Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 3936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3936 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 20/05/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.21158 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Nerino Allocati, presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo, presso il quale elettivamente domicilia resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2023 la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di essere laureata in Psicologia Clinica dal 18/07/2000, di essere abilitata alla professione di psicologo clinico e di aver conseguito la specializzazione quadriennale post laurea in psicoterapia cognitivo-comportamentale ; di essere stata assunta dall'azienda convenuta in data 1.8.2007, con riconoscimento dell'anzianità convenzionale al 25.3.2002, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, matricola 19051, attualmente inquadrata in Terza Area
Professionale, Area Operativa Amministrazione e Servizi, profilo professionale di Operatore qualificato di Ufficio, parametro 155; che detto parametro retributivo le è stato riconosciuto
1
di essere stata immessa, nella mansione dell'Operatore Qualificato di Ufficio, parametro 140, solo in data
1.4.2015, allorquando è stata assegnata al Centro di Costo Gestione e Sviluppo della Contr Direzione Centrale di;
che solo da tale data ha cominciato a progredire nella scala parametrale dell'Operatore Qualificato di Ufficio;
di essere stata assunta in precedenza in
CTP dal 25.3.2002, con mansioni di Operatore di Esercizio, parametro retributivo 140, mantenendo impropriamente tale profilo professionale e tale parametro retributivo, anche
Contr dopo il suo transito in , avvenuto in data 1.8.2007 e ciò sino al 1.4.2015; di essere stata assegnata dalla convenuta sempre a mansioni e profili diversi da quelli dell'Operatore di Esercizio e rientranti, invece, almeno a far data dal 21 luglio 2012, nell'Area
Amministrazione e Servizi;
che tale erronea collocazione ha fatto sì che dall' 1.8.2007, data di assunzione in ANM, sia rimasta inquadrata, sino alla data del 1.4.2021 nel parametro
140; che in tal modo le è stato impedito di progredire sia nella scala parametrale dell'Operatore di Esercizio sia in quella dell'Operatore Qualificato di Ufficio;
che diversamente in caso di inquadramento quantomeno nel profilo dell'Operatore Qualificato di
Ufficio a far data dal 21.7.2012, avrebbe conseguito il parametro 155 già a far data dal
21.7.2018, senza dover attendere, la data del 1.4.2021; di aver svolto, a far data dal 21 luglio 2012, sempre mansioni superiori anche all'Operatore Qualificato di Ufficio, ampiamente riconducibili a profili professionali superiori dell'area Amministrazione e Servizi, quali, in via principale, quello dello 193-, e, Parte_2
in via gradata, quello del Collaboratore di 175-; di aver espletato le attività Parte_3
dettagliatamente specificate in ricorso nei vari settori nei quali è stata via via assegnata e sempre rientranti, non già in quelle meramente operative proprie dei profili professionali della terza Area professionale, bensì in quelle più qualificate e Specialistiche, individuate dalla Seconda Area professionale;
di essere stata temporaneamente distaccata nell'arco del primo periodo -21.7.2012 al 31.3.2015-, presso la società Napolipark S.r.l. con prot. n.
257 del 13.7.2012, ove ha svolto la sua attività lavorativa come referente della sosta a raso;
che a partire dal 1° novembre 2013, per effetto dell'intervenuta fusione per incorporazione delle società partecipate del e , Controparte_2 Controparte_3
le attività relative alla sosta a raso sono passate in capo alla società convenuta e la posizione di distacco è terminata, pur continuando la stessa a svolgere l'attività di referente della sosta a raso;
di aver lavorato durante tutto il periodo indicato, alle strette dipendenze del Dirigente della sosta a raso, Ing. , il quale con comunicazione del Persona_1
2 18.7.2013, ha provveduto ad elencare i compiti e le funzioni a lei assegnate;
che è, quindi, diventato suo compito quello di mantenere contatti quotidiani con gli Ausiliari al Traffico e con i loro Coordinatori, dislocati sul territorio e ricevute tali informazioni, di eseguire un esame completo delle criticità evidenziate, redigendo autonomamente, con periodicità variabile, una nota sulle strade cittadine con la segnaletica da rifare o da ripristinare, tenendo conto di tutte le segnalazioni pervenutele e delle varie necessità; di aver contattato, per il ripristino della segnaletica stradale, l'Ing. dirigente della Segnaletica Persona_2
Stradale, con particolare riferimento alla segnaletica verticale, o il referente della squadra di intervento, sig. , per la sistemazione di quella orizzontale;
che l'attività di Controparte_4
coordinamento con le squadre di intervento e con il loro referente è stata Controparte_4
continua e costante e non limitata alla semplice trasmissione della nota di intervento;
di aver avuto altresì il compito di provvedere alle segnalazioni alla Polizia Municipale delle varie situazioni di abusivismo o di occupazioni di suolo pubblico che interessavano alcune strade di di aver goduto, nell'esecuzione di suddetti compiti, della più ampia autonomia, CP_2 non necessitando, per il compimento tali singoli atti, dell'autorizzazione o sottoscrizione del
Dirigente della sosta a raso, suo unico diretto ed immediato superiore gerarchico, Ing.
[...]
; che il suo compito è stato, inoltre, quello di elaborare e rendicontare il servizio degli Per_1
Ausiliari al traffico impegnati, in due turni di lavoro, nelle varie zone ed in diversi settori aziendali, ciascuno assegnato ad un diverso coordinatore;
di essersi inoltre occupata di evadere le numerose richieste dell'utenza per le varie problematiche che potevano presentarsi in relazione alla segnaletica orizzontale;
di essersi rapportata alla dirigente di sosta solo in taluni casi di particolare complessità, non attinenti alla gestione ordinaria delle attività di ufficio;
di aver sottoposto l'atto alla firma del Dirigente solo per talune Per_1 risposte scritte che impegnavano direttamente l'azienda verso terzi;
di essersi anche occupata alla tenuta di un registro o protocollo informatico delle comunicazioni in entrata ed uscita in cui ha annotato la data, il destinatario, l'oggetto e le modalità di trasmissione;
di essere stata assegnata nel secondo periodo -dal 1.4.2015 al 17.10.2021- alla Struttura
Gestione e Sviluppo, denominata successivamente Unità Controparte_5
Organizzativa tecnico amministrativa complessa, prevista autonomamente in pianta organica, ed affidata, come tale alla Responsabilità di un parametro 250, che è stata la dott.ssa sino al 31.10.2018 e dopo date data, la dott.ssa di aver avuto, Per_3 Persona_4 durante tale periodo, indipendentemente dalla presenza nell'Unità di parametri intermedi, le
Responsabili dell'Unità Complessa sopra indicate, che le hanno assegnato i compiti da svolgere, per come dettagliatamente descritti in ricorso, fornendole, direttive di carattere
3 generale sul lavoro da compiersi;
di essere stata assegnata durante il terzo periodo -dal
18.10.2021 ad oggi- alla struttura , settore aziendale che si occupa prevalentemente Pt_4
della manutenzione e della programmazione di interventi orinari e straordinari alle opere murarie della azienda e delle sue strutture periferiche, oltre che degli impianti, occupandosi anche della gestione delle ditte esterne che, operando in appalto, si occupano della security e della pulizia, eseguendo inoltre di tutte le ulteriori attività precisate in ricorso;
di aver inoltrato ricorso gerarchico alla società convenuta, ritenendo di meritare il superiore inquadramento, senza esito alcuno.
Tanto premesso, lamentando una discrasia tra il ruolo rivestito e l'attività effettivamente svolta;
rappresentando il proprio diritto ad ottenere l'inquadramento nei profili professionali superiori e specificati in ricorso in ragione delle attività effettivamente poste in essere e delle funzioni di responsabilità ricoperte al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali, ha concluso chiedendo di “ Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto a far data dal 21 luglio 2012 mansioni riconducibili al profilo professionale dello Specialista Tecnico
Amministrativo (parametro 193) e per l'effetto condannare la al predetto CP_1
inquadramento ed al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 140, dal 21.7.2012 al 31.3.2021, e parametro 155, dal 1.4.2021 all'attualità, e quello spettante per il superiore parametro 193 del CCNL Autoferrotranvieri, maturate dal 21.7.2012 al giorno del deposto del ricorso, o per il diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con riserva di quantificare in separato giudizio;
2. In via subordinata, accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto a far data dal 21 luglio 2012 mansioni riconducibili al profilo professionale del Collaboratore di Ufficio (parametro 175) e per l'effetto condannare la
al predetto inquadramento ed al pagamento, in favore della ricorrente, delle CP_1
differenze retributive tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 140, dal
21.7.2012 al 31.3.2021, e parametro 155, dal 1.4.2021 all'attualità, e quello spettante per il superiore parametro 175 del CCNL Autoferrotranvieri, maturate dal 21.7.2012 al giorno del deposto del ricorso, o per il diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con riserva di quantificare in separato giudizio;
3. In ipotesi
Contr di ritenuta impossibilità di condannare l al superiore inquadramento: a) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto a far data dal 21 luglio 2012 mansioni riconducibili al profilo professionale dello Specialista Tecnico Amministrativo (parametro 193) e per
l'effetto condannare la al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze CP_1
retributive tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 140, dal 21.7.2012 al
4 31.3.2021, e parametro 155, dal 1.4.2021 all'attualità, e quello spettante per il superiore parametro 193 del CCNL Autoferrotranvieri, maturate dal 21.7.2012 al giorno del deposto del ricorso, o per il diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con riserva di quantificare in separato giudizio;
b) In via subordinata, accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto a far data dal 21 luglio 2012 mansioni riconducibili al profilo professionale del Collaboratore di Ufficio
(parametro 175) e per l'effetto condannare la al pagamento, in favore della CP_1
ricorrente, delle differenze retributive tra il trattamento economico riconosciuto, parametro
140, dal 21.7.2012 al 31.3.2021, e parametro 155, dal 1.4.2021 all'attualità, e quello spettante per il superiore parametro 175 del CCNL Autoferrotranvieri, maturate dal
21.7.2012 al giorno del deposto del ricorso, o per il diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con riserva di quantificare in separato giudizio;
4. In via di ulteriore subordine: accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto già a far data dal 21 luglio 2012 mansioni riconducibili al profilo professionale dello Operatore
Qualificato di Ufficio (parametro 140 per i primi 6 anni e successivamente parametro 155)
e per l'effetto condannare la al pagamento, in favore della ricorrente, delle CP_1
differenze retributive tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 140 e quello spettante parametro 155, per effetto della retrodatazione dell'inquadramento nel profilo dell'Operatore Qualificato di Ufficio, maturate dal 21.7.2018 al 31.3.2021, o per il diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con riserva di quantificare in separato giudizio” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda, l'azienda convenuta ne ha dedotto, con diffuse ed articolate argomentazioni, l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, dopo un'ampia ricostruzione in fatto con descrizione delle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente, ha rilevato il difetto di prova in ordine ai presupposti di fatto legittimanti il superiore inquadramento rivendicato;
ha rappresentato la perfetta corrispondenza delle mansioni svolte dalla ricorrente con l'inquadramento riconosciutole, evidenziando le declaratorie contrattuali e la loro estraneità alle funzioni della ricorrente;
ha infine rilevato l'intervenuta prescrizione delle asserite pretese economiche relative al periodo antecedente al quinquennio che precede la notifica del reclamo gerarchico avvenuta in data 2 maggio 2023 .
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5 In applicazione dei principi generali in materia ex art. 2103 cc., il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella attribuita dal datore di lavoro ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n.20523/2005).
Del tutto irrilevante invece è il confronto con l'inquadramento diversamente riconosciuto ad altri lavoratori che svolgano compiti di analoga portata.
Pertanto, presupposto essenziale della domanda formulata è l'accertamento delle mansioni svolte per ciascun periodo preso in esame, avuto riguardo unicamente alla portata contenutistica della declaratoria contrattuale del profilo professionale rivendicato, in via principale e quindi in via subordinata.
Tanto premesso, si rende necessario a questo punto riportare testualmente le declaratorie contrattuali alla luce delle quali, da un lato, va orientato il percorso motivazionale che qui si sta seguendo e, dall'altro, vanno quindi valutate le risultanze dell'istruttoria orale espletata.
La declaratoria generale dell'Area Professionale 2^ Mansioni di coordinamento e specialistiche comprende i: “Lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità.”
Nell'abito della riportata declaratoria, sono inquadrati nel profilo- qui in via principale rivendicato - di “Specialista tecnico/amministrativo ”, parametro 193 i “Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima.”( neretto di quest'estensore).
Dalla sola lettura della declaratoria emerge con ogni evidenza che le mansioni descritte nel ricorso, con riferimento al periodo lavorativo in cui la ricorrente ha avuto il ruolo di 'referente della sosta a raso' non sono ascrivibile al profilo rivendicato sotto alcun profilo.
In particolare le attività descritte mostrano come il ruolo della ricorrente sia stato, in questo periodo, assolutamente privo del 'notevole' contenuto professionale richiesto dalla declaratoria del profilo de quo, sostanziandosi in un'attività di supporto alla struttura, finalizzata a mettere funzionalmente in contatto il personale impegnato 'su strada' con quello
6 amministrativo/tecnico della medesima azienda, come d'altro canto chiaramente indicato nella 'comunicazione interna' a firma del Dirigente responsabile, ( cfr all. 4 Persona_1
prod ric).
In altri termini, nel documento emerge l'assegnazione del compito di raccolta di alcune specifiche tipologie di segnalazioni e dati, provenienti dagli ausiliari del traffico e dai coordinatori della sosta a raso, nonché delle istanze dell'utenza o delle richieste della Polizia
Municipale, al fine di ritrasmetterle in forma di 'nota' ai soggetti interni o esterni per il prosieguo della procedura. In definitiva non si rinvengono in capo alla lavoratrice competenze tecnico/specialistiche con la peculiare qualificazione contenuta nella declaratoria riportata (notevole), dal momento che l'assenza di una specifica autorizzazione del Dirigente del settore in questione è sintomatica proprio del contenuto sostanzialmente standardizzato del lavoro affidato, come si evince chiaramente dalla citata 'comunicazione'.
L'istruttoria orale ha confermato le considerazioni che precedono.
La testimonianza di , che ha lavorato nello stesso ufficio della ricorrente Testimone_1
dal 2012 al 2015, ha riscontrato quanto evincibile dal confronto tra la declaratoria riportata e le mansioni descritte. Dalle dichiarazioni del teste, infatti, emerge con evidenza il ruolo della di 'collettore' e 'smistatore', secondo procedure standardizzate, di istanze e Pt_1 richieste, indispensabile per il buon funzionamento del servizio, ma senz'altro privo della
'notevole' professionalità richiesta al lavoratore della Area professionale 2^.
Dichiarazioni concordanti nel senso indicato, sono state rese anche dal teste Tes_2
che ha altresì evidenziato come la ricorrente non abbia mai neppure avuto un ruolo
[...] di 'coordinamento' in quanto, per la segnaletica orizzontale e per gli abusi edilizi, questo compito era rimesso ai coordinatori della mobilità, informati dagli ausiliari del traffico, che poi ne riferivano alla che, a sua volta, li trasmetteva, con la citata nota, al proprio Pt_1
Contr dirigente, o ai responsabili degli altri uffici /Napolipark competenti. Il teste ha anche precisato che l'attività degli ausiliari veniva rendicontata ai coordinatori e non direttamente alla ricorrente.
Passando ad esaminare il periodo lavorativo decorrente dal 1.4.2015 al 17.10.2021, durante il quale la ricorrente è stata assegnata alla Struttura 'Gestione e Sviluppo' denominata successivamente 'Gestione, Formazione e Sviluppo', le mansioni descritte nell'atto introduttivo sono le seguenti :” a) la selezione dei cambi azienda;
b) la preparazione dei test attitudinali e logici matematici per le varie manifestazioni di interesse c.d. job opportunity per la selezione del personale interessato a progredire.” Inoltre la ricorrente ha dedotto di aver
7 agito in base a delle direttive generali, con rapporto diretto e senza figure professionali intermedie con le due responsabile della struttura, che si sono avvicendate nel tempo e, precisamente, la dott.ssa sino al 31.10.2018 e successivamente la Persona_5
dott.ssa . Persona_4
Ancora una volta – per quanto riguarda la prima attività - la descrizione dei compiti asseritamente svolti ( cfr punti 22 e segg ricorso) evidenzia come il ruolo della sia Pt_1
consistito essenzialmente nel raccogliere la documentazione relativa ai titoli e ai requisiti di ciascun candidato interessato alla mobilità, interna o esterna, dovendosi rapportare alla responsabile della struttura sia per 'dare avvio' sia per 'rigettare la procedura di mobilità', in totale assenza quindi di alcun potere discernitivo sulla documentazione che veniva dalla stessa 'raccolta', peraltro, in base ad un preciso protocollo aziendale, che la società convenuta ha indicato nel PR.RIS 16 in vigore dal 2010 ( cfr all.4 nella produzione ANM).
Si legge infatti nel ricorso che la lavoratrice esaminava la 'fattibilità del cambio alle condizioni fissate da regolamenti interni o da specifiche procedure' ( cfr punto 23 del ricorso). Contr Il teste , dipendente fino al 31.3.2018, addetto al settore gestione e Testimone_3
sviluppo, occupandosi delle trasferte del personale interno, pur dichiarando di non essere puntualmente a conoscenza delle mansioni della ricorrente (“…Non so essere più preciso perché questo è quanto io apprendevo osservando il lavoro svolto dalla ricorrente, che non
è il mio lavoro…”), ha confermato che la raccoglieva le istanze degli interessati, Pt_1
chiedeva ai responsabili le eventuali ragioni della richiesta di mobilità interna per comprendere le ragioni dello spostamento riciesto, predisponendo se necessario una sorta di graduatoria, se vi fossero state più richieste, e, quindi, sottoponeva i dati raccolti al responsabile, che all'epoca era la dott.ssa . Analogo ruolo veniva per la Persona_5 mobilità dall'esterno in relazione alla quale il teste ha dichiarato: ”… Per gli spostamenti con Contr aziende diverse dall' , il tipo di lavoro era analogo, però le informazioni da acquisire presso l'azienda terza erano più dettagliate e riguardavano, in particolare, la pendenza di carichi disciplinari o penali;
credo anche, ad esempio, sul tasso di assenteismo…”.
Escussa come teste , responsabile dell'unità organizzativa gestione e Persona_5 sviluppo da febbraio 2010 a ottobre 2018, nell'inquadrare sotto il profilo organizzativo- gestionale il periodo che si sta esaminando, ha evidenziato che la fusione delle tre aziende,
Contr
, Napolipark, esecutiva da gennaio 2014, ha comportato una 'massiccia CP_2 riorganizzazione' dell'azienda nel suo complesso, con circa 3000 risorse da gestire, e ha dichiarato che la ricorrente si occupava di attività segretariale, come l'archiviazione di documenti e la trascrizioni di lettere. Inoltre ha del tutto confutato le mansioni che la Pt_1
8 si è assegnata nel descrivere i propri compiti nelle attività collegate al 'cambio di azienda', in relazione al quale la teste ha dichiarato di aver avuto un ruolo molto significativo:”…nel
2010 ci fu la necessità di regolamentare il cambio di azienda, che era un fenomeno che, in quel periodo, era molto attenzionato, e, pertanto, io , in collaborazione con il direttore del personale , ho elaborato una procedura denominata pr.ris 16, volta a Persona_6
disciplinare il cambio di azienda. ADR le verifiche imposte dalla procedura, venivano fatte da un mio collaboratore, , che reperiva i dati dal database aziendale. Se Testimone_4 vi erano i requisiti per il cambio azienda, ero io ad interloquire con i miei omologhi dell'altra azienda per i requisiti che dovevamo valutare noi, per la risorsa che doveva entrare. Poi
c'era un incontro tra la risorsa interessata, me, che ero la responsabile dell'unità organizzativa, e il responsabile del trasporto di superficie. In tutta questa attività, la ricorrente ha collaborato nella preparazione, ad esempio, dell'ordine di servizio, che rispondeva ad un formato standard…”
Le dichiarazioni rese trovano un idoneo riscontro nella documentazione versata agli atti da Contr
e, in particolare, nella corrispondenza inviata e ricevuta dalla teste ( cfr mail Per_3
Contr nell' all. 6 prod ).
Anche la teste , subentrata alla , ha dichiarato che il ruolo della Persona_4 Per_3
ricorrente era quello di una segretaria amministrativa, occupandosi nello specifico del
'protocollo' informatizzato della struttura e, quindi, sostanzialmente dello smistamento delle missive, a seconda dei destinatari;
nonché della verifica della sussistenza delle condizioni per l'assegnazione dei cellulari aziendali, in base ai parametri stabiliti per poter accedere al benefit. La teste ha anche evidenziato come in questo periodo il personale abbia lavorato molto in smart-working.
Quanto alla seconda tipologia di attività, la ricorrente ha dedotto, in ragione del titolo di laurea posseduto, di aver preparato batterie di test psicoattitudinali e logici matematici per scrutinare il personale nell'ambito di procedure selettive interne indette dall'azienda, elencando, in punto di fatto, le procedure selettive del personale indette dall'azienda per le quali avrebbe redatto tali batterie di test.
La società convenuta, di contro, ha eccepito in merito alla cd. job opportunity interna all'Azienda, che questa fosse curata dall'unità organizzativa di cui erano responsabili la Per_ Dott.ssa e poi la Dott.ssa senza la collaborazione di società esterne e che la Per_3 maggior parte delle manifestazioni di interesse da parte dell' circa il reclutamento CP_1
del personale non richiedeva, tra le prove di esame, lo svolgimento di test.
9 Entrambe le parti processuali, sul punto, hanno versato agli atti documentazione: la ricorrente ha depositato tre test psicoattitudinali riferiti alle selezioni di determinate figure professionali , ( comunicati nn. 91, 97 e 107 nella prod.), datate tra ottobre e novembre
Contr 2015 ( cfr all 8 prod ric); l ha depositato otto comunicati/ordini di servizio per altrettante selezioni finalizzate al reclutamento di personale, adottati in un lasso temporale compreso tra giugno 2015 e gennaio 2017, in cui le prove previste sono unicamente dei colloqui tecnico/motivazionali, fatta eccezione per tre di essi (n. 3 , n.97 e n.107)
Risulta pertanto confutata per tabulas l'attività descritta in ricorso per i comunicati nn.13,
23,40,60,61 ( cfr punto 28 del ricorso ) in cui la selezione non prevedeva la somministrazione di test ma unicamente dei colloqui e/o prove scritte.
La teste sul punto ha dichiarato:” ADR …negli anni in questione, ossia 2015-2016, Per_3
l'azienda attuò poche job opportunity, e si è trattato di spostamenti orizzontali, nella stragrande maggioranza, da un'area all'altra. In questi casi si formava una commissione, che io presiedevo, ne facevano parte anche altri due responsabili di settore. L'atto finale veniva poi firmato dal direttore generale o amministratore. ADR si procedeva, poi, ad un colloquio con la persona interessata e, in 2 3 casi, vi è stata la somministrazione di test che, in ogni caso, erano molto semplici, di cultura generale e logico-matematici in numero non superiore a 10, circa. Non ricordo con precisione. ADR in queste occasioni, i test furono preparati dalla ricorrente, ma devo dire che erano molto semplici e facilmente acquisibili da internet. ADR una volta preparati i test, la ricorrente me li ha sottoposti per verificarne
l'idoneità al tipo di soggetti a cui andavano somministrati…” . La stessa teste inoltre non ha saputo riferire altre circostanze per periodi più recenti.
Ad ogni modo, va ancora evidenziato, per il periodo lavorativo che si sta esaminando, che risulta pacifico in causa – oltre che documentale – che la ricorrente: dal 31.3.2017 si è assentata per gravidanza a rischio e di seguito per congedo di maternità; che, a seguire, ha fruito del congedo biennale straordinario ex art 42 D. Lgs 151/2000 per prestare assistenza ad un familiare portatore di handicap grave;
che è rientrata al lavoro l'1.1.2020, riprendendo le mansioni descritte per questo segmento lavorativo anche in modalità smart–working a causa della emergenza sanitaria dovuta alla pandemia (COVID19) sotto la direzione e il coordinamento della dott.ssa divenuta responsabile della struttura. Persona_4
Il teste che ha mostrato di essere poco informato sulle circostanze che si stanno Tes_3 esaminando e prevalentemente de relato actoris, ha dichiarato:” ADR dopo che fu assegnata al mio settore la ricorrente, ricordo che la dott.ssa mi mise al corrente Per_3
della sua intenzione di far elaborare dalla ricorrente dei test psicoattitudinali e logico-
10 matematici da utilizzare in più bandi, per diverse posizioni lavorative, per il personale interessato a progredire in quella che fu definita la “job opportunity” per il personale interno, ciò in quanto la ricorrente è laureata in psicologia. ADR ciò fu fatto, infatti, ricordo che la ricorrente mi disse che la cosa la aveva impegnata, riprendendo anche libri e studi universitari. ADR i bandi sono stati almeno tre e non mi risulta che la ricorrente si sia avvalsa della collaborazione di terzi. Per quanto da lei stessa mi è stato riferito circa il suo impegno nella preparazione di questi test. ADR i test preparati dalla ricorrente non sono stati sottoposti alla verifica di nessuno all'interno dell'azienda, in quanto credo che nessuno avesse le competenze per valutarli. ADR l'attività relativa alla job opportunity è durata all'incirca un anno…”
Quindi dalla prova è emerso che l'attività in questione è stata occasionale, concentrata essenzialmente a fine anno 2015 e soprattutto che la stessa non costituisce una modalità operativa applicata in maniera costante e continuativa dalla società in materia di job opportunity, secondo la propria politica aziendale. Circostanza questa che sicuramente incide sulla valutazione del contenuto delle mansioni che possono qualificare un determinato profilo professionale, così come delineato dalla contrattazione collettiva.
Inoltre, anche in questo caso, vista la tipologia dei test utilizzati e, per come dichiarato dalla teste , da quest'ultima vagliati per valutarne l'idoneità, in considerazione dei Per_3 soggetti cui andavano sottoposti, non si rinviene la connotazione del 'notevole' contenuto professionale richiesto dalla declaratoria dell'area professionale 2^ profilo 'specialista tecnico amministrativo'.
Infine occorre esaminare le mansioni della ricorrente riferite al terzo periodo decorrente dal
18.10.2021, ossia da quando la ricorrente è stata assegnata alla struttura Parte_5
ad oggi.
[...]
La descrizione dei compiti assegnati, già per come fatta nel ricorso – ancora una volta – non soddisfa i requisiti del profilo professionale rivendicato in via principale.
La ricorrente ha elencato delle attività di monitoraggio delle date di scadenza di licenze e autorizzazioni, finalizzate all'acquisizione della documentazione amministrativa necessaria per il rinnovo, che non richiedono, già per come descritte, un 'notevole' contenuto professionale, sostanziandosi in attività di raccolta dati e di supporto ad altri uffici.
Il teste , responsabile della struttura dal 2010 e indicato dalla ricorrente Tes_5
come suo diretto superiore in questo periodo lavorativo, ha confermato una siffatta conclusione, avendo dichiarato: ”…l'azienda dispone dello scadenzario ambientale, che è
11 un documento che va aggiornato di continuo per effetto delle scadenze. Prima delle scadenze bisogna procedere a dare il via all'iter di rinnovo sia sotto il profilo amministrativo, sia sotto il profilo tecnico. Per la parte amministrativa, ossia documentale, se ne occupava la ricorrente;
per la parte tecnica se ne occupavano figure tecniche. ADR l'iter si avvale di una modulistica che va compilata e messa alla firma dei vertici aziendali. Poi, la ricorrente predisponeva anche il modulo per il pagamento degli oneri da sottoporre al dirigente, autorizzato alla spesa. domanda dell'Avv. ALLOCATI: le certificazioni scadono tra i 5 e i 15 anni, a seconda del tipo di certificazione e, quindi, bisogna capire se in questo lasso temporale vi è una modifica delle condizioni che consentono il rilascio della certificazione;
nel caso in cui le condizioni siano cambiate, la pratica va rimessa all'ufficio tecnico per le nuove perizie, se nulla è cambiato, invece, si dispone la documentazione per confermare il rinnovo. ADR questa attività, la ricorrente la svolge con me, in quanto sono io ad indicarle la documentazione da utilizzare per il rinnovo, ossia la procedura che va attivata, anche indicando, ad esempio, il sito dell'autorità competente da cui scaricare la modulistica. ADR quando ho parlato di modifica delle condizioni intendevo dire sia strutturali, ad esempio la modifica di un impianto, oppure della normativa. ADR alla scadenza della certificazione,
l'ufficio tecnico verifica se vi è una modifica delle condizioni, e, in questo caso l'ufficio tecnico fornisce alla dirigenza della mia unità i dati che sono necessari, poi, il dirigente assegna la pratica a me e alla ricorrente. quest'ultima ne cura la parte amministrativa, poi, io, unitamente alla ricorrente, provvedo ad unire i dati tecnici e amministrativi, per sottoporre il tutto al soggetto che ha il potere di firma. ADR per quanto riguarda le scadenze delle imposte tributarie, io mi occupo del preventivo di spesa, e, al momento della scadenza, occorre effettuare la verifica al consuntivo per autorizzare il pagamento, ed è la ricorrente che si occupa della verifica della corrispondenza o meno dell'importo richiesto dall'Ente e di quello preventivato. ADR in caso non vi sia corrispondenza, chiedo alla ricorrente di prepararmi una bozza, la verifichiamo insieme e la sottoponiamo al soggetto aziendale con potere di firma, per eventuali istanze in autotutela. ADR per quanto riguarda i passi carrai, la ricorrente si occupava di predisporre la modulistica per la richiesta, indicando i dati catastali del sito,
e indicando il soggetto con potere di firma per la richiesta. Anche in queto caso c'è un'attività di tipo tecnico che si affianca all'attività amministrativa descritta…”
La domanda principale va pertanto rigettata, in quanto in nessuno dei periodo lavorativi esaminati le mansioni della ricorrente soddisfano le connotazioni del profilo professionale di
'specialista tecnico amministrativo' ricompreso nell'Area professionale 2^.
12 Passando ad esaminare la domanda subordinata, in base alla declaratoria generale contenuta nel CCNL, appartengono all'Area professionale 3^ 'Mansioni operative' i
“Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori.
Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza.”
In questa Area rientrano i profili professionali richiesti in via gradata - in ordine - dalla ricorrente e segnatamente:
- il profilo del Collaboratore di ufficio (175) cui appartengono i
“Lavoratori che in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico- amministrativi di contenuto significativo.”
- il profilo di Operatore qualificato di ufficio (140 - 155) cui appartengono i
“Lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo sulla base di direttive ricevute.
Tanto precisato deve ritenersi che le mansioni della ricorrente, così come provate dall'istruttoria espletata, non trovano alcun riscontro logico-giuridico nella declaratoria del profilo di operatore di esercizio ( par 140) pacificamente posseduto dalla ricorrente dal
Contr momento del passaggio alle dipendenze di e fino al 31.3.2015, dal momento che dall'1.4.2015 è stata inquadrata come Operatore Qualificato di ufficio, par. 140 avendo poi acquisito, dall'1.4.2021, per anzianità nel profilo, il par. 155.
Ed infatti, l'Operatore di esercizio (140 ) rientra nell'Area professionale 3^, ma specificamente nell'Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario.
Va chiarito che, in base all'ACCORDO NAZIONALE 27 NOVEMBRE 2000, il personale è suddiviso in quattro aree professionali ( art 2):
- area 1: mansioni gestionali e professionali;
- area 2: mansioni di coordinamento e specialistiche;
- area 3: mansioni operative;
- area 4: mansioni generiche.
E in quattro aree operative:
- area esercizio;
- area amministrazione e servizi;
13 - area manutenzione, impianti ed officine;
- area servizi ausiliari per la mobilità.
L'area di esercizio comprende, tra gli altri ivi annoverati, l'esercizio automobilistico, filoviario e tranviario in cui rientra il profilo di:
Operatore di esercizio (140 -158 - 175 - 183) cui appartengono i
“Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale.”
Risulta quindi di meridiana evidenza che la collocazione della ricorrente nell'area operativa
'esercizio' non trovi alcuna corrispondenza con le mansioni svolte fin dal 2012, di contenuto esclusivamente amministrativo, per come risulta pacifico e ampiamente provato.
In definitiva, deve escludersi che la abbia svolto in maniera continuativa e prevalente Pt_1
tutti i compiti assegnati ad un dipendente con profilo di Collaboratore di ufficio (par 175 Area
3^) che svolge “compiti tecnico-amministrativi di contenuto significativo.” Dal momento che le mansioni affidate e prevalentemente eseguite negli anni presi in esame non sono mai state connotate da una siffatta aggettivazione, trattandosi di compiti sempre riconducibili a delle procedure semplici e predefinite, con finalità prevalentemente istruttorie (acquisizione di documenti, di istanze, smistamento posta , tenuta del protocollo ecc) .
Tuttavia, proprio alla luce della natura e del contenuto delle mansioni svolte,– così passando all'esame della domanda ulteriormente subordinata – va senz'altro riconosciuta la retrodatazione del profilo di 'operatore qualificato di ufficio' par 140 (parametro di accesso) fin dal 21.07.2012 e – secondo le progressioni previste dalle disposizioni contrattuali - dopo
6 anni, ossia dal 21.07.2018, par.155 ( cfr lett C) Modalità di acquisizione di parametri retributivi lett. C 1/3 nell'Accordo 27.11.2000 - in atti).
Ne consegue il riconoscimento del diritto alle differenze retributive tra la retribuzione percepita e quella spettante per il parametro 155, maturate dal 21.07.2018 al 31.3.2021 per il profilo di 'operatore qualificato di ufficio', che rientrano nel quinquennio anteriore alla notifica del reclamo gerarchico (02.05.2023), primo atto interruttivo della prescrizione eccepita dalla società resistente.
14 Le spese, in ragione dell'accoglimento del capo di domanda subordinata e per condanna generica, vanno compensate per metà. Nella restante parte seguono la soccombenza di e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel profilo professionale di 'operatore qualificato di ufficio' parametro 140 dal 21.07.2012 e parametro 155 dal 21.07.2018 e condanna al pagamento delle CP_1
differenze economiche tra la retribuzione corrisposta e quella spettante per il profilo di
'operatore qualificato di ufficio' parametro 155, maturate dal 21.07.2018 al 31.3.2021;
b) compensa le spese di giustizia per metà e condanna al pagamento dell'altra CP_1 metà che si liquida in complessivi € 2.600,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Napoli 20.05.2025
Il Giudice
( dr Ada Bonfiglio)
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