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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5815 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TA THELLUNG de COURTELARY Presidente Maria DELLE DONNE Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4452 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 6.10.2025 tra
(cod. fisc.: do- Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliato presso l'indirizzo digitale dell'avv. Pierpaolo Ristori (cod. fisc.:
[...]
) (p.e.c.: ), che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende unitamente all'avv. Federico Francesco Ristori (cod. fisc.: ) per procura alle liti su foglio separato allegato CodiceFiscale_3 all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc.: ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(cod. fisc. ), in persona del legale rappre- CP_2 P.IVA_2 sentante pro tempore, domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica dell'avv. Carmine Picone (cod. fisc.: ) (p.e.c.: CodiceFiscale_4 [...]
), che la rappresenta e difende per pro- Email_2 cura generale alle liti per atto a rogito del notaio di Persona_1
Velletri del 12.12.2023 (rep. 79355; racc. 29933), in atti;
-appellata-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma Parte_1 ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta ed in riforma della im- pugnata sentenza: (…) • In via preliminare autorizzare una parziale rinnovazione dell'istruttoria di- battimentale:
A. ammettendo la prova per testi articolata con la memoria istruttoria ex art. 183 n.2, depositata nel giudizio di primo grado il 30 settembre 2021, con i testi ivi indicati;
B. inoltre l'appellante deferisce giuramento decisorio ai sensi dell'art. 233 cpc al legale rappresentante pro tempore della , sui seguenti capi- CP_3 toli:
1. Giuro e giurando affermo o nego che il contratto di fideiussione omnibus sottoscritto tra il Sig. e la il 2 Parte_1 CP_3 aprile 2019 era predisposto su un modello da sempre in uso presso la BA
2. Giuro e giurando affermo o nego che rispetto a detto modello di contratto di fideiussione il garante non poteva in alcun modo modificarlo Parte_1 prima della firma;
3. Giuro e giurando affermo o nego che il modello in uso presso l' CP_3
era del tutto simile a quello in uso presso buona parte delle altre banche
[...] su piazza, in virtù di un accordo intercorso tra gli Istituti di credito volto ad utilizzare un modello omogeneo di contratto di fideiussione omnibus.
C. ammettere la prova documentale costituita dalla fideiussione a firma del teste e la documentazione reddituale dell'appellante ai fini Testimone_1 della decisione sulla invocata inibitoria;
• Nel merito accertare che è tutt'ora in essere un accordo tra le banche volta ad inserire nel testo delle fideiussioni omnibus clausole che le autorità di vi- gilanza hanno ritenuto in contrasto con le norme imperativa sulla libera con- correnza
• Per l'effetto dichiarare parzialmente nullo il contratto di fideiussione sotto- scritto tra la parti, anche nella previsione che deroga alla disciplina codicistica dettata dall'art. 1957 c.c. e così dichiarare inefficace il contratto di fideius- sione sottoscritto dal Sig. , ai sensi Parte_2 dell'art. 1957 c.c. per essere decorso il termine decadenziale di sei mesi dalla scadenza del termine ad adempiere del debitore principale
• Sempre in via principale e nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. alla e alla Parte_1 CP_3
2 cessionaria del credito e, conseguentemente dichiarare il de- Controparte_1 creto ingiuntivo n. 463/2020 (R.G. 741/2020) emesso in data 11 maggio 2020 dal Tribunale di Civitavecchia, a carico dell'appellante è nullo, illegit- timo, inefficace e comunque revocarlo nei confronti dell'appellante.
• Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Pierpaolo Ristori e dell'Avv. Federico Francesco
Ristori nominati antistatari”; per e per essa la mandataria “Voglia Controparte_1 CP_2
l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza ed ecce- zione: (…)
c) nel merito, respingere l'appello proposto in quanto inammissibile e infon- dato in fatto e in diritto, nonché sfornito di ogni e qualunque supporto pro- batorio e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
FATTI E DIRITTO
1. La e hanno Parte_3 Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 463/2020 emesso il 26.5.2020 dal Tribunale di Civitavecchia, con cui è stato ingiunto loro – la prima quale debitrice principale e il secondo quale fideiussore della prima – di pagare, in solido, la somma di € 603.058,95 alla e per Controparte_3 essa alla mandataria, oltre interessi e spese della fase moni- CP_2 toria, quale saldo del conto corrente di corrispondenza n. 102548357 per l'importo di € 3.058,95 e conto corrente assistito da apertura di credito n. 105283365 per l'importo di € 600.000,00. In particolare, gli opponenti hanno dedotto che il tasso di interesse di mora pari al 21,45% sarebbe usurario, con conseguente illegittimità degli addebiti di interessi in contratto che erano pertanto da rimuovere;
e che la capitalizzazione operata sarebbe illegittima in quanto il tasso creditore era stato pattuito nella misura dello
0,01%, sicché la capitalizzazione con pari periodicità era meramente simbo- lica e figurativa con conseguente epurazione degli effetti della capitalizza- zione.
ha dedotto, inoltre, la nullità della fideiussione Parte_1 in quanto conforme al modello A.B.I. predisposto nel 2003 e, quindi,
3 attuativa di un'intesa restrittiva della concorrenza, sanzionata dalla BA di AL con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
Si è costituiva nel giudizio ex art. 645 c.p.c. la e per essa la Controparte_3 mandataria chiedendo il rigetto dell'opposizione e la con- CP_2 ferma del decreto ingiuntivo.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuta la e Controparte_1 per essa la mandataria che ha allegato e documentato di CP_2 avere acquistato in data 11.11.2021 dalla con contratto di Controparte_3 cessione pro soluto un pacchetto di crediti “individuabili in blocco” ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B. - segnatamente, tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro, derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1°.
1.1950 e il 30.4.2021 ed i cui debitori sono stati classificati "a soffe- renza" ai sensi della Circolare della BA d'AL n. 272/2008 (Matrice dei
Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della BA d'AL n. 139/1991 - di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna del 18.11.2021 n. 137, tra cui la posizione debitoria per cui è causa contraddistinta da n. 84250009 NDG;
che ha Controparte_1 conferito alla con atto a rogito notaio di CP_2 Persona_2
Pordenone in data 25.11.2021 (rep. 32859; racc. 21990) la procura per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti tra i quali sono ricompresi i rapporti di cui al presente atto;
e ha chiesto il rigetto dell'opposizione richia- mando le difese svolte dalla nel costituirsi in giudizio e nel Controparte_3 corso dello stesso.
Con sentenza n. 989/2024 del 27.6.2024 il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, ha così statuito: “-RIGETTA l'opposizione e
[...]
il decreto ingiuntivo n. 463/2020 emesso dal Tribunale di Civitavec- CP_4 chia;
-CONDANNA e Parte_3 Parte_1
al pagamento in favore di e, per essa, quale
[...] Controparte_1 mandataria le spese di lite da liquidarsi nell'importo di CP_2
18.000,00 euro per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge”.
4 Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello
[...]
, che ha svolto le censure riportate di seguito e ha Per_3 Parte_1 concluso come in epigrafe.
Si è costituito nel presente grado di giudizio la e per essa Controparte_1 la che ha contestato la fondatezza delle censure svolte CP_2 dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione. L'appellata pure ritualmente evocata nel presente grado di giudizio, non Controparte_3 si è costituita e con la presente
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove, rilevato come il contratto di fideiussione tra la BA e l'appellante fosse stato stipulato successivamente al provvedimento della BA d'AL, ha ritenuto che il fideiussore opponente fosse onerato dal fornire la prova della circostanza per cui anche dopo il 2005, e segnatamente nel momento della firma del contratto di fideiussione con cui ha garantito le obbligazioni assunte dalla persistesse un accordo di Parte_3 [...]
” tra le Banche. Pt_4
Il motivo non merita accoglimento.
2.1. Quella svolta da , nel proporre opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 463/2020 emesso il 26.5.2020 dal Tribunale di Civitavecchia, non è un'azione follow-on, vale a dire fondata su di una violazione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di concorrenza (sia essa nazionale o comunitaria) con un provvedimento definitivo, come ha cor- rettamente – e sostanzialmente – ritenuto il giudice di primo grado. Queste azioni prendono le mosse dal provvedimento di detta Autorità e ne richia- mano, in tutto o in parte, il contenuto, e soprattutto consentono di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione proba- toria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust. Quella in esame costituisce, piuttosto, un'azione stand-alone, vale a dire quella incardinata in giudizio dall'attore (nel caso di specie, in ricon- venzionale nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c.) in assenza di un pre- cedente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell'Au- torità amministrativa. In questo caso, spetta al giudice nazionale adito
5 accertare, sulla base delle allegazioni delle parti, l'asserita violazione delle regole antitrust nel periodo dedotto.
ha sottoscritto la fideiussione omnibus in fa- Parte_1 Parte_1 vore della in data 2.4.2019, vale a dire a distanza di circa Controparte_3 quattordici anni dal provvedimento n. 55/2005 assunto dalla BA d'AL il 2.5.2005, prodotto dallo stesso nell'introdurre il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. e che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005. In particolare, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, qual è quello in cui hanno sottoscritto le fideiussioni per cui è causa i due originari attori.
Poiché il provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte di tale Autorità di vigilanza, l'originario opponente (odierno appellante) era onerato dell'allegazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado. Di contro, parte opponente (odierna appellata) non ha allegato la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nell'aprile
2019 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clien- tela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Neanche è sufficiente che la singola fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice (nel caso di specie, quella sottoscritta da Parte_1
in data 2.4.2019) risulti speculare rispetto allo schema contrattuale
[...] censurato dalla BA d'AL. In effetti, il provvedimento n. 55/2005 ha san- zionato, nel maggio 2005, con la nullità tre clausole dello schema A.B.I.
6 predisposto nel 2003, tra cui quella indicata dall'odierno appellante in via incidentale di deroga all'art. 1957 c.c., nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà con- trattuale dei clienti delle banche. Pertanto, chi deduca la nullità di una fi- deiussione omnibus sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, deve dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole “incriminate” – per il contratto di fideiussione in questione (nella specie, quello sottoscritto da Parte_1 in data 2.4.2019) sia espressione di una perdurante o di una nuova intesa anticoncorrenziale, perché le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o perché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla BA quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
In particolare, avrebbe dovuto allegare e pro- Parte_1 vare che anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all'A.B.I., in detto periodo (aprile 2019) utilizzavano uniformemente lo schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole già sanzionate con il provvedimento della BA d'AL e che non fosse consentito alcun mar- gine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente.
2.2. Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichia- rate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto,
o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza, le Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla BA d'AL, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adot- tato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente
7 penalizzante per chi assume la veste di fideiussore. Al contempo, il caso esa- minato con la suddetta pronuncia riguardava una fideiussione omnibus sti- pulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al provvedimento sanzionato- rio dell'attività anticoncorrenziale adottato dalla BA d'AL il 2.5.2005. Era possibile presumere, in quel caso, che le banche non avessero ancora predisposto modelli contrattuali diversi e utilizzassero ancora quello sanzio- nato dalla BA d'AL con il più volte richiamato provvedimento n. 55/2005, e in questo senso si fosse in presenza di una reiterazione della condotta illecita sanzionata e il contratto poteva ritenersi nullo.
Ne consegue che la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione richiamata non è in contrasto con quanto sopra ritenuto, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate dalla BA d'AL con il provvedimento n. 55/2005, occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione con- testata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il prov- vedimento in questione;
ovvero se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei contratti di fideiussione omni- bus, senza che residui alcuno spazio di libertà contrattuale per il singolo cliente di accordarsi con la banca a condizioni contrattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del suddetto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondizionata sia subordinata la con- cessione di un finanziamento.
In conclusione, poiché nel caso in questione, riguardante una fideiussione omnibus rilasciata nell'aprile 2019, l'originaria parte opponente non ha in alcun modo provato tanto l'adozione uniforme dello schema contestato da parte della generalità delle banche quanto il carattere cogente del suddetto schema al fine di conseguire il finanziamento, essendosi limitata ad allegare quest'ultima circostanza, merita censura l'accoglimento da parte del giudice di primo grado dell'eccezione di nullità del contratto di fideiussione sotto- scritto da a garanzia delle obbligazioni della Parte_1 in favore della Parte_3 Controparte_3
2.3. Parte appellante deduce di avere fornito la prova richiesta dal giudice di primo grado mediante la produzione, già in quel giudizio, di numerosi altri
8 contratti di fideiussione, deducendo come “nel caso di specie, è necessario che il giudice di merito faccio 'uno scatto in avanti', ritenendo la produzione in giudizio di altri schemi di contratto di fideiussione omnibus, in uso presso altri istituti, contenti tutti le stesse clausole, possa essere considerata una prova documentale, quantomeno indiziaria, di forte contenuto probatorio”. E che, “A quel punto fornito un inizio di prova documentale è necessario aprire la strada anche alla prova per testi, al fine di rafforzare gli elementi indiziari derivanti dalla prova documentale detta”.
Invero, i numerosi contratti di fideiussione prodotti - tempestivamente, nei termini di preclusione previsti per il giudizio di primo grado, in data 16.3.2021 - dall'originario opponente, non sono idonei a provare l'esistenza nell'aprile 2019 di un accordo restrittivo della concorrenza tra le banche italiane con riguardo al contratto di fideiussione omnibus. Infatti, dall'esame di questi documenti emerge come, a parte le variazioni in aumento di prece- denti contratti, i quali non contengono condizioni contrattuali in relazione a cui verificare il cartello dedotto (peraltro, relative a periodi inconferenti: 14.6.1993, 24.8.1993 e 12.1.2010): due siano senza data, alcuni siano anteriori allo stesso provvedimento sanzionatorio della BA d'AL (uno in data 2.5.1992, uno in data 30.6.1995, uno in data 8.10.1996, uno in data 3.2.1997, uno in data 12.11.1999, uno in data 2.5.2000, uno in data
13.2.2001); altri riguardino il periodo in relazione a cui il provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005 costituisce prova privilegiata, (uno del 27.2.2004, ma anche – in ragione di quanto si è detto sopra con riguardo a Cass. civ.,
S.U., 30.12.2021, n. 41994 – 30.5.2005, 21.9.2005 e 17.10.2005); e altri ancora sono sì successivi all'accertamento effettuato dall'Autorità ammini- strativa, ma comunque molto distanti dall'epoca di sottoscrizione della fi- deiussione omnibus in favore della da parte Parte_3 di IU Di NO (e precisamente: uno del 28.6.2006, uno Pt_1 del 30.2.2007, uno del 5.1.2007, uno del 30.1.2007, uno del 5.4.2007, uno del 9.5.2007, uno del 3.6.2008, uno del 29.5.2008, uno del 12.1.2010, uno del 23.7.2010 e uno del 16.5.2013). Nessuna delle fideius- sioni depositate, dunque, è stata sottoscritta nel 2019, sicché non è possi- bile ritenere sulla scorta della copiosa documentazione pure prodotta dall'odierno appellante che all'epoca di sottoscrizione del contratto di
9 fideiussione per cui è causa sussistesse un accordo restrittivo della concor- renza.
Con riguardo alla fideiussione sottoscritta da “il quale Testimone_1 solo in occasione del presente giudizio di appello ha accettato di metterli a disposizione, siccome atti suoi privati e non nelle libera disponibilità delle parti”, oltre a costituire una produzione inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., risulta in ogni caso irrilevante al fine di provare la sussistenza di un
“cartello” tra banche nell'aprile 2009 in quanto è stata stipulata il 23.2.2007. Tale contratto stipulato con la BA Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – un unico contratto, peraltro – risale sì ad epoca successiva a quella del provvedimento sanzionatorio che ha accertato un'intesa restrittiva della concorrenza tra le banche in AL volta a inserire nei contratti di fideiussione omnibus tre clausole, tra cui la deroga all'art. 1957 c.c., ma in epoca ante- riore di ben dodici anni rispetto alla fideiussione sottoscritta dall'odierno appellante.
2.4. Ne consegue che – come peraltro dedotto dalla stessa parte appellante
– risulta irrilevante anche la prova testimoniale articolata dall'odierno appel- lante con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c., con cui, tramite l'escussione – tra gli altri – di “un altro cittadino di Anguillara Sabazia, sede in cui si trova la filiale dell' dove è sorto il contratto di garanzia”, si CP_3 intende provare “che non solo l' ma anche altre banche hanno con- CP_3 tinuato ad utilizzare schemi di fideiussione del tutto simili a quello del 2003, ritenuto manifestazione di cartello tra le banche”. A parte la genericità in ordine all'indicazione dei soggetti che avrebbero preso parte all'intesa anti- concorrenziale, non irrilevante ai fini della valutazione in ordine all'esistenza della stessa, neanche è specificato il periodo in relazione a cui il testimone – lo stesso che sottoscrisse la fideiussione omnibus pro- Testimone_1 dotta nel presente grado di giudizio – sarebbe stato chiamato a deporre.
Infine, il giuramento decisorio deferito con l'atto di appello, e di cui alle con- clusioni riportate in epigrafe, è inammissibile, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, è inammissibile in quanto non è stato sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito di mandato speciale, come ri- chiesto dall'art. 233 c.p.c., bensì dal difensore dotato soltanto dell'ordinaria procura ad litem (anche se – e non è il caso in esame – questa comprenda la
10 facoltà di "deferire i giuramenti di rito" e nonostante il giuramento sia stato comunque ritualmente deferito in primo grado). Come ha osservato la Su- prema Corte, l'inammissibilità per tale causa è insanabile, rimanendo irrile- vante che non sia eccepita dalla controparte nella prima difesa successiva, in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e, dunque, non rimesse alla loro disponibilità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 25.8.2020, n. 17718).
In secondo luogo, è inammissibile in quanto il giuramento decisorio deferito dall'odierno appellante, in ragione della formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, automaticamente all'ac- coglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito (cfr. Cass. civ., Sez. L, 3.1.2011, n. 39). Nel caso in esame le circostanze che risulterebbero provate con il deferito interrogatorio formale costituirebbero indizi della dedotta intesa restrittiva della concor- renza, ma non sarebbero idonee a provare di per sé questa, la quale richie- derebbe di una valutazione, non solo delle stesse circostanze di fatto, ma anche in diritto, da parte di questo giudicante.
3. In conclusione, l'appello proposto da av- Parte_1 verso la sentenza n. 989/2024 del Tribunale di Civitavecchia, in composi- zione monocratica, del 27.6.2024 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, mentre nessuna statuizione in ordine alle spese di lite deve essere assunta tra l'appellante e la che non si è costituita nel presente grado di giudizio, non Controparte_3 svolgendo dunque alcuna difesa.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della Controparte_3
11 rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 989/2024 del Tribunale di Civitavecchia, in composizione mo- nocratica, del 27.6.2024; condanna a pagare alla Parte_1 Controparte_1
e per essa alla mandataria le spese del presente grado di CP_2 giudizio, che liquida € 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfe- tarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese di lite tra e la Parte_1 CP_3
[...]
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 con riguardo all'appellante in via incidentale.
Roma, 6.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario RO TA Thellung de Courtelary
12
(cod. fisc.: do- Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliato presso l'indirizzo digitale dell'avv. Pierpaolo Ristori (cod. fisc.:
[...]
) (p.e.c.: ), che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende unitamente all'avv. Federico Francesco Ristori (cod. fisc.: ) per procura alle liti su foglio separato allegato CodiceFiscale_3 all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc.: ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(cod. fisc. ), in persona del legale rappre- CP_2 P.IVA_2 sentante pro tempore, domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica dell'avv. Carmine Picone (cod. fisc.: ) (p.e.c.: CodiceFiscale_4 [...]
), che la rappresenta e difende per pro- Email_2 cura generale alle liti per atto a rogito del notaio di Persona_1
Velletri del 12.12.2023 (rep. 79355; racc. 29933), in atti;
-appellata-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma Parte_1 ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta ed in riforma della im- pugnata sentenza: (…) • In via preliminare autorizzare una parziale rinnovazione dell'istruttoria di- battimentale:
A. ammettendo la prova per testi articolata con la memoria istruttoria ex art. 183 n.2, depositata nel giudizio di primo grado il 30 settembre 2021, con i testi ivi indicati;
B. inoltre l'appellante deferisce giuramento decisorio ai sensi dell'art. 233 cpc al legale rappresentante pro tempore della , sui seguenti capi- CP_3 toli:
1. Giuro e giurando affermo o nego che il contratto di fideiussione omnibus sottoscritto tra il Sig. e la il 2 Parte_1 CP_3 aprile 2019 era predisposto su un modello da sempre in uso presso la BA
2. Giuro e giurando affermo o nego che rispetto a detto modello di contratto di fideiussione il garante non poteva in alcun modo modificarlo Parte_1 prima della firma;
3. Giuro e giurando affermo o nego che il modello in uso presso l' CP_3
era del tutto simile a quello in uso presso buona parte delle altre banche
[...] su piazza, in virtù di un accordo intercorso tra gli Istituti di credito volto ad utilizzare un modello omogeneo di contratto di fideiussione omnibus.
C. ammettere la prova documentale costituita dalla fideiussione a firma del teste e la documentazione reddituale dell'appellante ai fini Testimone_1 della decisione sulla invocata inibitoria;
• Nel merito accertare che è tutt'ora in essere un accordo tra le banche volta ad inserire nel testo delle fideiussioni omnibus clausole che le autorità di vi- gilanza hanno ritenuto in contrasto con le norme imperativa sulla libera con- correnza
• Per l'effetto dichiarare parzialmente nullo il contratto di fideiussione sotto- scritto tra la parti, anche nella previsione che deroga alla disciplina codicistica dettata dall'art. 1957 c.c. e così dichiarare inefficace il contratto di fideius- sione sottoscritto dal Sig. , ai sensi Parte_2 dell'art. 1957 c.c. per essere decorso il termine decadenziale di sei mesi dalla scadenza del termine ad adempiere del debitore principale
• Sempre in via principale e nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. alla e alla Parte_1 CP_3
2 cessionaria del credito e, conseguentemente dichiarare il de- Controparte_1 creto ingiuntivo n. 463/2020 (R.G. 741/2020) emesso in data 11 maggio 2020 dal Tribunale di Civitavecchia, a carico dell'appellante è nullo, illegit- timo, inefficace e comunque revocarlo nei confronti dell'appellante.
• Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Pierpaolo Ristori e dell'Avv. Federico Francesco
Ristori nominati antistatari”; per e per essa la mandataria “Voglia Controparte_1 CP_2
l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza ed ecce- zione: (…)
c) nel merito, respingere l'appello proposto in quanto inammissibile e infon- dato in fatto e in diritto, nonché sfornito di ogni e qualunque supporto pro- batorio e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
FATTI E DIRITTO
1. La e hanno Parte_3 Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 463/2020 emesso il 26.5.2020 dal Tribunale di Civitavecchia, con cui è stato ingiunto loro – la prima quale debitrice principale e il secondo quale fideiussore della prima – di pagare, in solido, la somma di € 603.058,95 alla e per Controparte_3 essa alla mandataria, oltre interessi e spese della fase moni- CP_2 toria, quale saldo del conto corrente di corrispondenza n. 102548357 per l'importo di € 3.058,95 e conto corrente assistito da apertura di credito n. 105283365 per l'importo di € 600.000,00. In particolare, gli opponenti hanno dedotto che il tasso di interesse di mora pari al 21,45% sarebbe usurario, con conseguente illegittimità degli addebiti di interessi in contratto che erano pertanto da rimuovere;
e che la capitalizzazione operata sarebbe illegittima in quanto il tasso creditore era stato pattuito nella misura dello
0,01%, sicché la capitalizzazione con pari periodicità era meramente simbo- lica e figurativa con conseguente epurazione degli effetti della capitalizza- zione.
ha dedotto, inoltre, la nullità della fideiussione Parte_1 in quanto conforme al modello A.B.I. predisposto nel 2003 e, quindi,
3 attuativa di un'intesa restrittiva della concorrenza, sanzionata dalla BA di AL con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
Si è costituiva nel giudizio ex art. 645 c.p.c. la e per essa la Controparte_3 mandataria chiedendo il rigetto dell'opposizione e la con- CP_2 ferma del decreto ingiuntivo.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuta la e Controparte_1 per essa la mandataria che ha allegato e documentato di CP_2 avere acquistato in data 11.11.2021 dalla con contratto di Controparte_3 cessione pro soluto un pacchetto di crediti “individuabili in blocco” ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B. - segnatamente, tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro, derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1°.
1.1950 e il 30.4.2021 ed i cui debitori sono stati classificati "a soffe- renza" ai sensi della Circolare della BA d'AL n. 272/2008 (Matrice dei
Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della BA d'AL n. 139/1991 - di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna del 18.11.2021 n. 137, tra cui la posizione debitoria per cui è causa contraddistinta da n. 84250009 NDG;
che ha Controparte_1 conferito alla con atto a rogito notaio di CP_2 Persona_2
Pordenone in data 25.11.2021 (rep. 32859; racc. 21990) la procura per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti tra i quali sono ricompresi i rapporti di cui al presente atto;
e ha chiesto il rigetto dell'opposizione richia- mando le difese svolte dalla nel costituirsi in giudizio e nel Controparte_3 corso dello stesso.
Con sentenza n. 989/2024 del 27.6.2024 il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, ha così statuito: “-RIGETTA l'opposizione e
[...]
il decreto ingiuntivo n. 463/2020 emesso dal Tribunale di Civitavec- CP_4 chia;
-CONDANNA e Parte_3 Parte_1
al pagamento in favore di e, per essa, quale
[...] Controparte_1 mandataria le spese di lite da liquidarsi nell'importo di CP_2
18.000,00 euro per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge”.
4 Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello
[...]
, che ha svolto le censure riportate di seguito e ha Per_3 Parte_1 concluso come in epigrafe.
Si è costituito nel presente grado di giudizio la e per essa Controparte_1 la che ha contestato la fondatezza delle censure svolte CP_2 dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione. L'appellata pure ritualmente evocata nel presente grado di giudizio, non Controparte_3 si è costituita e con la presente
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove, rilevato come il contratto di fideiussione tra la BA e l'appellante fosse stato stipulato successivamente al provvedimento della BA d'AL, ha ritenuto che il fideiussore opponente fosse onerato dal fornire la prova della circostanza per cui anche dopo il 2005, e segnatamente nel momento della firma del contratto di fideiussione con cui ha garantito le obbligazioni assunte dalla persistesse un accordo di Parte_3 [...]
” tra le Banche. Pt_4
Il motivo non merita accoglimento.
2.1. Quella svolta da , nel proporre opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 463/2020 emesso il 26.5.2020 dal Tribunale di Civitavecchia, non è un'azione follow-on, vale a dire fondata su di una violazione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di concorrenza (sia essa nazionale o comunitaria) con un provvedimento definitivo, come ha cor- rettamente – e sostanzialmente – ritenuto il giudice di primo grado. Queste azioni prendono le mosse dal provvedimento di detta Autorità e ne richia- mano, in tutto o in parte, il contenuto, e soprattutto consentono di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione proba- toria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust. Quella in esame costituisce, piuttosto, un'azione stand-alone, vale a dire quella incardinata in giudizio dall'attore (nel caso di specie, in ricon- venzionale nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c.) in assenza di un pre- cedente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell'Au- torità amministrativa. In questo caso, spetta al giudice nazionale adito
5 accertare, sulla base delle allegazioni delle parti, l'asserita violazione delle regole antitrust nel periodo dedotto.
ha sottoscritto la fideiussione omnibus in fa- Parte_1 Parte_1 vore della in data 2.4.2019, vale a dire a distanza di circa Controparte_3 quattordici anni dal provvedimento n. 55/2005 assunto dalla BA d'AL il 2.5.2005, prodotto dallo stesso nell'introdurre il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. e che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005. In particolare, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, qual è quello in cui hanno sottoscritto le fideiussioni per cui è causa i due originari attori.
Poiché il provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte di tale Autorità di vigilanza, l'originario opponente (odierno appellante) era onerato dell'allegazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado. Di contro, parte opponente (odierna appellata) non ha allegato la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nell'aprile
2019 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clien- tela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Neanche è sufficiente che la singola fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice (nel caso di specie, quella sottoscritta da Parte_1
in data 2.4.2019) risulti speculare rispetto allo schema contrattuale
[...] censurato dalla BA d'AL. In effetti, il provvedimento n. 55/2005 ha san- zionato, nel maggio 2005, con la nullità tre clausole dello schema A.B.I.
6 predisposto nel 2003, tra cui quella indicata dall'odierno appellante in via incidentale di deroga all'art. 1957 c.c., nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà con- trattuale dei clienti delle banche. Pertanto, chi deduca la nullità di una fi- deiussione omnibus sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, deve dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole “incriminate” – per il contratto di fideiussione in questione (nella specie, quello sottoscritto da Parte_1 in data 2.4.2019) sia espressione di una perdurante o di una nuova intesa anticoncorrenziale, perché le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o perché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla BA quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
In particolare, avrebbe dovuto allegare e pro- Parte_1 vare che anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all'A.B.I., in detto periodo (aprile 2019) utilizzavano uniformemente lo schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole già sanzionate con il provvedimento della BA d'AL e che non fosse consentito alcun mar- gine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente.
2.2. Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichia- rate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto,
o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza, le Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla BA d'AL, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adot- tato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente
7 penalizzante per chi assume la veste di fideiussore. Al contempo, il caso esa- minato con la suddetta pronuncia riguardava una fideiussione omnibus sti- pulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al provvedimento sanzionato- rio dell'attività anticoncorrenziale adottato dalla BA d'AL il 2.5.2005. Era possibile presumere, in quel caso, che le banche non avessero ancora predisposto modelli contrattuali diversi e utilizzassero ancora quello sanzio- nato dalla BA d'AL con il più volte richiamato provvedimento n. 55/2005, e in questo senso si fosse in presenza di una reiterazione della condotta illecita sanzionata e il contratto poteva ritenersi nullo.
Ne consegue che la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione richiamata non è in contrasto con quanto sopra ritenuto, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate dalla BA d'AL con il provvedimento n. 55/2005, occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione con- testata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il prov- vedimento in questione;
ovvero se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei contratti di fideiussione omni- bus, senza che residui alcuno spazio di libertà contrattuale per il singolo cliente di accordarsi con la banca a condizioni contrattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del suddetto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondizionata sia subordinata la con- cessione di un finanziamento.
In conclusione, poiché nel caso in questione, riguardante una fideiussione omnibus rilasciata nell'aprile 2019, l'originaria parte opponente non ha in alcun modo provato tanto l'adozione uniforme dello schema contestato da parte della generalità delle banche quanto il carattere cogente del suddetto schema al fine di conseguire il finanziamento, essendosi limitata ad allegare quest'ultima circostanza, merita censura l'accoglimento da parte del giudice di primo grado dell'eccezione di nullità del contratto di fideiussione sotto- scritto da a garanzia delle obbligazioni della Parte_1 in favore della Parte_3 Controparte_3
2.3. Parte appellante deduce di avere fornito la prova richiesta dal giudice di primo grado mediante la produzione, già in quel giudizio, di numerosi altri
8 contratti di fideiussione, deducendo come “nel caso di specie, è necessario che il giudice di merito faccio 'uno scatto in avanti', ritenendo la produzione in giudizio di altri schemi di contratto di fideiussione omnibus, in uso presso altri istituti, contenti tutti le stesse clausole, possa essere considerata una prova documentale, quantomeno indiziaria, di forte contenuto probatorio”. E che, “A quel punto fornito un inizio di prova documentale è necessario aprire la strada anche alla prova per testi, al fine di rafforzare gli elementi indiziari derivanti dalla prova documentale detta”.
Invero, i numerosi contratti di fideiussione prodotti - tempestivamente, nei termini di preclusione previsti per il giudizio di primo grado, in data 16.3.2021 - dall'originario opponente, non sono idonei a provare l'esistenza nell'aprile 2019 di un accordo restrittivo della concorrenza tra le banche italiane con riguardo al contratto di fideiussione omnibus. Infatti, dall'esame di questi documenti emerge come, a parte le variazioni in aumento di prece- denti contratti, i quali non contengono condizioni contrattuali in relazione a cui verificare il cartello dedotto (peraltro, relative a periodi inconferenti: 14.6.1993, 24.8.1993 e 12.1.2010): due siano senza data, alcuni siano anteriori allo stesso provvedimento sanzionatorio della BA d'AL (uno in data 2.5.1992, uno in data 30.6.1995, uno in data 8.10.1996, uno in data 3.2.1997, uno in data 12.11.1999, uno in data 2.5.2000, uno in data
13.2.2001); altri riguardino il periodo in relazione a cui il provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005 costituisce prova privilegiata, (uno del 27.2.2004, ma anche – in ragione di quanto si è detto sopra con riguardo a Cass. civ.,
S.U., 30.12.2021, n. 41994 – 30.5.2005, 21.9.2005 e 17.10.2005); e altri ancora sono sì successivi all'accertamento effettuato dall'Autorità ammini- strativa, ma comunque molto distanti dall'epoca di sottoscrizione della fi- deiussione omnibus in favore della da parte Parte_3 di IU Di NO (e precisamente: uno del 28.6.2006, uno Pt_1 del 30.2.2007, uno del 5.1.2007, uno del 30.1.2007, uno del 5.4.2007, uno del 9.5.2007, uno del 3.6.2008, uno del 29.5.2008, uno del 12.1.2010, uno del 23.7.2010 e uno del 16.5.2013). Nessuna delle fideius- sioni depositate, dunque, è stata sottoscritta nel 2019, sicché non è possi- bile ritenere sulla scorta della copiosa documentazione pure prodotta dall'odierno appellante che all'epoca di sottoscrizione del contratto di
9 fideiussione per cui è causa sussistesse un accordo restrittivo della concor- renza.
Con riguardo alla fideiussione sottoscritta da “il quale Testimone_1 solo in occasione del presente giudizio di appello ha accettato di metterli a disposizione, siccome atti suoi privati e non nelle libera disponibilità delle parti”, oltre a costituire una produzione inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., risulta in ogni caso irrilevante al fine di provare la sussistenza di un
“cartello” tra banche nell'aprile 2009 in quanto è stata stipulata il 23.2.2007. Tale contratto stipulato con la BA Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – un unico contratto, peraltro – risale sì ad epoca successiva a quella del provvedimento sanzionatorio che ha accertato un'intesa restrittiva della concorrenza tra le banche in AL volta a inserire nei contratti di fideiussione omnibus tre clausole, tra cui la deroga all'art. 1957 c.c., ma in epoca ante- riore di ben dodici anni rispetto alla fideiussione sottoscritta dall'odierno appellante.
2.4. Ne consegue che – come peraltro dedotto dalla stessa parte appellante
– risulta irrilevante anche la prova testimoniale articolata dall'odierno appel- lante con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c., con cui, tramite l'escussione – tra gli altri – di “un altro cittadino di Anguillara Sabazia, sede in cui si trova la filiale dell' dove è sorto il contratto di garanzia”, si CP_3 intende provare “che non solo l' ma anche altre banche hanno con- CP_3 tinuato ad utilizzare schemi di fideiussione del tutto simili a quello del 2003, ritenuto manifestazione di cartello tra le banche”. A parte la genericità in ordine all'indicazione dei soggetti che avrebbero preso parte all'intesa anti- concorrenziale, non irrilevante ai fini della valutazione in ordine all'esistenza della stessa, neanche è specificato il periodo in relazione a cui il testimone – lo stesso che sottoscrisse la fideiussione omnibus pro- Testimone_1 dotta nel presente grado di giudizio – sarebbe stato chiamato a deporre.
Infine, il giuramento decisorio deferito con l'atto di appello, e di cui alle con- clusioni riportate in epigrafe, è inammissibile, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, è inammissibile in quanto non è stato sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito di mandato speciale, come ri- chiesto dall'art. 233 c.p.c., bensì dal difensore dotato soltanto dell'ordinaria procura ad litem (anche se – e non è il caso in esame – questa comprenda la
10 facoltà di "deferire i giuramenti di rito" e nonostante il giuramento sia stato comunque ritualmente deferito in primo grado). Come ha osservato la Su- prema Corte, l'inammissibilità per tale causa è insanabile, rimanendo irrile- vante che non sia eccepita dalla controparte nella prima difesa successiva, in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e, dunque, non rimesse alla loro disponibilità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 25.8.2020, n. 17718).
In secondo luogo, è inammissibile in quanto il giuramento decisorio deferito dall'odierno appellante, in ragione della formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, automaticamente all'ac- coglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito (cfr. Cass. civ., Sez. L, 3.1.2011, n. 39). Nel caso in esame le circostanze che risulterebbero provate con il deferito interrogatorio formale costituirebbero indizi della dedotta intesa restrittiva della concor- renza, ma non sarebbero idonee a provare di per sé questa, la quale richie- derebbe di una valutazione, non solo delle stesse circostanze di fatto, ma anche in diritto, da parte di questo giudicante.
3. In conclusione, l'appello proposto da av- Parte_1 verso la sentenza n. 989/2024 del Tribunale di Civitavecchia, in composi- zione monocratica, del 27.6.2024 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, mentre nessuna statuizione in ordine alle spese di lite deve essere assunta tra l'appellante e la che non si è costituita nel presente grado di giudizio, non Controparte_3 svolgendo dunque alcuna difesa.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della Controparte_3
11 rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 989/2024 del Tribunale di Civitavecchia, in composizione mo- nocratica, del 27.6.2024; condanna a pagare alla Parte_1 Controparte_1
e per essa alla mandataria le spese del presente grado di CP_2 giudizio, che liquida € 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfe- tarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese di lite tra e la Parte_1 CP_3
[...]
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 con riguardo all'appellante in via incidentale.
Roma, 6.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario RO TA Thellung de Courtelary
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