Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 126
CASS
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Omessa motivazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

    La questione sull'aggravante mafiosa non era stata devoluta dalla sentenza rescindente, che si era limitata all'annullamento in relazione al reato di cui al capo 37. Si è formato giudicato sul reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90 e 416-bis.1 cod. pen.

  • Inammissibile
    Inosservanza dell'art. 81 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione

    La sentenza impugnata ha rideterminato la pena escludendo l'aggravante mafiosa e ponendo in continuazione il reato di cui al capo 37 con il reato più grave di cui al capo 38 (su cui era irrevocabile la sentenza). La riduzione della pena inflitta in continuazione non obbligava ad ulteriore motivazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 126
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 126
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo