TAR Catania, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 3732
TAR
Sentenza 24 dicembre 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 30 aprile 2026

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  • Accolto
    Mancanza di attualità e corretta contestualizzazione dei fatti ostativi

    Il Tribunale ha ritenuto fondati i motivi primo e quarto, accogliendoli congiuntamente. Ha considerato che i precedenti penali sono risalenti e privi di attualità, e che il TSO del 2014, sebbene indicativo di un turbamento psichiatrico, non è più attuale alla luce di certificazioni mediche del 2022 che escludono patologie in atto. La P.A. non ha verificato l'attualità degli elementi ostativi.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento e indicazione del responsabile del procedimento

    Il Tribunale ha ritenuto questo motivo infondato, richiamando la giurisprudenza secondo cui, per provvedimenti in materia di armi, data la loro natura precauzionale e preventiva, è possibile ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990.

  • Rigettato
    Eccessiva durata del procedimento amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto questo motivo infondato, affermando che la violazione dei termini di conclusione del procedimento non incide sulla validità del provvedimento emesso, ma può riflettersi solo sull'eventuale danno da ritardo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 3732
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 3732
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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