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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2024, n. 18078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18078 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1646/2023
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Debora Colloca, per delega in Parte_1
atti ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Diofebbo, per delega in CP_1
atti resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.1.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente, dalla cui unione non erano nati figli, che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7285/2022 (in atti e passata in giudicato nell'ambito del giudizio di separazione incardinato nel 2018 e la cui udienza presidenziale risale al dicembre 2018, per quanto dedotto nel ricorso e visto quanto annotato nell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio) aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi, domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il resistente si costituiva ed aderiva alla domanda.
Quanto alla domanda di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù della sentenza citata: viste le deduzioni delle parti in ordine alla loro mancata riconciliazione, deve ritenersi che le stesse vivano ininterrottamente separate dalla data dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e L. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione ai sensi della legge da ultimo citata, nonchè il contegno processuale delle parti, convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
In vista della natura della causa e dell'accordo delle parti circa l'unica domanda qui svolta, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Roma, in data 16.6.2016;
[...]
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, parte I, atto n.
00059, serie 14);
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 13.11.2024 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1646/2023
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Debora Colloca, per delega in Parte_1
atti ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Diofebbo, per delega in CP_1
atti resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.1.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente, dalla cui unione non erano nati figli, che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7285/2022 (in atti e passata in giudicato nell'ambito del giudizio di separazione incardinato nel 2018 e la cui udienza presidenziale risale al dicembre 2018, per quanto dedotto nel ricorso e visto quanto annotato nell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio) aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi, domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il resistente si costituiva ed aderiva alla domanda.
Quanto alla domanda di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù della sentenza citata: viste le deduzioni delle parti in ordine alla loro mancata riconciliazione, deve ritenersi che le stesse vivano ininterrottamente separate dalla data dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e L. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione ai sensi della legge da ultimo citata, nonchè il contegno processuale delle parti, convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
In vista della natura della causa e dell'accordo delle parti circa l'unica domanda qui svolta, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Roma, in data 16.6.2016;
[...]
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, parte I, atto n.
00059, serie 14);
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 13.11.2024 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi