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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 10496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10496 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
RGN. 362 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to L. Gerardi
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to S. Carboni
all'udienza del 21 ottobre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Condanna parte resistente a pagare in favore del ricorrente la somma di € 10.364,29 a titolo di differenze retributive oltre interessi e rivalutazione e la somma di € 250,00 a titolo di risarcimento oltre interessi;
Respinge la domanda riconvenzionale;
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell'Inps di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'ITL di Roma per le valutazioni di competenza;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede l'accertamento del lavoro straordinario e le connesse differenze retributive oltre il pagamento dell'indennità di mensa e un risarcimento a fronte dell'inadempimento all'obbligo datoriale di fornire indumenti di lavoro.
Parte resistente chiede, a fronte del sequestro del furgoncino guidato dal ricorrente a seguito di un incidente stradale, il risarcimento del danno per riparazione e per inutilizzabilità temporanea del mezzo.
La prova orale ha dimostrato che il ricorrente non solo seguiva turni giornalieri da 9 ore o più, ma anche che lavorava sei giorni a settimana o sette, anche se era una scelta del lavoratore e non un'imposizione del datore che richiedeva la prestazione normalmente per cinque giorni lavorativi (v. deposizioni rese all'udienza del 25.2.25).
Tali conclusioni trovano piena conferma nei turni che riceveva via whatsapp dal collega (v. docc. 7, 10 – 13 fascicolo parte Pt_2 ricorrente).
Utilizzando, per concretizzare il giudizio equitativo del Giudice ai sensi dell'art. 432, c.p.c., anche i conteggi di parte ricorrente, che per il metodo seguito risultano immuni da vizi, può ritenersi che il ricorrente ha diritto a titolo di differenze retributive alla somma di € 10.364,29, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Quanto all'indennità di mensa, alla luce dell'art. 41, ccnl di settore (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente) il diritto si concretizza solo sulla base della normativa aziendale che nel caso in esame non è stata dimostrata.
Quanto al vestiario, trattandosi di meccanici di pronto intervento su strada, il datore di lavoro deve fornire gratuitamente gli indumenti protettivi necessari a causa di rischi professionali (di sicurezza) e sostanze imbrattanti.
Le testimonianze raccolte non possono dirsi piena prova dell'adempimento a carico del datore, né sussiste un documento a supporto (firma per consegna del vestiario).
Nell'arco di tre anni per scarpe antinfortunistiche, pantaloni invernali e estivi, magliette, felpe e giubbino, congruo è la somma richiesta di € 250,00. Quanto alla domanda riconvenzionale questa deve essere rigettata. Si osserva che il procedimento penale a carico del ricorrente è stato archiviato e dalla perizia effettuata in sede penale emerge che non era possibile evitare l'impatto con la vittima;
la velocità di poco superiore al consentito (60 km/h rispetto al limite di 50 km/h) è risultata irrilevante ai fini della determinazione dell'evento, piuttosto causato dall'improvviso attraversamento della vittima (v. documentazione allegata alla memoria depositata il 3.10.24).
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell'Inps di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore Part dell' di Roma per le valutazioni di competenza.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della resistente, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 21 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to L. Gerardi
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to S. Carboni
all'udienza del 21 ottobre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Condanna parte resistente a pagare in favore del ricorrente la somma di € 10.364,29 a titolo di differenze retributive oltre interessi e rivalutazione e la somma di € 250,00 a titolo di risarcimento oltre interessi;
Respinge la domanda riconvenzionale;
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell'Inps di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'ITL di Roma per le valutazioni di competenza;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede l'accertamento del lavoro straordinario e le connesse differenze retributive oltre il pagamento dell'indennità di mensa e un risarcimento a fronte dell'inadempimento all'obbligo datoriale di fornire indumenti di lavoro.
Parte resistente chiede, a fronte del sequestro del furgoncino guidato dal ricorrente a seguito di un incidente stradale, il risarcimento del danno per riparazione e per inutilizzabilità temporanea del mezzo.
La prova orale ha dimostrato che il ricorrente non solo seguiva turni giornalieri da 9 ore o più, ma anche che lavorava sei giorni a settimana o sette, anche se era una scelta del lavoratore e non un'imposizione del datore che richiedeva la prestazione normalmente per cinque giorni lavorativi (v. deposizioni rese all'udienza del 25.2.25).
Tali conclusioni trovano piena conferma nei turni che riceveva via whatsapp dal collega (v. docc. 7, 10 – 13 fascicolo parte Pt_2 ricorrente).
Utilizzando, per concretizzare il giudizio equitativo del Giudice ai sensi dell'art. 432, c.p.c., anche i conteggi di parte ricorrente, che per il metodo seguito risultano immuni da vizi, può ritenersi che il ricorrente ha diritto a titolo di differenze retributive alla somma di € 10.364,29, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Quanto all'indennità di mensa, alla luce dell'art. 41, ccnl di settore (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente) il diritto si concretizza solo sulla base della normativa aziendale che nel caso in esame non è stata dimostrata.
Quanto al vestiario, trattandosi di meccanici di pronto intervento su strada, il datore di lavoro deve fornire gratuitamente gli indumenti protettivi necessari a causa di rischi professionali (di sicurezza) e sostanze imbrattanti.
Le testimonianze raccolte non possono dirsi piena prova dell'adempimento a carico del datore, né sussiste un documento a supporto (firma per consegna del vestiario).
Nell'arco di tre anni per scarpe antinfortunistiche, pantaloni invernali e estivi, magliette, felpe e giubbino, congruo è la somma richiesta di € 250,00. Quanto alla domanda riconvenzionale questa deve essere rigettata. Si osserva che il procedimento penale a carico del ricorrente è stato archiviato e dalla perizia effettuata in sede penale emerge che non era possibile evitare l'impatto con la vittima;
la velocità di poco superiore al consentito (60 km/h rispetto al limite di 50 km/h) è risultata irrilevante ai fini della determinazione dell'evento, piuttosto causato dall'improvviso attraversamento della vittima (v. documentazione allegata alla memoria depositata il 3.10.24).
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell'Inps di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore Part dell' di Roma per le valutazioni di competenza.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della resistente, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 21 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro