spettanza del sig. , lo stesso Pt_1 potrà tenere con sé la figlia dalle 10.00 del sabato alle 22.30 della domenica;
dal momento che il padre è attualmente domiciliato presso la Caserma Babini di Bellinzago Novarese e fino a quando non avrà trovato una propria abitazione, potrà vedere la figlia dal sabato mattina dalle ore 10:00 recandosi presso la casa coniugale per stare con la figlia dalle 10:00 del mattino fino alle sera;
la domenica, invece, il padre andrà a prendere la minore a casa per le ore 10:00, l'aiuterà a prepararsi per andare a messa e poi trascorreranno la restante parte della giornata fuori, per poi fare rientro presso l'abitazione materna dopo l'orario di cena e comunque entro le ore 22:30; 6 Durante le festività comandate di Natale e Capodanno la figlia trascorrerà una settimana alternata con Per_2 ciascun genitore, mentre per Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno.
7. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito su conto corrente intestato Pt_1 Parte_2 esclusivamente alla stessa, entro e non oltre il giorno 24 di ogni mese, l'assegno di mantenimento dell'importo di € 300,00 mensili per la figlia assegno che sarà aggiornato automaticamente Per_2 di anno in anno secondo gli indici Istat. Il suddetto importo sarà maggiorato ulteriormente in caso di missione all'estero del padre, impegnandosi lo stesso a corrispondere alla moglie il 10% del guadagno complessivo percepito. Il sig. si impegna a cedere alla moglie anche la quota Pt_1 di sua spettanza, attualmente pari ad € 100,00, a titolo di assegno unico della figlia 8. Le Per_2 spese straordinarie nell'interesse della figlia saranno a carico di ciascun genitore nella misura Per_2 del 50%, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Torino in materia di spese straordinarie;
9. In caso di trasferimento del sig. presso un'altra regione, avendo lo stesso Pt_1 già avanzato richiesta, il diritto di visita sarà esercitato ogni 30/40 giorni dal padre per una settimana anche non consecutiva, con pernotto presso la casa coniugale;
10. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi dichiarano di avere regolamentato tutte le questioni economico patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere per il futuro l'uno nei confronti dell'altro; 11. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio;
Decorsi i termini di legge, rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, PR O N U N C I A R E sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti C O N D I Z I O N I 1. Pronunciare sentenza di
Pag. 2 divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Nusco (AV);
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Cameri in Via Condominio n.26 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente e fin Parte_2 Per_2 tanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
3. Confermare l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna;
5. Confermare che la figlia rimarrà collocata presso la Per_2 Per_2 dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: durante la settimana, il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 20:00, in quanto riaccompagnerà la figlia a casa per farla cenare con la madre, il venerdì dalle ore 16.00 alle 24:00, in quanto cenerà fuori con la figlia;
nei week end verrà seguito il criterio dell'alternanza e in quello di spettanza del sig.
, lo stesso potrà vedere la figlia dal sabato mattina dalle ore 10:00 recandosi presso la Pt_1 casa coniugale per stare con la figlia dalle 10:00 del mattino fino alle sera;
la domenica, invece, il padre andrà a prendere la minore a casa per le ore 10:00, l'aiuterà a prepararsi per andare a messa e poi trascorreranno la restante parte della giornata fuori per poi fare rientro presso l'abitazione materna dopo l'orario di cena e comunque entro le ore 22:30; 6. Durante le festività comandate di
Natale e Capodanno la figlia trascorrerà una settimana alternata con ciascun genitore, Per_2 mentre per Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la minore Firmato Da: MARIAPAOLA CASTIGLIONE Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA : 6 trascorrerà C.F._3 C.F._4 con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno.
7. Confermare l'assegno di mantenimento dell'importo di €
300,00 mensili per la figlia a carico del sig. , da aggiornare automaticamente di Per_2 Pt_1 anno in anno secondo gli indici Istat. Il suddetto importo sarà maggiorato ulteriormente in caso di missione all'estero del padre, impegnandosi lo stesso a corrispondere alla moglie il 10% del guadagno complessivo percepito. Il sig. si impegna a cedere alla moglie anche la quota Pt_1 di sua spettanza pari ad € 100,00 a titolo di assegno unico della figlia 8. Confermare che le Per_2 spese straordinarie nell'interesse della figlia saranno a carico di ciascun genitore nella misura Per_2 del 50%, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Torino in materia di spese straordinarie;
9. In caso di trasferimento del sig. presso un'altra regione, avendo lo stesso Pt_1 già avanzato richiesta, il diritto di visita sarà esercitato ogni 30/40 giorni dal padre per una settimana anche non consecutiva, con pernotto presso la casa coniugale;
10. Confermare che nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto in favore del figlio essendo lo stesso maggiorenne Persona_1 ed economicamente autosufficiente;
11. Confermare che i coniugi hanno regolamentato tutte le
Pag. 3 questioni economico patrimoniali e non hanno null'altro a pretendere per il futuro l'uno nei confronti dell'altro; 12. Confermare che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. 13. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni
[...] meglio indicate nel ricorso.
Le parti hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario nel comune di Nusco (AV) il 04/03/2004; (annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2 parte 2 Serie A dell'anno 2004). Dall'unione coniugale sono nati 2 figli: nato ad [...] il Persona_1
01/08/2004 e nata a [...] il [...]. Per_2
Hanno concluso quindi come in atti.
***
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.* Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di LoNovaradi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
Pag. 4 dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 omologa e prende atto delle seguenti condizioni concordate tra le parti: ordina all'ufficiale di stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
dispone con separata ordinanza per la fissazione di nuova udienza per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Così deciso a Novara, nella camera di consiglio del giorno 2/10/2025 Il Presidente dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice estensore Dr.ssa Maria Amoruso
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