Sentenza 24 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 3732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3732 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03732/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02387/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2387 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Rossana Patrizia Distefano, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
l’Ufficio territoriale del governo di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento o declaratoria di nullità
del provvedimento della Prefettura di Catania, denominato decreto di divieto di detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti, notificato il 14.9.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio territoriale del governo di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Agendo in giudizio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto adottato dall’amministrazione statale intimata per le seguenti ragioni: “ il suddetto è stato condannato nel 2002 per i reati di cui all’art. 20 L. 110/76 e per le violazioni alla disciplina in materia di controllo delle armi, reati entrambi estinti nel 2003 per intervenuta oblazione. Inoltre, nel 2012 il Sig. -OMISSIS-è stato condannato per inosservanza degli obblighi di assistenza familiare e per il reato di percosse. In data 21.07.2014, a seguito di ripetute segnalazioni al Comando di Polizia Locale di -OMISSIS- circa il disagio mentale e psicosociale, veniva accertato che il predetto viveva in condizioni igienico sanitarie pessime e per tali motivi veniva sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio ”.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
1) mancata, carente, inadeguata, falsa, erronea istruttoria con conseguente vizio e violazione di legge per aver la Prefettura adottato il divieto in assenza di attualità e corretta contestualizzazione.
In sintesi, per la parte ricorrente, il provvedimento sarebbe inficiato da un’assenza di contestualizzazione e collocamento logico-temporale dei fatti riportati (e non contestati), atteggiandosi come meramente ipotetico o potenziale il pericolo prospettato dalla P.A.
2) errata, sviata, falsa, mancata applicazione di legge per omesso invio della comunicazione di cui all’art. 21- octies della legge 241/90 con omessa indicazione del responsabile del procedimento amministrativo e dei funzionari o incaricati di trattazione della pratica;
3) violata, falsa, erronea applicazione della legge 241/1990 per eccessiva durata del procedimento amministrativo ed altre carenze, omissioni e violazioni connesse a detta normativa.
In sintesi, parte ricorrente lamenta il superamento dei termini di conclusione del procedimento.
4) superficialità mancata prova dell’esistenza del pericolo ed assenza di prognosi fondata, fattivamente e storicamente affidabile.
Con tale motivi si ribadisce l’assenza di un giudizio di attualità.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione statale intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica indicata in epigrafe – come da verbale – la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi sotto-indicati.
I motivi primo e quarto – stante l’unitarietà delle argomentazioni spiegate – possono essere esaminati congiuntamente e vanno accolti.
E invero, sebbene i precedenti penali in capo al ricorrente siano risalenti nel tempo e costituiscano fatti (non contestati) privi della necessaria attualità che la giurisprudenza impone, giacché « Ferma restando l’ampia discrezionalità che connota il potere valutativo dell’amministrazione in materia di licenza di portare armi, a tutela degli interessi primari della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, non va dimenticato . . . che la discrezionalità deve essere esercitata in coerenza con la situazione di fatto, oggettivamente esistente e mediante la formulazione di una congrua motivazione circa le ragioni, concrete ed attuali, che portano ad escludere il rilascio o il rinnovo della licenza » (T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 27 ottobre 2025, n. 2999).
Allo stesso modo il riferimento afferente al T.S.O. disposto nell’anno 2014, seppur indicativo di un grave turbamento psichiatrico, appare privo di attualità avendo il ricorrente depositato due certificazioni mediche del 2022 che escludono patologie fisiche e mentali in atto.
In particolare, il certificato medico di idoneità per il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di fucile del 20 dicembre 2022 a firma del dott. -OMISSIS- sul punto è particolarmente chiaro nell’escludere “nel paziente in atto malattie o vizi mentali che ne diminuiscono la capacità d’intendere e volere”, sicché sussiste il lamentato difetto d’istruttoria non avendo la P.A. verificato l’attualità degli elementi ostativi indicati.
Il secondo motivo di ricorso è infondato poiché per i provvedimenti in materia di armi, in ragione della loro natura precauzionale e preventiva a tutela della pubblica e privata incolumità, si presume l’esigenza di celerità nel provvedere che consente, in applicazione dell’art. 7, l. n. 241 del 1990, di ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, sez. III, 13 gennaio 2025, n. 194).
Anche il terzo motivo è infondato poiché la violazione dei termini di conclusione del procedimento non incide sulla validità del provvedimento emesso, potendosi riflettere solo sull’eventuale danno da ritardo.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con differimento dell’annullamento del provvedimento impugnato (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 1233/2020) e conseguente obbligo della P.A. di riesaminare la questione – avendo riguardo del dettato conformativo della presente decisione – entro 120 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, trascorsi i quali il provvedimento impugnato cesserà di avere efficacia.
La peculiarità della controversia legittima la compensazione delle spese di lite.
Quanto al patrocinio a spese dello Stato il reclamo avverso il provvedimento di inammissibilità della Commissione deve essere accolto e, per l’effetto, il ricorrente è ammesso al beneficio, che verrà liquidato con decreto a parte, previo deposito della documentazione atta a dimostrare la permanenza dei requisiti soggettivi e reddituali, da sottoporre al controllo degli Uffici finanziari, del ricorrente sino all’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN MA SA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | AN MA SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.