TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8341 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. AN PA, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.2415/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Daniele Di bella e Damaso Pattumelli giusta Parte_1 procura speciale in atti.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Clotilde CP_1
Mazza giusta procura generale alle liti per atto notar di Roma del 21/7/2015. Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Premesso che con ricorso depositato in via telematica il 22/1/2025 si è rivolta a Parte_1 questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di far accertare il diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n.222/1984 a decorrere dall'1/1/2022 e per l'effetto condannare l' al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori, deducendo che, nonostante la CP_1 notifica all'Istituto in data 3/5/2024 della sentenza del Tribunale di Roma n. 4709/20241, che all'esito del giudizio di opposizione ex art. 445bis , comma 6, c.p.c. aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario richiesto dall'art. 1 legge n. 222/1984, e l'invio in data 11/9/2024 della ulteriore documentazione necessaria ai fini della liquidazione della prestazione, l'ente non aveva provveduto;
che si è costituito l' , eccependo l'avvenuto riconoscimento della prestazione con CP_1 provvedimento dell'11/3/2025 e l'avvenuto pagamento dei relativi ratei sino alla data del
31/12>/2024 di scadenza della prestazione, con conseguente cessazione della materia del contendere;
1 che, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c su richiesta del difensore dell' , nelle note di trattazione parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento dei ratei CP_1 maturati, ma ha dedotto il carattere parziale del pagamento, poichè decurtato della somma di €
3.436,00 a titolo di non meglio specificate “ trattenute varie”, sicchè ha chiesto dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere e condannarsi l' al pagamento della somma CP_1 anzidetta, oltre che alla rifusione delle spese di lite;
Che, acquisiti chiarimenti in ordine alla natura di detta somma, l' ha specificato che essa, CP_1 corrispondente ad 1/5 dell'importo netto erogato, era stata trattenuta ai sensi dell'art. 48 bis del
DPR n. 602/1973 “per segnalazione di Equitalia soggetto inadempiente”;
Ritenuto che come concordemente richiesto da entrambe le parti, in ordine alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità per il triennio gennaio 2022- dicembre 2024 è ormai cessata la materia del contendere, atteso che l' con provvedimento del CP_1
20/3/2025 ha provveduto al riconoscimento della prestazione e successivamente al pagamento dei relativi ratei ( v. doc sub n. 1 f. );; CP_1 che, pertanto, sulla questione è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l' interesse delle stesse alla prosecuzione della lite;
Ritenuto che risulta invece, ancora controversa la debenza al ricorrente della somma di € 3.436,00, che in sede di pagamento dei ratei arretrati l' ha trattenuto trattenuta ai sensi dell'art. 48 bis del CP_1
DPR n. 602/1973 “per segnalazione di Equitalia soggetto inadempiente”;
Rilevato che la disposizione citata prevede che ”A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo
1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da
2 parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018”.
L'art. 3 del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, che disciplina le “Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”, dispone:
1. Se Equitalia Servizi S.p.A. risponde alla richiesta di cui all'articolo 2 comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel termine previsto dal medesimo articolo 2, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.
2. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi del citato articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del
1973.
3. Nel caso previsto dal comma precedente la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 contiene l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato
l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Con la stessa comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A. preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72- bis del d.P.R. n. 602 del 1973.
4. Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 per i sessanta giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora il pagamento sia relativo ai crediti di cui all'articolo 545, terzo comma, del codice di procedura civile, il soggetto pubblico sospende il pagamento nei limiti previsti dal quarto comma del medesimo articolo 545 e di cui all'articolo 2 del
d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario
o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono
l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando
l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario”.
Ritenuto, pertanto che alla stregua della normativa richiamata, non avendo la ricorrente specificamente contestato la sussistenza di un debito nei confronti di Equitalia Servizi di riscossione spa per un ammontare di cui la somma trattenuta dall' rappresenta 1/5, la condotta dell'Istituto CP_1 appare del tutto legittima;
3 Ritenuto, quindi, che il pagamento eseguito dall' deve considerarsi satisfattivo di quanto CP_1 dovuto alla ricorrente, non potendo trovare applicazione al caso di specie le disposizioni in materia di compensazione, invocata dalla ricorrente;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che esse devono essere poste a carico dell' , secondo il CP_1 principio della soccombenza virtuale, avendo detto ente dato causa alla lite per aver tardivamente riconosciuto la fondatezza della pretesa azionata;
Ritenuto che, tenuto conto della ripetitività e semplicità delle questioni, gli onorari possono essere liquidati nella misura minima prevista per le varie fasi dai DD. MM. N. 127/2014 e 55/2014;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e rigetta la domanda della ricorrente avente ad oggetto la condanna al pagamento dell'ulteriore importo di € 3.436,00;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.831,00, oltre CP_1 rimborso spese forfettario della misura del 15%, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025
Il Giudice
AN PA
.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. AN PA, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.2415/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Daniele Di bella e Damaso Pattumelli giusta Parte_1 procura speciale in atti.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Clotilde CP_1
Mazza giusta procura generale alle liti per atto notar di Roma del 21/7/2015. Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Premesso che con ricorso depositato in via telematica il 22/1/2025 si è rivolta a Parte_1 questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di far accertare il diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n.222/1984 a decorrere dall'1/1/2022 e per l'effetto condannare l' al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori, deducendo che, nonostante la CP_1 notifica all'Istituto in data 3/5/2024 della sentenza del Tribunale di Roma n. 4709/20241, che all'esito del giudizio di opposizione ex art. 445bis , comma 6, c.p.c. aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario richiesto dall'art. 1 legge n. 222/1984, e l'invio in data 11/9/2024 della ulteriore documentazione necessaria ai fini della liquidazione della prestazione, l'ente non aveva provveduto;
che si è costituito l' , eccependo l'avvenuto riconoscimento della prestazione con CP_1 provvedimento dell'11/3/2025 e l'avvenuto pagamento dei relativi ratei sino alla data del
31/12>/2024 di scadenza della prestazione, con conseguente cessazione della materia del contendere;
1 che, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c su richiesta del difensore dell' , nelle note di trattazione parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento dei ratei CP_1 maturati, ma ha dedotto il carattere parziale del pagamento, poichè decurtato della somma di €
3.436,00 a titolo di non meglio specificate “ trattenute varie”, sicchè ha chiesto dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere e condannarsi l' al pagamento della somma CP_1 anzidetta, oltre che alla rifusione delle spese di lite;
Che, acquisiti chiarimenti in ordine alla natura di detta somma, l' ha specificato che essa, CP_1 corrispondente ad 1/5 dell'importo netto erogato, era stata trattenuta ai sensi dell'art. 48 bis del
DPR n. 602/1973 “per segnalazione di Equitalia soggetto inadempiente”;
Ritenuto che come concordemente richiesto da entrambe le parti, in ordine alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità per il triennio gennaio 2022- dicembre 2024 è ormai cessata la materia del contendere, atteso che l' con provvedimento del CP_1
20/3/2025 ha provveduto al riconoscimento della prestazione e successivamente al pagamento dei relativi ratei ( v. doc sub n. 1 f. );; CP_1 che, pertanto, sulla questione è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l' interesse delle stesse alla prosecuzione della lite;
Ritenuto che risulta invece, ancora controversa la debenza al ricorrente della somma di € 3.436,00, che in sede di pagamento dei ratei arretrati l' ha trattenuto trattenuta ai sensi dell'art. 48 bis del CP_1
DPR n. 602/1973 “per segnalazione di Equitalia soggetto inadempiente”;
Rilevato che la disposizione citata prevede che ”A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo
1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da
2 parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018”.
L'art. 3 del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, che disciplina le “Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”, dispone:
1. Se Equitalia Servizi S.p.A. risponde alla richiesta di cui all'articolo 2 comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel termine previsto dal medesimo articolo 2, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.
2. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi del citato articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del
1973.
3. Nel caso previsto dal comma precedente la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 contiene l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato
l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Con la stessa comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A. preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72- bis del d.P.R. n. 602 del 1973.
4. Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 per i sessanta giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora il pagamento sia relativo ai crediti di cui all'articolo 545, terzo comma, del codice di procedura civile, il soggetto pubblico sospende il pagamento nei limiti previsti dal quarto comma del medesimo articolo 545 e di cui all'articolo 2 del
d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario
o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono
l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando
l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario”.
Ritenuto, pertanto che alla stregua della normativa richiamata, non avendo la ricorrente specificamente contestato la sussistenza di un debito nei confronti di Equitalia Servizi di riscossione spa per un ammontare di cui la somma trattenuta dall' rappresenta 1/5, la condotta dell'Istituto CP_1 appare del tutto legittima;
3 Ritenuto, quindi, che il pagamento eseguito dall' deve considerarsi satisfattivo di quanto CP_1 dovuto alla ricorrente, non potendo trovare applicazione al caso di specie le disposizioni in materia di compensazione, invocata dalla ricorrente;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che esse devono essere poste a carico dell' , secondo il CP_1 principio della soccombenza virtuale, avendo detto ente dato causa alla lite per aver tardivamente riconosciuto la fondatezza della pretesa azionata;
Ritenuto che, tenuto conto della ripetitività e semplicità delle questioni, gli onorari possono essere liquidati nella misura minima prevista per le varie fasi dai DD. MM. N. 127/2014 e 55/2014;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e rigetta la domanda della ricorrente avente ad oggetto la condanna al pagamento dell'ulteriore importo di € 3.436,00;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.831,00, oltre CP_1 rimborso spese forfettario della misura del 15%, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025
Il Giudice
AN PA
.
4