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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7542 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13913/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Il Tribunale di Milano, tredicesima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
AN Sammarro, ha pronunciato all'udienza del 09.10.2025, all'esito della discussione orale, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13913 del R.G.A.C. dell'anno 2025, già n. 22598/2024, e vertente
TRA
(C.F. ), nella sua Parte_1 P.IVA_1 qualità di soggetto gestore del Fondo comune di investimento immobiliare etico di tipo chiuso “Fondo
Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”, rappresentata e difesa dall' avv. Giacomo Alemani;
ATTRICE
E
(C.F. ; CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
nella sua qualità di soggetto gestore del Fondo comune Parte_1 di investimento immobiliare etico di tipo chiuso “Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”, premesso che nella sua qualità di soggetto gestore del fondo comune di Controparte_2 investimento immobiliare etico denominato “Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”, quale proprietaria dell'unità immobiliare sita nel Comune di Milano, Via Padova n. 36 identificata al competente Catasto Fabbricati al foglio 234, particella 157, subalterno 733, unitamente all'area pertinenziale cantina identificata al foglio 234, particella 157, subalterno 733, aveva stipulato con
[...]
in data 26.06.2017 un contratto di locazione ad uso abitativo a canone calmierato di € 4.700,00 CP_1 annui più IVA oltre oneri accessori, ripartito in dodici rate mensili anticipate pari ad € 391,67, aventi pagina 1 di 6 scadenza il primo giorno del mese da aggiornare annualmente nella misura del 75% delle variazioni dell'indice ISTAT, oltre oneri accessori calcolati sulla base delle spese preventivate, salvo conguaglio, per una durata di quattro anni, con decorrenza dalla data del 01.07.2017, e con eventuale automatico rinnovo di ulteriori quattro anni, che a garanzia delle obbligazioni assunte il conduttore aveva corrisposto a titolo di deposito cauzionale l'importo di € 1.175,00 pari a tre mensilità di canone, che con atto di notaio a rogito n. 15.352/8.228 di rep. del 27.11.2019 la società Controparte_2 aveva conferito a il ramo di azienda denominato “FIL”, detenuto dalla predetta Controparte_3
e relativo alle attività di gestione di due comparti di investimento, rispettivamente CP_2
“Comparto Uno” e “Comparto Due” del fondo comune di investimento immobiliare multicomparto di tipo chiuso denominato “Fondo Immobiliare di Lombardia”, con efficacia dal 01.12.2019, che il conduttore non aveva versato i canoni di locazione e gli oneri accessori relativamente alle mensilità di maggio 2023 per il residuo importo di € 26,73 e da luglio 2023 sino ad aprile 2024, per un totale di €
6.966,56, che intendeva altresì avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 del contratto, intimava lo sfratto per morosità convenendo il conduttore davanti a questo giudice per la relativa convalida e l'emissione del decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e a scadere sino al rilascio ovvero, in via subordinata, per dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore.
Con ordinanza resa in data 08.04.2025 il giudice, rilevato che la notifica era stata eseguita nei confronti di soggetto irreperibile, disponeva il mutamento del rito assegnando termine per la notifica dell'atto introduttivo e verbale contenete il provvedimento.
Con memoria integrativa l'attore evidenziava che l'immobile era stato rilasciato spontaneamente dal convenuto in data 19.06.2024, lamentava la persistente morosità ed insisteva nella richiesta di risoluzione del contratto e di pagamento della somma di € 8.281,97, importo quest'ultimo calcolato sino alla data del rilascio dell'immobile locato per canoni ed oneri accessori, al netto della nota di credito n. FIL-IV-011790 del 12.07.2024, oltre interessi.
all'esito della notifica dell'atto di citazione e del verbale di udienza di conversione CP_1 del rito restava contumace.
All'udienza del 9.10.2025 la causa veniva decisa con immediata lettura della sentenza.
Preliminarmente, deve ritenersi accertata l'esistenza del rapporto di locazione per cui è causa, atteso che dalla documentazione prodotta si evince che con contratto del 26.06.2017 regolarmente registrato nella sua qualità di soggetto gestore del fondo comune di investimento Controparte_2 immobiliare etico denominato “Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”, aveva concesso in locazione ad uso abitativo a dell'unità immobiliare sita nel Comune di Milano, Via CP_1
pagina 2 di 6 Padova n. 36 identificata al competente Catasto Fabbricati al foglio 234, particella 157, subalterno 733, unitamente all'area pertinenziale cantina identificata al foglio 234, particella 157, subalterno 733, per un canone di € 4.700,00 annui più IVA oltre oneri accessori, ripartito in dodici rate mensili anticipate pari ad € 391,67, aventi scadenza il primo giorno del mese da aggiornare annualmente nella misura del
75% delle variazioni dell'indice ISTAT, oltre oneri accessori calcolati sulla base delle spese preventivate, salvo conguaglio, per una durata di quattro anni, con decorrenza dalla data del
01.07.2017, e con eventuale automatico rinnovo di ulteriori quattro anni, e che con atto di notaio a rogito n. 15.352/8.228 di rep. Del 27.11.2019 la società aveva conferito a Controparte_2 [...] il ramo di azienda denominato “FIL”, detenuto dalla predetta e relativo alle CP_3 CP_2 attività di gestione di due comparti di investimento, rispettivamente “Comparto Uno” e “Comparto
Due” del fondo comune di investimento immobiliare multicomparto di tipo chiuso denominato “Fondo
Immobiliare di Lombardia”, con efficacia dal 01.12.2019.
Tanto premesso, la domanda é fondata e dev'essere accolta, atteso che la morosità interessa un arco di tempo rilevante, essendo accertata la mancata corresponsione dei canoni e degli oneri accessori per le mensilità da maggio 2023 (residuo € 26,73) e da luglio 2023 sino al rilascio dell'immobile avvenuto in data 19.06.2024, per un importo complessivo di € 8.281,97, in difetto di prova del pagamento da parte del conduttore, gravato dal relativo onere, che non si è presentato né si è costituito in giudizio, mostrando disinteresse per la controversia, per cui supera il parametro predeterminato legalmente dal disposto normativo di cui all'art. 5 delle legge n. 392/78 che preclude ogni valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento.
In base a tali considerazioni, deve dichiararsi la risoluzione del contratto ed il convenuto dev'essere condannato di pagamento di € 8.281,97 per la mancata corresponsione dei canoni ed accessori azionati sino al rilascio, oltre interessi sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore;
- Condanna al pagamento di € 8.281,97 per canoni ed accessori maturati sino al CP_1 rilascio dell'immobile locato oltre interessi al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in € 449,50 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 09 ottobre 2025
Il giudice pagina 3 di 6 AN Sammarro Il
Tribunale di Milano, tredicesima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
AN Sammarro, ha pronunciato all'udienza del 09.10.2025, all'esito della discussione orale, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13913 del R.G.A.C. dell'anno 2025, già n. 22598/2024, e vertente
TRA
(C.F. ), nella sua Parte_1 P.IVA_1 qualità di soggetto gestore del Fondo comune di investimento immobiliare etico di tipo chiuso “Fondo
Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”, rappresentata e difesa dall' avv. Giacomo Alemani;
ATTRICE
E
(C.F. ; CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
nella sua qualità di soggetto gestore del Fondo comune Parte_1 di investimento immobiliare etico di tipo chiuso “Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”, premesso che nella sua qualità di soggetto gestore del fondo comune di Controparte_2 investimento immobiliare etico denominato “Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”, quale proprietaria dell'unità immobiliare sita nel Comune di Milano, Via Padova n. 36 identificata al competente Catasto Fabbricati al foglio 234, particella 157, subalterno 733, unitamente all'area pertinenziale cantina identificata al foglio 234, particella 157, subalterno 733, aveva stipulato con
[...]
in data 26.06.2017 un contratto di locazione ad uso abitativo a canone calmierato di € 4.700,00 CP_1 annui più IVA oltre oneri accessori, ripartito in dodici rate mensili anticipate pari ad € 391,67, aventi scadenza il primo giorno del mese da aggiornare annualmente nella misura del 75% delle variazioni dell'indice ISTAT, oltre oneri accessori calcolati sulla base delle spese preventivate, salvo conguaglio, per una durata di quattro anni, con decorrenza dalla data del 01.07.2017, e con eventuale automatico rinnovo di ulteriori quattro anni, che a garanzia delle obbligazioni assunte il conduttore aveva corrisposto a titolo di deposito cauzionale l'importo di € 1.175,00 pari a tre mensilità di canone, che con atto di notaio a rogito n. 15.352/8.228 di rep. del 27.11.2019 la società Controparte_2 aveva conferito a il ramo di azienda denominato “FIL”, detenuto dalla predetta Controparte_3
e relativo alle attività di gestione di due comparti di investimento, rispettivamente CP_2
pagina 4 di 6 “Comparto Uno” e “Comparto Due” del fondo comune di investimento immobiliare multicomparto di tipo chiuso denominato “Fondo Immobiliare di Lombardia”, con efficacia dal 01.12.2019, che il conduttore non aveva versato i canoni di locazione e gli oneri accessori relativamente alle mensilità di maggio 2023 per il residuo importo di € 26,73 e da luglio 2023 sino ad aprile 2024, per un totale di €
6.966,56, che intendeva altresì avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 del contratto, intimava lo sfratto per morosità convenendo il conduttore davanti a questo giudice per la relativa convalida e l'emissione del decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e a scadere sino al rilascio ovvero, in via subordinata, per dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore.
Con ordinanza resa in data 08.04.2025 il giudice, rilevato che la notifica era stata eseguita nei confronti di soggetto irreperibile, disponeva il mutamento del rito assegnando termine per la notifica dell'atto introduttivo e verbale contenete il provvedimento.
Con memoria integrativa l'attore evidenziava che l'immobile era stato rilasciato spontaneamente dal convenuto in data 19.06.2024, lamentava la persistente morosità ed insisteva nella richiesta di risoluzione del contratto e di pagamento della somma di € 8.281,97, importo quest'ultimo calcolato sino alla data del rilascio dell'immobile locato per canoni ed oneri accessori, al netto della nota di credito n. FIL-IV-011790 del 12.07.2024, oltre interessi.
all'esito della notifica dell'atto di citazione e del verbale di udienza di conversione CP_1 del rito restava contumace.
All'udienza del 9.10.2025 la causa veniva decisa con immediata lettura della sentenza.
Preliminarmente, deve ritenersi accertata l'esistenza del rapporto di locazione per cui è causa, atteso che dalla documentazione prodotta si evince che con contratto del 26.06.2017 regolarmente registrato nella sua qualità di soggetto gestore del fondo comune di investimento Controparte_2 immobiliare etico denominato “Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”, aveva concesso in locazione ad uso abitativo a dell'unità immobiliare sita nel Comune di Milano, Via CP_1
Padova n. 36 identificata al competente Catasto Fabbricati al foglio 234, particella 157, subalterno 733, unitamente all'area pertinenziale cantina identificata al foglio 234, particella 157, subalterno 733, per un canone di € 4.700,00 annui più IVA oltre oneri accessori, ripartito in dodici rate mensili anticipate pari ad € 391,67, aventi scadenza il primo giorno del mese da aggiornare annualmente nella misura del
75% delle variazioni dell'indice ISTAT, oltre oneri accessori calcolati sulla base delle spese preventivate, salvo conguaglio, per una durata di quattro anni, con decorrenza dalla data del
01.07.2017, e con eventuale automatico rinnovo di ulteriori quattro anni, e che con atto di notaio a rogito n. 15.352/8.228 di rep. Del 27.11.2019 la società aveva conferito a Controparte_2 CP_3
pagina 5 di 6 il ramo di azienda denominato “FIL”, detenuto dalla predetta e relativo alle CP_2 CP_2 attività di gestione di due comparti di investimento, rispettivamente “Comparto Uno” e “Comparto
Due” del fondo comune di investimento immobiliare multicomparto di tipo chiuso denominato “Fondo
Immobiliare di Lombardia”, con efficacia dal 01.12.2019.
Tanto premesso, la domanda é fondata e dev'essere accolta, atteso che la morosità interessa un arco di tempo rilevante, essendo accertata la mancata corresponsione dei canoni e degli oneri accessori per le mensilità da maggio 2023 (residuo € 26,73) e da luglio 2023 sino al rilascio dell'immobile avvenuto in data 19.06.2024, per un importo complessivo di € 8.281,97, in difetto di prova del pagamento da parte del conduttore, gravato dal relativo onere, che non si è presentato né si è costituito in giudizio, mostrando disinteresse per la controversia, per cui supera il parametro predeterminato legalmente dal disposto normativo di cui all'art. 5 delle legge n. 392/78 che preclude ogni valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento.
In base a tali considerazioni, deve dichiararsi la risoluzione del contratto ed il convenuto dev'essere condannato di pagamento di € 8.281,97 per la mancata corresponsione dei canoni ed accessori azionati sino al rilascio, oltre interessi sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore;
- Condanna al pagamento di € 8.281,97 per canoni ed accessori maturati sino al CP_1 rilascio dell'immobile locato oltre interessi al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in € 449,50 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 09 ottobre 2025
Il giudice
AN Sammarro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Il Tribunale di Milano, tredicesima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
AN Sammarro, ha pronunciato all'udienza del 09.10.2025, all'esito della discussione orale, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13913 del R.G.A.C. dell'anno 2025, già n. 22598/2024, e vertente
TRA
(C.F. ), nella sua Parte_1 P.IVA_1 qualità di soggetto gestore del Fondo comune di investimento immobiliare etico di tipo chiuso “Fondo
Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”, rappresentata e difesa dall' avv. Giacomo Alemani;
ATTRICE
E
(C.F. ; CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
nella sua qualità di soggetto gestore del Fondo comune Parte_1 di investimento immobiliare etico di tipo chiuso “Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”, premesso che nella sua qualità di soggetto gestore del fondo comune di Controparte_2 investimento immobiliare etico denominato “Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”, quale proprietaria dell'unità immobiliare sita nel Comune di Milano, Via Padova n. 36 identificata al competente Catasto Fabbricati al foglio 234, particella 157, subalterno 733, unitamente all'area pertinenziale cantina identificata al foglio 234, particella 157, subalterno 733, aveva stipulato con
[...]
in data 26.06.2017 un contratto di locazione ad uso abitativo a canone calmierato di € 4.700,00 CP_1 annui più IVA oltre oneri accessori, ripartito in dodici rate mensili anticipate pari ad € 391,67, aventi pagina 1 di 6 scadenza il primo giorno del mese da aggiornare annualmente nella misura del 75% delle variazioni dell'indice ISTAT, oltre oneri accessori calcolati sulla base delle spese preventivate, salvo conguaglio, per una durata di quattro anni, con decorrenza dalla data del 01.07.2017, e con eventuale automatico rinnovo di ulteriori quattro anni, che a garanzia delle obbligazioni assunte il conduttore aveva corrisposto a titolo di deposito cauzionale l'importo di € 1.175,00 pari a tre mensilità di canone, che con atto di notaio a rogito n. 15.352/8.228 di rep. del 27.11.2019 la società Controparte_2 aveva conferito a il ramo di azienda denominato “FIL”, detenuto dalla predetta Controparte_3
e relativo alle attività di gestione di due comparti di investimento, rispettivamente CP_2
“Comparto Uno” e “Comparto Due” del fondo comune di investimento immobiliare multicomparto di tipo chiuso denominato “Fondo Immobiliare di Lombardia”, con efficacia dal 01.12.2019, che il conduttore non aveva versato i canoni di locazione e gli oneri accessori relativamente alle mensilità di maggio 2023 per il residuo importo di € 26,73 e da luglio 2023 sino ad aprile 2024, per un totale di €
6.966,56, che intendeva altresì avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 del contratto, intimava lo sfratto per morosità convenendo il conduttore davanti a questo giudice per la relativa convalida e l'emissione del decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e a scadere sino al rilascio ovvero, in via subordinata, per dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore.
Con ordinanza resa in data 08.04.2025 il giudice, rilevato che la notifica era stata eseguita nei confronti di soggetto irreperibile, disponeva il mutamento del rito assegnando termine per la notifica dell'atto introduttivo e verbale contenete il provvedimento.
Con memoria integrativa l'attore evidenziava che l'immobile era stato rilasciato spontaneamente dal convenuto in data 19.06.2024, lamentava la persistente morosità ed insisteva nella richiesta di risoluzione del contratto e di pagamento della somma di € 8.281,97, importo quest'ultimo calcolato sino alla data del rilascio dell'immobile locato per canoni ed oneri accessori, al netto della nota di credito n. FIL-IV-011790 del 12.07.2024, oltre interessi.
all'esito della notifica dell'atto di citazione e del verbale di udienza di conversione CP_1 del rito restava contumace.
All'udienza del 9.10.2025 la causa veniva decisa con immediata lettura della sentenza.
Preliminarmente, deve ritenersi accertata l'esistenza del rapporto di locazione per cui è causa, atteso che dalla documentazione prodotta si evince che con contratto del 26.06.2017 regolarmente registrato nella sua qualità di soggetto gestore del fondo comune di investimento Controparte_2 immobiliare etico denominato “Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”, aveva concesso in locazione ad uso abitativo a dell'unità immobiliare sita nel Comune di Milano, Via CP_1
pagina 2 di 6 Padova n. 36 identificata al competente Catasto Fabbricati al foglio 234, particella 157, subalterno 733, unitamente all'area pertinenziale cantina identificata al foglio 234, particella 157, subalterno 733, per un canone di € 4.700,00 annui più IVA oltre oneri accessori, ripartito in dodici rate mensili anticipate pari ad € 391,67, aventi scadenza il primo giorno del mese da aggiornare annualmente nella misura del
75% delle variazioni dell'indice ISTAT, oltre oneri accessori calcolati sulla base delle spese preventivate, salvo conguaglio, per una durata di quattro anni, con decorrenza dalla data del
01.07.2017, e con eventuale automatico rinnovo di ulteriori quattro anni, e che con atto di notaio a rogito n. 15.352/8.228 di rep. Del 27.11.2019 la società aveva conferito a Controparte_2 [...] il ramo di azienda denominato “FIL”, detenuto dalla predetta e relativo alle CP_3 CP_2 attività di gestione di due comparti di investimento, rispettivamente “Comparto Uno” e “Comparto
Due” del fondo comune di investimento immobiliare multicomparto di tipo chiuso denominato “Fondo
Immobiliare di Lombardia”, con efficacia dal 01.12.2019.
Tanto premesso, la domanda é fondata e dev'essere accolta, atteso che la morosità interessa un arco di tempo rilevante, essendo accertata la mancata corresponsione dei canoni e degli oneri accessori per le mensilità da maggio 2023 (residuo € 26,73) e da luglio 2023 sino al rilascio dell'immobile avvenuto in data 19.06.2024, per un importo complessivo di € 8.281,97, in difetto di prova del pagamento da parte del conduttore, gravato dal relativo onere, che non si è presentato né si è costituito in giudizio, mostrando disinteresse per la controversia, per cui supera il parametro predeterminato legalmente dal disposto normativo di cui all'art. 5 delle legge n. 392/78 che preclude ogni valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento.
In base a tali considerazioni, deve dichiararsi la risoluzione del contratto ed il convenuto dev'essere condannato di pagamento di € 8.281,97 per la mancata corresponsione dei canoni ed accessori azionati sino al rilascio, oltre interessi sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore;
- Condanna al pagamento di € 8.281,97 per canoni ed accessori maturati sino al CP_1 rilascio dell'immobile locato oltre interessi al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in € 449,50 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 09 ottobre 2025
Il giudice pagina 3 di 6 AN Sammarro Il
Tribunale di Milano, tredicesima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
AN Sammarro, ha pronunciato all'udienza del 09.10.2025, all'esito della discussione orale, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13913 del R.G.A.C. dell'anno 2025, già n. 22598/2024, e vertente
TRA
(C.F. ), nella sua Parte_1 P.IVA_1 qualità di soggetto gestore del Fondo comune di investimento immobiliare etico di tipo chiuso “Fondo
Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”, rappresentata e difesa dall' avv. Giacomo Alemani;
ATTRICE
E
(C.F. ; CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
nella sua qualità di soggetto gestore del Fondo comune Parte_1 di investimento immobiliare etico di tipo chiuso “Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”, premesso che nella sua qualità di soggetto gestore del fondo comune di Controparte_2 investimento immobiliare etico denominato “Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”, quale proprietaria dell'unità immobiliare sita nel Comune di Milano, Via Padova n. 36 identificata al competente Catasto Fabbricati al foglio 234, particella 157, subalterno 733, unitamente all'area pertinenziale cantina identificata al foglio 234, particella 157, subalterno 733, aveva stipulato con
[...]
in data 26.06.2017 un contratto di locazione ad uso abitativo a canone calmierato di € 4.700,00 CP_1 annui più IVA oltre oneri accessori, ripartito in dodici rate mensili anticipate pari ad € 391,67, aventi scadenza il primo giorno del mese da aggiornare annualmente nella misura del 75% delle variazioni dell'indice ISTAT, oltre oneri accessori calcolati sulla base delle spese preventivate, salvo conguaglio, per una durata di quattro anni, con decorrenza dalla data del 01.07.2017, e con eventuale automatico rinnovo di ulteriori quattro anni, che a garanzia delle obbligazioni assunte il conduttore aveva corrisposto a titolo di deposito cauzionale l'importo di € 1.175,00 pari a tre mensilità di canone, che con atto di notaio a rogito n. 15.352/8.228 di rep. del 27.11.2019 la società Controparte_2 aveva conferito a il ramo di azienda denominato “FIL”, detenuto dalla predetta Controparte_3
e relativo alle attività di gestione di due comparti di investimento, rispettivamente CP_2
pagina 4 di 6 “Comparto Uno” e “Comparto Due” del fondo comune di investimento immobiliare multicomparto di tipo chiuso denominato “Fondo Immobiliare di Lombardia”, con efficacia dal 01.12.2019, che il conduttore non aveva versato i canoni di locazione e gli oneri accessori relativamente alle mensilità di maggio 2023 per il residuo importo di € 26,73 e da luglio 2023 sino ad aprile 2024, per un totale di €
6.966,56, che intendeva altresì avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 del contratto, intimava lo sfratto per morosità convenendo il conduttore davanti a questo giudice per la relativa convalida e l'emissione del decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e a scadere sino al rilascio ovvero, in via subordinata, per dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore.
Con ordinanza resa in data 08.04.2025 il giudice, rilevato che la notifica era stata eseguita nei confronti di soggetto irreperibile, disponeva il mutamento del rito assegnando termine per la notifica dell'atto introduttivo e verbale contenete il provvedimento.
Con memoria integrativa l'attore evidenziava che l'immobile era stato rilasciato spontaneamente dal convenuto in data 19.06.2024, lamentava la persistente morosità ed insisteva nella richiesta di risoluzione del contratto e di pagamento della somma di € 8.281,97, importo quest'ultimo calcolato sino alla data del rilascio dell'immobile locato per canoni ed oneri accessori, al netto della nota di credito n. FIL-IV-011790 del 12.07.2024, oltre interessi.
all'esito della notifica dell'atto di citazione e del verbale di udienza di conversione CP_1 del rito restava contumace.
All'udienza del 9.10.2025 la causa veniva decisa con immediata lettura della sentenza.
Preliminarmente, deve ritenersi accertata l'esistenza del rapporto di locazione per cui è causa, atteso che dalla documentazione prodotta si evince che con contratto del 26.06.2017 regolarmente registrato nella sua qualità di soggetto gestore del fondo comune di investimento Controparte_2 immobiliare etico denominato “Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto Uno”, aveva concesso in locazione ad uso abitativo a dell'unità immobiliare sita nel Comune di Milano, Via CP_1
Padova n. 36 identificata al competente Catasto Fabbricati al foglio 234, particella 157, subalterno 733, unitamente all'area pertinenziale cantina identificata al foglio 234, particella 157, subalterno 733, per un canone di € 4.700,00 annui più IVA oltre oneri accessori, ripartito in dodici rate mensili anticipate pari ad € 391,67, aventi scadenza il primo giorno del mese da aggiornare annualmente nella misura del
75% delle variazioni dell'indice ISTAT, oltre oneri accessori calcolati sulla base delle spese preventivate, salvo conguaglio, per una durata di quattro anni, con decorrenza dalla data del
01.07.2017, e con eventuale automatico rinnovo di ulteriori quattro anni, e che con atto di notaio a rogito n. 15.352/8.228 di rep. Del 27.11.2019 la società aveva conferito a Controparte_2 CP_3
pagina 5 di 6 il ramo di azienda denominato “FIL”, detenuto dalla predetta e relativo alle CP_2 CP_2 attività di gestione di due comparti di investimento, rispettivamente “Comparto Uno” e “Comparto
Due” del fondo comune di investimento immobiliare multicomparto di tipo chiuso denominato “Fondo
Immobiliare di Lombardia”, con efficacia dal 01.12.2019.
Tanto premesso, la domanda é fondata e dev'essere accolta, atteso che la morosità interessa un arco di tempo rilevante, essendo accertata la mancata corresponsione dei canoni e degli oneri accessori per le mensilità da maggio 2023 (residuo € 26,73) e da luglio 2023 sino al rilascio dell'immobile avvenuto in data 19.06.2024, per un importo complessivo di € 8.281,97, in difetto di prova del pagamento da parte del conduttore, gravato dal relativo onere, che non si è presentato né si è costituito in giudizio, mostrando disinteresse per la controversia, per cui supera il parametro predeterminato legalmente dal disposto normativo di cui all'art. 5 delle legge n. 392/78 che preclude ogni valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento.
In base a tali considerazioni, deve dichiararsi la risoluzione del contratto ed il convenuto dev'essere condannato di pagamento di € 8.281,97 per la mancata corresponsione dei canoni ed accessori azionati sino al rilascio, oltre interessi sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore;
- Condanna al pagamento di € 8.281,97 per canoni ed accessori maturati sino al CP_1 rilascio dell'immobile locato oltre interessi al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in € 449,50 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 09 ottobre 2025
Il giudice
AN Sammarro
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