TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/05/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 06/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 16567/2024 RGL, promosso da
Parte_1 Parte_2 contro
Controparte_1
alle ore 10 sono presenti l'avv. SOLLENA GASPARE per parte ricorrente nonché
l'avv. Loredana Ciancimino per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16567 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. SOLLENA Parte_3
GASPARE
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_3
complessivamente in euro 550,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/11/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione OI-002866350 CP_3
avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma complessiva di euro 580,55 a titolo di sanzioni per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2021
Si costituiva il convenuto contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto, chiedendo la concessione di un termine con salvezza dei diritti di prima udienza, in quanto in corso il procedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Nelle more del giudizio l' convenuto depositava provvedimento di annullamento in CP_1
autotutela dell'ordinanza impugnata, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_3
spese di lite in ragione della tardività del provvedimento di annullamento.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che il provvedimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si liquidano CP_1
come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 06/05/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 06/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 16567/2024 RGL, promosso da
Parte_1 Parte_2 contro
Controparte_1
alle ore 10 sono presenti l'avv. SOLLENA GASPARE per parte ricorrente nonché
l'avv. Loredana Ciancimino per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16567 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. SOLLENA Parte_3
GASPARE
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_3
complessivamente in euro 550,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/11/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione OI-002866350 CP_3
avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma complessiva di euro 580,55 a titolo di sanzioni per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2021
Si costituiva il convenuto contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto, chiedendo la concessione di un termine con salvezza dei diritti di prima udienza, in quanto in corso il procedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Nelle more del giudizio l' convenuto depositava provvedimento di annullamento in CP_1
autotutela dell'ordinanza impugnata, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_3
spese di lite in ragione della tardività del provvedimento di annullamento.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che il provvedimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si liquidano CP_1
come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 06/05/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio