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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16051 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa NA RO Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45562 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Paola Anna Coccoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Clodia n. 29, giusta procura in calce all'atto introduttivo
Ricorrente
E
1 , nato a [...] l'[...], elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via Guglielmo Saliceto n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Barbara Rizzo, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 28.5.25 per l'udienza del 29.5.2025 la ricorrente. Nessuno per il resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.07.22, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
, premesso che in data 1.06.2005 contraeva con matrimonio
[...] CP_1
concordatario in Roma;
che dall'unione era nato il figlio (23.12.2005); Per_1
che in data 7.05.2019 il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva sullo
status, dichiarava la separazione personale dei coniugi;
che il procedimento separativo si concludeva con sentenza definitiva del Tribunale di Roma n.
13647/2021, pubblicata in data 19.08.2021, le cui condizioni prevedevano, tra l'altro, l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, e modalità di frequentazione per il padre, tenuto al versamento per il mantenimento del minore di un contributo pari a 550,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e con ripartizione, al 60% per il padre ed al 40%
per la madre, nulla prevedendosi in ordine al mantenimento dei coniugi;
che non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale;
chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con parziale riforma delle condizioni separative, ed in specie instava per la modifica delle modalità di frequentazione paterne nel periodo estivo e per l'aumento ad euro 650,00 mensili del contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio, attese le accresciute esigenze dello stesso, con ordine di pagamento diretto al datore di lavoro ex art. 156 c.p.c., deducendo parziali inadempimenti da parte del marito in merito alle pregresse mensilità,
con conseguente arretrato maturato;
chiedeva, altresì, la conferma delle ulteriori previsioni separative.
Si costituiva in giudizio il resistente, che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del vincolo, opponendosi alla ricostruzione svolta dal ricorrente ed alle avverse richieste, chiedendo la conferma dei provvedimenti separativi in relazione all'affidamento condiviso del figlio minore,
collocamento dello stesso presso la madre e modalità di visita per il padre, con assegnazione alla moglie della casa coniugale ed autonomia economica dei coniugi;
instava, altresì, quanto al contributo a suo carico in favore del minore,
per la previsione di mantenimento diretto dello stesso nei periodi di spettanza,
nonché versamento alla madre, a titolo di integrazione del mantenimento ordinario, di un assegno mensile pari ad euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, altresì, raggiunta la maggiore età del figlio, disporsi versamento diretto del mantenimento in suo favore.
All'udienza presidenziale del 21.3.2023, sentite le parti personalmente e dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente adottava i provvedimenti provvisori, ed in specie, confermava le condizioni separative, e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza dell'11.10.23,
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che insistevano nelle rispettive richieste, instando entrambe per i termini ex art.183, VI co. c.p.c. e parte ricorrente per la sentenza parziale sullo status, senza rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., e per la richiesta ex art. 156 c.p.c., il G.I. riservava la decisione sullo status al Collegio, con termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni
20 + 20, in difetto di rinuncia congiunta delle parti.
Con nota congiunta del 13.10.23 le parti rinunciavano ai termini ex art.190
c.p.c.
Con sentenza parziale del 3.1.24 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa era rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza, per l'istruzione in merito alle pronunzie consequenziali ai sensi dell'art. 4, comma 9 l. 898 del 1970 e successive modifiche, previa concessione dei termini istruttori.
Successivamente, non articolate richieste istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata per precisazione delle conclusioni al 29.5.25.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c. la causa, sulle conclusioni della ricorrente, era riservata al Collegio per la decisione con termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, la decisione verte sulle sole questioni accessorie, essendo intervenuta in data 3.1.24 sentenza parziale sullo status. Alcun provvedimento è da assumersi riguardo le condizioni personali del figlio, nelle more divenuto maggiorenne (è nato nel 2005), pacificamente non autonomo e convivente con la madre nella casa coniugale sulla cui assegnazione del pari non vi è contestazione.
Unica questione in controversia è l'entità del contributo di mantenimento per il figlio.
Come è noto, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c.,
nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
All'esito dell'istruttoria svolta la capacità economico-patrimoniale delle arti è
stata accertata nei termini di seguito esposti.
, impiegata presso il CREA (Consiglio per in Parte_1 CP_2 CP_3
C e analisi dell'economia agraria), in sede presidenziale aveva dichiarato (cfr.
dichiarazione sostitutiva del 4.1.23) di aver percepito nell'anno 2022 un reddito netto complessivo di euro 31652,00 superiore a quanto accertato nella pronuncia separativa avente efficacia di giudicato resa in data 19.8.21 con riferimento agli anni 2018-2019; di essere proprietaria della casa coniugale,
porzionata nell'anno 2022 e messa pro parte a reddito con canone di locazione di euro 700,00 mensili;
di essere gravata da mutuo per euro 1200,00 mensili (cointestato con e e di ulteriore mutuo Persona_2 Persona_3
contratto nell'anno 2019 nella pendenza del giudizio separativo con rata mensile per euro 169,00; di essere titolare di c/c presso la Banca di credito cooperativo, con un saldo al 13.12.22 di circa euro 3000,00 e al gennaio 2025
di euro 34000.
Successivamente, ha documentato i seguenti redditi:
-Anno 2022 (cfr. 730/23 per 2022): euro 46667
-Anno 2023 (cfr. 730/24 per 23): euro 63731 e così su 13 mensilità, al netto dell'imposizione fiscale, con un reddito mensile medio di euro 2630,00 per il
2022 ed euro 3422,00 per il 2023, come pure rappresentato (cfr. dichiarazione sostitutiva del 16.4.25), reddito indubbiamente sensibilmente implementato rispetto alla separazione, precisando di aver nelle more contratto altri due mutui con rata semestrale di euro 429,00 ed euro 187,00; ha allegato oneri restitutori per le spese universitarie del figlio e per quelle sportive.
, assicuratore, con svolgimento dell'attività sotto forma CP_1
societaria unitamente ad altro socio, in sede presidenziale aveva documentato in sede presidenziale la percezione nell'ultimo triennio di imposta (2019-2020-
2021) redditi complessivi per 31369,00, 30576, 33400, e così, mensilmente su
12 mensilità, al netto dell'imposizione fiscale, euro 2131,00 nell'anno 2019,
euro 2057,00 nell'anno 2020, euro 2250,00 nell'anno 2021, come pure accertato, con riferimento alla prima annualità, con efficacia di giudicato inter partes nella pronuncia separativa in atti.
In sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 20.1.23 aveva dichiarato di non possedere bene immobili;
di essere titolare di un c/c con saldo al marzo 2022 di euro 1600,00 al 31.12.22; di un c/c di cui non ha indicato i saldi presso
Cassa previdenza Agenti e di uno ulteriore, passivo, gestito da una società di recupero crediti;
contitolare con la moglie di due c/c con saldo passivo.
Successivamente (cfr. PF 2023 per 2022) ha documentato un reddito complessivo di euro 35654,00, con un reddito netto mensile, al netto dell'imposizione fiscale, su 12 mensilità, per euro 2307,00, lievemente superiore a quanto da ultimo percepito in sede separativa.
In sede di dichiarazione sostitutiva del 30.1.24 ha allegato la stipula di nuovo contratto di locazione in Roma, dietro un canone di euro 750,00 mensili ed ulteriori oneri restitutori mensili di cui l'unico attualmente in essere (scadrà nel
2027) ha una rata mensile di euro 120,00, nonché di presentare una notevole esposizione debitoria per cartelle esattoriali, di cui non risulta documentato l'effettivo rimborso, mentre dagli estratti del c/c bancario a lui intestato depositato in atti si evince una capacità di spesa (cfr. movimenti in uscita relativo alla carta di credito insistente sul conto personale pure non CP_5
menzionata in dichiarazione sostitutiva;
oneri per rata di veicolo intestato a terzi) invero non conforme con la situazione reddituale rappresentata, da cui appare presumibile, in uno con il comportamento processuale tenuto, una capacità economica superiore al dichiarato.
Successivamente non ha ottemperato al deposito della documentazione reddituale aggiornata come richiesta con provvedimento del G.D. del 17.4.24,
così da valutarsi tale inottemperante comportamento ai sensi dell'art.116 c.p.c.
Né utilizzabile ai fini del decidere è quella depositata in data 21.7.25
unitamente alla comparsa conclusionale, ciò in quanto dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (ove il resistente non è comparso, non depositando note scritte ex art.127ter c.p.c.) non è possibile depositare ulteriori documenti (in mancanza di espressa autorizzazione) poiché in tal modo si altera il contraddittorio.
La scansione processuale delineata dal legislatore per la produzione documentale è finalizzata, infatti, a garantire il rispetto del diritto al contraddittorio dell'altra parte, la produzione di documentazione al momento del deposito delle comparse conclusionali, in assenza di espressa autorizzazione giudiziale, altera il contraddittorio non consentendo alla controparte la possibilità di articolare repliche o depositare diversa documentazione a contrasto di quella prodotta.
Costituisce, infine, circostanza non contestata (vi è controversia soltanto sul
quando di interruzione del rapporto) che il figlio maggiorenne ha progressivamente diradato le frequentazioni con il padre, sino ad interromperle del tutto da diverso tempo, in tal modo gravando soltanto sulla madre - di cui pare va apprezzato l'incremento economico rispetto alla separazione-, gli oneri economici ordinari e straordinari per il figlio.
Alla luce di tali risultanze, ritiene il Tribunale che, tenuto conto della capacità
reddituale delle parti come accertata, apprezzabilmente migliorata per la ricorrente quanto ad introiti rispetto alla separazione, verosimilmente superiore quella del resistente in ragione dell'attività svolta di cui non ha adeguatamente documentato i proventi e della capacità di spesa documentata incompatibile con le difficoltà rappresentate mentre indimostrati risultano gli esborsi per il ripianamento dei debiti;
tenuto conto delle esigenze del figlio rapportate all'età
(20 anni), accresciute rispetto alla separazione secondo massima di comune esperienza non abbisognevole di prova, dei tempi di frequentazione, attualmente in via esclusiva presso la madre, ritiene il Tribunale equo stabilire dalla pronuncia e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, un contributo mensile a carico del padre di euro 550,00 mensili, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici Istat (ottobre 2025).
Debbono porsi a carico di ambo le parti nella pari misura del 50%, alla luce della capacità economica come ricostruita. le spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo d'Intesa del 17.12.14.
Da rigettarsi è la domanda ex art.156 c.c. (rectius, art.8, L.D.) formulata dalla ricorrente, non essendo normativamente necessaria (come pure oggi previsto dall'art. 473bis.37 c.p.c.) la mediazione giudiziale per ottenere il pagamento del dovuto dall'Ente datoriale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza per la metà, mentre la natura necessaria della statuizione sullo status consente la compensazione della residua metà.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45562/2022 R.G.A.C., così provvede:
A) Assegna la casa coniugale ad;
Parte_1
B) pone a carico di per il mantenimento del figlio CP_1
il contributo mensile di euro 550,00 a far data dalla pronuncia e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, da versarsi al domicilio materno il giorno 5 del mese, oltre ad aggiornamento annuale secondo gli indici Istat;
C) pone a carico di ambo le parti nella medesima misura del 50% le spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di
Intesa del 17.12.14;
D) rigetta la domanda ex art.8, L.D. della ricorrente;
E) condanna a rifondere ad le spese di CP_1 Parte_1
lite nella misura della metà, così liquidandole in euro 3750,00,
oltre Iva, cpa e rimborso forfettario spese generali di legge,
compensandole nella residua metà.
Così deciso in Roma il 30.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa NA RO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa NA RO Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45562 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Paola Anna Coccoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Clodia n. 29, giusta procura in calce all'atto introduttivo
Ricorrente
E
1 , nato a [...] l'[...], elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via Guglielmo Saliceto n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Barbara Rizzo, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 28.5.25 per l'udienza del 29.5.2025 la ricorrente. Nessuno per il resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.07.22, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
, premesso che in data 1.06.2005 contraeva con matrimonio
[...] CP_1
concordatario in Roma;
che dall'unione era nato il figlio (23.12.2005); Per_1
che in data 7.05.2019 il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva sullo
status, dichiarava la separazione personale dei coniugi;
che il procedimento separativo si concludeva con sentenza definitiva del Tribunale di Roma n.
13647/2021, pubblicata in data 19.08.2021, le cui condizioni prevedevano, tra l'altro, l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, e modalità di frequentazione per il padre, tenuto al versamento per il mantenimento del minore di un contributo pari a 550,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e con ripartizione, al 60% per il padre ed al 40%
per la madre, nulla prevedendosi in ordine al mantenimento dei coniugi;
che non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale;
chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con parziale riforma delle condizioni separative, ed in specie instava per la modifica delle modalità di frequentazione paterne nel periodo estivo e per l'aumento ad euro 650,00 mensili del contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio, attese le accresciute esigenze dello stesso, con ordine di pagamento diretto al datore di lavoro ex art. 156 c.p.c., deducendo parziali inadempimenti da parte del marito in merito alle pregresse mensilità,
con conseguente arretrato maturato;
chiedeva, altresì, la conferma delle ulteriori previsioni separative.
Si costituiva in giudizio il resistente, che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del vincolo, opponendosi alla ricostruzione svolta dal ricorrente ed alle avverse richieste, chiedendo la conferma dei provvedimenti separativi in relazione all'affidamento condiviso del figlio minore,
collocamento dello stesso presso la madre e modalità di visita per il padre, con assegnazione alla moglie della casa coniugale ed autonomia economica dei coniugi;
instava, altresì, quanto al contributo a suo carico in favore del minore,
per la previsione di mantenimento diretto dello stesso nei periodi di spettanza,
nonché versamento alla madre, a titolo di integrazione del mantenimento ordinario, di un assegno mensile pari ad euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, altresì, raggiunta la maggiore età del figlio, disporsi versamento diretto del mantenimento in suo favore.
All'udienza presidenziale del 21.3.2023, sentite le parti personalmente e dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente adottava i provvedimenti provvisori, ed in specie, confermava le condizioni separative, e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza dell'11.10.23,
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che insistevano nelle rispettive richieste, instando entrambe per i termini ex art.183, VI co. c.p.c. e parte ricorrente per la sentenza parziale sullo status, senza rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., e per la richiesta ex art. 156 c.p.c., il G.I. riservava la decisione sullo status al Collegio, con termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni
20 + 20, in difetto di rinuncia congiunta delle parti.
Con nota congiunta del 13.10.23 le parti rinunciavano ai termini ex art.190
c.p.c.
Con sentenza parziale del 3.1.24 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa era rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza, per l'istruzione in merito alle pronunzie consequenziali ai sensi dell'art. 4, comma 9 l. 898 del 1970 e successive modifiche, previa concessione dei termini istruttori.
Successivamente, non articolate richieste istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata per precisazione delle conclusioni al 29.5.25.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c. la causa, sulle conclusioni della ricorrente, era riservata al Collegio per la decisione con termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, la decisione verte sulle sole questioni accessorie, essendo intervenuta in data 3.1.24 sentenza parziale sullo status. Alcun provvedimento è da assumersi riguardo le condizioni personali del figlio, nelle more divenuto maggiorenne (è nato nel 2005), pacificamente non autonomo e convivente con la madre nella casa coniugale sulla cui assegnazione del pari non vi è contestazione.
Unica questione in controversia è l'entità del contributo di mantenimento per il figlio.
Come è noto, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c.,
nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
All'esito dell'istruttoria svolta la capacità economico-patrimoniale delle arti è
stata accertata nei termini di seguito esposti.
, impiegata presso il CREA (Consiglio per in Parte_1 CP_2 CP_3
C e analisi dell'economia agraria), in sede presidenziale aveva dichiarato (cfr.
dichiarazione sostitutiva del 4.1.23) di aver percepito nell'anno 2022 un reddito netto complessivo di euro 31652,00 superiore a quanto accertato nella pronuncia separativa avente efficacia di giudicato resa in data 19.8.21 con riferimento agli anni 2018-2019; di essere proprietaria della casa coniugale,
porzionata nell'anno 2022 e messa pro parte a reddito con canone di locazione di euro 700,00 mensili;
di essere gravata da mutuo per euro 1200,00 mensili (cointestato con e e di ulteriore mutuo Persona_2 Persona_3
contratto nell'anno 2019 nella pendenza del giudizio separativo con rata mensile per euro 169,00; di essere titolare di c/c presso la Banca di credito cooperativo, con un saldo al 13.12.22 di circa euro 3000,00 e al gennaio 2025
di euro 34000.
Successivamente, ha documentato i seguenti redditi:
-Anno 2022 (cfr. 730/23 per 2022): euro 46667
-Anno 2023 (cfr. 730/24 per 23): euro 63731 e così su 13 mensilità, al netto dell'imposizione fiscale, con un reddito mensile medio di euro 2630,00 per il
2022 ed euro 3422,00 per il 2023, come pure rappresentato (cfr. dichiarazione sostitutiva del 16.4.25), reddito indubbiamente sensibilmente implementato rispetto alla separazione, precisando di aver nelle more contratto altri due mutui con rata semestrale di euro 429,00 ed euro 187,00; ha allegato oneri restitutori per le spese universitarie del figlio e per quelle sportive.
, assicuratore, con svolgimento dell'attività sotto forma CP_1
societaria unitamente ad altro socio, in sede presidenziale aveva documentato in sede presidenziale la percezione nell'ultimo triennio di imposta (2019-2020-
2021) redditi complessivi per 31369,00, 30576, 33400, e così, mensilmente su
12 mensilità, al netto dell'imposizione fiscale, euro 2131,00 nell'anno 2019,
euro 2057,00 nell'anno 2020, euro 2250,00 nell'anno 2021, come pure accertato, con riferimento alla prima annualità, con efficacia di giudicato inter partes nella pronuncia separativa in atti.
In sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 20.1.23 aveva dichiarato di non possedere bene immobili;
di essere titolare di un c/c con saldo al marzo 2022 di euro 1600,00 al 31.12.22; di un c/c di cui non ha indicato i saldi presso
Cassa previdenza Agenti e di uno ulteriore, passivo, gestito da una società di recupero crediti;
contitolare con la moglie di due c/c con saldo passivo.
Successivamente (cfr. PF 2023 per 2022) ha documentato un reddito complessivo di euro 35654,00, con un reddito netto mensile, al netto dell'imposizione fiscale, su 12 mensilità, per euro 2307,00, lievemente superiore a quanto da ultimo percepito in sede separativa.
In sede di dichiarazione sostitutiva del 30.1.24 ha allegato la stipula di nuovo contratto di locazione in Roma, dietro un canone di euro 750,00 mensili ed ulteriori oneri restitutori mensili di cui l'unico attualmente in essere (scadrà nel
2027) ha una rata mensile di euro 120,00, nonché di presentare una notevole esposizione debitoria per cartelle esattoriali, di cui non risulta documentato l'effettivo rimborso, mentre dagli estratti del c/c bancario a lui intestato depositato in atti si evince una capacità di spesa (cfr. movimenti in uscita relativo alla carta di credito insistente sul conto personale pure non CP_5
menzionata in dichiarazione sostitutiva;
oneri per rata di veicolo intestato a terzi) invero non conforme con la situazione reddituale rappresentata, da cui appare presumibile, in uno con il comportamento processuale tenuto, una capacità economica superiore al dichiarato.
Successivamente non ha ottemperato al deposito della documentazione reddituale aggiornata come richiesta con provvedimento del G.D. del 17.4.24,
così da valutarsi tale inottemperante comportamento ai sensi dell'art.116 c.p.c.
Né utilizzabile ai fini del decidere è quella depositata in data 21.7.25
unitamente alla comparsa conclusionale, ciò in quanto dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (ove il resistente non è comparso, non depositando note scritte ex art.127ter c.p.c.) non è possibile depositare ulteriori documenti (in mancanza di espressa autorizzazione) poiché in tal modo si altera il contraddittorio.
La scansione processuale delineata dal legislatore per la produzione documentale è finalizzata, infatti, a garantire il rispetto del diritto al contraddittorio dell'altra parte, la produzione di documentazione al momento del deposito delle comparse conclusionali, in assenza di espressa autorizzazione giudiziale, altera il contraddittorio non consentendo alla controparte la possibilità di articolare repliche o depositare diversa documentazione a contrasto di quella prodotta.
Costituisce, infine, circostanza non contestata (vi è controversia soltanto sul
quando di interruzione del rapporto) che il figlio maggiorenne ha progressivamente diradato le frequentazioni con il padre, sino ad interromperle del tutto da diverso tempo, in tal modo gravando soltanto sulla madre - di cui pare va apprezzato l'incremento economico rispetto alla separazione-, gli oneri economici ordinari e straordinari per il figlio.
Alla luce di tali risultanze, ritiene il Tribunale che, tenuto conto della capacità
reddituale delle parti come accertata, apprezzabilmente migliorata per la ricorrente quanto ad introiti rispetto alla separazione, verosimilmente superiore quella del resistente in ragione dell'attività svolta di cui non ha adeguatamente documentato i proventi e della capacità di spesa documentata incompatibile con le difficoltà rappresentate mentre indimostrati risultano gli esborsi per il ripianamento dei debiti;
tenuto conto delle esigenze del figlio rapportate all'età
(20 anni), accresciute rispetto alla separazione secondo massima di comune esperienza non abbisognevole di prova, dei tempi di frequentazione, attualmente in via esclusiva presso la madre, ritiene il Tribunale equo stabilire dalla pronuncia e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, un contributo mensile a carico del padre di euro 550,00 mensili, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici Istat (ottobre 2025).
Debbono porsi a carico di ambo le parti nella pari misura del 50%, alla luce della capacità economica come ricostruita. le spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo d'Intesa del 17.12.14.
Da rigettarsi è la domanda ex art.156 c.c. (rectius, art.8, L.D.) formulata dalla ricorrente, non essendo normativamente necessaria (come pure oggi previsto dall'art. 473bis.37 c.p.c.) la mediazione giudiziale per ottenere il pagamento del dovuto dall'Ente datoriale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza per la metà, mentre la natura necessaria della statuizione sullo status consente la compensazione della residua metà.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45562/2022 R.G.A.C., così provvede:
A) Assegna la casa coniugale ad;
Parte_1
B) pone a carico di per il mantenimento del figlio CP_1
il contributo mensile di euro 550,00 a far data dalla pronuncia e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, da versarsi al domicilio materno il giorno 5 del mese, oltre ad aggiornamento annuale secondo gli indici Istat;
C) pone a carico di ambo le parti nella medesima misura del 50% le spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di
Intesa del 17.12.14;
D) rigetta la domanda ex art.8, L.D. della ricorrente;
E) condanna a rifondere ad le spese di CP_1 Parte_1
lite nella misura della metà, così liquidandole in euro 3750,00,
oltre Iva, cpa e rimborso forfettario spese generali di legge,
compensandole nella residua metà.
Così deciso in Roma il 30.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa NA RO