CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
all'udienza celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del giorno 8 luglio 2025, ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.2999/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.1132/2023 del Tribunale- GL di Tivoli resa pubblica il 28 giugno 2023 a e vertente tra in persona legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Fabrizio Paragallo pec
; Email_1
CP_1
E
– C.F. appresentato e difeso, per mandato Controparte_2 CodiceFiscale_1 in atti, dall'Avv. Francesco Trombetta PEC;
Email_2
- APPELLANTE -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato il giorno 4 gennaio 2022, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 6517/2021 emessa il 6 luglio 2021 dal Tribunale Gl di Roma.
Con la decisione impugnata, è stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società con conferma il decreto ingiuntivo e condanna la società Parte_1 opponente al pagamento in favore dell'opposta di € 350,00 oltre iva cpa e spese generali.
Con l'appello è stata affermata l'erroneità della sentenza gravata. si è costituito chiedendo la conferma della sentenza in ragione dei Controparte_2 numerosi precedenti emessi anche da questo giudice di secondo grado.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 25 febbraio 2025, non essendosi presentata nessuna delle parti, è stata rinviata a mente dell'art.348 cpc all'udienza del 4 marzo 2025. A tale udienza la difesa dell'appellante ha allegato la conciliazione della controversia ed ha depositato prima il 4 marzo 2025 il verbale di conciliazione nonché successivamente il 14 maggio 2025 la documentazione a dimostrazione dell'avvenuto pagamento in esecuzione della transazione degli onorari fatturati dal difensore del
Avv. Francesco Trombetta (che interveniva dopo quello del credito principale) CP_2 alla cui liquidazione era condizionata il perfezionamento dell'accordo transattivo.
Fissata la trattazione nelle forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc, l'appellante depositando le note di trattazione scritta ha chiesto la decisione con la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Collegio, ritiratosi in Camera di Consiglio, ha definito la controversia con sentenza .
La causa va definita con la declaratoria di cessazione della materia del contendere avuto riguardo alla definizione del processo in via bonaria essendosi l'accordo perfezionato con il pagamento (documentato) degli onorari in favore del difensore del lavoratore dopo che, prima della stipula dell'accordo, erano stati già eseguiti i pagamenti in favore dei lavoratori.
Rilevato che la conciliazione deve ritenersi estesa anche al regolamento delle spese del giudizio , esse sono interamente compensate fra le parti .
PQM
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da n persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con ricorso depositato in data 4 gennaio 2022 nei confronti di con Controparte_2 riferimento alla sentenza n. 6517/2021 emessa il 6 luglio 2021 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2) Compensa integralmente fra le parti le spese.
Roma, 8 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
all'udienza celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del giorno 8 luglio 2025, ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.2999/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.1132/2023 del Tribunale- GL di Tivoli resa pubblica il 28 giugno 2023 a e vertente tra in persona legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Fabrizio Paragallo pec
; Email_1
CP_1
E
– C.F. appresentato e difeso, per mandato Controparte_2 CodiceFiscale_1 in atti, dall'Avv. Francesco Trombetta PEC;
Email_2
- APPELLANTE -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato il giorno 4 gennaio 2022, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 6517/2021 emessa il 6 luglio 2021 dal Tribunale Gl di Roma.
Con la decisione impugnata, è stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società con conferma il decreto ingiuntivo e condanna la società Parte_1 opponente al pagamento in favore dell'opposta di € 350,00 oltre iva cpa e spese generali.
Con l'appello è stata affermata l'erroneità della sentenza gravata. si è costituito chiedendo la conferma della sentenza in ragione dei Controparte_2 numerosi precedenti emessi anche da questo giudice di secondo grado.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 25 febbraio 2025, non essendosi presentata nessuna delle parti, è stata rinviata a mente dell'art.348 cpc all'udienza del 4 marzo 2025. A tale udienza la difesa dell'appellante ha allegato la conciliazione della controversia ed ha depositato prima il 4 marzo 2025 il verbale di conciliazione nonché successivamente il 14 maggio 2025 la documentazione a dimostrazione dell'avvenuto pagamento in esecuzione della transazione degli onorari fatturati dal difensore del
Avv. Francesco Trombetta (che interveniva dopo quello del credito principale) CP_2 alla cui liquidazione era condizionata il perfezionamento dell'accordo transattivo.
Fissata la trattazione nelle forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc, l'appellante depositando le note di trattazione scritta ha chiesto la decisione con la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Collegio, ritiratosi in Camera di Consiglio, ha definito la controversia con sentenza .
La causa va definita con la declaratoria di cessazione della materia del contendere avuto riguardo alla definizione del processo in via bonaria essendosi l'accordo perfezionato con il pagamento (documentato) degli onorari in favore del difensore del lavoratore dopo che, prima della stipula dell'accordo, erano stati già eseguiti i pagamenti in favore dei lavoratori.
Rilevato che la conciliazione deve ritenersi estesa anche al regolamento delle spese del giudizio , esse sono interamente compensate fra le parti .
PQM
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da n persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con ricorso depositato in data 4 gennaio 2022 nei confronti di con Controparte_2 riferimento alla sentenza n. 6517/2021 emessa il 6 luglio 2021 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2) Compensa integralmente fra le parti le spese.
Roma, 8 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 2 di 2