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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 29/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa LAURA SERRA Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2636 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. ARGENTA ANDREA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. DELLA ROSA ISABELLA, giusta delega CP_1
in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 29.05.1993, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di CP_1
Vezzi Portio (SV), al numero 1, parte II, serie C, anno 1993.
Le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale di Savona in data 23.01.2019, mentre la sentenza di separazione è stata emessa dal Tribunale di Savona in data 30.01.2021.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Dal matrimonio contratto dalle parti, in data 26.06.2000, è nata la figlia , ormai Per_1
maggiorenne.
Durante il giudizio, in parziale modifica delle precedenti conclusioni, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia
, attualmente pari ad Euro 350,00 oltre al 90% delle spese straordinarie, sul presupposto Per_1
dell'intervenuta autosufficienza economica della figlia. Il ricorrente ha inoltre chiesto, sulla base del medesimo presupposto, la revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, in favore della resistente. Tali domande devono, tuttavia, essere respinte. Infatti, in relazione all'autosufficienza economica asseritamente raggiunta dalla figlia si osserva che Per_1
risulta pacifico in atti che la ragazza - che compirà 25 anni a giugno di quest'anno - stia frequentando l'Università e segnatamente la facoltà di economia aziendale presso l'Università di
Genova, avendo sostenuto, al giugno 2024, 12 esami su 23 (cfr. doc. n. 29 fascicolo parte resistente). Risulta, inoltre, dalle dichiarazioni rese dalla madre e dalla documentazione versata in atti che la figlia delle parti durante i mesi invernali svolga saltuariamente l'attività di baby sitter, percependo una retribuzione mensile pari ad Euro 100,00, mentre nei mesi estivi la ragazza lavora come cameriera. A tal proposito, dalla documentazione versata in atti risulta che nel corso Per_1
dell'ultima stagione, sia stata regolarmente impiegata presso due diversi datori di lavoro,
rispettivamente dal 25.05.2024 al 30.09.2024 e dal 07.06.2024 al 31.08.2024. Sempre dalla documentazione versata in atti emerge che abbia percepito, complessivamente, nel mese di Per_1
luglio 2024 l'importo di Euro 859,00 e nel mese di agosto 2024 la somma di Euro 1.277,00, mentre non risultano versate in atti le buste paga relative agli ulteriori periodi lavorati (cfr. doc. n. 33
fascicolo parte resistente). Risulta, pertanto, evidente dalla documentazione versata in atti che la figlia delle parti non possa considerarsi economicamente autosufficiente, né sotto il profilo della stabilità lavorativa (la ragazza svolge infatti unicamente lavori stagionali, uno dei quali peraltro ad intermittenza ed un altro, quello da baby sitter, non regolarizzato) né sotto il profilo della consistenza economica delle retribuzioni (anche a voler ritenere che i compensi percepiti per l'attività di cameriera svolta nei mesi di giugno e settembre siano pari a quelli erogati nel mese di luglio). Né può ritenersi che il rendimento universitario di sia insufficiente, tenuto conto Per_1
dell'età della figlia delle parti (24 anni) e dell'attività lavorativa dalla stessa comunque prestata.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che la figlia delle parti non possa considerarsi economicamente autosufficiente. Ciò posto, considerato che pacificamente la figlia delle parti, , convive con la madre, deve confermarsi l'assegnazione della ex casa Per_1
coniugale alla resistente, affinché vi coabiti con la figlia fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di quest'ultima.
Poiché non può considerarsi, per le ragioni testé indicate, economicamente autosufficienti e Per_1
dal momento che la ragazza convive pacificamente con la madre, deve dunque accogliersi la domanda avanzata dalla resistente volta ad ottenere il pagamento, da parte del padre, di un contributo al mantenimento della figlia.
A tal proposito, in relazione alle condizioni economiche delle parti, si osserva quanto segue:
1. il ricorrente, di anni 77, lavorava all'Enel ed è attualmente pensionato;
2. in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. il ha dichiarato di percepire una pensione netta mensile pari ad Euro 2.100,00 Pt_1
e di vivere in un immobile condotto in locazione al canone mensile di Euro 500,00, oltre spese condominiali;
3. il ricorrente è proprietario esclusivo unicamente della ex casa coniugale, sita in
Spotorno, attualmente assegnata alla resistente;
4. nel corso del triennio anteriore alla radicazione del presente giudizio, il ha dichiarato un reddito annuo medio lordo pari ad Euro 32.213,00 (e, Pt_1
segnatamente Euro 32.111,00 nell'anno 2020, Euro 32.136,00 nell'anno 2021 ed Euro 32.934,00
nell'anno 2022);
5. il ricorrente ha versato in atti gli estratti di un conto corrente a sé intestato acceso presso Banco Desio con saldo attivo alla data del 27.09.2023 pari ad Euro 327,00: tale conto risulta alimentato dalla pensione percepita dal (ammontante nell'anno 2023 ad una media di Pt_1
Euro 1.617,00, dovendosi tuttavia segnalare che tale importo risulta già depurato della somma di
Euro 250,00 trattenuta, a seguito di pignoramento, per il mantenimento della figlia nonché Per_1
presumibilmente anche dell'importo di Euro 350,00 relativo alla cessione dello stipendio dichiarata in sede di udienza dal e di cui non vi è traccia negli estratti di conto corrente) oltre che da Pt_1
alcuni versamenti di denaro contante (e, segnatamente Euro 300,00 in data 24.03.2023, Euro 120,00
in data 26.04.2023, Euro 100,00 in data 04.07.2023, Euro 280,00 in data 22.08.2023, euro 300,00 in data 25.06.2021); in uscita risultano effettuati diversi prelievi di denaro contante ed alcuni addebiti automatici, nonché sporadici pagamenti;
dal conto corrente in oggetto risulta inoltre che il sia Pt_1
titolare di una polizza ARCA, non versata in atti, per la quale paga un premio annuo di circa Euro
390,00; 6. pertanto, la pensione complessivamente percepita dal risulta ammontare a circa Pt_1
Euro 2.200,00 mensili: a tal proposito si osserva che relativamente al finanziamento di Euro 350,00
dichiarato dal in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. nulla risulta versato in atti, né può Pt_1
tenersi conto di tale esborso stante la genericità delle stesse allegazioni provenienti dal ricorrente,
non essendo pertanto provato che tale finanziamento sia stato contratto per i bisogni della famiglia;
7. sempre in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. il ricorrente ha inoltre dichiarato di aver venduto, nell'anno 2015 un immobile di sua proprietà ricavandone Euro 90.000,00: a tal proposito il ha dichiarato che “questi soldi non ci sono più perché li ho spesi per fare dei lavori nella Pt_1 casa dove vive la signora e perché facevo avanti ed indietro dalla Sardegna, cioè dal mio paese di
origine”;
8. risulta pacifico in atti che il non corrisponda l'importo di Euro 100,00 mensili Pt_1
posto a suo carico a titolo di assegno di mantenimento in favore della ex moglie, né provveda al pagamento delle spese straordinarie per la figlia , poste a suo carico nella misura del 90%, Per_1
mentre in relazione al mantenimento ordinario in favore della figlia, viene versato direttamente dall'INPS alla la somma di Euro 250,00 mensili in forza di pignoramento eseguito dalla CP_1
resistente;
9. viceversa, la resistente, di anni 66, ha dichiarato di prestare attività lavorativa non regolarizzata come addetta alle pulizie presso un privato per tre ore alla settimana percependo una retribuzione mensile di circa Euro 200,00 mensili;
10. la vive, unitamente alla figlia CP_1
, presso la ex casa coniugale di proprietà esclusiva del e non sostiene, pertanto, oneri Per_1 Pt_1
alloggiativi; 11. in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. la resistente ha dichiarato di aver venduto, nell'anno 2017, un immobile ereditato dalla madre ricavando un importo di Euro
210.000,00, nonché di aver ereditato, sempre dalla morte della madre avvenuta nell'anno 2014,
alcuni buoni postali fruttiferi e di essersi mantenuta negli anni successivi alla separazione grazie a tali somme;
12. in effetti, dalla documentazione versata in atti emerge che in data 23.11.2017 la e la figlia abbiano proceduto alla vendita di un immobile ereditato dalla madre CP_1 Per_1
della resistente, ricavando un importo di Euro 210.000,00: secondo quanto dichiarato dalla
, di tale somma Euro 40.000,00 sarebbero rimasti sul conto corrente cointestato con il CP_1
e quest'ultimo se ne sarebbe appropriato: tuttavia, di tale circostanza, come si dirà Pt_1
successivamente, non vi è prova in atti;
13. la resistente non risulta proprietaria neppure pro quota
di beni immobili;
14. la ha versato in atti gli estratti di un conto corrente acceso presso CP_1
Banco Posta cointestato con la figlia con saldo attivo alla data del 31.12.2023 pari ad Euro Per_1
179,54: tale conto risulta alimentato da un accredito mensile di Euro 250,00 da parte dell'INPS con causale “accredito per stipendio/pensioni” (evidentemente riferito al pagamento posto a carico del per il mantenimento della figlia ), oltre che da alcuni accrediti di importi variabili con Pt_1 Per_1
causale “girofondi da libretto a conto” (nell'anno 2021 a tale titolo risultano accrediti per complessivi Euro 4.700,00, nell'anno 2022 Euro 5.019,00 e nell'anno 2023 Euro 1.635,00) e da versamenti di denaro contante (nell'anno 2021 a tale titolo risultano accrediti per complessivi Euro
6.300,00; nell'anno 2022 euro 5.830,00; nell'anno 2023 Euro 5.190,00); nell'anno 2021 risulta inoltre un accredito di Euro 19.000,00 da tale importo, secondo Controparte_2
quanto riferito dalla resistente, risulta relativo al risarcimento di un danno odontoiatrico subito dalla
; in uscita risultano effettuati i normali movimenti della vita quotidiana (prelievi di CP_1
denaro contante e pagamenti vari); 15. la ha versato in atti anche gli estratti del libretto CP_1
postale n. 50144974 cointestato con la figlia con saldo attivo alla data del 30.01.2024 pari ad Per_1
Euro 4.556,86: dal confronto tra le movimentazioni di tale libretto e quelle del conto corrente acceso presso Banco Posta emerge che i versamenti di denaro contante effettuati sul conto corrente trovano riscontro nel libretto postale, di talché può affermarsi che i versamenti di denaro contante effettuati sul conto corrente non costituiscono risorse ulteriori non dichiarate dalla resistente,
trattandosi al contrario di risorse presenti sul libretto postale in oggetto;
in relazione al libretto postale in oggetto si osserva che lo stesso risulta alimentato da accrediti con causale “rimborso
buoni dematerializzati” complessivamente pari nell'anno 2023 ad Euro 27.033,07. Sempre in relazione al predetto libretto in data 27.12.2023 risultano accreditati Euro 15.000,00, di cui Euro
10.000,00 sono stati poi utilizzati per la sottoscrizione di un buono postale intestato alla sola figlia delle parti con scadenza decennale;
dalla documentazione complessivamente prodotta deve Per_1
pertanto ritenersi che la resistente abbia investito le somme ricavate dall'eredità materna e stia attingendo da tali risorse per il proprio sostentamento e quello della figlia;
17. la resistente ha allegato documentazione relativa al proprio stato di salute: a tal proposito, tuttavia, si osserva che non vi è prova in atti di un'oggettiva ed accertata incapacità lavorativa della resistente, pur dovendosi tenere conto della tipologia di attività lavorativa svolta (addetta alle pulizie) e dell'età
della resistente (66 anni); 18. in relazione, infine, alla somma di Euro 40.000,00 che il Pt_1
avrebbe trattenuto per sé, si osserva che non risulta versata in atti la prova di tale circostanza: infatti dalla documentazione presente emerge unicamente che tale somma sia confluita, in costanza di matrimonio, sul conto corrente cointestato alle parti del presente giudizio e, pertanto,
presumibilmente utilizzato da entrambi, sul quale peraltro veniva accreditata anche la pensione del in assenza di tutti gli estratti del conto corrente in parola dall'anno 2017 sino ad oggi o alla Pt_1
sua estinzione, pertanto, non è possibile escludere che l'importo in parola sia stato utilizzato da entrambe le parti del giudizio ovvero anche dal solo ma, ad esempio, per i bisogni della Pt_1
famiglia, trattandosi di somma incassata in costanza di matrimonio.
Pertanto, alla luce delle condizioni economiche delle parti come sopra indicate, tenuto conto dell'età della figlia delle parti (24 anni) e delle esigenze di vita ad essa correlate, valutati i tempi di permanenza di presso ciascun genitore (attualmente integralmente a carico della madre), Per_1
considerati anche gli introiti comunque percepiti dalla ragazza dai lavori pur solo saltuariamente svolti, nonché dall'eredità della nonna materna, il Collegio ritiene di dover disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di Euro 250,00, Per_1
oltre al 70% delle spese straordinarie come indicate nella sentenza di separazione, tenuto conto della disparità economica sussistente tra le parti e, tuttavia, valutata la capacità economica e di risparmio della resistente.
Passando alla domanda relativa all'assegno divorzile proposta dalla , si osserva quanto CP_1
segue. Come noto, l'art. 5, comma 6, legge n. 898 del 1970 è stato per lungo tempo interpretato dalla giurisprudenza nel senso che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio (cfr. tra le tante, Cass.
Civ., n. 19339/2016). A tale consolidato orientamento si è di recente contrapposto quello affermato da Cass. Civ., n. 11504/2017 (seguito anche da Cass. Civ., n. 23602/2017) che ha negato il riconoscimento dell'assegno divorzile tutte le volte in cui il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente. Il citato revirement ha creato un acceso dibattito tanto in dottrina,
quanto in giurisprudenza, sul quale si sono da ultimo pronunciate le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, che con la sentenza n. 18287/2018, hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba riconoscersi l'assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte della legge n. 898/1970 ed, in particolare, deve verificare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato (cfr. Cass. Civ., n.
11178/2019). Più in particolare, in relazione alla funzione perequativo-compensativa, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la decisione sopra citata hanno affermato che: “il
riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione
assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n.
898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e
dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui
alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere
sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in
particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle
parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi,
in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” e che: “all'assegno divorzile
in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-
compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di
solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente
non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella
realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali
sacrificate”, nonché che: “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa
assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di
vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge
economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale
degli ex coniugi” (cass. Civ., S.U., n. 18287/2018). Come noto, dunque, la citata sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha precisato che alla finalità principalmente assistenziale dell'assegno divorzile può concorrere quella perequativo-compensativa, nei casi in cui la sperequazione reddituale presente al momento del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tal modo alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune (sul punto, cfr. più recentemente anche Cass. Civ., n.
10781 e 10782/2019, nonché Cass. Civ., n. 6386/2019).
Ciò posto in termini generali, nel caso specifico il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la concessione di un assegno divorzile in favore della resistente, anche in relazione alla componente perequativo-compensativa. Nel caso specifico, infatti, risulta evidente la disparità economico-
reddituale esistente tra le parti, anche in termini di stabilità degli introiti percepiti: il Pt_1
percepisce un buon trattamento pensionistico, destinato, pertanto, a rimanere immutato nel corso del tempo, mentre la svolge attività lavorativa non regolarizzata e può contare unicamente CP_1
sui propri risparmi, che, se non alimentati, sono comunque destinati ad esaurirsi, anche tenuto conto del pagamento solo parziale, da parte del del contributo sinora posto a suo carico per il Pt_1
mantenimento della figlia e della totale omissione del contributo alle spese straordinarie Per_1
sostenute nell'interesse della figlia , che pertanto gravano integralmente sulla madre. Inoltre, Per_1
deve evidenziarsi la scarsa capacità lavorativa della resistente, tenuto conto dell'età della stessa e considerata la tipologia di attività lavorativa svolta. Per ciò che attiene al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune ed a quello personale di ciascun coniuge si osserva che risulta pacifico in causa che il matrimonio contratto dalle parti ha avuto una durata di 26 anni, durante i quali è stata generata una figlia, di cui pacificamente la resistente si è
maggiormente occupata, tenuto conto del fatto che durante l'intera convivenza matrimoniale la ha prestato attività lavorativa solo saltuaria, in tal modo certamente consentendo CP_1
all'odierno ricorrente di concentrarsi sulla propria attività lavorativa. Pertanto, richiamate le condizioni economiche delle parti come sopra evidenziate, valutato il contributo di ciascuno alla conduzione famigliare e considerata la durata del matrimonio (26 anni), il Collegio ritiene di dover porre a carico del ricorrente, a titolo di assegno divorzile, la somma di Euro 200,00 mensili
Deve infine respingersi la domanda di restituzione dell'importo di Euro 40.000,00 avanzata dalla resistente in quanto estranea alle materie di cui all'art. 473bis c.p.c. ed in ogni caso non provata per le ragioni sopra indicate.
Attesa la soccombenza prevalente sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% (pari ad Euro 1.904,50), mentre il restante 50% (pari ad Euro 1.904,50),
liquidato come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'estrema semplicità in fatto ed in diritto della presente controversia, deve essere posto a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando:
* dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 29.05.1993, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del CP_1
Comune di Vezzi Portio (SV), al numero 1, parte II, serie C, anno 1993, con ordine all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Vezzi Portio (SV) di procedere alla trascrizione della presente sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di legge;
* assegna la ex casa coniugale alla resistente, affinché vi coabiti con la figlia fino al Per_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di quest'ultima;
* pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 Per_1
l'importo mensile di Euro 250,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 70%
delle spese straordinarie, come in motivazione, con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione;
* dispone che corrisponda, a titolo di assegno divorzile, in favore di Parte_1 [...]
la somma di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, CP_1
da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese;
* respinge le ulteriori domande avanzate;
* condanna a rifondere ad il 50% delle spese di lite, Parte_1 CP_1
che liquida in Euro 1.904,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 28.01.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo