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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3311 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. BE CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott.ssa Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 21/10/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1740/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Marco Puliatti e Micaela Puliatti)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.ti Ciarelli e Loreni)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Larina n. 200 del 14/2/2025
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si dichiarava la cessazione della materia del contendere, riguardo alla CP_ domanda, proposta da nei confronti dell , volta alla corresponsione dei ratei Parte_1 dell'indennità di accompagnamento e, previa compensazione di 1/3 delle spese di lite, si condannava il resistente al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in complessivi € 569,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge.
La interponeva appello, cui resisteva l' . Parte_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello si articola sostanzialmente in due motivi di gravame.
Con il primo, l'appellante censura la suddetta sentenza, evidenziando l'ingiusta compensazione CP_ parziale delle spese di lite, motivata dal primo giudice soltanto in considerazione del fatto che “l , nel costituirsi in giudizio, non ha resistito alla domanda”.
La doglianza si rivela fondata.
Invero, a conclusione del procedimento per ATP davanti al Tribunale di Latina (decreto di omologa del
7/7/2023 nel giudizio R.G. n. 2786/2022), a seguito di ricorso ex art. 445-bis c.p.c., era stata riconosciuta, in capo alla , la sussistenza delle condizioni sanitarie per il diritto all'indennità di accompagnamento Parte_1 ex art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (luglio 2021).
Al riguardo, l'art. 445-bis, comma 5, c.p.c. dispone che il suddetto decreto sia notificato agli Enti competenti, i quali provvedono - subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente (qui, comunque, non contestati) - al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni. CP_ Risulta documentalmente provato che il suddetto provvedimento giudiziario è stato notificato all in data 14/7/2023, unitamente alla documentazione necessaria ai fini della fase concessoria della prestazione de qua (v., in particolare, il modello AP70 contenente l'indicazione degli elementi socio-economici e degli estremi del conto per la relativa erogazione).
Non ricevendo la liquidazione della prestazione nei 120 giorni ex art. 445-bis c.p.c. - spatium CP_ deliberandi assicurato dalla legge all per effettuare il pagamento di quanto dovuto - la è stata Parte_1 costretta ad instaurare il presente giudizio, con ricorso depositato il 13/12/2023.
Ne consegue che, quando ha effettuato il pagamento (2/5/2024), ossia dopo la notifica dell'atto CP_ introduttivo del presente giudizio (avvenuta il 14/2/2024), l risultava inadempiente, per non aver rispettato i termini di cui al citato comma 5.
Tale condotta dell giustifica, quindi, la condanna integrale - e non parziale come disposto dal CP_1
Tribunale - al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in forza del principio della soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., non sussistendo, nella specie, alcuna ragione giuridica per operare qualsivoglia, seppur minima, compensazione delle stesse spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
(soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, gravi ed eccezionali ragioni).
Per quanto riguarda il secondo motivo di gravame, si osserva che l'appellante contesta la liquidazione delle spese, comunque, effettuata dal primo giudice.
Anche tale doglianza si rivela fondata. Invero, per la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, al fine di calcolare i compensi dovuti, lo scaglione di riferimento è quello ricompreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00, avuto riguardo al criterio di cui all'art. 13, comma 1, c.p.c.
Nello specifico, la tabella n. 4 per le cause di previdenza ex artt. 1 e 4 del d.m. n. 55/2014 - così come successivamente modificato dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m. n. 147/2022 - prevederebbe i seguenti importi minimi per le singole fasi, applicando la riduzione massima della metà dei compensi medi (considerata la non complessità dell'attività svolta): € 464,50 studio, € 388,50 introduzione, € 832,00 istruzione e € 1.010,50 decisione, per un totale di € 2.695,50, ma va liquidata la minor somma di € 1.686,00, corrispondente a quanto chiesto nel presente appello e nelle relative conclusioni, pena, altrimenti, il vizio di extrapetizione.
Per quanto fin qui esposto, l'appello merita parziale accoglimento, con conseguente riforma parziale della gravata sentenza, limitatamente alla statuizione concernente le spese di lite, mentre rimane ferma per il resto (ossia relativamente alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo l'originaria ricorrente confermato la ricezione degli arretrati nelle more del giudizio).
Le spese del presente grado - da distrarre - seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo in applicazione delle vigenti tariffe forensi, considerando, anche in questa sede, la non complessità della controversia ed il valore della causa, per la cui determinazione occorre, però, fare riferimento al disputatum con il correttivo del decisum e, dunque, all'importo differenziale fra la misura delle spese accordate in questa sede (€ 1.686,00) e quella già riconosciuta in primo grado (€ 569,00, ossia 2/3 di
853,00), e quindi € 1.117,00.
P.Q.M.
a - accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto CP_ rimane ferma, condanna l alla refusione integrale delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.686,00;
b - condanna l appellato alla refusione delle spese del presente grado, che si liquidano in CP_1 complessivi € 920,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione dei procuratori antistatari.
Roma, 21/10/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(BE CE)